Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 06/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00296/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01062/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UL Societa’ VA SO, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B18CCCB236, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Della Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rivalta di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Cresta e Laura Polito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Aldia VA SO OC VA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Salomoni, Salvatore La Porta e Marta Fiorenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del provvedimento del Comune di Rivalta di Torino, comunicato alla società ricorrente il 24/7/2024, con il quale la medesima ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione ad alunni in situazione di disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e centri estivi per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 per un importo a base di gara di € 551.000,00 (CIG B18CCCB236);
-della proposta di aggiudicazione della gara e del servizio a Aldia VA SO OC VA;
-se già intervenuto, del provvedimento con il quale il predetto servizio è stato aggiudicato, all’esito delle operazioni di gara, a Aldia VA SO OC VA;
-di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GULLIVER SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE in data 21 agosto 2024 :
- della determinazione dirigenziale n.534 del 14/8/2024 di aggiudicazione della gara e del servizio a Aldia VA SO OC VA;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rivalta di Torino e di Aldia VA SO OC VA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 02.08.2024 UL OC VA SO (di seguito, breviter , anche “UL”) ha impugnato il provvedimento del 24.07.2024 con cui il Comune di Rivalta di Torino l’ha esclusa dalla procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione ad alunni in situazione di disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e centri estivi per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 (importo a base di gara di € 551.000,00; criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
Tale provvedimento di esclusione è stato adottato dalla stazione appaltante in ragione del fatto che UL non ha indicato nella propria offerta economica gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come previsto, a pena di esclusione, dall’art. 108 comma 9 del D. Lgs. 36/2023.
2. La ricorrente, dopo aver premesso di aver ottenuto il punteggio complessivo più alto tra i partecipanti alla gara, contesta la propria esclusione con un unico articolato motivo di ricorso, con il quale deduce proprio la violazione ed erronea applicazione dell’art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023. Ad avviso della stessa, infatti, il servizio messo a gara avrebbe natura intellettuale e, in quanto tale, sarebbe escluso dall’onere di indicare gli oneri aziendali per la sicurezza. Richiama, a sostegno della propria tesi, plurime disposizioni del capitolato speciale di appalto da cui si ricaverebbe la natura individualizzata e non standardizzata (dunque, intellettuale) delle prestazioni svolte dagli assistenti educatori a favore degli alunni disabili. Sottolinea, altresì, che la lex specialis di gara non richiedeva espressamente di indicare gli oneri aziendali per la sicurezza e che anche il modulo predisposto dalla stazione appaltante non conteneva alcuno spazio per tale indicazione. Evidenzia, infine, come anche il codice CPV 85311200-4 utilizzato dalla documentazione di gara confermerebbe la natura intellettuale del servizio da affidare, in quanto adoperato da molte altre stazioni appaltanti per l’affidamento di servizi che avrebbero tale natura.
3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.08.2024, UL ha impugnato, per illegittimità derivata, anche la determinazione dirigenziale n.534 del 14.08.2024 con cui il Comune ha aggiudicato l’appalto alla seconda classificata Aldia VA SO OC VA, riproponendo le stesse contestazioni già formulate col ricorso principale.
4. Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione comunale e la controinteressata, rilevando l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone la reiezione.
5. A seguito della rinuncia all’istanza cautelare, la causa è stata chiamata in udienza pubblica del 22 gennaio 2025 per la trattazione del merito e, all’esito della discussione orale, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti (che poggiano sulle stesse censure e possono, pertanto, essere trattati congiuntamente) sono infondati e devono essere rigettati.
7. L’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 prevede espressamente che nell’offerta economica l’operatore debba indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Trattasi di una disposizione ispirata ad una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori che, nell’ambito dello svolgimento della gara, mira, da una parte, a consentire al partecipante la possibilità di formulare un'offerta consapevole con riferimento a tali significative voci di costo (con una seria valutazione preventiva delle stesse prima di formulare il proprio ribasso complessivo), e, dall'altra, a permettere alla stazione appaltante di procedere alla verifica della congruità del costo del lavoro dichiarato dal partecipante (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 24/01/2019, n. 1; Cons. Stato, Sez. V, 19/11/2024, n. 9254; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. V, 21/01/2025, n. 236; Tar Lazio Roma, Sez. II bis , 28/02/2023, n. 3422).
Tale obbligo dichiarativo è escluso dal richiamato art. 108 solo rispetto alle forniture senza posa in opera ed ai servizi di natura intellettuale. La ratio di tale esclusione deve rinvenirsi nel fatto che l’esecuzione di tale tipologia di appalti non richiede un significativo apporto di manodopera e, dunque, non impone nemmeno la predisposizione nell'ambiente lavorativo di presìdi per la sicurezza dei lavoratori con previsione dei relativi costi per l'azienda (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21/02/2022, n. 1234; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 07/07/2020, n. 2903).
