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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/05/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4796/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – rapporti bancari
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Gerardo Coralluzzo, come da procura in atti;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Gimmi CP_1
Folesani e Maddalena Cerrato, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione dell'8.05.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.10.2021
[...]
e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2 Controparte_1 esponendo di essere fideiussori della Parte_3 cancellata in data 14.11.2019 dal registro delle imprese, la quale era titolare del conto n. 20778 e del conto n. 5667 agenzia 1890 entrambi affidati, sui quali la banca aveva contabilizzato voci passive non dovute per interessi ultralegali, interessi usurari, interessi anatocisciti, commissioni di massimo scoperto e spese varie, per cui il l'effettivo credito risultante dal saldo banca non rappresentava l'effettivo debito dell'obbligata principale. Evidenziavano di aver fatto richiesta per ottenere copia della documentazione bancaria ex art
119 t.u.b ma di non averla ricevuta e che era nulla ed inefficace la fideiussione da essi concessa alla banca per violazione della legge n 287/90 cd antitrust, come da Cass. Civ. n 29810/2017. Per tali motivi chiedevano in via istruttoria di ordinare alla banca ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di depositare
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 copia contratto di conto corrente e tutti gli estratti del conto n. 331717 dall'apertura del conto alla data di eventuale chiusura nonché di disporre ctu contabile per la ricostruzione del rapporto dei conti correnti n. 20778 e n.
5667, per accertare fenomeni di errata applicazione di interessi, applicazione di commissioni e spese non pattuite, ovvero lo sconfinamento degli stessi ai sensi della legge 108/96 e art. 644 cp e art. 1815 cod civ.; dichiarare la nullità della fideiussione per violazione della legge n 287/90 cd antitrust;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione di legge e norme imperative del contratto di conto corrente ovvero singole clausole pattuite, conseguentemente condannare la banca alla rideterminazione del saldo.
Costituitosi tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 14.03.2022, il deduceva che gli Controparte_1 opponenti ebbero a sottoscrive in data 27/04/2012 la fideiussione omnibus n.
000153233 a garanzia delle obbligazioni tutte assunte da
[...] fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito Parte_4 di euro 150.000,00, impegnandosi a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, anche in caso di invalidità dell'obbligazione garantita. Aggiungeva che la banca originariamente garantita era il
[...]
che, giusto atto di fusione del 13/12/2016 a rogito del Controparte_2
Dott. Notaio in Milano, n. 13.501 di rep. e n.
7.087 di racc., Persona_1 si era fusa con dando origine ad Controparte_3 esso subentrato di pieno diritto e senza soluzione di Controparte_1 continuità ex art. 2504 bis c.c., con decorrenza degli effetti dal 01/01/2017, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in genere delle società partecipanti alla fusione, ivi compresi i rapporti accesi da Parte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore Tali Parte_1 rapporti erano il conto corrente ordinario di corrispondenza n. 20778 del
19/04/2012 ed il conto “CREDITO VERDE” n. 5667 del 03/01/2018, addebitato in data 04/01/2018 per euro 100.000,00 in favore del c/c ordinario.
Aggiungeva che la sarebbe dovuta rientrare Parte_3 dell'intero importo erogatole entro il 31/12/2018, per cui, in prossimità della data in questione e segnatamente in data 03/12/2018, esso si era CP_1 visto notificare l'atto di citazione con cui la in persona del Parte_3 legale rappresentante aveva citato essa banca a comparire Parte_1 all'udienza del 09/09/2019 chiedendo che, previa emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., fosse ammessa una ctu contabile per la ricostruzione del c/c 5667 Credito Verde. Confermava che nelle more della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 prima udienza la veniva posta in stato di scioglimento e Parte_3 liquidazione in data 14/06/2019 e poi cancellata in data 14/11/2019 dal
Registro delle Imprese per cessata attività, con conseguente dichiarazione di interruzione del giudizio RG n. 6887/2018 in data 11/03/2021. Sicchè, in seguito, con lettera del 15/09/2021 regolarmente recapitata il 28/09/2021, aveva comunicato alla Cooperativa cessata e ai due Controparte_1 garanti, signori e , la revoca di ogni facilitazione accordata e Pt_1 Pt_2 contestualmente aveva intimato, entro 15 giorni, il pagamento di complessivi euro 150.189,37 (di cui euro 50.189,37 quanto al c/c n. 20778 ed euro
100.000,00 quanto al c/ credito verde n. 5667 mai rimborsato, pena l'avvio delle azioni legali a tutela del credito e le conseguenti segnalazioni nella
Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e nei Sistemi di informazione Creditizia.
In tale contesto, allegava non solo di non aver ricevuto alcun CP_1 pagamento, ma che solo pochi giorni dopo (per la precisione solo a 3 giorni di distanza dal recapito della missiva di cui sopra) si era visto notificare la citazione introduttiva del presente giudizio. Esso deduceva la CP_1 correttezza delle contabilizzazioni bancarie effettuate, in quanto conformi alle previsioni contrattuali e alle norme inderogabili e produceva a supporto una ctp in data 07/03/2022 a firma del Dott. , dalla quale emerge Persona_2 che le pattuizioni inter partes risultano pienamente rispettose della normativa in tema di usura e non configurano alcun fenomeno di anatocismo illegittimo posto che, per quanto concerne il conto corrente ordinario n. 20778, esso è stato acceso con contratto del 19/04/2012 che, in perfetta osservanza di quanto stabilito con la Delibera CICR del 09/02/2000, che regola esplicitamente l'identica capitalizzazione simmetrica sia a debito che a credito, mentre per il conto credito verde n. 5667 la questione neppure si pone, essendo stato acceso solo nel mese di gennaio 2018. Deduceva che, comunque, per mero scrupolo difensivo, ferma restando la correttezza dell'importo di euro 164.264,29 quale debito dell'obbligata principale, al solo fine di evitare che il giudizio abbia a protrarsi oltremodo a motivo di accertamenti a mezzo ctu, essa banca riteneva di procedere, in via prudenziale e senza alcunchè minimamente riconoscere, a rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 20778, eliminando la componente anatocistica della capitalizzazione trimestrale a far data dal 01/01/2014 al 31/12/2016, per cui, scomputando gli interessi passivi anatocistici il saldo finale a debito dei due conti si riduceva di soli euro 646,67 dunque a finali euro 163.617,62 (con saldo debitore esposto nell'e/c bancario del c/c n. 20778 ridotto da euro
54.836,62 ad euro 54.189,95 e rimanendo invece immutato quello del conto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 verde n. 5567 di euro 109.427,64). Riguardo all'asserita nullità della fideiussione omnibus ne rilevava l'infondatezza trattandosi di un contratto autonomo di garanzia, per il quale i fideiussori si erano obbligati a pagare alla banca a prima richiesta quanto dovuto dalla Cooperativa obbligata principale, sulla base delle risultanze della contabilità della banca, che essi garanti non erano legittimati a contestare. Per tali motivi chiedevano il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale chiedevano la condanna degli attori, quali garanti per fideiussione e nel limite dell'importo garantito, al pagamento in solido in favore di essa banca del saldo debitore di cui al conto corrente ordinario n. 20778 e al conto “credito verde” n. 5667, per complessivi euro
150.000,00 a fronte del maggior dovuto dalla Cooperativa di 164.264,29.
Produceva i contratti e gli estratti conto integrali dall'apertura dei rapporti fino alla chiusura e al passaggio in sofferenza del debito, certificati ex art. 50
TUB.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, ritenuta inammissibile la ctu contabile in quanto meramente esplorativa, precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza d discussione, la causa veniva decisa.
Le domande attoree non sono fondate e vanno pertanto rigettate. Va accolta, invece, la domanda riconvenzionale della banca convenuta.
Invero, dall'analisi del testo delle fideiussioni sottoscritte dagli attori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni bancarie della Cooperativa obbligata principale, emerge chiaramente che trattasi di un contratto autonomo di garanzia, vale a dire di un obbligazione assunta dal garante di pagare a semplice richiesta scritta il debito della fideiuvata, come risultante dalle scritture contabili della banca e a garantire l'adempimento delle obbligazioni della garantita anche in caso di invalidità di dette obbligazioni.
Orbene, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Cass,
Civ. S.U. 1/10/1987 n. 7341, confermato dalla più recente Cass. Civ. S.U.
18/2/2010 n. 3947) la previsione delle clausole del tipo “a prima richiesta” determina una deroga alla disciplina legale della fideiussione, che comporta l'attribuzione, al creditore beneficiario della garanzia, di un potere di esigere dal garante il pagamento immediato del debito garantito, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva esistenza, validità e misura dell'obbligazione garantita. La predetta deroga deriva per il sol fatto della previsione della clausola “a prima richiesta”, che vale in via presuntiva a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 incompatibile esso con il principio di accessorietà che caratterizza la comune fideiussione, salvo che dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversa volontà delle parti. La completa autonomia dell'obbligazione del garante autonomo dalle vicende dell'obbligazione garantita, determina, per il garante autonomo, l'impossibilità di sollevare non solo eccezioni di natura processuali (tipico effetto della clausola “solve et repete”), ma anche eccezioni basate sull'inesistenza o invalidità del rapporto garantito, con il solo limite dell'exceptio doli nei casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto o nei casi di illiceità della causa del rapporto garantito o di contrarietà a norme di ordine pubblico, atteso che in questi casi il grave vizio di nullità che affligge il rapporto garantito si trasmette al rapporto di garanzia in virtù del collegamento funzionale tra i due rapporti, originando pur sempre il rapporto di garanzia la propria giustificazione causale nel rapporto garantito (Cass. Civ. Sez. III 3/3/2009 n. 5044) ed essendo il conseguimento di un vantaggio illecito o abusivo contrario ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (Cass. Civ. Sez. I
17/3/2006 n. 5997).
Orbene, nel caso in esame, gli attori garanti autonomi non hanno sollevato alcuna exceptio doli e si sono limitati a contestare genericamente la contabilità della banca relativa ai due conti, non solo senza produrre una ctp di analisi e ricostruzione dei conti, ma senza nemmeno produrre in giudizio tutti gli estratti conto relativi ai due rapporti bancari, che poi sono stati prodotti integralmente dalla banca convenuta, unitamente ai contratti e ad una ctp, per porli a fondamento della domanda riconvenzionale.
Riguardo alla nullità proposta dagli attori relativamente alle fideiussioni omnibus da essi sottoscritte in data 27/04/2012 a garanzia delle obbligazioni tutte assunte da in quanto asseritamente Parte_3 Parte_3 Pt_4 conformi al modello di fideiussione omnibus predisposto dall'A.B.I. 2003, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, va rilevato che l'eccezione non è fondata. Infatti, il provvedimento della Banca d'Italia che ha ritenuto contrastanti con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990 le clausole contenute agli articoli
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, fa riferimento ad un intesa antitrust risalente a circa dieci anni prima rispetto ai modelli di fideiussioni omnibus sottoscritti dagli attori, per cui non vi è criterio soggettivo (partecipazione della banca convenuta all'intesa), temporale (l'intesa antitrust fa riferimento a un modello ABI di circa dieci anni prima) e contenutistico (non esatta conformità contenutistica) che possa prova che le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 fideiussioni sottoscritte siano l'effetto di quell'intesa antitrust sanzionata dalla
Banca d'Italia.
In ogni caso, anche volendo ritenere che il contenuto delle fideiussioni sia proprio quello del modello Abi sanzionato nel 2005 dalla Banca d'Italia, provvedimento peraltro nemmeno prodotto in giudizio dagli attori, la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30/12/2021 n.
41994 ha sancito che la nullità che deriva dall'intesa anticoncorrenziale di cui sopra determina solo una nullità parziale delle fideiussioni, limitata alle tre clausole di cui al citato atto della Banca d'Italia, ove si ritenga che le parti avrebbero sottoscritto la fideiussione anche senza le tre clausole, come nel caso in esame, atteso che sia i garanti sia la banca non avrebbero avuto alcun motivo per rinunciare alla garanzia anche privata di quelle tre clausole.
Va ritenuto, quindi, che anche l'eventuale nullità delle sole tre clausole censurate dalla Banca d'Italia, non faccia venire meno l'obbligazione assunta dagli attori con il contratto autonomo di garanzia da essi sottoscritto, non avendo essi nulla eccepito riguardo alla eventuale decadenza e conseguente liberazione per mancato rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 1957
c.c.
Gli attori vanno quindi condanni al pagamento alla banca della somma da essi garantita, come domandato e provato in via riconvenzionale della banca, dell'importo massimo da essi garantito di euro 150.000,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, ridotte del
50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree
2) Condanna gli attori al pagamento in solido in favore della banca convenuta, quali garanti per fideiussione e nel limite dell'importo garantito, al pagamento in favore di essa banca di euro 150.000,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 3) Condanna in solido gli attori al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 9.05.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4796/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – rapporti bancari
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Gerardo Coralluzzo, come da procura in atti;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Gimmi CP_1
Folesani e Maddalena Cerrato, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione dell'8.05.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.10.2021
[...]
e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2 Controparte_1 esponendo di essere fideiussori della Parte_3 cancellata in data 14.11.2019 dal registro delle imprese, la quale era titolare del conto n. 20778 e del conto n. 5667 agenzia 1890 entrambi affidati, sui quali la banca aveva contabilizzato voci passive non dovute per interessi ultralegali, interessi usurari, interessi anatocisciti, commissioni di massimo scoperto e spese varie, per cui il l'effettivo credito risultante dal saldo banca non rappresentava l'effettivo debito dell'obbligata principale. Evidenziavano di aver fatto richiesta per ottenere copia della documentazione bancaria ex art
119 t.u.b ma di non averla ricevuta e che era nulla ed inefficace la fideiussione da essi concessa alla banca per violazione della legge n 287/90 cd antitrust, come da Cass. Civ. n 29810/2017. Per tali motivi chiedevano in via istruttoria di ordinare alla banca ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di depositare
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 copia contratto di conto corrente e tutti gli estratti del conto n. 331717 dall'apertura del conto alla data di eventuale chiusura nonché di disporre ctu contabile per la ricostruzione del rapporto dei conti correnti n. 20778 e n.
5667, per accertare fenomeni di errata applicazione di interessi, applicazione di commissioni e spese non pattuite, ovvero lo sconfinamento degli stessi ai sensi della legge 108/96 e art. 644 cp e art. 1815 cod civ.; dichiarare la nullità della fideiussione per violazione della legge n 287/90 cd antitrust;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione di legge e norme imperative del contratto di conto corrente ovvero singole clausole pattuite, conseguentemente condannare la banca alla rideterminazione del saldo.
Costituitosi tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 14.03.2022, il deduceva che gli Controparte_1 opponenti ebbero a sottoscrive in data 27/04/2012 la fideiussione omnibus n.
000153233 a garanzia delle obbligazioni tutte assunte da
[...] fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito Parte_4 di euro 150.000,00, impegnandosi a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, anche in caso di invalidità dell'obbligazione garantita. Aggiungeva che la banca originariamente garantita era il
[...]
che, giusto atto di fusione del 13/12/2016 a rogito del Controparte_2
Dott. Notaio in Milano, n. 13.501 di rep. e n.
7.087 di racc., Persona_1 si era fusa con dando origine ad Controparte_3 esso subentrato di pieno diritto e senza soluzione di Controparte_1 continuità ex art. 2504 bis c.c., con decorrenza degli effetti dal 01/01/2017, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in genere delle società partecipanti alla fusione, ivi compresi i rapporti accesi da Parte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore Tali Parte_1 rapporti erano il conto corrente ordinario di corrispondenza n. 20778 del
19/04/2012 ed il conto “CREDITO VERDE” n. 5667 del 03/01/2018, addebitato in data 04/01/2018 per euro 100.000,00 in favore del c/c ordinario.
Aggiungeva che la sarebbe dovuta rientrare Parte_3 dell'intero importo erogatole entro il 31/12/2018, per cui, in prossimità della data in questione e segnatamente in data 03/12/2018, esso si era CP_1 visto notificare l'atto di citazione con cui la in persona del Parte_3 legale rappresentante aveva citato essa banca a comparire Parte_1 all'udienza del 09/09/2019 chiedendo che, previa emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., fosse ammessa una ctu contabile per la ricostruzione del c/c 5667 Credito Verde. Confermava che nelle more della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 prima udienza la veniva posta in stato di scioglimento e Parte_3 liquidazione in data 14/06/2019 e poi cancellata in data 14/11/2019 dal
Registro delle Imprese per cessata attività, con conseguente dichiarazione di interruzione del giudizio RG n. 6887/2018 in data 11/03/2021. Sicchè, in seguito, con lettera del 15/09/2021 regolarmente recapitata il 28/09/2021, aveva comunicato alla Cooperativa cessata e ai due Controparte_1 garanti, signori e , la revoca di ogni facilitazione accordata e Pt_1 Pt_2 contestualmente aveva intimato, entro 15 giorni, il pagamento di complessivi euro 150.189,37 (di cui euro 50.189,37 quanto al c/c n. 20778 ed euro
100.000,00 quanto al c/ credito verde n. 5667 mai rimborsato, pena l'avvio delle azioni legali a tutela del credito e le conseguenti segnalazioni nella
Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e nei Sistemi di informazione Creditizia.
In tale contesto, allegava non solo di non aver ricevuto alcun CP_1 pagamento, ma che solo pochi giorni dopo (per la precisione solo a 3 giorni di distanza dal recapito della missiva di cui sopra) si era visto notificare la citazione introduttiva del presente giudizio. Esso deduceva la CP_1 correttezza delle contabilizzazioni bancarie effettuate, in quanto conformi alle previsioni contrattuali e alle norme inderogabili e produceva a supporto una ctp in data 07/03/2022 a firma del Dott. , dalla quale emerge Persona_2 che le pattuizioni inter partes risultano pienamente rispettose della normativa in tema di usura e non configurano alcun fenomeno di anatocismo illegittimo posto che, per quanto concerne il conto corrente ordinario n. 20778, esso è stato acceso con contratto del 19/04/2012 che, in perfetta osservanza di quanto stabilito con la Delibera CICR del 09/02/2000, che regola esplicitamente l'identica capitalizzazione simmetrica sia a debito che a credito, mentre per il conto credito verde n. 5667 la questione neppure si pone, essendo stato acceso solo nel mese di gennaio 2018. Deduceva che, comunque, per mero scrupolo difensivo, ferma restando la correttezza dell'importo di euro 164.264,29 quale debito dell'obbligata principale, al solo fine di evitare che il giudizio abbia a protrarsi oltremodo a motivo di accertamenti a mezzo ctu, essa banca riteneva di procedere, in via prudenziale e senza alcunchè minimamente riconoscere, a rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 20778, eliminando la componente anatocistica della capitalizzazione trimestrale a far data dal 01/01/2014 al 31/12/2016, per cui, scomputando gli interessi passivi anatocistici il saldo finale a debito dei due conti si riduceva di soli euro 646,67 dunque a finali euro 163.617,62 (con saldo debitore esposto nell'e/c bancario del c/c n. 20778 ridotto da euro
54.836,62 ad euro 54.189,95 e rimanendo invece immutato quello del conto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 verde n. 5567 di euro 109.427,64). Riguardo all'asserita nullità della fideiussione omnibus ne rilevava l'infondatezza trattandosi di un contratto autonomo di garanzia, per il quale i fideiussori si erano obbligati a pagare alla banca a prima richiesta quanto dovuto dalla Cooperativa obbligata principale, sulla base delle risultanze della contabilità della banca, che essi garanti non erano legittimati a contestare. Per tali motivi chiedevano il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale chiedevano la condanna degli attori, quali garanti per fideiussione e nel limite dell'importo garantito, al pagamento in solido in favore di essa banca del saldo debitore di cui al conto corrente ordinario n. 20778 e al conto “credito verde” n. 5667, per complessivi euro
150.000,00 a fronte del maggior dovuto dalla Cooperativa di 164.264,29.
Produceva i contratti e gli estratti conto integrali dall'apertura dei rapporti fino alla chiusura e al passaggio in sofferenza del debito, certificati ex art. 50
TUB.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, ritenuta inammissibile la ctu contabile in quanto meramente esplorativa, precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza d discussione, la causa veniva decisa.
Le domande attoree non sono fondate e vanno pertanto rigettate. Va accolta, invece, la domanda riconvenzionale della banca convenuta.
Invero, dall'analisi del testo delle fideiussioni sottoscritte dagli attori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni bancarie della Cooperativa obbligata principale, emerge chiaramente che trattasi di un contratto autonomo di garanzia, vale a dire di un obbligazione assunta dal garante di pagare a semplice richiesta scritta il debito della fideiuvata, come risultante dalle scritture contabili della banca e a garantire l'adempimento delle obbligazioni della garantita anche in caso di invalidità di dette obbligazioni.
Orbene, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Cass,
Civ. S.U. 1/10/1987 n. 7341, confermato dalla più recente Cass. Civ. S.U.
18/2/2010 n. 3947) la previsione delle clausole del tipo “a prima richiesta” determina una deroga alla disciplina legale della fideiussione, che comporta l'attribuzione, al creditore beneficiario della garanzia, di un potere di esigere dal garante il pagamento immediato del debito garantito, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva esistenza, validità e misura dell'obbligazione garantita. La predetta deroga deriva per il sol fatto della previsione della clausola “a prima richiesta”, che vale in via presuntiva a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 incompatibile esso con il principio di accessorietà che caratterizza la comune fideiussione, salvo che dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversa volontà delle parti. La completa autonomia dell'obbligazione del garante autonomo dalle vicende dell'obbligazione garantita, determina, per il garante autonomo, l'impossibilità di sollevare non solo eccezioni di natura processuali (tipico effetto della clausola “solve et repete”), ma anche eccezioni basate sull'inesistenza o invalidità del rapporto garantito, con il solo limite dell'exceptio doli nei casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto o nei casi di illiceità della causa del rapporto garantito o di contrarietà a norme di ordine pubblico, atteso che in questi casi il grave vizio di nullità che affligge il rapporto garantito si trasmette al rapporto di garanzia in virtù del collegamento funzionale tra i due rapporti, originando pur sempre il rapporto di garanzia la propria giustificazione causale nel rapporto garantito (Cass. Civ. Sez. III 3/3/2009 n. 5044) ed essendo il conseguimento di un vantaggio illecito o abusivo contrario ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (Cass. Civ. Sez. I
17/3/2006 n. 5997).
Orbene, nel caso in esame, gli attori garanti autonomi non hanno sollevato alcuna exceptio doli e si sono limitati a contestare genericamente la contabilità della banca relativa ai due conti, non solo senza produrre una ctp di analisi e ricostruzione dei conti, ma senza nemmeno produrre in giudizio tutti gli estratti conto relativi ai due rapporti bancari, che poi sono stati prodotti integralmente dalla banca convenuta, unitamente ai contratti e ad una ctp, per porli a fondamento della domanda riconvenzionale.
Riguardo alla nullità proposta dagli attori relativamente alle fideiussioni omnibus da essi sottoscritte in data 27/04/2012 a garanzia delle obbligazioni tutte assunte da in quanto asseritamente Parte_3 Parte_3 Pt_4 conformi al modello di fideiussione omnibus predisposto dall'A.B.I. 2003, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, va rilevato che l'eccezione non è fondata. Infatti, il provvedimento della Banca d'Italia che ha ritenuto contrastanti con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990 le clausole contenute agli articoli
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, fa riferimento ad un intesa antitrust risalente a circa dieci anni prima rispetto ai modelli di fideiussioni omnibus sottoscritti dagli attori, per cui non vi è criterio soggettivo (partecipazione della banca convenuta all'intesa), temporale (l'intesa antitrust fa riferimento a un modello ABI di circa dieci anni prima) e contenutistico (non esatta conformità contenutistica) che possa prova che le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 fideiussioni sottoscritte siano l'effetto di quell'intesa antitrust sanzionata dalla
Banca d'Italia.
In ogni caso, anche volendo ritenere che il contenuto delle fideiussioni sia proprio quello del modello Abi sanzionato nel 2005 dalla Banca d'Italia, provvedimento peraltro nemmeno prodotto in giudizio dagli attori, la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30/12/2021 n.
41994 ha sancito che la nullità che deriva dall'intesa anticoncorrenziale di cui sopra determina solo una nullità parziale delle fideiussioni, limitata alle tre clausole di cui al citato atto della Banca d'Italia, ove si ritenga che le parti avrebbero sottoscritto la fideiussione anche senza le tre clausole, come nel caso in esame, atteso che sia i garanti sia la banca non avrebbero avuto alcun motivo per rinunciare alla garanzia anche privata di quelle tre clausole.
Va ritenuto, quindi, che anche l'eventuale nullità delle sole tre clausole censurate dalla Banca d'Italia, non faccia venire meno l'obbligazione assunta dagli attori con il contratto autonomo di garanzia da essi sottoscritto, non avendo essi nulla eccepito riguardo alla eventuale decadenza e conseguente liberazione per mancato rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 1957
c.c.
Gli attori vanno quindi condanni al pagamento alla banca della somma da essi garantita, come domandato e provato in via riconvenzionale della banca, dell'importo massimo da essi garantito di euro 150.000,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, ridotte del
50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree
2) Condanna gli attori al pagamento in solido in favore della banca convenuta, quali garanti per fideiussione e nel limite dell'importo garantito, al pagamento in favore di essa banca di euro 150.000,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 3) Condanna in solido gli attori al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 9.05.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
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