Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 10/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 9681/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. DIBITONTO MARCO contro
Controparte_1
rappr. e dif. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa VITO ALFONSO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 31/5/2023 il ricorrente in epigrafe indicata, ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accerti e dichiari il diritto della parte ricorrente, attualmente assistente tecnico, al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata considerando per intero e senza alcuna decurtazione come invece ha previsto erroneamente il decreto scolastico n. 70/2023 tutti servizi prestati dal ricorrente alle
Cont dipendenze del sino al 31.08.2021 prima come collaboratore scolastico con contratti di lavoro a tempo determinato dal 30.03.1988 al 31.08.2005 e poi a tempo indeterminato dal 01.09.2005 al 31.08.2021 per un totale di 21 anni e 6 mesi e 10 gg. come anzianità complessiva, ai fini giuridici ed economici, alla data del passaggio ad assistente tecnico avvenuta il 01.09.2021 nonché il diritto della stessa parte ricorrente alla progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore anzianità qui riconosciuta, il tutto per effetto della
31150/2019 del 28.11.2019 – riconoscimento integrale servizi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato successivamente al passaggio di ruolo a tempo indeterminato cfr. delibera Corte dei Conti Sezione Centrale Adunanza Plenaria
Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC del 25.07.2019 e Cassazione SS.UU. n.
9144 del 06.05.2016) nella misura in cui, applicando il meccanismo della c.d. temporizzazione, non ha riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera tutti i servizi svolti dal ricorrente nel profilo di collaboratore scolastico a tempo indeterminato nel profilo di approdo di assistente tecnico;
2) condanni il ad adottare tutti gli atti Controparte_1
conseguenti al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici dei servizi prestati dalla parte ricorrente sino all'approdo al ruolo di assistente tecnico in data
01.09.2021 con ascrizione di un'anzianità di servizio valevole a fini giuridici ed economici di n. 21 anni e 6 mesi e 10 gg. come anzianità complessiva, ai fini giuridici ed economici, alla data del passaggio ad assistente tecnico avvenuta il
01.09.2021
3) condanni il a collocare il ricorrente Controparte_1
nella conseguente esatta fascia stipendiale a corrispondere gli arretrati spettanti e cioè al pagamento delle ulteriori e maggiori somme spettanti alla ricorrente a titolo di conguaglio in considerazione del corretto trattamento stipendiale come sopra rideterminato sulla base del riconoscimento dell'intero servizio di ruolo pregresso svolto a tempo determinato ed a tempo indeterminato come collaboratore scolastico, oltre la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991
e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;”; con vittoria delle spese di lite”.
Il ricorrente ha dedotto di avere svolto mansioni di collaboratore scolastico a tempo determinato dal 30.3.1988 al 31.8.2005 ed a tempo indeterminato dall'1.9.2005 e di essere transitato dall'1.9.2021 nel profilo professionale di assistente tecnico;
di essergli stata riconosciuta – in seguito a domanda amministrativa – con decreto n. 70 del 7.6.2023 dell'
[...] una nuova ed errata Controparte_2 ricostruzione della carriera per effetto della c.d. “temporizzazione”, con riconoscimento della anzianità pari ad anni 15, mesi 0 e giorni 4 ai fini giuridici ed economici, rispetto alla maggiore anzianità pari ad anni 21, mesi 6 e giorni 10; di essere, inserita nella posizione stipendiale “15” con scadenza 31.7.2022, subendo un peggioramento in termini di durata della fascia stipendiale, in quanto collocato nella ridetta fascia “15” con scadenza posticipata al 31.08.2027.