Con particolare riferimento ai servizi di natura intellettuale, la giurisprudenza, in assenza di una loro specifica definizione normativa, ha evidenziato che " ciò che differenzia la natura intellettuale di un'attività è l'impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l'impossibilità di calcolarne il costo orario ", cosicché non può qualificarsi come appalto di servizi di natura intellettuale quello che " ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali " o che " non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate ". I servizi di natura intellettuale sono, dunque, quelli che “ da un lato, richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse (a prescindere dal luogo in cui tali prestazioni devono essere svolte), dall'altro non si sostanziano nella esecuzione di attività ripetitive e di meri compiti standardizzati, che non richiedono cioè l'elaborazione di soluzioni personalizzate per ciascun utente del servizio ” (cfr. , ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 21/05/2024, n. 4502; Cons. giust. amm. Sicilia, 16/01/2024, n. 11; Cons. Stato, Sez. V, 21/02/2022 n. 1234; Cons. Stato, Sez. III, 19/03/2020, n. 1974).
8. Ciò posto, esaminato il capitolato speciale di appalto (doc. 3 ricorrente) e considerato anche il contenuto dell’offerta tecnica presentata dalla ricorrente (doc. 5 ricorrente), ritiene il Collegio che il servizio di cui si discute non abbia natura intellettuale, condividendo, pertanto, gli approdi cui è già giunta la giurisprudenza nell’esaminare la natura di servizi simili a quello oggetto del presente giudizio (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 02/05/2023, n. 1430; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 04/10/2022, n. 6159; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 07/07/2020, n. 2903).
9. Il capitolato speciale di appalto evidenzia come il servizio oggetto di affidamento sia rivolto a garantire assistenza educativa scolastica agli alunni che si trovano una situazione di disabilità psico-fisica e che necessitano, quindi, di un supporto per l’autonomia e la comunicazione, al fine di realizzare un’effettiva integrazione scolastica e, con esso, uno sviluppo delle proprie potenzialità e capacità personali (artt. 1 e 7). Il servizio deve essere organizzato “ in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche ” (art. 7) attraverso operatori che abbiano una specifica formazione, assegnati in modo tendenzialmente esclusivo ai singoli alunni e coordinati da un unico responsabile, chiamato a svolgere il ruolo di interlocutore nei confronti del Comune e della dirigenza scolastica nonché di raccordo operativo tra scuola, servizio e famiglia (art. 8). L’attività di assistenza va garantita durante tutti i giorni di frequenza scolastica degli alunni da assistere, a partire dal loro ingresso in scuola fino alla loro uscita (art. 6), prevedendosi un numero congruo di “operatori jolly” addetti alle sostituzioni (art. 8). La remunerazione del servizio è stabilita su base oraria (importo a base di gara € 25,00 l’ora, oltre IVA), con un monte orario stimato in un totale di 22.040 ore, salvo possibili variazioni in corso di esecuzione, in aumento o diminuzione, a seconda delle effettive necessità di assistenza (art. 4). Con specifico riguardo alle “ modalità di realizzazione del servizio ” (l’art. 7) viene chiarito che le prestazioni svolte dagli assistenti educatori sono “ aggiuntive ed integrative e non sostitutive dell'assistenza di base e dell'insegnamento di sostegno fornita dal personale della scuola ” e devono essere svolte “ attraverso la sinergia con il personale docente, le famiglie e i tecnici specialistici dell'ASL TO3 e del Consorzio dei servizi sociali ”. L’esigenza di considerare le concrete esigenze ed i bisogni individuali di ciascun alunno da assistere va soddisfatta attraverso “ progetti personalizzati ” che gli interventi degli assistenti educatori “ contribuiscono a realizzare attraverso azioni di supporto al processo di integrazione scolastica e di supporto alla realizzazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) ”. A tale specifico riguardo, viene previsto che ciascun assistente educatore “ collabora con la famiglia, gli enti locali, i servizi socio-sanitari specialistici, la scuola e gli altri soggetti erogatori delle prestazioni educative alla stesura e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto Personalizzato ” e che “ gli interventi da attuarsi con i minori devono essere concordati e condivisi con gli insegnanti di classe ” nell’ambito del predetto progetto personalizzato.
Dalle richiamate disposizioni della lex specialis di gara emerge, dunque, che il servizio deve essere svolto attraverso un significativo apporto di manodopera (stimata, infatti, nell’89% del prezzo dell’appalto dall’art. 3 del disciplinare di gara: cfr. doc. 2 ricorrente), che accompagna e supporta l’alunno bisognoso attraverso un’assistenza scolastica quotidiana che, sebbene sia modulata secondo la specifica situazione di disabilità in cui egli si trova, si realizza (quantomeno in via prevalente) attraverso attività materiali e standardizzate che hanno carattere routinario e che sono di supporto all’alunno nella vita scolastica, distinguendosi ed andando ad integrare l’attività didattica svolta dal personale docente, curriculare e di sostegno. Ciò è maggiormente evidente con riferimento alle “ disabilità particolarmente gravi ” in cui le necessità principali sono “ l’assistenza e la cura ” che l’affidatario del servizio è chiamato a soddisfare attraverso “ operatori socio sanitari ” (art. 8). Ma, anche con riferimento a disabilità meno gravi (per le quali è invece prevista l’assegnazione all’alunno di operatori che abbiano la qualifica di “ educatori professionali ”: cfr. sempre art. 8), l’attività principale svolta dagli assistenti è contraddistinta da una “ routine ” quotidiana, come conferma la stessa ricorrente nella propria offerta tecnica (cfr. doc. 5), dove, nel descrivere la “ giornata tipo ”, fa riferimento, tra le altre cose, alla “ accoglienza a scuola ”, al “ supporto agli apprendimenti scolastici ”, ai momenti di “ rilassamento ” o di “ accompagnamento per le attività riabilitative esterne alla scuola ”, alla “ attività di riposo, di sollievo ”, alla “ socializzazione in occasione dell’intervallo ”, alla “ assistenza al pasto ”, alla “ siesta ”, alla “ chiusura della giornata e congedo ” (cfr. pagg. 6 e 7). Si tratta di prestazioni che, pur essendo di rilevante importanza nell’integrazione scolastica dell’alunno disabile, non assumono i caratteri dell’ideazione di soluzioni a problematiche complesse e non standardizzate (espressione di attività propriamente intellettuale), ma mantengono una connotazione prevalentemente materiale ed esecutiva di buone pratiche di supporto ed assistenza dell’alunno in condizioni di disabilità (che possono considerarsi, in questo senso, standardizzate), nonché degli specifici obiettivi già definiti nel Piano Educativo individualizzato (PEI) sulla base delle particolari esigenze di quest’ultimo.
È, infatti, l’elaborazione del PEI a rappresentare il momento più propriamente ideativo ed intellettuale dell’attività di sostegno dell’alunno con disabilità ai fini della realizzazione del suo processo di integrazione scolastica, in quanto lo stesso “ individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati ” ed “ esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione ” (art. 7, comma 2, lett. c) e d), del D. lgs. 66/2017).
L’elaborazione del PEI è, tuttavia, di competenza dell’istituzione scolastica che vi provvede attraverso lo specifico Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.) “ composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare ” (art. 7, comma 10, del D. lgs. 66/2017). L’art. 3, comma 7, del DM 182/2020 precisa poi che “ Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base ”.
Da ciò si evince che l’attività intellettuale di definizione degli specifici e personalizzati obiettivi ed interventi a favore dell’alunno in condizioni di disabilità resta di competenza dell’istituzione scolastica e, in particolare, del personale docente di riferimento che “compone” il gruppo di lavoro operativo, pur con la “partecipazione” della famiglia e di tutte le figure professionali che, in ambito scolastico ed extrascolastico, interagiscono con l’alunno (ivi compresi, quindi, gli stessi assistenti educatori forniti dall’aggiudicataria del servizio in esame, come confermato dall’art. 7 del capitolato speciale di appalto: “ Gli assistenti educatori integrano, in accordo con gli insegnanti di classe, gli obiettivi educativi all’interno del Pei del minore – ove previsto- e partecipano ai gruppi di lavoro operativi (GLO) istituiti dal Decreto Interministeriale 182/2020 ”).
D’altra parte, è la stessa ricorrente a confermare, nella propria offerta tecnica, la centralità del PEI ed il fatto che lo stesso sia principalmente riferibile ad altri soggetti, cosicché il servizio di assistenza oggetto dell’appalto assume, quantomeno in via principale, un carattere esecutivo ed attuativo di quanto già definito nel PEI (cfr. pag. 5 del doc. 5 della ricorrente: “ Il servizio di assistenza educativa scolastica ha come finalità principale l’inclusione scolastica ed il supporto ai processi di autonomia degli alunni con disabilità, è in quest’ottica che assume una particolare rilevanza la costruzione del Piano Educativo Individuale (PEI) derivante dal confronto di tutte le istituzioni. L’educatore addetto al servizio si inserisce infatti nel progetto di integrazione predisposto dalle istituzioni scolastiche attraverso i docenti curriculari e di sostegno. È primaria la collaborazione costante con l’Amministrazione Committente, la Scuola, la Neuropsichiatria e la Famiglia dell’alunno, che, come firmatari del PEI, sono i principali autori delle linee di intervento e della cornice dentro la quale disegnare gli obiettivi evolutivi di ciascun bambino seguito ”).
