TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 574 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Angela Fazio;
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
in persona del Presidente della Giunta Regionale pro – tempore, C.F.:
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Annapaola De Masi P.IVA_1
- OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa prot. nr. 540786 del 02.12.2022.
CONCLUSIONI: Come in atti.
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato impugnava l'ordinanza Parte_1
ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa prot nr. 540786 del 02.12.2022, emessa dalla ,- per la complessiva somma € 1.843,50 quale sanzione Controparte_1
prevista “per non essere stata in grado di fornire l'esatta destinazione delle uova prodotte-distribuite, omettendo l'indicazione dei lotti di produzione sui documenti di trasporto giornalieri (come da verbale ispettivo prot. n. 2406/SVC-LT del
1 03/10/2017), deducendo, in via principale, la nullità del provvedimento per mancata audizione dell'interessato.
La resisteva. Controparte_1
Il ricorso deve legittimamente essere accolto perché la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia, come nel caso di specie, fatto richiesta, costituisce una violazione di norme procedimentali che rende illegittimi sia il procedimento amministrativo attraverso cui si esercita la potestà sanzionatoria, sia l'ordinanza- ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso (Cass. Sez. I Sent.n.
10911/98, n.12535/2003, Cass Sez I Sent.n.13505/2004). Il rispetto della regola procedimentale è prescritto dall'art. 18 L. 24.11.1981 nr. 689 a garanzia del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa.
Peraltro, la preventiva audizione dell'interessato da parte dell'Autorità amministrativa condiziona la legittimità dell'ordinanza ingiunzione soltanto nell'ipotesi –sussistente nel caso di specie- in cui ne sia fatta apposita richiesta, la quale per poter essere presa in considerazione, dev'essere espressa, contestuale al ricorso ed incondizionata, costituendo esercizio di una mera facoltà dell'interessato
(Cass. Sez. I Sent.n.2817/2006).
Resta assorbita ogni diversa questione, in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente della domanda (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, nella prefata composizione monocratica, nel procedimento indicato in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione prot nr. 540786 del 02.12.2022, emessa dalla . Controparte_1
- Spese compensate.
Cosi deciso in Lamezia Terme all'udienza del 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
2
- SEZIONE UNICA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 574 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Angela Fazio;
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
in persona del Presidente della Giunta Regionale pro – tempore, C.F.:
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Annapaola De Masi P.IVA_1
- OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa prot. nr. 540786 del 02.12.2022.
CONCLUSIONI: Come in atti.
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato impugnava l'ordinanza Parte_1
ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa prot nr. 540786 del 02.12.2022, emessa dalla ,- per la complessiva somma € 1.843,50 quale sanzione Controparte_1
prevista “per non essere stata in grado di fornire l'esatta destinazione delle uova prodotte-distribuite, omettendo l'indicazione dei lotti di produzione sui documenti di trasporto giornalieri (come da verbale ispettivo prot. n. 2406/SVC-LT del
1 03/10/2017), deducendo, in via principale, la nullità del provvedimento per mancata audizione dell'interessato.
La resisteva. Controparte_1
Il ricorso deve legittimamente essere accolto perché la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia, come nel caso di specie, fatto richiesta, costituisce una violazione di norme procedimentali che rende illegittimi sia il procedimento amministrativo attraverso cui si esercita la potestà sanzionatoria, sia l'ordinanza- ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso (Cass. Sez. I Sent.n.
10911/98, n.12535/2003, Cass Sez I Sent.n.13505/2004). Il rispetto della regola procedimentale è prescritto dall'art. 18 L. 24.11.1981 nr. 689 a garanzia del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa.
Peraltro, la preventiva audizione dell'interessato da parte dell'Autorità amministrativa condiziona la legittimità dell'ordinanza ingiunzione soltanto nell'ipotesi –sussistente nel caso di specie- in cui ne sia fatta apposita richiesta, la quale per poter essere presa in considerazione, dev'essere espressa, contestuale al ricorso ed incondizionata, costituendo esercizio di una mera facoltà dell'interessato
(Cass. Sez. I Sent.n.2817/2006).
Resta assorbita ogni diversa questione, in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente della domanda (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, nella prefata composizione monocratica, nel procedimento indicato in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione prot nr. 540786 del 02.12.2022, emessa dalla . Controparte_1
- Spese compensate.
Cosi deciso in Lamezia Terme all'udienza del 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
2