Parte convenuta ha in via preliminare eccepito la prescrizione quinquennale;
nel merito ha chiesto di: “1. accogliere la domanda e riconoscere in anni 20 mesi 6 e giorni 6 il servizio effettivo pre – ruolo prestato dal ricorrente e valutabile in sede di ricostruzione della carriera come da correttivo effettuato da questa Amministrazione;
2. dichiarare prescritte le pretese maturate oltre i cinque anni dal primo atto interruttivo;
3. accertare e dichiarare la non cumulabilità tra somme eventualmente percepite in accoglimento del presente ricorso e le somme già percepite per effetto della ricostruzione della carriera effettuata dall'Amministrazione scolastica;
4. affidare alla , organo MEF Controparte_3
competente alla liquidazione degli emolumenti al personale scolastica, la quantificazione delle somme dovute in eventuale accoglimento del ricorso;
5. compensare le spese di giudizio.”.
Il , sostanzialmente rappresentava l'impossibilità giuridica di CP_1 valutare l'anno 2013 in virtù dell'art. 1, comma 1, lett. B) del D.P.R. n. 122/2013 che aveva prorogato fino al 2013 il blocco stipendiale;
deduceva quindi che detto anno
2013 non era utile ai fini della maturazione delle fasce di anzianità.
La causa è stata istruita con produzione documentale.
Quindi, trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati, potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc precedenti intervenuti in Sezione in analoghe questioni controverse (Sentenza n. 4304/2022, est. Dott. Az. CP_4
2061/2022, est. dott.ssa ). Tes_1
I fatti di causa sono incontroversi, oltre che documentati. La parte ricorrente attualmente è alle dipendenze del Controparte_1
con contratto di lavoro a tempo indeterminato Area professionale del personale
Amministrativo, tecnico, ausiliario, Area B profilo professionale Assistente
Tecnico con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.9.2005 in servizio presso di;
. Controparte_2 Controparte_2
La medesima parte ha prestato, altresì, servizio nel ruolo di personale ATA con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato dal 30.3.1988 al 31.8.2005 e successivamente con contratto a tempo indeterminato, sicchè alla data dell'1.9.2021 risultava in godimento, della anzianità di servizio pari ad anni 15 mesi 0 giorni 4 derivante dall'applicazione del metodo della temporizzazione (cfr., decreto di ricostruzione in atti), a fronte di un'anzianità pari a 21 anni, 6 mesi e 10 giorni pre-ruolo e di ruolo, con eliminazione illegittima di parte del servizio pre-ruolo e di ruolo svolto da collaboratoree scolastico.
Ciò posto, la ricorrente deduce l'erroneità del decreto di ricostruzione della propria carriera, siccome effettuata sulla base del meccanismo della cd.
“temporizzazione” ex art. 6 DPR 345/1983.
Sostiene, invero, che, nella specie, avrebbe dovuto essere applicato il più favorevole metodo della ricostruzione della carriera ex art. 4, co. 13 DPR
399/1988.
La tesi del ricorrente è stata avallata anche dalla Corte dei Conti - Sezione
Centrale del controllo di legittimità degli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato del 25.7.2019, chiamata a pronunciarsi proprio sulla legittimità del decreto di ricostruzione di carriera di un collaboratore scolastico transitato nei ruoli del personale amministrativo.
Di seguito si trascrivono i passaggi salienti di tale decisione, che possono essere posti a base anche della presente decisione, relativa a fattispecie analoga, siccome condivisibili e conformi anche alla giurisprudenza di merito, di legittimità e contabile:""1. Il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 e successive modificazioni, per la soluzione della questione di massima in ordine alla corretta applicazione della vigente disciplina normativa in materia di ricostruzione della carriera nei casi di passaggio di ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.),
a seguito di concorso pubblico riservato. A tal riguardo, vertendosi in tema di controllo successivo, non appare superfluo, preliminarmente, richiamare le indicazioni rese dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti laddove, con la deliberazione n. 9/2012, è stato precisato che il controllo demandato alla Corte ai sensi dell'art. 10 del d.lgs.