Né tali conclusioni cambiano per il fatto che l’art. 7 del capitolato speciale di appalto, nel disciplinare le “ modalità di realizzazione del servizio ”, fa riferimento a “ progetti personalizzati ” in base delle specifiche esigenze dell’alunno da assistere, posto che tali progetti costituiscono, evidentemente, un’attuazione o comunque una specificazione di quanto previsto dal PEI (essendo descritti come “ di supporto alla realizzazione ” di quest’ultimo) e, ad ogni modo, non sono rimessi alla definizione in via autonoma da parte dagli assistenti educatori che svolgono il servizio, ma devono essere anch’essi (al pari del PEI) individuati e condivisi con i docenti e con gli altri soggetti indicati dal predetto art. 7. Si è, infatti, già evidenziato che tale clausola del capitolato speciale stabilisce che ciascun educatore “ collabora con la famiglia, gli enti locali, i servizi socio-sanitari specialistici, la scuola e gli altri soggetti erogatori delle prestazioni educative alla stesura e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto Personalizzato ” e che “ gli interventi da attuarsi con i minori devono essere concordati e condivisi con gli insegnanti di classe ” nell’ambito del predetto progetto personalizzato.
Peraltro, quand’anche si volesse ammettere che l’elaborazione di tali progetti personalizzati costituisca espressione di un’attività intellettuale riferibile ai soli assistenti educatori (come sostenuto dalla ricorrente), nondimeno essa riguarderebbe solo la fase iniziale del servizio, non costituendo, però, l’attività prevalente dello stesso, che rimane, piuttosto, quella operativa ed esecutiva di assistenza quotidiana all’alunno disabile, organizzata dall’affidataria (in collaborazione con le istituzioni scolastiche: cfr. art. 7 citato) con rilevante apporto di proprio personale, di cui l’azienda deve garantire la sicurezza approntando i relativi presìdi (come confermato, peraltro, dall’art. 10 del capitolato speciale di appalto laddove impegna l’affidatario del servizio ad “ ottemperare alle norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nonché alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. L.gs 81/2008 ”).
Ulteriori conferme della natura non intellettuale del servizio in questione si traggono, poi, dagli artt. 4 ed 8 del capitolato speciale di appalto. Il primo, infatti, prevede che l’affidatario del servizio venga remunerato in ragione delle ore di assistenza effettivamente svolte dal proprio personale, sulla base del prezzo orario offerto (circostanza, come detto, sintomatica della natura non intellettuale del servizio: v. supra al par. 7). Il secondo, invece, qualifica il servizio come “ contratto ad alta intensità di manopodera ” ed impegna l’affidatario “ ad assorbire nel proprio organico in via prioritaria il personale impiegato nel precedente affidamento ai sensi di quanto previsto all’art. 57 del D.lgs. 36/2023 ” (norma che, come noto, impone l’inserimento di tali clausole sociali solo per i “ servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale ”).
Non depone, in senso contrario, nemmeno il fatto che la stazione appaltante abbia identificato il servizio in questione con codice CPV 85311200-4 (che secondo la classificazione stabilita dal Regolamento (CE) n. 2195/2002 contraddistingue i “ Servizi di assistenza sociale per disabili ”), posto che anche per i servizi sociali (tra i quali rientrano quelli di cui al predetto codice) deve considerarsi operante l’obbligo di indicare i costi della manodopera e di sicurezza aziendale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28/08/2023, n. 7982).
Né, evidentemente, la natura intellettuale del servizio può ricavarsi dalla mancata previsione nella lex specialis di gara dell’obbligo di indicare gli oneri aziendali per la sicurezza e nell’assenza di idoneo spazio per tale indicazione nel modulo di presentazione dell’offerta economica predisposto dalla stazione appaltante. La natura intellettuale del servizio dipende, infatti, dalle caratteristiche intrinseche dello stesso, cosicché, se le sue caratteristiche non depongono in tal senso, opera pienamente l’obbligo per gli offerenti di indicare gli oneri di sicurezza stabilito dall’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di norma imperativa che eterointegra la lex specialis la cui violazione impone l’esclusione, salvo materiale ed assoluta impossibilità di indicare tali oneri nel modulo predisposto dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 02/04/2024, n. 3000). Cons. Stato, Sez. V, 08/04/2021, n. 2839), che tuttavia deve escludersi nel caso in esame, essendo pacifico che l’aggiudicataria ed un’altra concorrente abbiano invece indicato gli oneri di sicurezza nelle proprie offerte (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19/03/2020, n. 1974; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. V, 21/01/2025, n. 236).
10. Ne discende, in definitiva, il rigetto del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura complessiva di euro 6.000 (seimila) oltre accessori di legge, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, li respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di euro 6.000 (seimila) oltre accessori di legge, da corrispondere per metà al Comune e per la restante metà alla controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO