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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 30.1.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 20.1.2025, 21.1.2025, 28.1.2025, 29.1.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 564/2024 R.G.Lav. TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall ll'avv. Gambacorta, giusta procura prodotta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Ancona, via Matteotti n. 99, con indicazione degli indirizzi pec per ricevere informazioni e Email_1
Email_2
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Cavalieri giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Busto Arsizio, viale Duca D'Aosta n. 18 con indicazione dell'indiritto pec per ricevere informazioni;
Email_3
SISTENTE
OGGETTO: diritto alla conferma nell'incarico dirigenziale per la durata quinquennale.
PAROLE CHIAVE: INCARICO DIRIGENZIALE – PROROGA – DURATA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Il ricorrente allega di svolgere funzioni di dirigente medico presso l'azienda convenuta con affidamento dell'incarico di
1 direttore di struttura complessa SOD otorinolaringoiatria. Lamenta che alla scadenza, nonostante la valutazione positiva, l'incarico era stato rinnovato per un solo anno anziché per ulteriori cinque anni in violazione del disposto dell'art. 20 CCNL Area Sanità. Sostiene che tale provvedimento si inserisce nell'ambito di un contesto di atteggiamenti vessatori posti in essere in suo danno, nonostante egli avesse più volte evidenziato le carenze della struttura a lui affidata sotto il profilo di personale e mezzi. Chiede, pertanto, che sia riconosciuto il diritto alla conferma dell'incarico per un ulteriore quinquennio dalla scadenza del precedente. Costituendosi in giudizio, l'Azienda ospedaliera evidenzia che ai sensi dell'art. 15 e seguenti D. Lgs. 502/92 la proroga dell'incarico dirigenziale poteva avvenire per lo stesso periodo o per periodo inferiore a quello in precedenza disposto e che nel caso di specie la riduzione del periodo di affidamento dell'incarico era giustificata dalla procedura di ridefinizione dell'organizzazione dell'ente che in prospettiva avrebbe portato al declassamento della SOD otorinolaringoiatria da unità complessa ad unità semplice. Escluso, dunque, che possa ravvisarsi un comportamento vessatorio nei confronti del dirigente chiede il rigetto delle avverse pretese. La causa veniva discussa con sostituzione dell'udienza con deposito di note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Disciplina dell'affidamento degli incarichi dirigenziali. Come ben evidenziato da parte resistente, la disciplina dell'affidamento degli incarichi dirigenziali è contenuta nell'art. 15 ss. D. Lgs. 502/1992, nonché nell'art. 20 CCNL Area Sanità che viene invocato da parte ricorrente. In particolare, l'art. 15 ter comma 2 d.l.gs 502/1992 prevede che l'incarico dirigenziale possa avere durata di cinque o sette anni con possibilità di revoca nei casi e con le procedure previste nei contratti collettivi. Il medesimo articolo prevede, poi, la facoltà di rinnovo dell'incarico per lo stesso periodo di quello di conferimento originario o per un periodo più breve. In attuazione di tali disposizioni, l'art. 20 CCNL 19.12.2019, poi ripreso dall'art. 24 CCNL 23.1.2024 (doc. 1 e 2 fascicolo resistente), disciplina le procedure e i criteri di affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa, stabilendo al comma 3 la durata di cinque o sette anni e la possibilità di una durata inferiore in caso di revoca anticipata per i motivi di cui all'art. 15 ter comma 3 d.lgs. 502/1992 (inosservanza direttive, mancato raggiungimento obiettivi, responsabilità grave e reiterata), valutazione negativa, venire meno dei requisiti, conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo e prevedendo al comma 4 dell'art. 20 CCNL 19.12.2019 (ripreso poi in maniera identica al comma 6 dell'art. 24 CCNL 23.1.2024) la rinnovabilità dell'incarico previa valutazione positiva a fine incarico.