30 giugno 2011, n. 123, “per il contenuto della valutazione (conformità a legge) e per le procedure da seguire, non possa che essere ricondotto nell'ambito del controllo di legittimità, seppur successivo a causa dell'intervenuta efficacia dei provvedimenti medesimi. Detto procedimento di controllo - da attuare con le consuete modalità procedimentali - si potrà concludere con esito positivo ovvero con una dichiarazione di non conformità a legge, a seguito della quale l'amministrazione adotterà le consequenziali misure di competenza anche in relazione agli eventuali profili di responsabilità del dirigente.” Ne consegue l'applicabilità delle consuete modalità procedimentali, inclusa la pronuncia della Sezione centrale in Adunanza Generale, nella composizione integrata da tutti i consiglieri delegati delle Sezioni regionali, per la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, per le quali il Presidente della Corte dei conti ravvisi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, del sopra richiamato Regolamento di organizzazione.
Ciò posto, nel merito, al fine di chiarire i termini della questione oggetto di esame è necessario ricostruire la vicenda e delineare il quadro normativo che regola la materia.
Il contrasto interpretativo maturato tra la Controparte_5
e l'Istituto XXX attiene alle modalità da osservare per la
[...] CP_6
ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(A.T.A.) del comparto scuola.
In particolare, la , in linea con la prassi seguita Controparte_3
dal , opterebbe per l'utilizzo Controparte_7
del criterio della temporizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, mentre l' , con i due decreti del 2017, si è basato sul criterio dell'integrale CP_8
riconoscimento dell'anzianità pregressa previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n.
399/1988.
Con i decreti in data 15 novembre 2017, l' , a seguito della CP_8
specifica richiesta formulata in data 31 ottobre 2017 dalle interessate, ha provveduto, in modalità cartacea, alla ricostruzione di carriera con la valutazione integrale del servizio pregresso, come previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n.
399/1988, siccome più favorevole al dipendente.
A detti fini, l' ha, invero, rivisitato l'intero percorso di carriera CP_8
delle assistenti amministrative, facendo esclusiva applicazione del criterio della anzianità complessiva e modificando la valutazione dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici effettuata al momento del passaggio di ruolo (1/9/2001) e, conseguentemente, disattendendo l'applicazione del criterio della temporizzazione previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, all'epoca, ritenuto quello più favorevole.
I nuovi decreti si differenziano dai precedenti del 2002 e del 2003 per la valutazione diversa della residua anzianità utile per il passaggio alla successiva posizione.
Nei decreti del 2017 tale anzianità, alla data del passaggio di ruolo e cioè al
1° settembre 2001, è maggiore (più di tre anni per entrambi i casi), consentendo di anticipare il passaggio alla fascia economica più favorevole, rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti.
Tale aspetto è evidenziato nelle tabelle che corredano la memoria della
Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata prodotta in data 10 luglio 2019, in vista dell'odierna adunanza.
Ad avviso del Collegio, inconferente si appalesa il richiamo alle previsioni di cui all'art. 34 CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 - operato dall CP_8
XXX a sostegno della legittimità dei provvedimenti in esame – in quanto relative a diversa fattispecie (istituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA e individuazione dei requisiti di accesso in sede di prima applicazione), non riferibile, neppure per analogia, a quella che ne occupa.
2. La problematica in esame è stata, in più occasioni, scrutinata dalla magistratura - contabile, ordinaria ed anche da quella eurounitaria – che è intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando alcuni principi che di seguito sono illustrati.
Con riguardo al personale docente, la sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9144, ha censurato la prassi osservata dal e ha riconosciuto il Controparte_7
diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione. Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del
Consiglio dell'Unione
europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
A diverse conclusioni è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza resa dalla Sesta sezione in data 20 settembre 2018.
La Corte di Giustizia ha ritenuto astrattamente ammissibile il differenziato regime previsto dalla normativa nazionale – ed il mancato computo integrale dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera – laddove finalizzato a ”rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”.
La Corte ha, peraltro, fatto salve le verifiche da parte del giudice del rinvio circa la sussistenza, in concreto, dei suddetti fattori di giustificazione.
