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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6449 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2582 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Erminio Torella, giusta procura in atti,
Appellanti
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dell'avv. Sonia Gerardina Del Grosso,
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. , e convenivano innanzi al Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Avellino il al fine di ottenere Controparte_1 una pronuncia di annullamento della delibera condominiale relativa all'assemblea del
26.4.2023 e con la quale si provvedeva alla nomina del nuovo amministratore e del suo compenso.
In particolare, secondo gli attori, la delibera impugnata sarebbe stata adottata dai condomini partecipanti all'assemblea senza il rispetto del quorum deliberativo necessario e, inoltre, senza in alcun modo stabilire il compenso da attribuire al nuovo nominato amministratore.
Tuttavia, in data 17.11.2023, l'assemblea condominiale si riuniva nuovamente per discutere in ordine alla nomina ed alla determinazione del compenso dell'amministratore per lo svolgimento del proprio incarico. In questa occasione venivano rispettati i quorum previsti dalla legge e la delibera veniva regolarmente approvata.
2.Tale circostanza veniva esplicitata dal convenuto con la comparsa di CP_1 costituzione.
Il convenuto eccepiva che la delibera del 26.04.2023 era stata ormai superata dalla nuova delibera del 17.11.2023 con la quale il , previa convocazione Controparte_1 dei condomini, nominava in qualità di amministratore la Eva Group srl, con sede in Mirabella
Eclano alla via Sant'Angelo 310, nella persona del legale rappresentante p.t. Dott.
[...]
. Persona_1
Chiedeva, in ogni caso, il rigetto della domanda azionata per infondatezza della stessa, in fatto ed in diritto.
3.Stante il venir meno dell'interesse ad agire degli attori per la detta ratifica della delibera oggetto di impugnazione, il giudizio veniva definito dalla sentenza n. 221, pubblicata il 1.2.2024, con cui il Tribunale di Avellino dichiarava cessata la materia del contendere.
In punto di regolamentazione delle spese processuali, il giudice di primo grado procedeva all'accertamento della “soccombenza virtuale”, ma al contempo dava rilievo al collaborativo comportamento processuale delle parti e – considerate, inoltre, le fasi processuali effettivamente espletate – disponeva la compensazione per i 2/3 delle spese di lite, condannando, pertanto, il convenuto al pagamento – con distrazione nei CP_1 confronti del procuratore antistatario – dell'ammontare residuo, liquidato in euro 567,00 secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022.
4. , e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2 Parte_3
L'impugnazione ha ad oggetto esclusivamente il capo sulla regolamentazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado. Il primo motivo di gravame – rubricato “violazione di legge, in particolare dell'artt. 91 e 92
c.p.c. in ordine alla soccombenza in giudizio ed alla compensazione delle spese di lite”, è diretto a censurare il capo della sentenza nella parte in cui prevede la compensazione parziale (ossia per i 2/3) delle spese di lite.
La compensazione, asseriscono gli appellati, sarebbe sfornita di una reale motivazione, perché giustificata dal comportamento processuale delle parti (in particolare del convenuto
), considerato dal giudice di prime cure, e dalla circostanza per la quale il giudizio CP_1 si sarebbe concluso a seguito di una sola udienza.
Le motivazioni sottese alla decisione di compensare, seppure in parte, le spese processuali, secondo gli appellanti, non sarebbero idonee a fondare una statuizione in tal senso, perché non potrebbero essere ascritte alle ipotesi previste dal Legislatore come ragioni idonee a giustificare una eventuale compensazione, totale o parziale che sia, ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
Non sarebbero ravvisabili, nel caso concreto, quelle gravi ed eccezionali ragioni che permettono al giudice di derogare al generale principio della soccombenza.
Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato “violazione di legge, violazione e falsa applicazione del d.m. n. 140 del 2012 e del successivo d.m. n. 55 del 2014; violazione dell'art. 24 Cost.”, si censura, inoltre, l'omessa liquidazione per la fase “trattazione e/o istruttoria” della controversia e l'omesso aumento previsto in caso di pluralità di parti difese dal medesimo procuratore come previsto dal menzionato d.m. e succ. mod. ed int.
Gli appellanti deducono che il compenso per la fase istruttoria debba essere sempre liquidato al procuratore della parte vittoriosa, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento
– nel corso del grado del singolo giudizio di merito – di attività a contenuto istruttorio, poiché si reputa sufficiente, alla liquidazione in esame, la semplice trattazione della causa.
Deducono, infine, che la sentenza di primo grado sarebbe errata nella parte in cui, pur in presenza di una specifica richiesta in tal senso, non ha riconosciuto alcun rimborso per le spese occorse per il procedimento di mediazione.
Chiedono di riformare la sentenza di primo grado appellata, provvedendo a condannare la parte appellata all'integrale refusione delle spese del giudizio di primo grado, compresa la fase di mediazione obbligatoria.
Con vittoria di spese di lite.
5.Il di , si è costituito, contestando Controparte_1 CP_1 quanto sostenuto dall'appellante. In via preliminare, l'appellato deduce l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto dalla lettura dell'atto introduttivo non sarebbe possibile ricavare l'erroneità della sentenza e nemmeno sarebbe stata prospettata una specifica indicazione del contenuto della nuova valutazione di fatto.
Nel merito, invece, assume la correttezza della decisione di compensare le spese del giudizio, come argomentata dal giudice di primo grado, ritenendo la piena sussistenza delle gravi e particolari ragioni atte a giustificare l'intervenuta pronuncia di compensazione parziale delle spese di lite.
