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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5397 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli in funzione dei giudice del lavoro dott. Paolo Coppola ha pronunciato all'udienza del 2.7.25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a n. 27143/24 R.G.
TRA
( , nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti in atti, dall'avvocato Ernesto Maria Cirillo RICORRENTE
E
, in persona di nella sua qualità di procuratore, che ha la Controparte_1 Controparte_2 rappresentanza in giudizio della medesima Società in virtù dell'atto del 09 gennaio 2024, Repertorio n.
3028 Raccolta n. 793, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Marco Marazza ( - Fax 06 8088208 – PEC CodiceFiscale_2
– e.mail e Domenico De Feo, Email_1 Email_2 rappresentata e difesa per delega in atti, dagli avv.ti Maurizio Marazza, Marco Marazza e Domenico
De Feo RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.24 il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente della convenuta dal 1.9.88, attualmente inquadrato nel V livello CCNL Telecomunicazioni con mansioni di tecnico, esponeva che da luglio 2013 e sino al 2019 era stato essere dotato di un'autovettura aziendale, di un terminale di servizio sul quale era installato un applicativo denominato “FAS” che si interfaccia con un sistema informatico denominato “WFM” sul quale confluivano tutti gli interventi/attività lavorative da svolgere;
che per la sua attività lavorativa, i suoi spostamenti erano eterodiretti, senza che egli avesse una autonoma disponibilità del tempo di lavoro;
che sino al Luglio 2013, ai sensi dell'art.26 del CCNL applicato, il suo orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi, con orario giornaliero di ore 7,38, comprensivo dei tempi di spostamento dalla sede della datrice di lavoro al luogo del primo degli interventi, e dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede della società convenuta;
che il 27 Marzo 2013, , con l'obiettivo di migliorare la produttività CP_1 aziendale, aveva sottoscritto, con le oo.ss., accordi di prossimità che introducevano per i lavoratori in ambito Open Access il progetto “tecnici on field” che definivano nuove modalità operative;
che dette nuove modalità si sostanziavano nella cd. “franchigia” per cui:
- La prestazione lavorativa del personale tecnico avrebbe avuto inizio presso il sito individuato per svolgere la prima work request;
- La fine dell'orario giornaliero – analogamente – sarebbe avvenuta presso il sito dell'ultima attività, con previsione di una franchigia a carico del lavoratore, al massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo di primo intervento, e pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo fosse stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore.
Deduceva il ricorrente che invece al mattino, prima di prelevare l'automezzo doveva dapprima vestirsi e indossare il vestiario aziendale e i dispositivi di sicurezza, poi accendere il palmare, connettersi al sistema e scaricare l'attività, analizzare la work-list ovvero il tipo di intervento da fare, luogo, ecc., prelevare dal magazzino tutto il materiale necessario per espletamento delle attività (modem, prese, filtri), consegnare il materiale usurato ritirato presso i clienti il giorno prima, compilare dei modelli che vanno consegnati e protocollati dall'ufficio, trasportare e caricare il materiale nel veicolo aziendale sistemando il tutto, controllare, come da procedura aziendale, lo stato delle ruote del veicolo assegnato, verificare che le scale fossero ancorate bene al tettuccio ecc. contattare il cliente per chiedere/confermare l'indirizzo, raccogliere maggiori informazioni sulla richiesta e/o il disservizio, quindi lasciare il domicilio e recarsi dal cliente, rientrare al domicilio di competenza.
Lamentava il ricorrente l'illegittimità dell'accordo sindacale rispetto alla Direttiva 2003/88/CE che definisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
che nel caso di specie, il tempo calcolato dalla come franchigia, in realtà, era da ritenersi a tutti gli effetti come orario di lavoro. Deduceva CP_1 conseguenzialmente la nullità parziale dell'accordo del 27.3.13 nella parte che prevedeva la cd. franchigia oraria nell'ambito delle nuove modalità della prestazione con riferimento all'inizio ed al termine dell'attività lavorativa e chiedeva che questo giudice volesse:
1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, la nullità/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella parte in cui prevedendo “nuove modalità della CP_1 prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 60 minuti giornalieri (30 min. inizio lavoro e 30 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, da considerarsi, quindi, ex art. 1419, comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi ai sensi dir.
UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003; 2) Ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, sempre nella parte in CP_1 cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 60 minuti giornalieri (30 min. inizio lavoro e 30 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, cosi da considerare come clausola non apposta;
3) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013; CP_1
4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che a far data dal 01.07.2013 e per tutta la sua durata, il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia” pari a complessivi 60 minuti giornalieri, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003;
5) Di conseguenza, accertare e dichiara, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di € 27.211,27 come in premessa specificata a titolo di differenze retributive, per l'effetto, condannare la al pagamento della Controparte_1 suddetta somma di € 27.211,27 in favore dell'istante, il tutto oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e versamento in favore dell' della corrispondente contribuzione ovvero quella diversa CP_3 cifra che dovesse ritenere l'On.le Giudicante;
6) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali oltre al contributo unificato con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo l'inammissibilità della domanda, avendo il ricorrente lamentato la nullità di una clausola contrattuale inscindibile dal resto dell'accordo del 27-3-
2013 (accordo attuativo sulla riorganizzazione del lavoro on field), connesso peraltro all'accordo attuativo sull'adozione del contratto collettivo di solidarietà ed all'accordo attuativo sulla applicazione della mobilità dei lavoratori. Eccepiva inoltre l'inammissibilità della domanda sotto il profilo della carenza assertiva dei tempi quotidiani di percorrenza del lavoratore dalla sede aziendale al sito della prima work request e dalla sede di ultimo intervento al ritorno alla sede aziendale al termine della giornata lavorativa.
Deduceva inoltre la convenuta il carattere migliorativo dell'accordo sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, rispetto al precedente regime, come dimostrava la circostanza che il tempo ulteriore rispetto a quello considerato “di franchigia” era a carico dell'azienda e come tale da retribuire al lavoratore;
che con riguardo alla contrarietà dell'accordo in esame alle disposizioni di legge, osservava che ai sensi dell'art.8 d. Lgs n.66/2003, come interpretato dalla S.C., il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientrava nell'attività lavorativa vera e propria solo qualora fosse stato ritenuto funzionale rispetto alla prestazione, il che non era nel caso di specie;
che, sotto tale profilo, era da ritenersi inconferente la pronuncia della Corte di Giustizia richiamata da controparte, in quanto, nell'occasione, la Corte era stata chiamata a decidere in merito ad un provvedimento unilaterale datoriale non condiviso con le parti sociali;
né poteva dirsi che il lavoratore, nei suoi spostamenti con l'auto aziendale fosse a disposizione del datore nel significato espresso dalla giurisprudenza.
Per tali considerazioni la società chiedeva il rigetto della domanda.
Alla odierna udienza la causa veniva decisa con lettura della sentenza alle parti presenti.
*****
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Sussiste interesse ad agire anche per la sola declatoria di nullità della clausola dell'accordo in esame, posto che vi è giuridico interesse a conoscere la propria sede di lavoro, dalla quale un lavoratore inizia la propria attività lavorativa ed il proprio orario di lavoro.
La presente controversia è già stata decisa dal Tribunale di Napoli (cfr in particolare Sentenza n.
6357/18, G.L. Pellecchia) al cui orientamento cui si ritiene di dare continuità.
In particolare nella predetta sentenza si afferma:
<- prima dell'intervento dell'accordo del 27-03-2013 - i tecnici come l'odierno ricorrente, dovessero recarsi, all'inizio del turno di lavoro, presso una sede per CP_1 timbrare il cartellino, ricevere le indicazioni sulle attività da svolgere durante la giornata e partire per raggiungere - con il veicolo aziendale - il luogo di inizio dell'attività; che, al termine dell'orario di lavoro dovevano rientrare in sede, sempre per timbrare - in modo da raggiungere l'orario complessivo giornaliero di 7 ore e 38 minuti di lavoro - e depositare il mezzo aziendale.
Con l'accordo di prossimità del 27-3-2013 (avente efficacia dall'1-7-2013) si introduceva per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), tra cui l'istante, il cosiddetto progetto “tecnici on field” con cui si definivano “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa (doc. 3 in atti).
Tale accordo stabiliva che “la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività”; che pertanto veniva “ prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
La franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo sia stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore.
Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore, e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'autovettura…”
A seguito dell'indicato accordo, i tecnici si recano, con l'autovettura aziendale, sul luogo del primo intervento programmato per la giornata (….la prima Work request) e dal momento in cui vi giungono si iniziano a computare le 7 ore e 38 minuti di lavoro dovute;
allo stesso modo essi terminano di lavorare dove svolgono l'ultima attività (non oltre le 16,38, tenuto conto della pausa pranzo) e da lì ritornano nel luogo di ricovero dell'auto aziendale.
Quindi, dal luglio del 2013 i tempi di spostamento dalla sede aziendale (o di ricovero dell'auto aziendale) al luogo del primo intervento e i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale non sono computati nell'orario di lavoro;
è difatti prevista una “franchigia” a carico del tecnico (di 30 o 15 minuti) in ragione della quale, escludendo dall'orario di lavoro i tempi di spostamento, vi è un aumento dell'orario stesso.
Ad avviso della difesa di , tale modifica della prestazione avrebbe determinato un CP_1 miglioramento organizzativo: infatti, mentre in passato i tecnici on field erano obbligati a recarsi nella sede aziendale, e da quel momento erano a disposizione dell'azienda, con il nuovo sistema organizzativo raggiungono direttamente il luogo in cui effettuano il primo intervento e da quel momento sono a disposizione di;
prima di tale momento, i tecnici – secondo la prospettazione CP_1 della convenuta – possono disporre liberamente del loro tempo e lo stesso vale per la fine della giornata lavorativa, talché, terminato l'ultimo intervento, essi sono liberi.
La prospettazione non è condivisibile.
Infatti i tecnici on field per recarsi sul luogo del primo intervento devono utilizzare l'auto aziendale, nella quale è trasportata l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento della loro attività.
Non risulta che i tecnici possano utilizzare l'auto per scopi privati, anzi, è pacifico che l'auto sia utilizzata unicamente per recarsi sui siti per lo svolgimento degli interventi (le work request), quindi esclusivamente per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Inoltre, il terminale FAS, oltre a costituire l'unico mezzo di comunicazione dei tecnici con l'azienda, ha anche la funzione di geolocalizzazione, a fini di sicurezza dei lavoratori. Ne consegue che nel tragitto che essi percorrono dal ricovero dell'auto aziendale al sito della prima work request, i tecnici non hanno la libera disponibilità del loro tempo e sono sottoposti al controllo aziendale.
A questo punto occorre verificare la legittimità della previsione contrattuale che ha escluso dall'orario di lavoro – e dai conseguenti obblighi retributivi – il tempo che i tecnici on field impiegano per recarsi nel luogo del primo intervento, dopo aver prelevato l'autovettura aziendale ove essa è custodita, e il tempo necessario, al termine dell'ultimo intervento, per fare ritorno al luogo di ricovero del veicolo. Pertanto deve individuarsi la nozione di orario di lavoro introdotta dal D. Lgs. 66/2003, che, nell'attuare le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, si è posta l'obiettivo di dettare una disciplina uniforme della materia, nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale collettiva e dei profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione del lavoro (art. 1 D. Lgs. cit.).
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. cit., per “orario di lavoro” si deve intendere (lettera a) “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni”, mentre è “periodo di riposo” (lettera b) “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”. Tali definizioni sono del pari rinvenibili nella normativa comunitaria (dir.
93/104/CE e 2000/34/CE), la quale persegue manifestamente lo scopo di garantire prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro (art. 1, par. 1 dir. 93/104/CE
e art. 153, par. 1, lett. a, TFUE), per rendere migliori le condizioni di vita del lavoratore. Si tratta, in altri termini, di una disciplina che può essere derogata dal legislatore nazionale e della contrattazione collettiva soltanto nel caso in cui si introducano disposizioni più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute del lavoratore (art. 15 dir. 93/104/CE).
Sotto il profilo dei contenuti sostanziali, si evidenzia che la disciplina dettata dalle direttive 93/104/CE
e 2000/34/CE è rimasta sostanzialmente inalterata nel tempo, anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2003/88/CE, la quale si è limitata a codificare la direttiva 93/104/CE, conservandone l'impianto normativo originario.
A tale dato normativo devono essere aggiunti i criteri applicati dalla Corte di Giustizia UE (nella pronuncia del 10-09-2015 in causa C-266/14, Federacion de Servicios Privados del sindicato
Comisiones obreras contro ) in cui si è chiarito che “l'articolo 2, punto 1, della Controparte_4 direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanza come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”.
Alla stregua di questi elementi normativi e giurisprudenziali deve quindi ritenersi che il tempo occorrente per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione è parte dell'orario di lavoro qualora si verifichino due condizioni: che vi sia un nesso funzionale tra lo spostamento e l'attività lavorativa, nel senso che il primo sia strumentale al compimento della seconda, che altrimenti non sia possibile espletare;
l'altra è che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro anche durante lo spostamento. Ebbene, nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni. Infatti, la mancanza di una sede fissa di lavoro è una caratteristica intrinseca della prestazione lavorativa dei tecnici on field, obbligati a spostarsi più volte nel corso della giornata lavorativa, in relazione ai siti di ciascuna work request.
In ordine al secondo requisito, la sua ricorrenza emerge dal fatto che il datore di lavoro, nella fase di spostamento del tecnico, può esercitare il suo potere direttivo e conseguentemente il lavoratore ha la possibilità di ricevere ed è obbligato ad eseguire le disposizioni datoriali. Sul punto, la difesa del lavoratore ha dedotto – e la circostanza non è contestata, quindi deve ritenersi pacifica – di essere dotato di un cellulare/terminale aziendale (terminale FAS), che rappresenta l'unico mezzo attraverso cui comunicare con la società datrice. Il telefono cellulare è quindi uno strumento essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa: esso consente infatti – anche durante i tempi di spostamento
– la visualizzazione degli ordini di intervento giornalieri, la timbratura dell'orologio marca-tempo, la geolocalizzazione dei lavoratori (anche ai fini della sicurezza del lavoratore) ed ogni altra comunicazione tra azienda e lavoratori, comprese eventuali modifiche delle attività da eseguire durante la giornata. E' quindi innegabile che i tecnici, quale il ricorrente, sono soggetti all'eterodirezione di anche durante lo spostamento da e per le work requests; ed è altresì escluso che, durante CP_1 questo lasso di tempo, il lavoratore possa dedicarsi ad attività personali (non essendo loro consentito utilizzare l'auto aziendale per scopi extralavorativi).
Infine – avuto riguardo alla tesi della convenuta secondo cui l'attore avrebbe dovuto impugnare l'accordo del 27-3-2013 nel suo complesso e non solo con riguardo alla clausola dell'orario di lavoro -
a fronte del contrasto delle clausole dell'accordo con le norme imperative civilistiche, non può rilevare la previsione dell'accordo secondo cui “Il presente accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data” non potendo le parti, attraverso una declaratoria di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali, derogare ad una norma imperativa.
Ritiene quindi il giudicante che la clausola di cui all'accordo del 27-3-2013, nel rimodulare il momento di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa, sia contrario alla norma imperativa di cui all'art.1
D. Lgs. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE, 2000/34/CE e 2003/88/CE, ed alla nozione di orario di lavoro come enucleata dalla richiamata della Corte di Giustizia richiamata;
poiché dagli atti di causa non emergono risultanze atte a ritenere che in assenza della clausola esaminata, le parti non avrebbero concluso l'accordo, deve dichiararsene la nullità parziale ai sensi dell'art.1419 c.c. limitatamente alla clausola in oggetto.
In conclusione deve affermarsi che il tempo impiegato dal lavoratore per trasferirsi dal luogo in cui è custodita l'auto aziendale alla prima Work Request e per rientrare dall'ultima Work Request al luogo di ricovero del veicolo, fa parte dell'orario di lavoro secondo la nozione di questo fissata dalla normativa italiana e comunitaria, che è imperativa e non derogabile in peius dalle parti>>. Peraltro deve osservarsi come la regola di cui all'art 1419 c.c. preveda espressamente al comma 2 la sostituzione della clausola contrattuale con la regola legale (presente nel caso di specie) per cui l'accordo in esame appare integro.
Inoltre la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 05/02/2016). Parte convenuta avrebbe dovuto provare che l'accordo non sarebbe stato concluso in assenza della clausola in esame e tale prova non attiene al mero collegamento tra clausole, ovvero tra accordi, ma attiene alla indicazione di specifiche ragioni per cui la assenza della clausola in esame avrebbe reso inefficace, ovvero eccessivamente oneroso, il programma negoziale realizzato e, dunque, quali sarebbero gli specifici effetti negativi determinatisi.
La mera indicazione che “Il presente accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data” non attiene ad un fatto oggettivo, bensì ad una opinione che doveva essere supportata da elementi oggettivi atti a provare una alterazione tale del regolamento contrattuale ovvero degli effetti del contratto, atti a dimostrare oggettivamente che la parte non avrebbe concluso l'intero contratto.
< ricorrente chiede l'accertamento del diritto alla retribuzione nella misura di 30 minuti al giorno.
A fondamento di tale assunto vi è la considerazione che il ricorrente ha presunto il suo diritto a percepire il controvalore economico della franchigia, senza neanche allegare se ed in quale misura nel periodo per cui è causa egli abbia effettivamente reso, quotidianamente, la prestazione lavorativa nei limiti
(minimi o massimi) della franchigia.
Infatti, atteso che dalla partenza con l'auto di servizio all'arrivo presso il primo cliente scatta il tempo di franchigia e, analogamente, nel periodo di tempo dalla partenza dall'ultimo cliente, all'arrivo in azienda (o al ricovero dell'auto di servizio), se ne deduce che il tempo di percorrenza è di norma variabile, sia pur nell'ambito di detta franchigia: ebbene, parte ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine all'onere di individuazione giorno per giorno, dell'entità effettiva della prestazione lavorativa resa all'interno del tempo di franchigia. In assenza di allegazioni atte ad individuare uno specifico intervallo temporale all'interno della franchigia, costituente un parametro al quale ancorare la futura domanda retributiva, il capo di domanda, sia pur generico, di condanna al pagamento delle differenze retributive non può trovare accoglimento>>.
Spese processuali compensate per la metà, dato atto del rigetto parziale della domanda.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, contariis reiectis, così provvede:
- dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27.3.2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro, il periodo di franchigia di 15 o di 30 minuti;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese per la metà e condanna la convenuta al pagamento della quota residua che si liquida in €.1.320,00 oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali con distrazione in favore del difensore costituito.
Napoli 2.7.25
Il giudice del lavoro
( dott. Paolo Coppola)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli in funzione dei giudice del lavoro dott. Paolo Coppola ha pronunciato all'udienza del 2.7.25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a n. 27143/24 R.G.
TRA
( , nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti in atti, dall'avvocato Ernesto Maria Cirillo RICORRENTE
E
, in persona di nella sua qualità di procuratore, che ha la Controparte_1 Controparte_2 rappresentanza in giudizio della medesima Società in virtù dell'atto del 09 gennaio 2024, Repertorio n.
3028 Raccolta n. 793, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Marco Marazza ( - Fax 06 8088208 – PEC CodiceFiscale_2
– e.mail e Domenico De Feo, Email_1 Email_2 rappresentata e difesa per delega in atti, dagli avv.ti Maurizio Marazza, Marco Marazza e Domenico
De Feo RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.24 il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente della convenuta dal 1.9.88, attualmente inquadrato nel V livello CCNL Telecomunicazioni con mansioni di tecnico, esponeva che da luglio 2013 e sino al 2019 era stato essere dotato di un'autovettura aziendale, di un terminale di servizio sul quale era installato un applicativo denominato “FAS” che si interfaccia con un sistema informatico denominato “WFM” sul quale confluivano tutti gli interventi/attività lavorative da svolgere;
che per la sua attività lavorativa, i suoi spostamenti erano eterodiretti, senza che egli avesse una autonoma disponibilità del tempo di lavoro;
che sino al Luglio 2013, ai sensi dell'art.26 del CCNL applicato, il suo orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi, con orario giornaliero di ore 7,38, comprensivo dei tempi di spostamento dalla sede della datrice di lavoro al luogo del primo degli interventi, e dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede della società convenuta;
che il 27 Marzo 2013, , con l'obiettivo di migliorare la produttività CP_1 aziendale, aveva sottoscritto, con le oo.ss., accordi di prossimità che introducevano per i lavoratori in ambito Open Access il progetto “tecnici on field” che definivano nuove modalità operative;
che dette nuove modalità si sostanziavano nella cd. “franchigia” per cui:
- La prestazione lavorativa del personale tecnico avrebbe avuto inizio presso il sito individuato per svolgere la prima work request;
- La fine dell'orario giornaliero – analogamente – sarebbe avvenuta presso il sito dell'ultima attività, con previsione di una franchigia a carico del lavoratore, al massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo di primo intervento, e pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo fosse stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore.
Deduceva il ricorrente che invece al mattino, prima di prelevare l'automezzo doveva dapprima vestirsi e indossare il vestiario aziendale e i dispositivi di sicurezza, poi accendere il palmare, connettersi al sistema e scaricare l'attività, analizzare la work-list ovvero il tipo di intervento da fare, luogo, ecc., prelevare dal magazzino tutto il materiale necessario per espletamento delle attività (modem, prese, filtri), consegnare il materiale usurato ritirato presso i clienti il giorno prima, compilare dei modelli che vanno consegnati e protocollati dall'ufficio, trasportare e caricare il materiale nel veicolo aziendale sistemando il tutto, controllare, come da procedura aziendale, lo stato delle ruote del veicolo assegnato, verificare che le scale fossero ancorate bene al tettuccio ecc. contattare il cliente per chiedere/confermare l'indirizzo, raccogliere maggiori informazioni sulla richiesta e/o il disservizio, quindi lasciare il domicilio e recarsi dal cliente, rientrare al domicilio di competenza.
Lamentava il ricorrente l'illegittimità dell'accordo sindacale rispetto alla Direttiva 2003/88/CE che definisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
che nel caso di specie, il tempo calcolato dalla come franchigia, in realtà, era da ritenersi a tutti gli effetti come orario di lavoro. Deduceva CP_1 conseguenzialmente la nullità parziale dell'accordo del 27.3.13 nella parte che prevedeva la cd. franchigia oraria nell'ambito delle nuove modalità della prestazione con riferimento all'inizio ed al termine dell'attività lavorativa e chiedeva che questo giudice volesse:
1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, la nullità/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella parte in cui prevedendo “nuove modalità della CP_1 prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 60 minuti giornalieri (30 min. inizio lavoro e 30 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, da considerarsi, quindi, ex art. 1419, comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi ai sensi dir.
UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003; 2) Ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, sempre nella parte in CP_1 cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 60 minuti giornalieri (30 min. inizio lavoro e 30 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, cosi da considerare come clausola non apposta;
3) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013; CP_1
4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che a far data dal 01.07.2013 e per tutta la sua durata, il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia” pari a complessivi 60 minuti giornalieri, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003;
5) Di conseguenza, accertare e dichiara, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di € 27.211,27 come in premessa specificata a titolo di differenze retributive, per l'effetto, condannare la al pagamento della Controparte_1 suddetta somma di € 27.211,27 in favore dell'istante, il tutto oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e versamento in favore dell' della corrispondente contribuzione ovvero quella diversa CP_3 cifra che dovesse ritenere l'On.le Giudicante;
6) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali oltre al contributo unificato con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo l'inammissibilità della domanda, avendo il ricorrente lamentato la nullità di una clausola contrattuale inscindibile dal resto dell'accordo del 27-3-
2013 (accordo attuativo sulla riorganizzazione del lavoro on field), connesso peraltro all'accordo attuativo sull'adozione del contratto collettivo di solidarietà ed all'accordo attuativo sulla applicazione della mobilità dei lavoratori. Eccepiva inoltre l'inammissibilità della domanda sotto il profilo della carenza assertiva dei tempi quotidiani di percorrenza del lavoratore dalla sede aziendale al sito della prima work request e dalla sede di ultimo intervento al ritorno alla sede aziendale al termine della giornata lavorativa.
Deduceva inoltre la convenuta il carattere migliorativo dell'accordo sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, rispetto al precedente regime, come dimostrava la circostanza che il tempo ulteriore rispetto a quello considerato “di franchigia” era a carico dell'azienda e come tale da retribuire al lavoratore;
che con riguardo alla contrarietà dell'accordo in esame alle disposizioni di legge, osservava che ai sensi dell'art.8 d. Lgs n.66/2003, come interpretato dalla S.C., il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientrava nell'attività lavorativa vera e propria solo qualora fosse stato ritenuto funzionale rispetto alla prestazione, il che non era nel caso di specie;
che, sotto tale profilo, era da ritenersi inconferente la pronuncia della Corte di Giustizia richiamata da controparte, in quanto, nell'occasione, la Corte era stata chiamata a decidere in merito ad un provvedimento unilaterale datoriale non condiviso con le parti sociali;
né poteva dirsi che il lavoratore, nei suoi spostamenti con l'auto aziendale fosse a disposizione del datore nel significato espresso dalla giurisprudenza.
Per tali considerazioni la società chiedeva il rigetto della domanda.
Alla odierna udienza la causa veniva decisa con lettura della sentenza alle parti presenti.
*****
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Sussiste interesse ad agire anche per la sola declatoria di nullità della clausola dell'accordo in esame, posto che vi è giuridico interesse a conoscere la propria sede di lavoro, dalla quale un lavoratore inizia la propria attività lavorativa ed il proprio orario di lavoro.
La presente controversia è già stata decisa dal Tribunale di Napoli (cfr in particolare Sentenza n.
6357/18, G.L. Pellecchia) al cui orientamento cui si ritiene di dare continuità.
In particolare nella predetta sentenza si afferma:
<- prima dell'intervento dell'accordo del 27-03-2013 - i tecnici come l'odierno ricorrente, dovessero recarsi, all'inizio del turno di lavoro, presso una sede per CP_1 timbrare il cartellino, ricevere le indicazioni sulle attività da svolgere durante la giornata e partire per raggiungere - con il veicolo aziendale - il luogo di inizio dell'attività; che, al termine dell'orario di lavoro dovevano rientrare in sede, sempre per timbrare - in modo da raggiungere l'orario complessivo giornaliero di 7 ore e 38 minuti di lavoro - e depositare il mezzo aziendale.
Con l'accordo di prossimità del 27-3-2013 (avente efficacia dall'1-7-2013) si introduceva per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), tra cui l'istante, il cosiddetto progetto “tecnici on field” con cui si definivano “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa (doc. 3 in atti).
Tale accordo stabiliva che “la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività”; che pertanto veniva “ prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
La franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo sia stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore.
Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore, e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'autovettura…”
A seguito dell'indicato accordo, i tecnici si recano, con l'autovettura aziendale, sul luogo del primo intervento programmato per la giornata (….la prima Work request) e dal momento in cui vi giungono si iniziano a computare le 7 ore e 38 minuti di lavoro dovute;
allo stesso modo essi terminano di lavorare dove svolgono l'ultima attività (non oltre le 16,38, tenuto conto della pausa pranzo) e da lì ritornano nel luogo di ricovero dell'auto aziendale.
Quindi, dal luglio del 2013 i tempi di spostamento dalla sede aziendale (o di ricovero dell'auto aziendale) al luogo del primo intervento e i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale non sono computati nell'orario di lavoro;
è difatti prevista una “franchigia” a carico del tecnico (di 30 o 15 minuti) in ragione della quale, escludendo dall'orario di lavoro i tempi di spostamento, vi è un aumento dell'orario stesso.
Ad avviso della difesa di , tale modifica della prestazione avrebbe determinato un CP_1 miglioramento organizzativo: infatti, mentre in passato i tecnici on field erano obbligati a recarsi nella sede aziendale, e da quel momento erano a disposizione dell'azienda, con il nuovo sistema organizzativo raggiungono direttamente il luogo in cui effettuano il primo intervento e da quel momento sono a disposizione di;
prima di tale momento, i tecnici – secondo la prospettazione CP_1 della convenuta – possono disporre liberamente del loro tempo e lo stesso vale per la fine della giornata lavorativa, talché, terminato l'ultimo intervento, essi sono liberi.
La prospettazione non è condivisibile.
Infatti i tecnici on field per recarsi sul luogo del primo intervento devono utilizzare l'auto aziendale, nella quale è trasportata l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento della loro attività.
Non risulta che i tecnici possano utilizzare l'auto per scopi privati, anzi, è pacifico che l'auto sia utilizzata unicamente per recarsi sui siti per lo svolgimento degli interventi (le work request), quindi esclusivamente per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Inoltre, il terminale FAS, oltre a costituire l'unico mezzo di comunicazione dei tecnici con l'azienda, ha anche la funzione di geolocalizzazione, a fini di sicurezza dei lavoratori. Ne consegue che nel tragitto che essi percorrono dal ricovero dell'auto aziendale al sito della prima work request, i tecnici non hanno la libera disponibilità del loro tempo e sono sottoposti al controllo aziendale.
A questo punto occorre verificare la legittimità della previsione contrattuale che ha escluso dall'orario di lavoro – e dai conseguenti obblighi retributivi – il tempo che i tecnici on field impiegano per recarsi nel luogo del primo intervento, dopo aver prelevato l'autovettura aziendale ove essa è custodita, e il tempo necessario, al termine dell'ultimo intervento, per fare ritorno al luogo di ricovero del veicolo. Pertanto deve individuarsi la nozione di orario di lavoro introdotta dal D. Lgs. 66/2003, che, nell'attuare le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, si è posta l'obiettivo di dettare una disciplina uniforme della materia, nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale collettiva e dei profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione del lavoro (art. 1 D. Lgs. cit.).
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. cit., per “orario di lavoro” si deve intendere (lettera a) “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni”, mentre è “periodo di riposo” (lettera b) “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”. Tali definizioni sono del pari rinvenibili nella normativa comunitaria (dir.
93/104/CE e 2000/34/CE), la quale persegue manifestamente lo scopo di garantire prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro (art. 1, par. 1 dir. 93/104/CE
e art. 153, par. 1, lett. a, TFUE), per rendere migliori le condizioni di vita del lavoratore. Si tratta, in altri termini, di una disciplina che può essere derogata dal legislatore nazionale e della contrattazione collettiva soltanto nel caso in cui si introducano disposizioni più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute del lavoratore (art. 15 dir. 93/104/CE).
Sotto il profilo dei contenuti sostanziali, si evidenzia che la disciplina dettata dalle direttive 93/104/CE
e 2000/34/CE è rimasta sostanzialmente inalterata nel tempo, anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2003/88/CE, la quale si è limitata a codificare la direttiva 93/104/CE, conservandone l'impianto normativo originario.
A tale dato normativo devono essere aggiunti i criteri applicati dalla Corte di Giustizia UE (nella pronuncia del 10-09-2015 in causa C-266/14, Federacion de Servicios Privados del sindicato
Comisiones obreras contro ) in cui si è chiarito che “l'articolo 2, punto 1, della Controparte_4 direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanza come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”.
Alla stregua di questi elementi normativi e giurisprudenziali deve quindi ritenersi che il tempo occorrente per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione è parte dell'orario di lavoro qualora si verifichino due condizioni: che vi sia un nesso funzionale tra lo spostamento e l'attività lavorativa, nel senso che il primo sia strumentale al compimento della seconda, che altrimenti non sia possibile espletare;
l'altra è che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro anche durante lo spostamento. Ebbene, nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni. Infatti, la mancanza di una sede fissa di lavoro è una caratteristica intrinseca della prestazione lavorativa dei tecnici on field, obbligati a spostarsi più volte nel corso della giornata lavorativa, in relazione ai siti di ciascuna work request.
In ordine al secondo requisito, la sua ricorrenza emerge dal fatto che il datore di lavoro, nella fase di spostamento del tecnico, può esercitare il suo potere direttivo e conseguentemente il lavoratore ha la possibilità di ricevere ed è obbligato ad eseguire le disposizioni datoriali. Sul punto, la difesa del lavoratore ha dedotto – e la circostanza non è contestata, quindi deve ritenersi pacifica – di essere dotato di un cellulare/terminale aziendale (terminale FAS), che rappresenta l'unico mezzo attraverso cui comunicare con la società datrice. Il telefono cellulare è quindi uno strumento essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa: esso consente infatti – anche durante i tempi di spostamento
– la visualizzazione degli ordini di intervento giornalieri, la timbratura dell'orologio marca-tempo, la geolocalizzazione dei lavoratori (anche ai fini della sicurezza del lavoratore) ed ogni altra comunicazione tra azienda e lavoratori, comprese eventuali modifiche delle attività da eseguire durante la giornata. E' quindi innegabile che i tecnici, quale il ricorrente, sono soggetti all'eterodirezione di anche durante lo spostamento da e per le work requests; ed è altresì escluso che, durante CP_1 questo lasso di tempo, il lavoratore possa dedicarsi ad attività personali (non essendo loro consentito utilizzare l'auto aziendale per scopi extralavorativi).