In tale contesto interpretativo si inscrivono le numerose pronunce del
Giudice del lavoro che ha ritenuto, in maniera pressoché univoca, di riconoscere il diritto alla integrale ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, ed alla conseguente corresponsione delle differenze retributive non percepite in favore del personale docente.
Analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale amministrativo.
Numerose pronunce del Giudice del lavoro, in linea con il percorso argomentativo della richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, hanno evidenziato come non possa ritenersi che “la professionalità del personale A.T.A. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale A.T.A., salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale A.T.A. non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni” (cfr.
Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro 29/03/2019). In ragione di ciò sono state ritenute insussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale A.T.A. assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Parimenti, la magistratura contabile si è espressa sulla tematica in esame. In particolare, è stato sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (cfr. Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del. n.73/2016/SUCC).
3. Così ricostruito il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, il Collegio ritiene che debba riconoscersi alle due dipendenti il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo e, conseguentemente, dichiararsi la conformità a legge dei provvedimenti adottati in data 15 novembre
2017 dall XXX. CP_8
Come può rilevarsi dai prospetti allegati alla memoria fatta pervenire in vista della adunanza di questa Sezione dalla competente
[...]
, gli stessi integrano, invero, un trattamento più favorevole per le CP_3
dipendenti, laddove si abbia riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali.
In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n.
345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre- ruolo sono alternativi.
In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati.
Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.
Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.
Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.
Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare.
Del resto, il diverso avviso propugnato dalla Controparte_3
e le stesse deduzioni formulate nell'odierna adunanza dal
[...]
rappresentante della sembrano fondare su Parte_2
circostanze fattuali (modalità di funzionamento del sistema SI.) e su motivi di opportunità (eventuali ricadute di carattere economico) che, pur meritevoli di considerazione, non appaiono, tuttavia, dirimenti ai fini delle valutazioni di legittimità demandate a questo Collegio.
Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione.
Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n. 12756 del
01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018)”.
Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia.
4. Conclusivamente, il Collegio in Adunanza Generale ritiene che la questione di massima proposta debba essere definita come segue:
“Nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A., a seguito di concorso pubblico riservato, per la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici sussiste il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato fino all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia”.
Per l'effetto, i sopra richiamati provvedimenti sottoposti allo scrutinio della
Sezione sono ritenuti conformi a legge".
Nel caso di specie, è pacifico che la ricostruzione della carriera della ricorrente è più favorevole se effettuata applicando il metodo ex art. 4, co. 13 DPR
399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera).
Conseguentemente il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare il diritto della parte ricorrente all'integrale ricostruzione di carriera considerando per intero e senza decurtazione alcuna i servizi di ruolo e non di ruolo svolti con qualifica inferiore di collaboratore scolastico nel ruolo superiore di approdo di assistente tecnico in base al combinato disposto ex art. 4 comma 13 DPR 399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera in caso di passaggio da qualifica inferiore a qualifica superiore) e clausola 4 Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (cd. principio di non discriminazione, così come interpretato, ex plurimis, da Cass. n. 31150/2019 del 28.11.2019 – riconoscimento integrale servizi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato successivamente al passaggio di ruolo a tempo indeterminato).
Deve essere riconosciuta in favore della ricorrente, alla data dell'1.9.2021, un'anzianità giuridica complessivamente pari a 21 anni, mesi 6 e giorni 10.
Inoltre, il convenuto è tenuto a inquadrare nuovamente la CP_1
ricorrente in virtù dell'anzianità lavorativa maturata nel profilo di provenienza di collaboratore scolastico, da riconoscersi integralmente nel profilo di approdo di
Assistente Tecnico, nonché a collocarla nella corretta fascia stipendiale.