Il appellato adduce, invero, che “anche per la Corte Costituzionale, rimane CP_1 sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrono i presupposti di legge e purchè, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., vi sia soccombenza reciproca o ricorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.
Conclude per il rigetto dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
2.Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
3.Nella specie, gli appellanti hanno individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed hanno argomentato le critiche sollevate. Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
4. L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
5. In primo luogo, è opportuno ricordare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, così da rendere non più sussistente, in concreto, alcun interesse alla decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio.
6.Nel caso di specie, correttamente il Tribunale di Avellino ha ritenuto versarsi in una ipotesi di cessata materia del contendere nella misura in cui la delibera condominiale impugnata – perché, effettivamente, adottata senza il raggiungimento del quorum previsto a tal fine dalla legge – può dirsi ratificata mediante l'adozione di una successiva delibera avente il medesimo oggetto, ma adottata nel rispetto dei quorum necessari.
7.Ciò premesso, in caso di pronuncia che dichiari la cessata materia del contendere, occorrerà comunque procedere ad un giudizio prognostico sull'esito della lite per accertare la c.d. soccombenza virtuale, indispensabile per provvedere alla corretta regolamentazione delle spese processuali. Il giudice è quindi chiamato ad accertare il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (ex multis Cass. 5997/22).
8.Una volta compiuto il riferito giudizio prognostico, le spese andranno regolamentate facendo applicazione dei principi generali e delle norme che disciplinano i criteri di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte vittoriosa.
9. Ai sensi dell'art. 91 cpc, il principio generale per la regolazione delle spese è quello della soccombenza, secondo cui le spese devono gravare sul soggetto che ha dato causa alla controversia.
Il secondo comma dell'art. 92 cpc recita: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
10.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato illegittimo l'art. 92, comma secondo, cpc nella parte in cui non consente che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate nell'art. 92 cpc
11.Il principio della soccombenza e quello della compensazione sono tra loro in un rapporto di regola ed eccezione, sicché la compensazione potrà operare in ipotesi di rilevanti elementi di “gravità ed eccezionalità”, sempre tendendo a mente che, però, anche in dette ipotesi, la legge, lungi dal prevedere un meccanismo automatico, attribuisce al giudice un potere discrezionale che gli consente, all'esito di un'accurata valutazione complessiva, di optare per una pronuncia di compensazione delle spese processuali. Come esplicitato nella sentenza n. 7992/2022 della Corte di Cassazione, “l'art. 92, comma
2, c.p.c. nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano
"gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise”.
12.Le gravi ed eccezionali ragioni sono, per esempio, riconducibili – secondo costante ed uniforme indirizzo della Corte di Cassazione – ad “ipotesi di sopravvenienze relative alle questioni oggetto del giudizio di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.
92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass. 4696/2019; Cass. 6424/2024).
Di converso, può ritenersi che non rientrino nelle “gravi ed eccezionali ragioni”, ad esempio, la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v. Cass. 11204/2024).
13. La compensazione, parziale o totale, deve in ogni caso essere adeguatamente e logicamente motivata dal giudice, il quale deve evitare formule generiche o stereotipate (v. tra molte, Cass. 20755/2025; 14036/2024).
14. Ciò premesso, nel caso di specie, la compensazione parziale operata dal
Tribunale di Avellino deriva – come chiaramente affermato dal giudice di primo grado in motivazione – da due elementi, il primo da rinvenirsi nell'atteggiamento collaborativo del convenuto ed il secondo connesso alla circostanza per la quale il giudizio si è CP_1 concluso celermente proprio per il venir meno dell'interesse ad agire a seguito dell'adozione della seconda delibera assembleare del novembre 2023.
15.In ragione di quanto precedentemente evidenziato, nessuno dei due elementi può essere sussunto nel perimetro applicativo di cui all'art. 92 c.p.c.
Non può certamente assurgere ad “eccezionale e grave ragione” l'atteggiamento processuale tenuto in corso di giudizio da una delle due parti, soprattutto se a venire in rilievo, come in questo caso, è il comportamento della parte che ha dato luogo all'insorgenza della lite.
16. Una volta accertata, anche se ai soli fini della liquidazione delle spese, la soccombenza virtuale del convenuto in ragione della fondatezza della CP_1 domanda azionata dagli attori, è indifferente l'eventuale comportamento collaborativo tenuto dal stesso – non essendo, tra l'altro, nemmeno immediatamente ed CP_1 oggettivamente ricavabile dagli atti del giudizio per quale ragione il detto comportamento processuale sarebbe stato da ritenersi collaborativo.
17. Ugualmente, non può considerarsi ragione idonea a sorreggere la decisione della compensazione, seppur parziale, delle spese di lite la circostanza per la quale il giudizio si sia esaurito senza la fase istruttoria.
A tal proposito, l'orientamento costante della Corte di Cassazione è nel senso di ritenere ininfluente la struttura del giudizio incardinato, così come qualsiasi altra evenienza che non sia direttamente ascrivibile a particolari circostanze riferibili alla controversia oggetto di giudizio concreto. Ad esempio, con la pronuncia della Corte di Cassazione 32487/21, ribadendo un ormai principio consolidato, i giudici di legittimità hanno affermato che né la contumacia della parte resistente né la trattazione camerale della causa possono da sole essere idonee a giustificare un'eventuale compensazione delle spese di lite. Le ragioni gravi ed eccezionali a cui fa riferimento il dettato normativo, invero, “non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza”.
