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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/12/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 734/2022
R.G.A.C. n. 734/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
LI TE Presidente - relatore
Mariangela Marchesiello Consigliere
TO ET
Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 734 del 2022
T R A
con sede a Barletta, in persona del legale Parte_1
rappresentante , ed elettivamente domiciliata in Barletta, via Indipendenza Parte_2
pagina 1 di 17 n. 30, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Savasta che la rappresenta e difende - pec:
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APPELLANTE
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in persona dell'amministratore e legale Controparte_1
rappresentante rappresentato e difeso dagli Avv.ti Barbara Bassano e Controparte_2
GI TI MB ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Barletta, via M.R. Mauro n. 12/C
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2079/2021 pubblicata in data 2.12.2021, resa dal Tribunale di Trani.
****************
All'udienza del 30/5/2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21.12.2015 il sito in Controparte_1
Barletta, alla Via Michele Raffaele Mauro, n. 12, conveniva la Società
[...]
davanti ia Tribunale di Trani, per ivi sentire accertare la presenza di Parte_1
gravi vizi nel complesso condominiale di via Mauro n. 12, sito in Barletta, ed ottenere la condanna della società convenuta al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di
€ 228.410,00. pagina 2 di 17 A fondamento delle proprie domande l'attore deduceva: - che il predetto fabbricato, ultimato in data 30.12.2005 e consegnato ai proprietari nell'anno 2006, presentava gravi vizi di costruzione, afferenti alle parti comuni e alle singole proprietà; - che, del predetto stato dei luoghi, venivano edotte, con missive del 14 – 18/12/2007, la Parte_1
l'impresa e la - che, in particolare, i difetti Controparte_3 CP_4
riguardavano: - filature diffuse sulle strutture in cemento armato, sul rivestimento esterno delle facciate, all'interno del vano scala;
- ossidazione delle strutture metalliche;
infiltrazioni idriche;
- riprese di intonaco mal definite;
- aloni di colore scuro sulla pavimentazione dei pianerottoli;
- assenza di gocciolatoio nei rivestimenti in pietra;
- che nell'assemblea condominiale del 28/4/2008, la aveva riconosciuto i Parte_1
suddetti vizi e si era impegnata a ripristinare lo stato dei luoghi e a prestare una garanzia decennale sulle predette opere;
- che, nonostante le raccomandate del 14/10/2008 e
7/11/2008, la non aveva provveduto ad onorare l'accordo, avendo omesso Parte_1
di eseguire le opere di ripristino dell'edificio, le cui condizioni, in assenza degli interventi necessari, si erano aggravate;
- che il sopralluogo, previsto dal verbale di assemblea del 28/4/2008, era stato eseguito solo in data 2/3/.2009 e che, sebbene, in tale sede, le parti avessero previsto che le opere dovessero essere portate a termine entro il
31/7/2009, i lavori di ripristino non erano ancora stati portati a termine.
L'attore chiedeva, pertanto, espletarsi C.T.U. tecnica, volta ad accertare la natura e le cause dei difetti e la quantificazione del risarcimento del danno per il ripristino dei luoghi che veniva quantificato, per mezzo di una consulenza tecnica di parte, nell'importo di € 228.410,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30/3/2016, si costituiva la
[...]
la quale chiedeva, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità Parte_3
della domanda;
il difetto di legittimazione attiva del , nonché il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva;
nel merito, instava per la declaratoria di infondatezza dell'avversa domanda e, nel caso di accoglimento della stessa, si dichiarava disponibile a risarcire il in forma specifica, eseguendo direttamente i lavori necessari al CP_1
pagina 3 di 17 ripristino dei luoghi.
A sostegno delle sue eccezioni la società convenuta deduceva: - che l'atto di citazione era nullo, non avendo l'attore ben determinato l'oggetto della domanda ed il tipo di azione proposta;
- che il Condominio non aveva legittimazione attiva in quanto era sprovvisto di un mandato per il risarcimento dei danni relativo ai vizi delle singole proprietà immobiliari;
- che, in ogni caso, l'azione proposta dal era CP_1
inammissibile, in quanto tra la e l'attore era intervenuta una transazione Parte_1
avente ad oggetto proprio i danni indicati nella consulenza tecnica di parte attrice, con la quale la società convenuta aveva garantito la risoluzione dei vizi.
A seguito della concessione dei termini 183, comma VI, c.p.c., con la prima memoria istruttoria, il precisava la propria domanda, chiedendo di accertare CP_1
l'inadempimento della transazione, intervenuta durante l'assemblea del 28/4/2008 e nel verbale di sopralluogo del 2/3/2009, da parte della società convenuta.
La Società con la seconda memoria istruttoria, eccepiva Parte_1
l'inammissibilità della precisazione della domanda, formulata dall'attore, configurandosi, a suo dire, non come mera modificazione della domanda, bensì come una mutatio libelli, come tale, pertanto, inammissibile.
Sempre con la seconda memoria istruttoria, la società convenuta chiedeva l'istruzione della causa a mezzo di testimoni, evidenziando, per la prima volta, un comportamento ostruzionistico del , il quale, secondo la ricostruzione fattuale CP_1
dell'appaltatrice, avrebbe impedito il completamento dei lavori di ripristino.
Con ordinanza, depositata in cancelleria in data 11/7/2017, il Tribunale di Trani rigettava le richieste di prova orale, avanzate rispettivamente da ambo le parti e disponeva C.T.U., per accertare lo stato dei luoghi oggetto di lite, nonché la quantificazione dell'importo necessario al ripristino.
Il C.T.U., accertava la presenza dei vizi e, conseguentemente, l'inadempimento della transazione, sottoscritta in data 28/4/2008, da parte della società convenuta, quantificando il costo delle opere di ripristino.
pagina 4 di 17 All'udienza del 13/4/2021, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini dell'allora vigente art. 190 c.p.c.
La Società nella propria comparsa conclusionale non reiterava Parte_1
specificatamente le richieste testimoniali, indicate nella memoria n .2 ex art 183, VI comma, c.p.c.
****
Con sentenza n. 2079 pubblicata in data 2.12.2021, il Tribunale di Trani così decideva:
“a) accoglie per quanto di ragione le domande proposte dall'attore condominio
[...]
Part nei confronti della convenuta e condanna la convenuta al Pt_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 97.125,00 oltre iva, oltre il 10% per costi della direzione lavori e oltre rivalutazione come da motivazione;
b) compensa le spese;
c) pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico della convenuta”.