Cont
Infine il è tenuto a corrispondere in favore del medesimo ricorrente il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Il tutto nei limiti della rituale e tempestiva eccepita prescrizione quinquennale tenuto conto della lettera interruttiva del 10. 9.2024 (v. lettera messa in mora, all. n. 6 fasc. parte ricorrente). Alla luce di quanto precede, spettano alla parte ricorrente le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla data del 10.9.2024, previo scomputo delle somme già percepite dalla parte ricorrente in esecuzione del decreto di ricostruzione della carriera in atti.
Non coglie nel seno la censura di parte resistente circa l'impossibilità di riconoscere l'anno 2013 ai fini della progressione economica della carriera, atteso che ai sensi del DPR 122/2013, detto anno 2013 non è utile ai fini della maturazione delle fasce di anzianità.
In senso contrario all'assunto di parte resistente, giova richiamare quanto affermato correttamente ed autorevolmente dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 822/2024. Di seguito si riportano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., i tratti salienti di tale pronuncia: “ Per una compiuta comprensione della vicenda va riportata la specifica disciplina richiamata dal CP_9
Ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 23, convertito con modificazioni dalla
L. n. 122 del 2010 “per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14”.
Il sopra citato D.L. n. 78 del 2010, art. 8, comma 14, come convertito dalla L. n. 122 del 2010, stabilisce che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui al D.L.
25 giugno 2008, n. 112, art. 64, comma 9, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato art. 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma e stabilita con decreto di natura non regolamentare del di concerto Controparte_10
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Il richiamato D.L. n. 112 del 2008, art. 64, comma 9, come convertito dalla L. n. 133 del 2008, ha previsto a sua volta che “una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed Controparte_7 integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”.
Ebbene, in attuazione di tali norme di rango legislativo, è intervenuto dapprima il
Decreto 14 gennaio 2011, n. 3 adottato dal Controparte_10
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanza che,
[...] all'art. 2, ha stabilito che “la somma di Euro 320 milioni è destinata al recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed
ATA”.
Il suddetto decreto ministeriale ha, dunque, destinato dei fondi per il ripristino degli scatti stipendiali per il personale scolastico per l'anno 2010.
E' stato successivamente stipulato in data 13.03.2013 il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 8, comma 14, convertito in L. n. 122 del 2010 e della
L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 83, che ha individuato tali fondi al fine di
“consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici”, come stabilito espressamente nell'art. 1, comma 3. Tale contratto collettivo ha, pertanto, ripristinato la progressione economica del personale scolastico per l'anno 2011.
Il successivo contratto collettivo del personale del comparto scuola stipulato in data
07.08.2014 per le medesime finalità ha invece reperito le risorse finanziarie per
“consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici”, come specularmente previsto nell'art. 1, comma 3.
Anche gli scatti stipendiali per l'anno 2012 sono stati dunque ripristinati. Deve conclusivamente ritenersi che gli insegnanti di ruolo, ai quali i precari vanno equiparati, hanno successivamente recuperato gli scatti persi a seguito del c.d. blocco previsto dalle norme sopra richiamate.
In tal modo quindi sono state salvaguardate le posizioni dei dipendenti a tempo indeterminato dagli effetti della rimodulazione delle fasce stipendiali e della
“sterilizzazione” dei servizi prestati negli anni scolastici 2010, 2011 e 2012 ai fini delle progressioni stipendiali così che - in ragione del divieto di discriminazione sancito dalla fonte comunitaria- lo stesso trattamento deve essere assicurato ai dipendenti assunti a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive che possano giustificare una disparità di regime.
Le disposizioni de quibus devono quindi essere disapplicate laddove non riconoscono anche ai dipendenti assunti a termine la medesima salvaguardia dell'anzianità di servizio maturata ai fini della progressione retributiva.
Quanto, invece, all'anno 2013 effettivamente l'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R.
122/2013 dispone che “le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”, così estendendo il cd.
“blocco” dell'anzianità anche all'anno 2013, per il quale non consta un meccanismo di salvaguardia, del quale, conclusivamente, il terrà conto, in CP_9
sede attuativa, ai fini della ricostruzione della progressione economica.
