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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/02/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia
N. R.G. 3713/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Marco Valecchi Presidente
Prisca Picalarga Giudice
Angelo Baffa Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'Avv. VEZZA Parte_1 C.F._1
DANTE
ricorrente
Nei confronti di
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Come da verbale d'udienza del 24.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, il ricorrente ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Guidonia
Montecelio in data 29/10/1994, (trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Guidonia Montecelio all'atto n. 27, parte I, serie 1, anno 1994), dalla cui unione è nato il figlio (nato a [...] il Persona_1
21.02.1995), ormai economicamente indipendente.
Il ricorrente ha poi dedotto di essersi separato con decreto di omologa del tribunale di Velletri, depositato in data 4.02.2003, nell'ambito del procedimento r.g. 2707/2002.
La resistente, benché regolarmente citata con notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio.
Il ricorrente non è potuto comparire personalmente alla prima udienza in ragione delle documentate ragioni di salute.
Tanto premesso, l'oggetto del giudizio è limitato alla sola pronunzia sullo status, in quanto il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente e non risulta avanzata alcuna pretesa economica da parte della resistente, la quale ha inteso restare contumace.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, come desumibile dal fatto che siano trascorsi oltre vent'anni dalla separazione in fatto senza che sia
Pag. 2 di 4 intervenuta alcuna riconciliazione, nonché dal contegno processuale delle parti, emblematico dell'acclarato epilogo della vicenda coniugale.
Ciò induce il collegio a ritenere completamente risolto il consorzio familiare.
Sussistono quindi le condizioni previste dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in
Guidonia Montecelio in data 29/10/1994, (trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Guidonia Montecelio all'atto n. 27, parte I, serie
1, anno 1994)
ORDINA
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Guidonia Montecelio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DICHIARA
Irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Pag. 3 di 4 Angelo Baffa
Marco Valecchi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia
N. R.G. 3713/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Marco Valecchi Presidente
Prisca Picalarga Giudice
Angelo Baffa Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'Avv. VEZZA Parte_1 C.F._1
DANTE
ricorrente
Nei confronti di
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Come da verbale d'udienza del 24.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, il ricorrente ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Guidonia
Montecelio in data 29/10/1994, (trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Guidonia Montecelio all'atto n. 27, parte I, serie 1, anno 1994), dalla cui unione è nato il figlio (nato a [...] il Persona_1
21.02.1995), ormai economicamente indipendente.
Il ricorrente ha poi dedotto di essersi separato con decreto di omologa del tribunale di Velletri, depositato in data 4.02.2003, nell'ambito del procedimento r.g. 2707/2002.
La resistente, benché regolarmente citata con notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio.
Il ricorrente non è potuto comparire personalmente alla prima udienza in ragione delle documentate ragioni di salute.
Tanto premesso, l'oggetto del giudizio è limitato alla sola pronunzia sullo status, in quanto il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente e non risulta avanzata alcuna pretesa economica da parte della resistente, la quale ha inteso restare contumace.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, come desumibile dal fatto che siano trascorsi oltre vent'anni dalla separazione in fatto senza che sia
Pag. 2 di 4 intervenuta alcuna riconciliazione, nonché dal contegno processuale delle parti, emblematico dell'acclarato epilogo della vicenda coniugale.
Ciò induce il collegio a ritenere completamente risolto il consorzio familiare.
Sussistono quindi le condizioni previste dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in
Guidonia Montecelio in data 29/10/1994, (trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Guidonia Montecelio all'atto n. 27, parte I, serie
1, anno 1994)
ORDINA
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Guidonia Montecelio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DICHIARA
Irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Pag. 3 di 4 Angelo Baffa
Marco Valecchi
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