18. Ne deriva che il primo motivo di gravame formulato da , Parte_1 Parte_2 e , avente ad oggetto la decisione con la quale il giudice di primo
[...] Parte_3 grado ha disposto la compensazione per 2/3 delle spese processuali, deve essere accolto.
Pertanto, va riformato il capo relativo alle spese di lite della sentenza impugnata e, per l'effetto, il va condannato, per l'intero, al pagamento delle spese del giudizio di CP_1 primo grado in favore degli appellanti.,
19. Benché il secondo motivo - con cui si lamenta la mancata liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria ed all'omesso aumento previsto dall'art. 4, comma 2 del d.m. 55/2014 e succ. mod. - rimanga assorbito dall'accoglimento del primo motivo, per completezza si osserva che lo stesso, è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
20. Nella liquidazione dell'onorario del difensore, il giudice dovrà farvi confluire anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento e ciò sulla scorta del dato normativo, ovvero in ragione di quanto previsto con il d.m. 55/14 e succ. mod. e int.
L'art. 4 del citato d.m., al comma 5 nell'indicare esemplificativamente, le attività legali che devono essere ricondotte alla fase istruttoria – unitariamente considerata con la fase della trattazione –, così dispone “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: […] lett. c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi
d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni
e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte,
l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e
l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. […].
21. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (v. Cass. 8561/2023) e che “ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte”
(v. Cass. 4698/2019).
22. Nel caso di specie, le attività istruttorie in senso stretto quale, ad esempio,
l'audizione dei testimoni effettivamente è mancata, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ma lo stesso non può evidentemente dirsi con riferimento alla trattazione della causa, posto l'avvenuto deposito delle note di cui all'art. 171 ter c.p.c. che ha sostituito le precedenti memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
23. Tanto basta a rendere necessaria la liquidazione dei compensi spettanti al difensore per la fase (di trattazione) istruttoria.
24. Con riferimento all'omessa motivazione in ordine alla mancata liquidazione dell'aumento previsto dal d.m. 55/14 e succ. mod. all'art. 4, comma 2, si premette che, indubbiamente, esso non si sostanzia in un obbligo legale per il giudice, quanto piuttosto, identifica un suo potere del tutto discrezionale.
Discrezionalità che, nel corso delle modifiche legislative che hanno interessato la norma in questione, è stata anche ampliata rispetto al passato, ad esempio attraverso l'eliminazione dell'espressione “di regola” ad opera del d.m. 147/22.
Invero, nella versione precedente alla modifica del 2022, l'art. 4 del d.m. 55/14 prevedeva:
"quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti". L'ampia discrezionalità lasciata al giudice è volta a soddisfare la ratio sottesa alla norma in commento, la quale fa esplicito riferimento a "soggetti" e non a "parti" proprio perché ha inteso rendere applicabile l'aumento per ognuno dei soggetti, aventi la medesima posizione processuale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che taluni di essi rappresentino una sola parte in senso proprio, così affidando al giudice la scelta “di tener conto del maggior lavoro, peraltro limitato dall'identità della posizione processuale, che deriva all'avvocato a riguardo di ognuno dei soggetti rappresentati e difesi oltre il primo (basti pensare alla necessità di rapportarsi con ognuno d'essi, di anagrafare ognuno d'essi e di far sottoscrivere la procura a ognuno d'essi), senza che un tale ulteriore impegno professionale risulti anche solo attenuato dal fatto che i detti soggetti rappresentino una sola parte” (Cass.
12777/2025).
25. Ricordato il motivo per il quale il Legislatore ha lasciato un'ampia discrezionalità al giudice nell'applicare o meno l'aumento in discorso, va evidenziato che, tuttavia, proprio in quanto potere discrezionale, nell'esplicarsi dovrà essere suffragato da idonea e concreta motivazione.
Motivazione che, secondo giurisprudenza di legittimità, dovrà essere presente sia qualora il giudice decida di non disporre l'aumento, sia che decida di provvedervi. (Cass. n. 461/20;
Cass. 1650/22).
26. Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte è mancata una motivazione da parte del giudice di primo grado da cui poter desumere le ragioni che lo hanno indotto a non concedere alcun aumento, nonostante la pluralità di soggetti difesi dal medesimo procuratore.
Pertanto, in accoglimento delle riferite doglianze, sarà necessario riformare ulteriormente la sentenza gravata provvedendo a liquidare sia quanto dovuto a titolo di compenso per la fase
(di trattazione) istruttoria, sia l'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m.
55/14 e succ. mod. e int.
27. Quanto alle modalità di calcolo degli aumenti, va osservato che la Corte di cassazione ha precisato che “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del
d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi” (v. Cass. 10367/2024).
28. Nella specie, gli appellanti rivestono tutti la medesima posizione processuale;
pertanto, il compenso deve prima essere ridotto del 30% e, poi, aumentato del 30% per ciascuno dei due appellanti oltre il primo.
29. Infine, anche l'ultima doglianza mossa dagli appellanti alla sentenza qui gravata, quella relativa al mancato rimborso delle spese sostenute per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs n. 28/2010, è fondata.
30. Gli appellanti, prima di instaurare il giudizio di impugnazione della delibera condominiale del 26.4.2023, hanno attivato il procedimento di mediazione dinanzi alla sede di Avellino in data 21.06.2023, procedimento conclusosi con il mancato accordo tra le CP_2 parti come da documentazione allegata.
31.Orbene, deve affermarsi che le spese connesse alla mediazione vanno poste a carico della parte soccombente, rientrando nel novero delle spese processuali di cui all' art. 91 c.p.c.
32. Il d.m. 55/14 e succ. mod. e int., all'art. 20 si occupa della regolamentazione delle spese dovute per l'attività di mediazione o di negoziazione assistita.
Il comma 1-bis recita testualmente “L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è ((...)) liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.”
33. Come per i compensi dovuti al difensore della parte vittoriosa a seguito dello svolgimento del giudizio, anche con riferimento alla mediazione, la tabella di cui al d.m.
55/14 prevede distinte fasi. Quella di attivazione, quella di negoziazione e quella di conciliazione. Del resto, fin da prima dell'introduzione dei parametri tabellari espressamente dedicati alla mediazione, i giudici di legittimità hanno più volte affermato che “con riferimento alle attività poste in essere prima dell'introduzione del comma 1-bisdell'art. 20, D.M. n. 55/2014
- l'attività di mediazione doveva considerarsi suscettibile di separata liquidazione ai sensi del primo comma della medesima norma, quale attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale e dotata di autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
(Cass. 34713/2023).
34. Dunque, non vi è dubbio che al difensore degli appellanti debba, in ragione del richiamato articolo, essere autonomamente liquidato anche il compenso connesso all'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, quantomeno il compenso dovuto per la fase di attivazione.
Pertanto, questa Corte procederà alla relativa liquidazione secondo quanto disciplinato dal d.m. 55/14 e succ. mod. e int.
35. In totale accoglimento dell'appello proposto, si procede alla rideterminazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Avellino ed addebitate, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in capo al Controparte_1
.
[...]
36. Ai fini della liquidazione verrà fatta applicazione dei c.d. parametri del d.m.
55/2014 e succ. mod. e lo scaglione di riferimento, avendo riguardo all'oggetto della domanda, ossia l'annullamento della delibera condominiale del 26.4.2023 – che si ricorda avere ad oggetto il mancato rispetto del quorum legale per la sua adozione, in uno alla lagnanza relativa all'assenza di determinazione dei compensi da attribuirsi al nominato amministratore per lo svolgimento del proprio incarico – sarà quello relativo alle cause di valore indeterminabile di cui all'art. 5, comma 6, d.m. 55/14.
37. In particolare, a norma del predetto articolo, ai fini della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile sono da valutare come di valore compreso tra euro
26.000,00 ed euro 260.000,00, tenendo conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
38. Nella specie, in considerazione della semplicità delle questioni sottese all'impugnazione della delibera condominiale che il giudice avrebbe dovuto risolvere in assenza dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, appare congruo fare applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi al Tribunale il cui valore sia compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00.
39. Per la fase di attivazione della mediazione si applicano i valori medi di cui all'apposita tabella e, pertanto, viene liquidata la somma di euro 536,00.
40. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50% in ragione della non elevata complessità degli argomenti oggetto di giudizio.
Va, pertanto, liquidata la somma di euro 3.808,00.
41. Tale somma deve essere prima ridotta del 30%, poi aumentata del 60%, in ragione di quanto sopra motivato.
Va dunque liquidata la somma di euro 4.264,96.
Aggiungendo a questa somma il compenso per la fase di mediazione emerge che il compenso da liquidare ammonta ad euro 4.800,96, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
42.Venendo alla determinazione delle spese di questo grado di giudizio, va osservato che il valore della domanda, per l'appello, viene determinato in ragione della somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e della maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame
è accolto (v. Cass. 35195/2022)
43. Nella specie, il valore è determinato dall'ammontare della differenza tra quanto riconosciuto, a titolo di compenso, in questa sede (euro 4.800,096) e quanto riconosciuto, a titolo di compenso, dal tribunale (euro 567,00).
44. Alla luce del valore, come determinato, deve farsi applicazione dello scaglione previsto per le controversie, davanti alla corte d'appello, il cui valore è compreso tra euro
1.100,01 ed euro 5.200,00. 45. Per le fasi di studio, introduttiva, e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50% in ragione della non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate, con la riduzione del 30% e poi con l'aumento del 60%, come per il primo grado.
Va precisato che non va liquidato il compenso per la fase istruttoria/di trattazione.
La Corte di cassazione ha statuito che “in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie
e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente
e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali” (v. Cass. 10206/2021; v. anche Cass.
25664/2025).
Nella specie, non vi è stata alcuna attività dopo la prima udienza, in quanto lca sua è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
46. Pertanto, va liquidata, in favore del difensore antistatario, la somma di euro
1.076,88 a titolo di compenso, oltre rimborso dele spese generali nella misura del 15%, iva e cpa,
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Accoglie l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dal Emanuele, 347, riforma la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_3 di Avellino n. 221, pubblicata il 01.2.2024 e, per l'effetto, condanna il condominio al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, liquidate, in favore del difensore Par antistatario di , e , in euro 4.800,06 Parte_1 Parte_2 Parte_3
a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
B) Condanna, il al pagamento delle spese Controparte_1 di questo grado di giudizio, liquidate, in favore del difensore antistatario degli appellanti
, e , in euro 1.076,88 a titolo Parte_1 Parte_2 Controparte_4 di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 2.12.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2582 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Erminio Torella, giusta procura in atti,
Appellanti
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dell'avv. Sonia Gerardina Del Grosso,
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. , e convenivano innanzi al Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Avellino il al fine di ottenere Controparte_1 una pronuncia di annullamento della delibera condominiale relativa all'assemblea del
26.4.2023 e con la quale si provvedeva alla nomina del nuovo amministratore e del suo compenso.