Ebbene, tanto chiarito, occorre preliminarmente sottolineare che è evidente che la innegabile e su descritta “sterilizzazione economica” dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione della carriera della docente in quanto il meccanismo della sterilizzazione riguarda solo gli effetti economici. […]
Quindi, in applicazione delle norme sopra citate, la ricostruzione in termini di anzianità di servizio della carriera della docente non soffre della cd. “sterilizzazione economica” del 2013, e tanto a prescindere dalla circostanza che l'appellata sia una docente a tempo determinato, inquanto a fini giuridici – lo si ripete – è legittimo il riconoscimento dell'anno 2013 sia per chi svolga servizio di ruolo che per il personale scolastico non di ruolo.
Pur applicando l'invocato meccanismo della sterilizzazione del 2013, il computo degli anni relativi alla anzianità di servizio prestati dalla docente Parte_3
risulterebbe del tutto inalterato, incidendo il medesimo solo eventualmente sulla ricostruzione (in sede di attuazione della sentenza) della progressione economica spettante, e non - con tutta evidenza - sugli anni/giorni di effettivo servizio resi in favore del che tali permangono anche a voler 'bloccare' l'incremento CP_9 economico connesso agli scaglioni stipendiali.”
Nei medesimi termini, poi, si è pronunciato ancor più di recente anche il Tribunale di
Bari, con la sentenza n. 1156/2025 (depositata da parte ricorrente), ove si legge testualmente: “Secondo la prospettazione del resistente non potrebbe CP_1 essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera l'anno 2013 in virtù dell'art. 1, comma1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013 che ha prorogato fino al 2013 il c.d. blocco stipendiale.
Ebbene, sulla specifica questione è intervenuta di recente un'importante pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 16133/2024) che ha affermato i seguenti princìpi di diritto cui dare continuità: “…(omissis)… Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma
23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel.
c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata
"limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il è stato CP_9
condannato a pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli "incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni. … (omissis)…”3.
Pertanto, facendo concreta applicazione al caso in esame dei princìpi appena richiamati, occorre ritenere che l'anno 2013 di cui si discute debba essere correttamente valutato a fini giuridici e, pertanto, deve essere ritenuto utile ai fini della eventuale maturazione della superiore fascia stipendiale, mentre non può ritenersi computabili a fini economici.”
Ciò chiarito, e, volendo solo soffermarsi sull'incidenza a fini economici del riconoscimento dell'anno 2013, si rileva che nel caso di specie, la sterilizzazione economica dell'anno 2013 non potrebbe neanche astrattamente venire in rilievo, se sol si consideri che le differenze retributive al cui versamento il è stato CP_1
condannato sono quelle maturate nel quinquennio precedente il 10.9.2024, nei limiti della prescrizione, e, quindi con evidente esclusione di quelle afferenti l'annualità del
2013.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/22 e distratte
Cont in favore del procuratore antistatario, sono poste a carico del in ossequio al principio della soccombenza del CP_1
Non può farsi luogo all'aumento ex art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, in quanto i collegamenti ipertestuali non risultano funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9681 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera, considerando per intero e senza alcuna decurtazione i servizi prestati dal ricorrente
Cont alle dipendenze del con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dal 30.3.1988 al 31.8.2021, per n. complessivi anni 21 mesi 6 e giorni 10 nel ruolo di approdo di Assistente Tecnico, nonché il diritto dello stesso alla progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore anzianità qui riconosciuta ed alla collocazione nella corrispondente fascia stipendiale;
Cont
- per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate, in relazione ai predetti periodi di servizio oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo, nei limiti della eccepita prescrizione come in motivazione;
- condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle di lite, CP_1 liquidate in €. 3.688,00 per compensi, oltre CU se versato, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%, con distrazione del difensore dichiaratosi anticipatario.
Foggia, 10.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti