Articolo 1321 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1318Articolo 1322
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9 ottobre 2010
Art. 1321. Qualifica 1. E' istituita la qualifica di primo capitano o primo tenente di vascello per i capitani e gradi corrispondenti. 2. La qualifica di primo capitano e corrispondente non influisce in alcun modo sull'anzianita' di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari se non in quanto manifesta l'anzianita' di grado dell'ufficiale. 3. Ai primi capitani e qualifiche corrispondenti possono essere attribuiti incarichi del grado superiore.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010