3. Valutazione del caso di specie: il rispetto della normativa vigente. Occorre evidenziare che il contratto collettivo invocato in ricorso va inserito
2 nell'ambito della disciplina legislativa che già delinea le modalità di conferimento e rinnovo degli incarichi dirigenziali, sicché le clausole pattizie devono essere lette alla luce dei principi normativi vigenti. In particolare, la normativa sopra richiamata distingue la fase di conferimento dell'incarico dalla fase di rinnovo dello stesso, prevedendo espressamente in tale ultimo caso che la durata possa avvenire per lo stesso periodo o per periodi più brevi. Al riguardo, il contratto collettivo nulla dispone, disciplinando unicamente le modalità di conferimento dell'incarico e la durata in sede di conferimento e subordinando il rinnovo alla valutazione positiva dell'operato del dirigente. L'art. 20 comma 3 che prevede che gli incarichi non possano avere una durata inferiore a cinque anni, specificando le ipotesi di durata inferiore, invero va riferito al primo conferimento dell'incarico e non al rinnovo che al contrario viene espressamente disciplinato dal successivo comma 4. Le ipotesi di durata inferiore dell'incarico previste dal comma 3 riguardano, infatti, le ipotesi di revoca anticipata, sicché non può ritenersi che esse escludano in sede di rinnovo l'assegnazione dell'incarico per un periodo inferiore come sancito dalla disciplina normativa di rango superiore. Si aggiunga che la disposizione di legge rinvia alla contrattazione collettiva per la definizione delle procedure di affidamento e revoca, l'individuazione dei casi di revoca anticipata, le modalità di recesso del dirigente, l'individuazione dei parametri per la definizione dell'incarico, la disciplina della mancata conferma, non delegando al contrario la disciplina della durata dell'incarico e dell'eventuale rinnovo di esso, sicché sullo specifico punto la contrattazione collettiva non avrebbe potuto in ogni caso derogare alle disposizioni di legge destinate a prevalere in quanto fonte sovraordinata.
4. Razionalità della scelta dell'amministrazione, sindacabilità, sussistenza di profili vessatori. Sotto altro profilo, il ricorrente afferma che la decisione dell'amministrazione era priva di fondamento e di adeguata motivazione, inserendosi in un contesto vessatorio posto in essere a suo danno. Anche sul punto la doglianza non può essere condivisa. L' convenuta ha, infatti, fornito prova documentale di un CP_1 proced i ridefinizione dell'organizzazione dell'ente, con previsione, peraltro, della trasformazione della SOD Otorinolaringoiatria da unità complessa ad unità semplice. La circostanza che il processo non sia ancora concluso non rende irragionevole la scelta di limitare la durata di un incarico destinato a venire meno a seguito delle modifiche organizzative. La scelta, infatti, di assegnare l'incarico per una durata maggiore con possibilità di revoca anticipata per il sopraggiungere di modifiche organizzative piuttosto che assegnare l'incarico per una durata inferiore in attesa della modifica è rimessa alla discrezionalità organizzativa dell'amministrazione non sindacabile da parte del giudice.
3 Né può ritenersi che vi sia adeguata allegazione e prova del contesto vessatorio lamentato in ricorso, dovendo considerarsi che la decisione di non potenziare una struttura carente, ma piuttosto ridimensionarla nella sua portata anche sotto il profilo definitorio oltre che organizzativo, rientra ancora una volta nella discrezionalità dell'amministrazione, che nel caso di specie è stata adeguatamente esercitata, senza che siano ravvisabili intenti vessatori o persecutori ai danni del ricorrente. Per tali ragioni anche sotto tale profilo il ricorso non può essere accolto
5. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni il ricorso introduttivo appare infondato, non potendo trovare ingresso le ulteriori questioni (riduzione delle risorse strumentali, adibizione di personale non qualificato agli esami audiometrici) contenute nel distinto ricorso proposto dinanzi al TAR dichiaratosi privo di giurisdizione, CP_1 non specificamente allegate e prov esto giudizio. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese di lite che li Controparte_1
Euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 6.2.2025 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 30.1.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 30.1.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 20.1.2025, 21.1.2025, 28.1.2025, 29.1.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 564/2024 R.G.Lav. TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall ll'avv. Gambacorta, giusta procura prodotta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Ancona, via Matteotti n. 99, con indicazione degli indirizzi pec per ricevere informazioni e Email_1
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RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Cavalieri giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Busto Arsizio, viale Duca D'Aosta n. 18 con indicazione dell'indiritto pec per ricevere informazioni;
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SISTENTE
OGGETTO: diritto alla conferma nell'incarico dirigenziale per la durata quinquennale.
PAROLE CHIAVE: INCARICO DIRIGENZIALE – PROROGA – DURATA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Il ricorrente allega di svolgere funzioni di dirigente medico presso l'azienda convenuta con affidamento dell'incarico di
1 direttore di struttura complessa SOD otorinolaringoiatria. Lamenta che alla scadenza, nonostante la valutazione positiva, l'incarico era stato rinnovato per un solo anno anziché per ulteriori cinque anni in violazione del disposto dell'art. 20 CCNL Area Sanità. Sostiene che tale provvedimento si inserisce nell'ambito di un contesto di atteggiamenti vessatori posti in essere in suo danno, nonostante egli avesse più volte evidenziato le carenze della struttura a lui affidata sotto il profilo di personale e mezzi. Chiede, pertanto, che sia riconosciuto il diritto alla conferma dell'incarico per un ulteriore quinquennio dalla scadenza del precedente. Costituendosi in giudizio, l'Azienda ospedaliera evidenzia che ai sensi dell'art. 15 e seguenti D. Lgs. 502/92 la proroga dell'incarico dirigenziale poteva avvenire per lo stesso periodo o per periodo inferiore a quello in precedenza disposto e che nel caso di specie la riduzione del periodo di affidamento dell'incarico era giustificata dalla procedura di ridefinizione dell'organizzazione dell'ente che in prospettiva avrebbe portato al declassamento della SOD otorinolaringoiatria da unità complessa ad unità semplice. Escluso, dunque, che possa ravvisarsi un comportamento vessatorio nei confronti del dirigente chiede il rigetto delle avverse pretese. La causa veniva discussa con sostituzione dell'udienza con deposito di note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Disciplina dell'affidamento degli incarichi dirigenziali. Come ben evidenziato da parte resistente, la disciplina dell'affidamento degli incarichi dirigenziali è contenuta nell'art. 15 ss. D. Lgs. 502/1992, nonché nell'art. 20 CCNL Area Sanità che viene invocato da parte ricorrente. In particolare, l'art. 15 ter comma 2 d.l.gs 502/1992 prevede che l'incarico dirigenziale possa avere durata di cinque o sette anni con possibilità di revoca nei casi e con le procedure previste nei contratti collettivi. Il medesimo articolo prevede, poi, la facoltà di rinnovo dell'incarico per lo stesso periodo di quello di conferimento originario o per un periodo più breve. In attuazione di tali disposizioni, l'art. 20 CCNL 19.12.2019, poi ripreso dall'art. 24 CCNL 23.1.2024 (doc. 1 e 2 fascicolo resistente), disciplina le procedure e i criteri di affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa, stabilendo al comma 3 la durata di cinque o sette anni e la possibilità di una durata inferiore in caso di revoca anticipata per i motivi di cui all'art. 15 ter comma 3 d.lgs. 502/1992 (inosservanza direttive, mancato raggiungimento obiettivi, responsabilità grave e reiterata), valutazione negativa, venire meno dei requisiti, conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo e prevedendo al comma 4 dell'art. 20 CCNL 19.12.2019 (ripreso poi in maniera identica al comma 6 dell'art. 24 CCNL 23.1.2024) la rinnovabilità dell'incarico previa valutazione positiva a fine incarico.
3. Valutazione del caso di specie: il rispetto della normativa vigente. Occorre evidenziare che il contratto collettivo invocato in ricorso va inserito
2 nell'ambito della disciplina legislativa che già delinea le modalità di conferimento e rinnovo degli incarichi dirigenziali, sicché le clausole pattizie devono essere lette alla luce dei principi normativi vigenti. In particolare, la normativa sopra richiamata distingue la fase di conferimento dell'incarico dalla fase di rinnovo dello stesso, prevedendo espressamente in tale ultimo caso che la durata possa avvenire per lo stesso periodo o per periodi più brevi. Al riguardo, il contratto collettivo nulla dispone, disciplinando unicamente le modalità di conferimento dell'incarico e la durata in sede di conferimento e subordinando il rinnovo alla valutazione positiva dell'operato del dirigente. L'art. 20 comma 3 che prevede che gli incarichi non possano avere una durata inferiore a cinque anni, specificando le ipotesi di durata inferiore, invero va riferito al primo conferimento dell'incarico e non al rinnovo che al contrario viene espressamente disciplinato dal successivo comma 4. Le ipotesi di durata inferiore dell'incarico previste dal comma 3 riguardano, infatti, le ipotesi di revoca anticipata, sicché non può ritenersi che esse escludano in sede di rinnovo l'assegnazione dell'incarico per un periodo inferiore come sancito dalla disciplina normativa di rango superiore. Si aggiunga che la disposizione di legge rinvia alla contrattazione collettiva per la definizione delle procedure di affidamento e revoca, l'individuazione dei casi di revoca anticipata, le modalità di recesso del dirigente, l'individuazione dei parametri per la definizione dell'incarico, la disciplina della mancata conferma, non delegando al contrario la disciplina della durata dell'incarico e dell'eventuale rinnovo di esso, sicché sullo specifico punto la contrattazione collettiva non avrebbe potuto in ogni caso derogare alle disposizioni di legge destinate a prevalere in quanto fonte sovraordinata.
4. Razionalità della scelta dell'amministrazione, sindacabilità, sussistenza di profili vessatori. Sotto altro profilo, il ricorrente afferma che la decisione dell'amministrazione era priva di fondamento e di adeguata motivazione, inserendosi in un contesto vessatorio posto in essere a suo danno. Anche sul punto la doglianza non può essere condivisa. L' convenuta ha, infatti, fornito prova documentale di un CP_1 proced i ridefinizione dell'organizzazione dell'ente, con previsione, peraltro, della trasformazione della SOD Otorinolaringoiatria da unità complessa ad unità semplice. La circostanza che il processo non sia ancora concluso non rende irragionevole la scelta di limitare la durata di un incarico destinato a venire meno a seguito delle modifiche organizzative. La scelta, infatti, di assegnare l'incarico per una durata maggiore con possibilità di revoca anticipata per il sopraggiungere di modifiche organizzative piuttosto che assegnare l'incarico per una durata inferiore in attesa della modifica è rimessa alla discrezionalità organizzativa dell'amministrazione non sindacabile da parte del giudice.
3 Né può ritenersi che vi sia adeguata allegazione e prova del contesto vessatorio lamentato in ricorso, dovendo considerarsi che la decisione di non potenziare una struttura carente, ma piuttosto ridimensionarla nella sua portata anche sotto il profilo definitorio oltre che organizzativo, rientra ancora una volta nella discrezionalità dell'amministrazione, che nel caso di specie è stata adeguatamente esercitata, senza che siano ravvisabili intenti vessatori o persecutori ai danni del ricorrente. Per tali ragioni anche sotto tale profilo il ricorso non può essere accolto
5. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni il ricorso introduttivo appare infondato, non potendo trovare ingresso le ulteriori questioni (riduzione delle risorse strumentali, adibizione di personale non qualificato agli esami audiometrici) contenute nel distinto ricorso proposto dinanzi al TAR dichiaratosi privo di giurisdizione, CP_1 non specificamente allegate e prov esto giudizio. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese di lite che li Controparte_1
Euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 6.2.2025 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 30.1.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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