Il Giudice di prime cure, in primo luogo, rigettava l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società convenuta, in merito alla modifica della domanda, ritenendo che, con la prima memoria istruttoria, l'attore poteva modificare la domanda nei suoi elementi costitutivi (causa petendi , petitum) senza incorrere in una inammissibile mutatio libelli, sempreché i fatti materiali costitutivi della domanda rimanessero invariati e, quindi, la domanda fosse rimasta, in ogni caso, connessa con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza che si determinasse la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali (Cass.
Sez. Un., n. 12310/2015; Cass. Sez. Un., n. 22404/2018).
Il Condominio, proseguiva il Giudice di prime cure, già nell'atto di citazione, aveva dedotto i vizi e le difformità dei lavori realizzati dalla contestati nel Parte_1
2007; poi, nel 2008, che la stessa aveva riconosciuto e si era impegnata, in Parte_1
data 28/4/2008, ad eliminare, con la sottoscrizione di una transazione.
Seppure nell'atto di citazione il avesse chiesto solo di accertare la CP_1
persistenza dei vizi e la condanna della società convenuta al pagamento delle somme necessarie alla eliminazione di questi, con la modifica della domanda – apportata con la pagina 5 di 17 prima memoria – chiedeva di accertare l'inadempimento della società convenuta delle obbligazioni oggetto dlla transazione, avente ad oggetto l'eliminazione proprio dei medesimi vizi, che in ogni caso dovevano essere accertati. in quanto non eliminati dalla
Parte_1
La modifica della domanda doveva pertanto ritenersi ammissibile;
Affermava, poi, il Tribunale di Trani: - che non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa della società convenuta, la quale aveva avuto la possibilità di prendere posizione su tutte le circostanze con la memoria n. 2, ex art. 183, comma VI, c.p.c. e in comparsa conclusionale;
- che non poteva configurarsi alcun difetto di legittimazione ad agire da parte dell'amministratore del il quale era l'unico legittimato CP_1 Parte_1
alla domanda di accertamento dell'inadempimento della transazione, sottoscritta proprio dal Condominio e dalla società convenuta;
- che anche il difetto di legittimazione passiva della società eccepito dalla società stessa, doveva essere Parte_1
rigettato, essendosi l'appaltatrice obbligata, con la transazione del 28/4/2008, all'obbligo di un facere, cioè di realizzare i lavori indicati;
- che, dalla documentazione versata in atti, risultava chiaro l'inadempimento della la quale non aveva fornito Parte_1
alcuna prova contraria relativa al completamento dei lavori;
- che l'inadempimento era dimostrato dalla C.T.U. espletata in corso di causa e dal verbale di sopralluogo, sottoscritto in data 2/3/2009 dall'Architetto , per conto della dal Tes_1 Parte_1
quale si evinceva il mancato completamento dei lavori;
- che la quantificazione del risarcimento del danno, eseguita dal C.T.U. doveva essere considerata corretta;
- che, sebbene la convenuta avesse eccepito che, per il ripristino del giunto sismico era stata sottoscritta un'altra transazione, nessuna prova era stata fornita in merito l'esistenza di tale accordo stragiudiziale;
pertanto, anche tale opera doveva essere ricompresa nella quantificazione dei costi;
- che la doveva essere condannata al Parte_1
risarcimento dell'importo di € 97.125,00.
****************
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la notificato Parte_3
pagina 6 di 17 al in data 13/5/2022, per sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni:“Riformare la sentenza gravata e per l'effetto respinta ogni avversa eccezione e conclusione, dichiarare, inammissibile, improponibile ed infondata la domanda proposta. In subordine riformare comunque la sentenza riducendo il quantum dovuto sulla base di tutti motivi sopra articolati.”.
Infine, all'udienza del 30/5/2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis, per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., proposta dal appellato. CP_1
La censura proposta dall'appellato in merito all'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. è infondata e merita di essere rigettata per le seguenti motivazioni. le Sezioni Unite si sono espresse sulla questione, chiarendo quali siano i requisiti di ammissibilità del ricorso in appello.
La Suprema Corte ha sancito che l'appello è un mezzo di gravame con cui si realizza il principio del doppio grado di giurisdizione, ma non è un mezzo di impugnazione a critica vincolata. La giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente per l'ammissibilità dell'impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa capace di confutare e contrastare le ragioni adottate dal primo giudice, specificando che non occorre utilizzare forme sacramentali particolari né tantomeno un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. L'onere delle parti, chiamate a pagina 7 di 17 motivare l'impugnazione, non è, peraltro, paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione della sentenza, in quanto ciò che viene richiesto è che l'appellante ponga il giudice nelle condizioni di comprendere con chiarezza il contenuto della censura e che indichi il perché le ragioni del giudice di prime cure siano censurabili.
Nel caso di specie l'appellante ha rispettato i requisiti di chiarezza imposti dall'art. 342
c.p.c.
Dall'atto di appello è possibile, infatti, comprendere immediatamente quali sono i capi della sentenza oggetto di censura da parte della (che ha Parte_3
riportato nel proprio scritto difensivo le parti della sentenza impugnate) e risultano chiari i motivi che hanno indotto l'appellante a proporre l'odierna impugnazione.
Passando al merito dell'impugnazione, il primo motivo di appello ha ad oggetto la decisione del Tribunale relativa al rigetto dell'eccezione di inammissibilità della precisazione della domanda, formulata dal appellato in primo grado, con la CP_1
memoria n. 1 ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Solo con la prima memoria istruttoria, infatti, il avrebbe chiesto di accertare CP_1
l'inadempimento da parte della Società di costruzione della transazione, sottoscritta dalle parti in data 28/4/2008.
La società appellante, sostiene che l'appellato ha proposto una domanda nuova, non avendo chiesto il medesimo accertamento con atto di citazione.
Il primo motivo è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Va menzionato il principio stabilito a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, con il quale la giurisprudenza di legittimità ha superato l'orientamento rigoroso che vietava qualsiasi modifica della causa petendi, cioè il titolo sul quale si fonda il diritto della parte, “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla
pagina 8 di 17 vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art.
183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo.” (Cass. Sez. Un. sentenza del 15.6.2015
n. 12310).
Con tale principio, la Cassazione ha evidenziato che la modifica della domanda può riguardare anche entrambi gli elementi oggettivi, purché la domanda sia connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.
Nel caso di specie, sia la domanda originaria, sia la domanda modificata hanno ad oggetto i medesimi vizi, segnalati con l'atto di citazione e l'accertamento dell'inadempimento interessa le stesse parti indicate nel primo atto.
L'unico elemento mutato è il titolo su cui si fonda la pretesa, cioè l'accordo transattivo, la cui esistenza è stata evidenziata già dall'atto introduttivo del giudizio (cfr. atto di citazione pag. 3, punto n. 7, fascicolo primo grado), circostanza non contestata dall'appellante che ha confermato la presenza di un accordo stragiudiziale.
Il chiede accertare la medesima situazione di fatto, cioè la presenza di vizi CP_1
dell'immobile; pertanto, la modifica, tempestivamente formulata con la prima memoria istruttoria, va configurata come una semplice precisazione o un'integrazione della domanda originaria, consentita anche per ragioni di economia processuale.
La richiesta di accertamento dell'inadempimento della transazione da parte della
[...]
configura una emendatio libelli, come interpretata dalla Parte_3
giurisprudenza di legittimità, quindi, pienamente ammissibile.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa.
Con particolare riferimento al rigetto da parte del Tribunale di Trani delle istanze pagina 9 di 17 testimoniali, richieste dalla società appellante con la seconda memoria istruttoria, la circostanza che ha indotto il primo Giudice al rigetto del capitolo di prova non è stata, come riferito dalla società di costruzione, l'irrilevanza del capitolo di prova.
In realtà, come facilmente deducibile dall'ordinanza del 11/7/2017, la richiesta istruttoria è stata rigettata, perché finalizzata a dimostrare un fatto completamente nuovo, mai eccepito dalla società appellante.
La infatti, solo con la seconda memoria istruttoria ha tentato di far Parte_1
ricadere l'assenza del suo intervento sulla asserita condotta ostruzionistica del condominio appellato.
La condotta ostruzionistica del , sebbene già nell'atto di citazione fosse stata CP_1
evidenziata la presenza di una transazione e, quindi, l'obbligo della società appellante alla realizzazione di lavori, confermata dalla medesima non è mai Parte_1
stata eccepita, se non con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2; pertanto, tardivamente.
Sin da subito, la avrebbe dovuto chiarire che il suo mancato intervento fosse Parte_1
giustificato dalla resistenza della controparte, motivo per cui è legittimo il rigetto da parte del Tribunale di Trani della richiesta istruttoria.
Il secondo motivo di appello attiene alla quantificazione del quantum risarcitorio.
L'appellante, partendo dal presupposto dell'inammissibilità della modifica della domanda, sostiene che i vizi, riscontrati dal perito, non possano essere qualificati come gravi danni ex art. 1669 c.c.
Prosegue la società di costruzione, asserendo la corresponsabilità del Controparte_1
il quale non avrebbe adempiuto agli oneri di manutenzione e, quindi, concorso
[...]
ad accentuare i danni dell'immobile.
L'appellante, conseguentemente, ritiene che la quantificazione del risarcimento vada ridotta.
Peraltro, l'appellante sostiene che il quantum risarcitorio vada ridotto in ragione della pagina 10 di 17 transazione intervenuta nel 2021 tra il e la Controparte_1 Parte_1
Anche il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
Va premesso che la transazione in oggetto non ha carattere novativo, ma conservativo, quindi, può essere richiesta la risoluzione dell'accordo ex art. 1976 c.c.
La norma, rubricata “Risoluzione della transazione per inadempimento”, così recita:
“La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”.
Mette conto qui di fare riferimento ai lavori preparatori del codice civile.
Si legge nella “Relazione del al Progetto Ministeriale - Libro delle Persona_1
Obbligazioni 1941”: “637. Ho espressamente riconosciuto (art. 7491) la risolubilità della transazione per inadempimento di una delle parti, troncando così una controversia che aveva dato luogo a vivi dibattiti. Questa risoluzione viene ammessa solo nel caso in cui il rapporto preesistente non risulti novato o, se vi è novazione, quando è stata espressamente stipulata la risoluzione per inadempimento: da ciò si desume, tra l'altro, che la transazione può avere, ma non ha necessariamente, efficacia novativa, e che si è sostanzialmente abbandonato, almeno nei confronti dei terzi, il principio della dichiaratività della transazione, il che si dimostra anche attraverso il fatto che la transazione è stata sottoposta a trascrizione (art. 361 prog. libro della proprietà e dei diritti reali”.
Ciò significa che, allorquando la transazione estingue il rapporto controverso, sorge un nuovo rapporto giuridico, che assume una configurazione inconciliabile con quella del rapporto originario;
donde la risoluzione del negozio transattivo non è più possibile, o è possibile, soltanto se le parti abbiano espressamente previsto che l'inadempienza della 1 Corrispondente all'attuale art. 1976 c.c. pagina 11 di 17 transazione possa far rivivere le obbligazioni originarie. Allora vi è una condizionalità negoziale, che giustifica il ritorno del rapporto novato quando quello novante viene risoluto.
Se le parti hanno inteso dare vita a un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, tale volontà necessita di una manifestazione espressa (Cass. n. 1946/2003), ovvero può desumersi anche da fatti concludenti (Cass. n. 11330/1997).
Invero, “Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione. (Cass. civ., Sez. III, 16/11/2006, n. 24377).
Nella specie, la S.C., alla stregua del principio di diritto enunciato, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza, con la quale era stata respinta un'opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla deduzione di una pregressa transazione, con la quale le parti avrebbero definito ogni aspetto del rapporto di fornitura tra le stesse intercorso, sul presupposto che, in dipendenza dell'inosservanza del termine concordato per la tacitazione di ogni pretesa invocata dalla parte ricorrente, la transazione, da ritenersi non novativa, si sarebbe dovuta considerare "decaduta", ovvero risolta, con la conseguente legittimità, da parte della società creditrice, del diritto di pretendere gli interessi legali dalla data delle singole fatture richiesti con la domanda monitoria, non potendosi ritenere realizzato l'effetto estintivo del rapporto originario di fornitura.
Ancora, “L'eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo
- vengono a trovarsi. Pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo pagina 12 di 17 della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso, o meno, addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni”
(Cass. civ., Sez. III, 13/12/2005, n. 27448).
Ancora Infine, “L'articolo 1976 del c.c., laddove esclude che la risoluzione per inadempimento della transazione possa essere richiesta «se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato», facendo riferimento nella sua formulazione alla distinzione tra transazione novativa e non novativa, necessariamente recepisce anche il contenuto tipicamente dispositivo della transazione, per il quale un aliquid novi rispetto al rapporto che a essa preesiste viene a essere un naturale negotium. Deriva, da quanto precede, pertanto;
che nel determinare il senso della distinzione l'interprete deve tener conto di tale carattere normalmente dispositivo e, perciò stesso, innovativo del negozio e ricercare, quindi, onde individuare nel caso concreto la sussistenza dello specifico carattere novativo cui
è fatto riferimento nella norma, elementi ulteriori. Può ravvisarsi, in particolare, una novazione esclusivamente ove i rapporti giuridici tra le parti, id est quello preesistente sul quale ha operato la transazione e quello costituito dalla transazione, siano tra loro incompatibili, nel senso che all'esame della comune intenzione delle parti quale desumibile dalle clausole contrattuali, risulti che il nuovo regolamento negoziale non possa in concreto essere altrimenti fondato se non su di un diverso assetto di interessi, introdotto con la transazione stessa, di guisa che da questa sorga un complesso di obbligazioni oggettivamente difforme e autonomo, rispetto al preesistente cui venga a sostituirsi” (Cass. civ., Sez. II, 19/05/2003, n. 7830).
Infine, “In materia di appalto d'opera, la transazione intervenuta tra le parti, con cui
l'originario contratto sia sciolto solo per il futuro, con una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni, in ragione della cessazione anticipata del rapporto e della esecuzione solo parziale dell'opera, ha natura conservativa, assumendo, invece, natura novativa solo laddove il contratto sia sciolto con effetti ex tunc, con sostituzione delle pagina 13 di 17 originarie obbligazioni con nuove prestazioni, qualitativamente e quantitativamente diverse” (Cass. n. 14772/2024).
Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, attribuendo natura novativa alla transazione, aveva applicato l'imposta di registro in misura proporzionale, sebbene fosse stato pattuito lo scioglimento del rapporto di appalto solo per il futuro con mantenimento dell'obbligo di pagamento delle prestazioni già eseguite secondo le modalità originarie.
Orbene, rileva questa Corte che, nel caso qui in esame, è evidente che le parti non hanno affatto voluto estinguere il precedente rapporto (scaturente dal contratto di appalto) e costituirne uno nuovo.
Pertanto, nella specie, si è al cospetto della disciplina della transazione conservativa.
La tesi dell'appellante, relativo alla qualificazione dei vizi, accertati nel giudizio di primo grado, è errata in quanto fondata sull'errato presupposto che la modifica della domanda sia inammissibile.
In realtà, come già anticipato con l'analisi del primo motivo di appello, la modifica della domanda è ammissibile.
Conseguentemente, l'oggetto della domanda proposta dal condominio non è, come asserito dalla società la garanzia per rovina e difetti di cose immobili Parte_1
ex art. 1669 c.c., ma l'inadempimento della transazione, sottoscritta dalle parti in data
28/4/2008.
La società costruttrice si è assunta l'obbligo di realizzare le opere indicate nell'atto di transazione, non rilevando la gravità dei vizi riscontrati in giudizio, ma solo la loro effettiva esistenza ai fini dell'accertamento dell'inadempimento dell'accordo, sottoscritto dalle parti.
Va rilevato, inoltre, che le eccezioni dell'appellante in merito alla gravità dei vizi, riscontrati dal Tribunale, sono errate. pagina 14 di 17 La giurisprudenza di legittimità prevalente si è espressa, con molteplici pronunce, ribadendo che l'art. 1669 c.c. non si applica solo ai vizi che compromettono la stabilità, ma anche a tutti quei difetti che incidono negativamente sull'uso e sul godimento dell'opera o ne alterano la destinazione d'uso, riducendone il valore e la fruibilità in modo significativo “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini” (Cass. ordinanza n. 24230 del 04/10/2018).
I vizi dell'immobile, anche se si vertesse nell'ipotesi di una garanzia per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c., individuati dal CTU (rigonfiamenti della finitura in facciata, filature ripetute nei corpi aggettanti, scrostamento di rivestimento e fenomeni di ossidazione degli elementi in ferro), conseguenza diretta dell'uso da parte della società costruttrice di materiali di scarsa qualità in ambiente aggressivo (cioè in prossimità della litoranea), possono essere considerati gravi in quanto limitativi del godimento del bene nella sua globalità.
Va rigettata anche la richiesta dell'appellante di riduzione dell'importo del risarcimento, in ragione della scarsa manutenzione da parte del appellato. CP_1
La condotta posta in essere dal non può essere, infatti, Controparte_1
qualificata come negligente, né può essergli attribuita alcuna corresponsabilità.
Sin da subito, il appellato ha riscontrato dei difetti di costruzione, CP_1
immediatamente denunciati alla società costruttrice, la quale si è impegnata in data
28/4/2008 ad eliminarli. pagina 15 di 17 Il si è, quindi, prontamente attivato per la eliminazione dei più volte citati CP_1
vizi; ha più volte sollecitato l'impresa costruttrice alla realizzazione delle opere concordate e, infine, ha proposto domanda giudiziale per l'accertamento dell'inadempimento della transazione e la quantificazione del danno.
Va, peraltro, segnalato che un intervento manutentivo da parte del appellato CP_1
avrebbe senz'altro modificato lo stato dei luoghi, compromettendo irrimediabilmente gli accertamenti tecnici condotti dal perito nominato dal tribunale.
Par tale ragione, nessuna condotta negligente può essere rimproverata al CP_1
e nessuna responsabilità può essergli addebitata.
[...]
Infine, va rigettata la richiesta di riduzione del quantum risarcitorio in forza di altro e distinto accordo transattivo, datato 4/10/2021, sottoscritto nel corso del giudizio di primo grado tra le parti.
La circostanza è stata eccepita già in primo grado, ma la non ha Parte_1
rispettato il proprio onere di allegazione, come già chiarito dal Tribunale nel dispositivo della sentenza di primo grado.
La transazione allegata in appello, rappresenta, quindi, un documento nuovo, inammissibile ex art. 345 c.p.c., che la società appellante avrebbe potuto depositare già durante il giudizio di primo grado, facendo salvo il diritto della di Parte_1
dimostrare di non aver potuto provvedere alla produzione della transazione per causa a sé non imputabile, circostanza, quest'ultima non dimostrata, né tantomeno eccepita dalla parte.
Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, in relazione al valore della causa (scaglione € 52.001,00 – 260.000,00, complessità media, valori medi).
All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater
pagina 16 di 17 dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 13.5.2022, da avverso la sentenza n. 2076/2021 pubblicata in data Parte_3
2.12.2021, resa dal Tribunale di Trani così provvede:
1°) Rigetta l'appello;
2°) Condanna la a rimborsare le spese di giudizio in favore del Parte_3
liquidate per il presente giudizio in complessivi € 14.317,00 Controparte_1
per compenso professionale e al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge;
3°) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del Parte_3
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012,
n. 228).
Così deciso il 12/12/2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
LI TE
pagina 17 di 17
R.G.A.C. n. 734/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
LI TE Presidente - relatore
Mariangela Marchesiello Consigliere
TO ET
Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 734 del 2022
T R A
con sede a Barletta, in persona del legale Parte_1
rappresentante , ed elettivamente domiciliata in Barletta, via Indipendenza Parte_2
pagina 1 di 17 n. 30, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Savasta che la rappresenta e difende - pec:
Email_1
APPELLANTE
E
in persona dell'amministratore e legale Controparte_1
rappresentante rappresentato e difeso dagli Avv.ti Barbara Bassano e Controparte_2
GI TI MB ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Barletta, via M.R. Mauro n. 12/C
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2079/2021 pubblicata in data 2.12.2021, resa dal Tribunale di Trani.
****************
All'udienza del 30/5/2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21.12.2015 il sito in Controparte_1
Barletta, alla Via Michele Raffaele Mauro, n. 12, conveniva la Società
[...]
davanti ia Tribunale di Trani, per ivi sentire accertare la presenza di Parte_1
gravi vizi nel complesso condominiale di via Mauro n. 12, sito in Barletta, ed ottenere la condanna della società convenuta al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di
€ 228.410,00. pagina 2 di 17 A fondamento delle proprie domande l'attore deduceva: - che il predetto fabbricato, ultimato in data 30.12.2005 e consegnato ai proprietari nell'anno 2006, presentava gravi vizi di costruzione, afferenti alle parti comuni e alle singole proprietà; - che, del predetto stato dei luoghi, venivano edotte, con missive del 14 – 18/12/2007, la Parte_1
l'impresa e la - che, in particolare, i difetti Controparte_3 CP_4
riguardavano: - filature diffuse sulle strutture in cemento armato, sul rivestimento esterno delle facciate, all'interno del vano scala;
- ossidazione delle strutture metalliche;
infiltrazioni idriche;
- riprese di intonaco mal definite;
- aloni di colore scuro sulla pavimentazione dei pianerottoli;
- assenza di gocciolatoio nei rivestimenti in pietra;
- che nell'assemblea condominiale del 28/4/2008, la aveva riconosciuto i Parte_1
suddetti vizi e si era impegnata a ripristinare lo stato dei luoghi e a prestare una garanzia decennale sulle predette opere;
- che, nonostante le raccomandate del 14/10/2008 e
7/11/2008, la non aveva provveduto ad onorare l'accordo, avendo omesso Parte_1
di eseguire le opere di ripristino dell'edificio, le cui condizioni, in assenza degli interventi necessari, si erano aggravate;
- che il sopralluogo, previsto dal verbale di assemblea del 28/4/2008, era stato eseguito solo in data 2/3/.2009 e che, sebbene, in tale sede, le parti avessero previsto che le opere dovessero essere portate a termine entro il
31/7/2009, i lavori di ripristino non erano ancora stati portati a termine.
L'attore chiedeva, pertanto, espletarsi C.T.U. tecnica, volta ad accertare la natura e le cause dei difetti e la quantificazione del risarcimento del danno per il ripristino dei luoghi che veniva quantificato, per mezzo di una consulenza tecnica di parte, nell'importo di € 228.410,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30/3/2016, si costituiva la
[...]
la quale chiedeva, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità Parte_3
della domanda;
il difetto di legittimazione attiva del , nonché il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva;
nel merito, instava per la declaratoria di infondatezza dell'avversa domanda e, nel caso di accoglimento della stessa, si dichiarava disponibile a risarcire il in forma specifica, eseguendo direttamente i lavori necessari al CP_1
pagina 3 di 17 ripristino dei luoghi.
A sostegno delle sue eccezioni la società convenuta deduceva: - che l'atto di citazione era nullo, non avendo l'attore ben determinato l'oggetto della domanda ed il tipo di azione proposta;
- che il Condominio non aveva legittimazione attiva in quanto era sprovvisto di un mandato per il risarcimento dei danni relativo ai vizi delle singole proprietà immobiliari;
- che, in ogni caso, l'azione proposta dal era CP_1
inammissibile, in quanto tra la e l'attore era intervenuta una transazione Parte_1
avente ad oggetto proprio i danni indicati nella consulenza tecnica di parte attrice, con la quale la società convenuta aveva garantito la risoluzione dei vizi.
A seguito della concessione dei termini 183, comma VI, c.p.c., con la prima memoria istruttoria, il precisava la propria domanda, chiedendo di accertare CP_1
l'inadempimento della transazione, intervenuta durante l'assemblea del 28/4/2008 e nel verbale di sopralluogo del 2/3/2009, da parte della società convenuta.
La Società con la seconda memoria istruttoria, eccepiva Parte_1
l'inammissibilità della precisazione della domanda, formulata dall'attore, configurandosi, a suo dire, non come mera modificazione della domanda, bensì come una mutatio libelli, come tale, pertanto, inammissibile.
Sempre con la seconda memoria istruttoria, la società convenuta chiedeva l'istruzione della causa a mezzo di testimoni, evidenziando, per la prima volta, un comportamento ostruzionistico del , il quale, secondo la ricostruzione fattuale CP_1
dell'appaltatrice, avrebbe impedito il completamento dei lavori di ripristino.
Con ordinanza, depositata in cancelleria in data 11/7/2017, il Tribunale di Trani rigettava le richieste di prova orale, avanzate rispettivamente da ambo le parti e disponeva C.T.U., per accertare lo stato dei luoghi oggetto di lite, nonché la quantificazione dell'importo necessario al ripristino.
Il C.T.U., accertava la presenza dei vizi e, conseguentemente, l'inadempimento della transazione, sottoscritta in data 28/4/2008, da parte della società convenuta, quantificando il costo delle opere di ripristino.
pagina 4 di 17 All'udienza del 13/4/2021, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini dell'allora vigente art. 190 c.p.c.
La Società nella propria comparsa conclusionale non reiterava Parte_1
specificatamente le richieste testimoniali, indicate nella memoria n .2 ex art 183, VI comma, c.p.c.
****
Con sentenza n. 2079 pubblicata in data 2.12.2021, il Tribunale di Trani così decideva:
“a) accoglie per quanto di ragione le domande proposte dall'attore condominio
[...]
Part nei confronti della convenuta e condanna la convenuta al Pt_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 97.125,00 oltre iva, oltre il 10% per costi della direzione lavori e oltre rivalutazione come da motivazione;
b) compensa le spese;
c) pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico della convenuta”.
Il Giudice di prime cure, in primo luogo, rigettava l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società convenuta, in merito alla modifica della domanda, ritenendo che, con la prima memoria istruttoria, l'attore poteva modificare la domanda nei suoi elementi costitutivi (causa petendi , petitum) senza incorrere in una inammissibile mutatio libelli, sempreché i fatti materiali costitutivi della domanda rimanessero invariati e, quindi, la domanda fosse rimasta, in ogni caso, connessa con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza che si determinasse la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali (Cass.
Sez. Un., n. 12310/2015; Cass. Sez. Un., n. 22404/2018).
Il Condominio, proseguiva il Giudice di prime cure, già nell'atto di citazione, aveva dedotto i vizi e le difformità dei lavori realizzati dalla contestati nel Parte_1
2007; poi, nel 2008, che la stessa aveva riconosciuto e si era impegnata, in Parte_1
data 28/4/2008, ad eliminare, con la sottoscrizione di una transazione.
Seppure nell'atto di citazione il avesse chiesto solo di accertare la CP_1
persistenza dei vizi e la condanna della società convenuta al pagamento delle somme necessarie alla eliminazione di questi, con la modifica della domanda – apportata con la pagina 5 di 17 prima memoria – chiedeva di accertare l'inadempimento della società convenuta delle obbligazioni oggetto dlla transazione, avente ad oggetto l'eliminazione proprio dei medesimi vizi, che in ogni caso dovevano essere accertati. in quanto non eliminati dalla
Parte_1
La modifica della domanda doveva pertanto ritenersi ammissibile;
Affermava, poi, il Tribunale di Trani: - che non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa della società convenuta, la quale aveva avuto la possibilità di prendere posizione su tutte le circostanze con la memoria n. 2, ex art. 183, comma VI, c.p.c. e in comparsa conclusionale;
- che non poteva configurarsi alcun difetto di legittimazione ad agire da parte dell'amministratore del il quale era l'unico legittimato CP_1 Parte_1
alla domanda di accertamento dell'inadempimento della transazione, sottoscritta proprio dal Condominio e dalla società convenuta;
- che anche il difetto di legittimazione passiva della società eccepito dalla società stessa, doveva essere Parte_1
rigettato, essendosi l'appaltatrice obbligata, con la transazione del 28/4/2008, all'obbligo di un facere, cioè di realizzare i lavori indicati;
- che, dalla documentazione versata in atti, risultava chiaro l'inadempimento della la quale non aveva fornito Parte_1
alcuna prova contraria relativa al completamento dei lavori;
- che l'inadempimento era dimostrato dalla C.T.U. espletata in corso di causa e dal verbale di sopralluogo, sottoscritto in data 2/3/2009 dall'Architetto , per conto della dal Tes_1 Parte_1
quale si evinceva il mancato completamento dei lavori;
- che la quantificazione del risarcimento del danno, eseguita dal C.T.U. doveva essere considerata corretta;
- che, sebbene la convenuta avesse eccepito che, per il ripristino del giunto sismico era stata sottoscritta un'altra transazione, nessuna prova era stata fornita in merito l'esistenza di tale accordo stragiudiziale;
pertanto, anche tale opera doveva essere ricompresa nella quantificazione dei costi;
- che la doveva essere condannata al Parte_1
risarcimento dell'importo di € 97.125,00.
****************
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la notificato Parte_3
pagina 6 di 17 al in data 13/5/2022, per sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni:“Riformare la sentenza gravata e per l'effetto respinta ogni avversa eccezione e conclusione, dichiarare, inammissibile, improponibile ed infondata la domanda proposta. In subordine riformare comunque la sentenza riducendo il quantum dovuto sulla base di tutti motivi sopra articolati.”.
Infine, all'udienza del 30/5/2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis, per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., proposta dal appellato. CP_1
La censura proposta dall'appellato in merito all'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. è infondata e merita di essere rigettata per le seguenti motivazioni. le Sezioni Unite si sono espresse sulla questione, chiarendo quali siano i requisiti di ammissibilità del ricorso in appello.
La Suprema Corte ha sancito che l'appello è un mezzo di gravame con cui si realizza il principio del doppio grado di giurisdizione, ma non è un mezzo di impugnazione a critica vincolata. La giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente per l'ammissibilità dell'impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa capace di confutare e contrastare le ragioni adottate dal primo giudice, specificando che non occorre utilizzare forme sacramentali particolari né tantomeno un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. L'onere delle parti, chiamate a pagina 7 di 17 motivare l'impugnazione, non è, peraltro, paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione della sentenza, in quanto ciò che viene richiesto è che l'appellante ponga il giudice nelle condizioni di comprendere con chiarezza il contenuto della censura e che indichi il perché le ragioni del giudice di prime cure siano censurabili.
Nel caso di specie l'appellante ha rispettato i requisiti di chiarezza imposti dall'art. 342
c.p.c.
Dall'atto di appello è possibile, infatti, comprendere immediatamente quali sono i capi della sentenza oggetto di censura da parte della (che ha Parte_3
riportato nel proprio scritto difensivo le parti della sentenza impugnate) e risultano chiari i motivi che hanno indotto l'appellante a proporre l'odierna impugnazione.
Passando al merito dell'impugnazione, il primo motivo di appello ha ad oggetto la decisione del Tribunale relativa al rigetto dell'eccezione di inammissibilità della precisazione della domanda, formulata dal appellato in primo grado, con la CP_1
memoria n. 1 ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Solo con la prima memoria istruttoria, infatti, il avrebbe chiesto di accertare CP_1
l'inadempimento da parte della Società di costruzione della transazione, sottoscritta dalle parti in data 28/4/2008.
La società appellante, sostiene che l'appellato ha proposto una domanda nuova, non avendo chiesto il medesimo accertamento con atto di citazione.
Il primo motivo è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Va menzionato il principio stabilito a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, con il quale la giurisprudenza di legittimità ha superato l'orientamento rigoroso che vietava qualsiasi modifica della causa petendi, cioè il titolo sul quale si fonda il diritto della parte, “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla
pagina 8 di 17 vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art.
183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo.” (Cass. Sez. Un. sentenza del 15.6.2015
n. 12310).
Con tale principio, la Cassazione ha evidenziato che la modifica della domanda può riguardare anche entrambi gli elementi oggettivi, purché la domanda sia connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.
Nel caso di specie, sia la domanda originaria, sia la domanda modificata hanno ad oggetto i medesimi vizi, segnalati con l'atto di citazione e l'accertamento dell'inadempimento interessa le stesse parti indicate nel primo atto.
L'unico elemento mutato è il titolo su cui si fonda la pretesa, cioè l'accordo transattivo, la cui esistenza è stata evidenziata già dall'atto introduttivo del giudizio (cfr. atto di citazione pag. 3, punto n. 7, fascicolo primo grado), circostanza non contestata dall'appellante che ha confermato la presenza di un accordo stragiudiziale.
Il chiede accertare la medesima situazione di fatto, cioè la presenza di vizi CP_1
dell'immobile; pertanto, la modifica, tempestivamente formulata con la prima memoria istruttoria, va configurata come una semplice precisazione o un'integrazione della domanda originaria, consentita anche per ragioni di economia processuale.
La richiesta di accertamento dell'inadempimento della transazione da parte della
[...]
configura una emendatio libelli, come interpretata dalla Parte_3
giurisprudenza di legittimità, quindi, pienamente ammissibile.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa.
Con particolare riferimento al rigetto da parte del Tribunale di Trani delle istanze pagina 9 di 17 testimoniali, richieste dalla società appellante con la seconda memoria istruttoria, la circostanza che ha indotto il primo Giudice al rigetto del capitolo di prova non è stata, come riferito dalla società di costruzione, l'irrilevanza del capitolo di prova.
In realtà, come facilmente deducibile dall'ordinanza del 11/7/2017, la richiesta istruttoria è stata rigettata, perché finalizzata a dimostrare un fatto completamente nuovo, mai eccepito dalla società appellante.
La infatti, solo con la seconda memoria istruttoria ha tentato di far Parte_1
ricadere l'assenza del suo intervento sulla asserita condotta ostruzionistica del condominio appellato.
La condotta ostruzionistica del , sebbene già nell'atto di citazione fosse stata CP_1
evidenziata la presenza di una transazione e, quindi, l'obbligo della società appellante alla realizzazione di lavori, confermata dalla medesima non è mai Parte_1
stata eccepita, se non con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2; pertanto, tardivamente.
Sin da subito, la avrebbe dovuto chiarire che il suo mancato intervento fosse Parte_1
giustificato dalla resistenza della controparte, motivo per cui è legittimo il rigetto da parte del Tribunale di Trani della richiesta istruttoria.
Il secondo motivo di appello attiene alla quantificazione del quantum risarcitorio.
L'appellante, partendo dal presupposto dell'inammissibilità della modifica della domanda, sostiene che i vizi, riscontrati dal perito, non possano essere qualificati come gravi danni ex art. 1669 c.c.
Prosegue la società di costruzione, asserendo la corresponsabilità del Controparte_1
il quale non avrebbe adempiuto agli oneri di manutenzione e, quindi, concorso
[...]
ad accentuare i danni dell'immobile.
L'appellante, conseguentemente, ritiene che la quantificazione del risarcimento vada ridotta.
Peraltro, l'appellante sostiene che il quantum risarcitorio vada ridotto in ragione della pagina 10 di 17 transazione intervenuta nel 2021 tra il e la Controparte_1 Parte_1
Anche il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
Va premesso che la transazione in oggetto non ha carattere novativo, ma conservativo, quindi, può essere richiesta la risoluzione dell'accordo ex art. 1976 c.c.
La norma, rubricata “Risoluzione della transazione per inadempimento”, così recita:
“La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”.
Mette conto qui di fare riferimento ai lavori preparatori del codice civile.
Si legge nella “Relazione del al Progetto Ministeriale - Libro delle Persona_1
Obbligazioni 1941”: “637. Ho espressamente riconosciuto (art. 7491) la risolubilità della transazione per inadempimento di una delle parti, troncando così una controversia che aveva dato luogo a vivi dibattiti. Questa risoluzione viene ammessa solo nel caso in cui il rapporto preesistente non risulti novato o, se vi è novazione, quando è stata espressamente stipulata la risoluzione per inadempimento: da ciò si desume, tra l'altro, che la transazione può avere, ma non ha necessariamente, efficacia novativa, e che si è sostanzialmente abbandonato, almeno nei confronti dei terzi, il principio della dichiaratività della transazione, il che si dimostra anche attraverso il fatto che la transazione è stata sottoposta a trascrizione (art. 361 prog. libro della proprietà e dei diritti reali”.
Ciò significa che, allorquando la transazione estingue il rapporto controverso, sorge un nuovo rapporto giuridico, che assume una configurazione inconciliabile con quella del rapporto originario;
donde la risoluzione del negozio transattivo non è più possibile, o è possibile, soltanto se le parti abbiano espressamente previsto che l'inadempienza della 1 Corrispondente all'attuale art. 1976 c.c. pagina 11 di 17 transazione possa far rivivere le obbligazioni originarie. Allora vi è una condizionalità negoziale, che giustifica il ritorno del rapporto novato quando quello novante viene risoluto.
Se le parti hanno inteso dare vita a un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, tale volontà necessita di una manifestazione espressa (Cass. n. 1946/2003), ovvero può desumersi anche da fatti concludenti (Cass. n. 11330/1997).
Invero, “Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione. (Cass. civ., Sez. III, 16/11/2006, n. 24377).
Nella specie, la S.C., alla stregua del principio di diritto enunciato, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza, con la quale era stata respinta un'opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla deduzione di una pregressa transazione, con la quale le parti avrebbero definito ogni aspetto del rapporto di fornitura tra le stesse intercorso, sul presupposto che, in dipendenza dell'inosservanza del termine concordato per la tacitazione di ogni pretesa invocata dalla parte ricorrente, la transazione, da ritenersi non novativa, si sarebbe dovuta considerare "decaduta", ovvero risolta, con la conseguente legittimità, da parte della società creditrice, del diritto di pretendere gli interessi legali dalla data delle singole fatture richiesti con la domanda monitoria, non potendosi ritenere realizzato l'effetto estintivo del rapporto originario di fornitura.
Ancora, “L'eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo
- vengono a trovarsi. Pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo pagina 12 di 17 della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso, o meno, addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni”
(Cass. civ., Sez. III, 13/12/2005, n. 27448).
Ancora Infine, “L'articolo 1976 del c.c., laddove esclude che la risoluzione per inadempimento della transazione possa essere richiesta «se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato», facendo riferimento nella sua formulazione alla distinzione tra transazione novativa e non novativa, necessariamente recepisce anche il contenuto tipicamente dispositivo della transazione, per il quale un aliquid novi rispetto al rapporto che a essa preesiste viene a essere un naturale negotium. Deriva, da quanto precede, pertanto;
che nel determinare il senso della distinzione l'interprete deve tener conto di tale carattere normalmente dispositivo e, perciò stesso, innovativo del negozio e ricercare, quindi, onde individuare nel caso concreto la sussistenza dello specifico carattere novativo cui
è fatto riferimento nella norma, elementi ulteriori. Può ravvisarsi, in particolare, una novazione esclusivamente ove i rapporti giuridici tra le parti, id est quello preesistente sul quale ha operato la transazione e quello costituito dalla transazione, siano tra loro incompatibili, nel senso che all'esame della comune intenzione delle parti quale desumibile dalle clausole contrattuali, risulti che il nuovo regolamento negoziale non possa in concreto essere altrimenti fondato se non su di un diverso assetto di interessi, introdotto con la transazione stessa, di guisa che da questa sorga un complesso di obbligazioni oggettivamente difforme e autonomo, rispetto al preesistente cui venga a sostituirsi” (Cass. civ., Sez. II, 19/05/2003, n. 7830).
Infine, “In materia di appalto d'opera, la transazione intervenuta tra le parti, con cui
l'originario contratto sia sciolto solo per il futuro, con una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni, in ragione della cessazione anticipata del rapporto e della esecuzione solo parziale dell'opera, ha natura conservativa, assumendo, invece, natura novativa solo laddove il contratto sia sciolto con effetti ex tunc, con sostituzione delle pagina 13 di 17 originarie obbligazioni con nuove prestazioni, qualitativamente e quantitativamente diverse” (Cass. n. 14772/2024).
Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, attribuendo natura novativa alla transazione, aveva applicato l'imposta di registro in misura proporzionale, sebbene fosse stato pattuito lo scioglimento del rapporto di appalto solo per il futuro con mantenimento dell'obbligo di pagamento delle prestazioni già eseguite secondo le modalità originarie.
Orbene, rileva questa Corte che, nel caso qui in esame, è evidente che le parti non hanno affatto voluto estinguere il precedente rapporto (scaturente dal contratto di appalto) e costituirne uno nuovo.
Pertanto, nella specie, si è al cospetto della disciplina della transazione conservativa.
La tesi dell'appellante, relativo alla qualificazione dei vizi, accertati nel giudizio di primo grado, è errata in quanto fondata sull'errato presupposto che la modifica della domanda sia inammissibile.
In realtà, come già anticipato con l'analisi del primo motivo di appello, la modifica della domanda è ammissibile.
Conseguentemente, l'oggetto della domanda proposta dal condominio non è, come asserito dalla società la garanzia per rovina e difetti di cose immobili Parte_1
ex art. 1669 c.c., ma l'inadempimento della transazione, sottoscritta dalle parti in data
28/4/2008.
La società costruttrice si è assunta l'obbligo di realizzare le opere indicate nell'atto di transazione, non rilevando la gravità dei vizi riscontrati in giudizio, ma solo la loro effettiva esistenza ai fini dell'accertamento dell'inadempimento dell'accordo, sottoscritto dalle parti.
Va rilevato, inoltre, che le eccezioni dell'appellante in merito alla gravità dei vizi, riscontrati dal Tribunale, sono errate. pagina 14 di 17 La giurisprudenza di legittimità prevalente si è espressa, con molteplici pronunce, ribadendo che l'art. 1669 c.c. non si applica solo ai vizi che compromettono la stabilità, ma anche a tutti quei difetti che incidono negativamente sull'uso e sul godimento dell'opera o ne alterano la destinazione d'uso, riducendone il valore e la fruibilità in modo significativo “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini” (Cass. ordinanza n. 24230 del 04/10/2018).
I vizi dell'immobile, anche se si vertesse nell'ipotesi di una garanzia per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c., individuati dal CTU (rigonfiamenti della finitura in facciata, filature ripetute nei corpi aggettanti, scrostamento di rivestimento e fenomeni di ossidazione degli elementi in ferro), conseguenza diretta dell'uso da parte della società costruttrice di materiali di scarsa qualità in ambiente aggressivo (cioè in prossimità della litoranea), possono essere considerati gravi in quanto limitativi del godimento del bene nella sua globalità.
Va rigettata anche la richiesta dell'appellante di riduzione dell'importo del risarcimento, in ragione della scarsa manutenzione da parte del appellato. CP_1
La condotta posta in essere dal non può essere, infatti, Controparte_1
qualificata come negligente, né può essergli attribuita alcuna corresponsabilità.
Sin da subito, il appellato ha riscontrato dei difetti di costruzione, CP_1
immediatamente denunciati alla società costruttrice, la quale si è impegnata in data
28/4/2008 ad eliminarli. pagina 15 di 17 Il si è, quindi, prontamente attivato per la eliminazione dei più volte citati CP_1
vizi; ha più volte sollecitato l'impresa costruttrice alla realizzazione delle opere concordate e, infine, ha proposto domanda giudiziale per l'accertamento dell'inadempimento della transazione e la quantificazione del danno.
Va, peraltro, segnalato che un intervento manutentivo da parte del appellato CP_1
avrebbe senz'altro modificato lo stato dei luoghi, compromettendo irrimediabilmente gli accertamenti tecnici condotti dal perito nominato dal tribunale.
Par tale ragione, nessuna condotta negligente può essere rimproverata al CP_1
e nessuna responsabilità può essergli addebitata.
[...]
Infine, va rigettata la richiesta di riduzione del quantum risarcitorio in forza di altro e distinto accordo transattivo, datato 4/10/2021, sottoscritto nel corso del giudizio di primo grado tra le parti.
La circostanza è stata eccepita già in primo grado, ma la non ha Parte_1
rispettato il proprio onere di allegazione, come già chiarito dal Tribunale nel dispositivo della sentenza di primo grado.
La transazione allegata in appello, rappresenta, quindi, un documento nuovo, inammissibile ex art. 345 c.p.c., che la società appellante avrebbe potuto depositare già durante il giudizio di primo grado, facendo salvo il diritto della di Parte_1
dimostrare di non aver potuto provvedere alla produzione della transazione per causa a sé non imputabile, circostanza, quest'ultima non dimostrata, né tantomeno eccepita dalla parte.
Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, in relazione al valore della causa (scaglione € 52.001,00 – 260.000,00, complessità media, valori medi).
All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater
pagina 16 di 17 dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 13.5.2022, da avverso la sentenza n. 2076/2021 pubblicata in data Parte_3
2.12.2021, resa dal Tribunale di Trani così provvede:
1°) Rigetta l'appello;
2°) Condanna la a rimborsare le spese di giudizio in favore del Parte_3
liquidate per il presente giudizio in complessivi € 14.317,00 Controparte_1
per compenso professionale e al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge;
3°) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del Parte_3
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012,
n. 228).
Così deciso il 12/12/2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
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