Infine – avuto riguardo alla tesi della convenuta secondo cui l'attore avrebbe dovuto impugnare l'accordo del 27-3-2013 nel suo complesso e non solo con riguardo alla clausola dell'orario di lavoro -
a fronte del contrasto delle clausole dell'accordo con le norme imperative civilistiche, non può rilevare la previsione dell'accordo secondo cui “Il presente accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data” non potendo le parti, attraverso una declaratoria di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali, derogare ad una norma imperativa.
Ritiene quindi il giudicante che la clausola di cui all'accordo del 27-3-2013, nel rimodulare il momento di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa, sia contrario alla norma imperativa di cui all'art.1
D. Lgs. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE, 2000/34/CE e 2003/88/CE, ed alla nozione di orario di lavoro come enucleata dalla richiamata della Corte di Giustizia richiamata;
poiché dagli atti di causa non emergono risultanze atte a ritenere che in assenza della clausola esaminata, le parti non avrebbero concluso l'accordo, deve dichiararsene la nullità parziale ai sensi dell'art.1419 c.c. limitatamente alla clausola in oggetto.
In conclusione deve affermarsi che il tempo impiegato dal lavoratore per trasferirsi dal luogo in cui è custodita l'auto aziendale alla prima Work Request e per rientrare dall'ultima Work Request al luogo di ricovero del veicolo, fa parte dell'orario di lavoro secondo la nozione di questo fissata dalla normativa italiana e comunitaria, che è imperativa e non derogabile in peius dalle parti>>. Peraltro deve osservarsi come la regola di cui all'art 1419 c.c. preveda espressamente al comma 2 la sostituzione della clausola contrattuale con la regola legale (presente nel caso di specie) per cui l'accordo in esame appare integro.
Inoltre la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 05/02/2016). Parte convenuta avrebbe dovuto provare che l'accordo non sarebbe stato concluso in assenza della clausola in esame e tale prova non attiene al mero collegamento tra clausole, ovvero tra accordi, ma attiene alla indicazione di specifiche ragioni per cui la assenza della clausola in esame avrebbe reso inefficace, ovvero eccessivamente oneroso, il programma negoziale realizzato e, dunque, quali sarebbero gli specifici effetti negativi determinatisi.
La mera indicazione che “Il presente accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data” non attiene ad un fatto oggettivo, bensì ad una opinione che doveva essere supportata da elementi oggettivi atti a provare una alterazione tale del regolamento contrattuale ovvero degli effetti del contratto, atti a dimostrare oggettivamente che la parte non avrebbe concluso l'intero contratto.
< ricorrente chiede l'accertamento del diritto alla retribuzione nella misura di 30 minuti al giorno.
A fondamento di tale assunto vi è la considerazione che il ricorrente ha presunto il suo diritto a percepire il controvalore economico della franchigia, senza neanche allegare se ed in quale misura nel periodo per cui è causa egli abbia effettivamente reso, quotidianamente, la prestazione lavorativa nei limiti
(minimi o massimi) della franchigia.
Infatti, atteso che dalla partenza con l'auto di servizio all'arrivo presso il primo cliente scatta il tempo di franchigia e, analogamente, nel periodo di tempo dalla partenza dall'ultimo cliente, all'arrivo in azienda (o al ricovero dell'auto di servizio), se ne deduce che il tempo di percorrenza è di norma variabile, sia pur nell'ambito di detta franchigia: ebbene, parte ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine all'onere di individuazione giorno per giorno, dell'entità effettiva della prestazione lavorativa resa all'interno del tempo di franchigia. In assenza di allegazioni atte ad individuare uno specifico intervallo temporale all'interno della franchigia, costituente un parametro al quale ancorare la futura domanda retributiva, il capo di domanda, sia pur generico, di condanna al pagamento delle differenze retributive non può trovare accoglimento>>.
Spese processuali compensate per la metà, dato atto del rigetto parziale della domanda.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, contariis reiectis, così provvede:
- dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27.3.2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro, il periodo di franchigia di 15 o di 30 minuti;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese per la metà e condanna la convenuta al pagamento della quota residua che si liquida in €.1.320,00 oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali con distrazione in favore del difensore costituito.
Napoli 2.7.25
Il giudice del lavoro
( dott. Paolo Coppola)