In particolare, secondo gli attori, la delibera impugnata sarebbe stata adottata dai condomini partecipanti all'assemblea senza il rispetto del quorum deliberativo necessario e, inoltre, senza in alcun modo stabilire il compenso da attribuire al nuovo nominato amministratore.
Tuttavia, in data 17.11.2023, l'assemblea condominiale si riuniva nuovamente per discutere in ordine alla nomina ed alla determinazione del compenso dell'amministratore per lo svolgimento del proprio incarico. In questa occasione venivano rispettati i quorum previsti dalla legge e la delibera veniva regolarmente approvata.
2.Tale circostanza veniva esplicitata dal convenuto con la comparsa di CP_1 costituzione.
Il convenuto eccepiva che la delibera del 26.04.2023 era stata ormai superata dalla nuova delibera del 17.11.2023 con la quale il , previa convocazione Controparte_1 dei condomini, nominava in qualità di amministratore la Eva Group srl, con sede in Mirabella
Eclano alla via Sant'Angelo 310, nella persona del legale rappresentante p.t. Dott.
[...]
. Persona_1
Chiedeva, in ogni caso, il rigetto della domanda azionata per infondatezza della stessa, in fatto ed in diritto.
3.Stante il venir meno dell'interesse ad agire degli attori per la detta ratifica della delibera oggetto di impugnazione, il giudizio veniva definito dalla sentenza n. 221, pubblicata il 1.2.2024, con cui il Tribunale di Avellino dichiarava cessata la materia del contendere.
In punto di regolamentazione delle spese processuali, il giudice di primo grado procedeva all'accertamento della “soccombenza virtuale”, ma al contempo dava rilievo al collaborativo comportamento processuale delle parti e – considerate, inoltre, le fasi processuali effettivamente espletate – disponeva la compensazione per i 2/3 delle spese di lite, condannando, pertanto, il convenuto al pagamento – con distrazione nei CP_1 confronti del procuratore antistatario – dell'ammontare residuo, liquidato in euro 567,00 secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022.
4. , e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2 Parte_3
L'impugnazione ha ad oggetto esclusivamente il capo sulla regolamentazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado. Il primo motivo di gravame – rubricato “violazione di legge, in particolare dell'artt. 91 e 92
c.p.c. in ordine alla soccombenza in giudizio ed alla compensazione delle spese di lite”, è diretto a censurare il capo della sentenza nella parte in cui prevede la compensazione parziale (ossia per i 2/3) delle spese di lite.
La compensazione, asseriscono gli appellati, sarebbe sfornita di una reale motivazione, perché giustificata dal comportamento processuale delle parti (in particolare del convenuto
), considerato dal giudice di prime cure, e dalla circostanza per la quale il giudizio CP_1 si sarebbe concluso a seguito di una sola udienza.
Le motivazioni sottese alla decisione di compensare, seppure in parte, le spese processuali, secondo gli appellanti, non sarebbero idonee a fondare una statuizione in tal senso, perché non potrebbero essere ascritte alle ipotesi previste dal Legislatore come ragioni idonee a giustificare una eventuale compensazione, totale o parziale che sia, ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
Non sarebbero ravvisabili, nel caso concreto, quelle gravi ed eccezionali ragioni che permettono al giudice di derogare al generale principio della soccombenza.
Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato “violazione di legge, violazione e falsa applicazione del d.m. n. 140 del 2012 e del successivo d.m. n. 55 del 2014; violazione dell'art. 24 Cost.”, si censura, inoltre, l'omessa liquidazione per la fase “trattazione e/o istruttoria” della controversia e l'omesso aumento previsto in caso di pluralità di parti difese dal medesimo procuratore come previsto dal menzionato d.m. e succ. mod. ed int.
Gli appellanti deducono che il compenso per la fase istruttoria debba essere sempre liquidato al procuratore della parte vittoriosa, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento
– nel corso del grado del singolo giudizio di merito – di attività a contenuto istruttorio, poiché si reputa sufficiente, alla liquidazione in esame, la semplice trattazione della causa.
Deducono, infine, che la sentenza di primo grado sarebbe errata nella parte in cui, pur in presenza di una specifica richiesta in tal senso, non ha riconosciuto alcun rimborso per le spese occorse per il procedimento di mediazione.
Chiedono di riformare la sentenza di primo grado appellata, provvedendo a condannare la parte appellata all'integrale refusione delle spese del giudizio di primo grado, compresa la fase di mediazione obbligatoria.
Con vittoria di spese di lite.
5.Il di , si è costituito, contestando Controparte_1 CP_1 quanto sostenuto dall'appellante. In via preliminare, l'appellato deduce l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto dalla lettura dell'atto introduttivo non sarebbe possibile ricavare l'erroneità della sentenza e nemmeno sarebbe stata prospettata una specifica indicazione del contenuto della nuova valutazione di fatto.
Nel merito, invece, assume la correttezza della decisione di compensare le spese del giudizio, come argomentata dal giudice di primo grado, ritenendo la piena sussistenza delle gravi e particolari ragioni atte a giustificare l'intervenuta pronuncia di compensazione parziale delle spese di lite.
Il appellato adduce, invero, che “anche per la Corte Costituzionale, rimane CP_1 sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrono i presupposti di legge e purchè, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., vi sia soccombenza reciproca o ricorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.
Conclude per il rigetto dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
2.Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
3.Nella specie, gli appellanti hanno individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed hanno argomentato le critiche sollevate. Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
4. L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
5. In primo luogo, è opportuno ricordare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, così da rendere non più sussistente, in concreto, alcun interesse alla decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio.
6.Nel caso di specie, correttamente il Tribunale di Avellino ha ritenuto versarsi in una ipotesi di cessata materia del contendere nella misura in cui la delibera condominiale impugnata – perché, effettivamente, adottata senza il raggiungimento del quorum previsto a tal fine dalla legge – può dirsi ratificata mediante l'adozione di una successiva delibera avente il medesimo oggetto, ma adottata nel rispetto dei quorum necessari.
7.Ciò premesso, in caso di pronuncia che dichiari la cessata materia del contendere, occorrerà comunque procedere ad un giudizio prognostico sull'esito della lite per accertare la c.d. soccombenza virtuale, indispensabile per provvedere alla corretta regolamentazione delle spese processuali. Il giudice è quindi chiamato ad accertare il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (ex multis Cass. 5997/22).
8.Una volta compiuto il riferito giudizio prognostico, le spese andranno regolamentate facendo applicazione dei principi generali e delle norme che disciplinano i criteri di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte vittoriosa.
9. Ai sensi dell'art. 91 cpc, il principio generale per la regolazione delle spese è quello della soccombenza, secondo cui le spese devono gravare sul soggetto che ha dato causa alla controversia.
Il secondo comma dell'art. 92 cpc recita: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
10.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato illegittimo l'art. 92, comma secondo, cpc nella parte in cui non consente che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate nell'art. 92 cpc
11.Il principio della soccombenza e quello della compensazione sono tra loro in un rapporto di regola ed eccezione, sicché la compensazione potrà operare in ipotesi di rilevanti elementi di “gravità ed eccezionalità”, sempre tendendo a mente che, però, anche in dette ipotesi, la legge, lungi dal prevedere un meccanismo automatico, attribuisce al giudice un potere discrezionale che gli consente, all'esito di un'accurata valutazione complessiva, di optare per una pronuncia di compensazione delle spese processuali. Come esplicitato nella sentenza n. 7992/2022 della Corte di Cassazione, “l'art. 92, comma
2, c.p.c. nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano
"gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise”.
12.Le gravi ed eccezionali ragioni sono, per esempio, riconducibili – secondo costante ed uniforme indirizzo della Corte di Cassazione – ad “ipotesi di sopravvenienze relative alle questioni oggetto del giudizio di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.
92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass. 4696/2019; Cass. 6424/2024).
Di converso, può ritenersi che non rientrino nelle “gravi ed eccezionali ragioni”, ad esempio, la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v. Cass. 11204/2024).
13. La compensazione, parziale o totale, deve in ogni caso essere adeguatamente e logicamente motivata dal giudice, il quale deve evitare formule generiche o stereotipate (v. tra molte, Cass. 20755/2025; 14036/2024).
14. Ciò premesso, nel caso di specie, la compensazione parziale operata dal
Tribunale di Avellino deriva – come chiaramente affermato dal giudice di primo grado in motivazione – da due elementi, il primo da rinvenirsi nell'atteggiamento collaborativo del convenuto ed il secondo connesso alla circostanza per la quale il giudizio si è CP_1 concluso celermente proprio per il venir meno dell'interesse ad agire a seguito dell'adozione della seconda delibera assembleare del novembre 2023.
15.In ragione di quanto precedentemente evidenziato, nessuno dei due elementi può essere sussunto nel perimetro applicativo di cui all'art. 92 c.p.c.
Non può certamente assurgere ad “eccezionale e grave ragione” l'atteggiamento processuale tenuto in corso di giudizio da una delle due parti, soprattutto se a venire in rilievo, come in questo caso, è il comportamento della parte che ha dato luogo all'insorgenza della lite.
16. Una volta accertata, anche se ai soli fini della liquidazione delle spese, la soccombenza virtuale del convenuto in ragione della fondatezza della CP_1 domanda azionata dagli attori, è indifferente l'eventuale comportamento collaborativo tenuto dal stesso – non essendo, tra l'altro, nemmeno immediatamente ed CP_1 oggettivamente ricavabile dagli atti del giudizio per quale ragione il detto comportamento processuale sarebbe stato da ritenersi collaborativo.
17. Ugualmente, non può considerarsi ragione idonea a sorreggere la decisione della compensazione, seppur parziale, delle spese di lite la circostanza per la quale il giudizio si sia esaurito senza la fase istruttoria.
A tal proposito, l'orientamento costante della Corte di Cassazione è nel senso di ritenere ininfluente la struttura del giudizio incardinato, così come qualsiasi altra evenienza che non sia direttamente ascrivibile a particolari circostanze riferibili alla controversia oggetto di giudizio concreto. Ad esempio, con la pronuncia della Corte di Cassazione 32487/21, ribadendo un ormai principio consolidato, i giudici di legittimità hanno affermato che né la contumacia della parte resistente né la trattazione camerale della causa possono da sole essere idonee a giustificare un'eventuale compensazione delle spese di lite. Le ragioni gravi ed eccezionali a cui fa riferimento il dettato normativo, invero, “non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza”.
18. Ne deriva che il primo motivo di gravame formulato da , Parte_1 Parte_2 e , avente ad oggetto la decisione con la quale il giudice di primo
[...] Parte_3 grado ha disposto la compensazione per 2/3 delle spese processuali, deve essere accolto.
Pertanto, va riformato il capo relativo alle spese di lite della sentenza impugnata e, per l'effetto, il va condannato, per l'intero, al pagamento delle spese del giudizio di CP_1 primo grado in favore degli appellanti.,
19. Benché il secondo motivo - con cui si lamenta la mancata liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria ed all'omesso aumento previsto dall'art. 4, comma 2 del d.m. 55/2014 e succ. mod. - rimanga assorbito dall'accoglimento del primo motivo, per completezza si osserva che lo stesso, è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
20. Nella liquidazione dell'onorario del difensore, il giudice dovrà farvi confluire anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento e ciò sulla scorta del dato normativo, ovvero in ragione di quanto previsto con il d.m. 55/14 e succ. mod. e int.
L'art. 4 del citato d.m., al comma 5 nell'indicare esemplificativamente, le attività legali che devono essere ricondotte alla fase istruttoria – unitariamente considerata con la fase della trattazione –, così dispone “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: […] lett. c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi
d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni
e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte,
l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e
l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. […].
21. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (v. Cass. 8561/2023) e che “ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte”
(v. Cass. 4698/2019).
22. Nel caso di specie, le attività istruttorie in senso stretto quale, ad esempio,
l'audizione dei testimoni effettivamente è mancata, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ma lo stesso non può evidentemente dirsi con riferimento alla trattazione della causa, posto l'avvenuto deposito delle note di cui all'art. 171 ter c.p.c. che ha sostituito le precedenti memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
23. Tanto basta a rendere necessaria la liquidazione dei compensi spettanti al difensore per la fase (di trattazione) istruttoria.
24. Con riferimento all'omessa motivazione in ordine alla mancata liquidazione dell'aumento previsto dal d.m. 55/14 e succ. mod. all'art. 4, comma 2, si premette che, indubbiamente, esso non si sostanzia in un obbligo legale per il giudice, quanto piuttosto, identifica un suo potere del tutto discrezionale.
Discrezionalità che, nel corso delle modifiche legislative che hanno interessato la norma in questione, è stata anche ampliata rispetto al passato, ad esempio attraverso l'eliminazione dell'espressione “di regola” ad opera del d.m. 147/22.
Invero, nella versione precedente alla modifica del 2022, l'art. 4 del d.m. 55/14 prevedeva:
"quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti". L'ampia discrezionalità lasciata al giudice è volta a soddisfare la ratio sottesa alla norma in commento, la quale fa esplicito riferimento a "soggetti" e non a "parti" proprio perché ha inteso rendere applicabile l'aumento per ognuno dei soggetti, aventi la medesima posizione processuale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che taluni di essi rappresentino una sola parte in senso proprio, così affidando al giudice la scelta “di tener conto del maggior lavoro, peraltro limitato dall'identità della posizione processuale, che deriva all'avvocato a riguardo di ognuno dei soggetti rappresentati e difesi oltre il primo (basti pensare alla necessità di rapportarsi con ognuno d'essi, di anagrafare ognuno d'essi e di far sottoscrivere la procura a ognuno d'essi), senza che un tale ulteriore impegno professionale risulti anche solo attenuato dal fatto che i detti soggetti rappresentino una sola parte” (Cass.
12777/2025).
25. Ricordato il motivo per il quale il Legislatore ha lasciato un'ampia discrezionalità al giudice nell'applicare o meno l'aumento in discorso, va evidenziato che, tuttavia, proprio in quanto potere discrezionale, nell'esplicarsi dovrà essere suffragato da idonea e concreta motivazione.
Motivazione che, secondo giurisprudenza di legittimità, dovrà essere presente sia qualora il giudice decida di non disporre l'aumento, sia che decida di provvedervi. (Cass. n. 461/20;
Cass. 1650/22).
26. Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte è mancata una motivazione da parte del giudice di primo grado da cui poter desumere le ragioni che lo hanno indotto a non concedere alcun aumento, nonostante la pluralità di soggetti difesi dal medesimo procuratore.
Pertanto, in accoglimento delle riferite doglianze, sarà necessario riformare ulteriormente la sentenza gravata provvedendo a liquidare sia quanto dovuto a titolo di compenso per la fase
(di trattazione) istruttoria, sia l'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m.
55/14 e succ. mod. e int.
27. Quanto alle modalità di calcolo degli aumenti, va osservato che la Corte di cassazione ha precisato che “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del
d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi” (v. Cass. 10367/2024).
28. Nella specie, gli appellanti rivestono tutti la medesima posizione processuale;
pertanto, il compenso deve prima essere ridotto del 30% e, poi, aumentato del 30% per ciascuno dei due appellanti oltre il primo.
29. Infine, anche l'ultima doglianza mossa dagli appellanti alla sentenza qui gravata, quella relativa al mancato rimborso delle spese sostenute per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs n. 28/2010, è fondata.
30. Gli appellanti, prima di instaurare il giudizio di impugnazione della delibera condominiale del 26.4.2023, hanno attivato il procedimento di mediazione dinanzi alla sede di Avellino in data 21.06.2023, procedimento conclusosi con il mancato accordo tra le CP_2 parti come da documentazione allegata.
31.Orbene, deve affermarsi che le spese connesse alla mediazione vanno poste a carico della parte soccombente, rientrando nel novero delle spese processuali di cui all' art. 91 c.p.c.
32. Il d.m. 55/14 e succ. mod. e int., all'art. 20 si occupa della regolamentazione delle spese dovute per l'attività di mediazione o di negoziazione assistita.
Il comma 1-bis recita testualmente “L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è ((...)) liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.”
33. Come per i compensi dovuti al difensore della parte vittoriosa a seguito dello svolgimento del giudizio, anche con riferimento alla mediazione, la tabella di cui al d.m.
55/14 prevede distinte fasi. Quella di attivazione, quella di negoziazione e quella di conciliazione. Del resto, fin da prima dell'introduzione dei parametri tabellari espressamente dedicati alla mediazione, i giudici di legittimità hanno più volte affermato che “con riferimento alle attività poste in essere prima dell'introduzione del comma 1-bisdell'art. 20, D.M. n. 55/2014
- l'attività di mediazione doveva considerarsi suscettibile di separata liquidazione ai sensi del primo comma della medesima norma, quale attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale e dotata di autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
(Cass. 34713/2023).
34. Dunque, non vi è dubbio che al difensore degli appellanti debba, in ragione del richiamato articolo, essere autonomamente liquidato anche il compenso connesso all'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, quantomeno il compenso dovuto per la fase di attivazione.
Pertanto, questa Corte procederà alla relativa liquidazione secondo quanto disciplinato dal d.m. 55/14 e succ. mod. e int.
35. In totale accoglimento dell'appello proposto, si procede alla rideterminazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Avellino ed addebitate, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in capo al Controparte_1
.
[...]
36. Ai fini della liquidazione verrà fatta applicazione dei c.d. parametri del d.m.
55/2014 e succ. mod. e lo scaglione di riferimento, avendo riguardo all'oggetto della domanda, ossia l'annullamento della delibera condominiale del 26.4.2023 – che si ricorda avere ad oggetto il mancato rispetto del quorum legale per la sua adozione, in uno alla lagnanza relativa all'assenza di determinazione dei compensi da attribuirsi al nominato amministratore per lo svolgimento del proprio incarico – sarà quello relativo alle cause di valore indeterminabile di cui all'art. 5, comma 6, d.m. 55/14.
37. In particolare, a norma del predetto articolo, ai fini della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile sono da valutare come di valore compreso tra euro
26.000,00 ed euro 260.000,00, tenendo conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
38. Nella specie, in considerazione della semplicità delle questioni sottese all'impugnazione della delibera condominiale che il giudice avrebbe dovuto risolvere in assenza dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, appare congruo fare applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi al Tribunale il cui valore sia compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00.
39. Per la fase di attivazione della mediazione si applicano i valori medi di cui all'apposita tabella e, pertanto, viene liquidata la somma di euro 536,00.
40. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50% in ragione della non elevata complessità degli argomenti oggetto di giudizio.
Va, pertanto, liquidata la somma di euro 3.808,00.
41. Tale somma deve essere prima ridotta del 30%, poi aumentata del 60%, in ragione di quanto sopra motivato.
Va dunque liquidata la somma di euro 4.264,96.
Aggiungendo a questa somma il compenso per la fase di mediazione emerge che il compenso da liquidare ammonta ad euro 4.800,96, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
42.Venendo alla determinazione delle spese di questo grado di giudizio, va osservato che il valore della domanda, per l'appello, viene determinato in ragione della somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e della maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame
è accolto (v. Cass. 35195/2022)
43. Nella specie, il valore è determinato dall'ammontare della differenza tra quanto riconosciuto, a titolo di compenso, in questa sede (euro 4.800,096) e quanto riconosciuto, a titolo di compenso, dal tribunale (euro 567,00).
44. Alla luce del valore, come determinato, deve farsi applicazione dello scaglione previsto per le controversie, davanti alla corte d'appello, il cui valore è compreso tra euro
1.100,01 ed euro 5.200,00. 45. Per le fasi di studio, introduttiva, e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50% in ragione della non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate, con la riduzione del 30% e poi con l'aumento del 60%, come per il primo grado.
Va precisato che non va liquidato il compenso per la fase istruttoria/di trattazione.
La Corte di cassazione ha statuito che “in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie
e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente
e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali” (v. Cass. 10206/2021; v. anche Cass.
25664/2025).
Nella specie, non vi è stata alcuna attività dopo la prima udienza, in quanto lca sua è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
46. Pertanto, va liquidata, in favore del difensore antistatario, la somma di euro
1.076,88 a titolo di compenso, oltre rimborso dele spese generali nella misura del 15%, iva e cpa,
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Accoglie l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dal Emanuele, 347, riforma la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_3 di Avellino n. 221, pubblicata il 01.2.2024 e, per l'effetto, condanna il condominio al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, liquidate, in favore del difensore Par antistatario di , e , in euro 4.800,06 Parte_1 Parte_2 Parte_3
a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
B) Condanna, il al pagamento delle spese Controparte_1 di questo grado di giudizio, liquidate, in favore del difensore antistatario degli appellanti
, e , in euro 1.076,88 a titolo Parte_1 Parte_2 Controparte_4 di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 2.12.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini