Ordinanza cautelare 7 maggio 2020
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 18/05/2023, n. 8476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8476 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2023
N. 08476/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02519/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2519 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della comunicazione m_dg.DAG. 24/02/2020.0036711.U, notificata a mezzo pec il 24 febbraio 2020, a firma del Segretario della commissione del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale degli affari interni, ufficio II, ordini professionali e albi, con sede a Roma (RM), via Arenula n. 70, relativa alla non ammissione alla prova orale per l’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, del bando indetto dal Ministero della Giustizia con P.D.G. 10 aprile 2019, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente la votazione di 4,2 per il ricorso per cassazione in materia civile, di 4 per il ricorso per cassazione in materia penale e di 5 per il ricorso in appello in materia amministrativa;
di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia le ha comunicato la non ammissione alla prova orale dell’esame per l’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con P.D.G. del 10 aprile 2019, avendo la stessa conseguito la votazione di 4,2 per il ricorso per cassazione in materia civile, di 4 per il ricorso per cassazione in materia penale e di 5 per il ricorso in appello in materia amministrativa.
1.1. Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha articolato quattro motivi di gravame.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso, ha sostenuto l’illegittimità della decisione della p.a. resistente per « violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 24, 97 della Costituzione, art. 47 Carta europea; art. 6, comma 3, lett. c) e d) Cedu, comma 1 e dell'art. 3 legge n. 241/1990 s.m.i.) [nonché per] eccesso di potere (illegittimità per difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza) [e infine per] ulteriore violazione di legge (della procedura d’esame per cassazionisti: della specificità ed autonomia giuridica del giudizio di idoneità) », lamentando – in sintesi – l’insufficienza della motivazione espressa con il voto numerico, anche alla luce della specificità dell’esame in questione, oltreché di una (asserita) mancata predeterminazione dei criteri di valutazione.
1.1.2. Con il secondo motivo, ha contestato il provvedimento gravato per « eccesso di potere (illegittimità per difetto assoluto di motivazione, erroneità manifesta, illogicità manifesta, irragionevolezza) [nonché per] violazione lex specialis (artt. 5 e 7 bando) [e per] violazione e falsa applicazione di legge art. 6, r.d. 9 luglio 1936, n. 1482 », sostenendo, per un verso, che la p.a. non avrebbe potuto attribuire « voti intermedi tra due numeri consecutivi interi » e, per altro verso, che la stessa aveva l’obbligo di pubblicare l’elenco degli ammessi per la prova orale.
1.1.3. Con il terzo motivo, ha lamentato l’illegittimità della sua esclusione dalla prova orale per « violazione di legge e dei principi generali sul funzionamento delle procedure concorsuali e dei giudizi di idoneità (art. 12 d.p.r. n. 487 del 1994) [nonché per] eccesso di potere e arbitrarietà », insistendo – in sostanza – nell’affermare che il Ministero resistente non avrebbe predeterminato (né pubblicato) i criteri di valutazione.
1.1.4. Con il quarto motivo, ha contestato gli atti impugnati per «violazione e falsa applicazione di legge (artt. 22, 47 l. n. 247/2012, artt. 3 e 6 r.d. 9 luglio 1936, n. 1482) [nonché per] eccesso di potere (difetto assoluto della motivazione – erroneità manifesta, illogicità manifesta, irragionevolezza) », lamentando, in sostanza, la « mancanza di alta professionalità in diritto amministrativo nella composizione della commissione ».
1.2. Per tali ragioni, la ricorrente ha quindi chiesto a questo Tribunale di annullare gli atti gravati e, in via cautelare, di ordinare una rivalutazione dei suoi elaborati da parte della Commissione in diversa composizione.
2. In data 23 aprile 2020, il Ministero resistente ha depositato il verbale con cui la Commissione ha predeterminato i criteri di valutazione delle prove scritte.
3. Nella stessa data, la p.a. resistente ha depositato articolata memoria e ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. Con memoria dell’1 maggio 2020, la ricorrente ha replicato alle difese della p.a., resistente sottolineando che « i suoi tre elaborati sarebbero stati corretti da tre magistrati esperti esclusivamente in materia civile (Amendola, Catallozzi, La Torre) e da due avvocati » e ha svolto ulteriori censure relative, per un verso, ad alcune modifiche nella composizione della Commissione intervenute durante la valutazione degli elaborati e, per altro verso, alla sottoscrizione dei verbali di valutazione.
5. Con ordinanza Tar Lazio, I, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare, osservando – tra l’altro – che « i criteri di valutazione, sebbene di massima, risultano essere stati preventivamente stabiliti dalla commissione e che, quindi, il voto numerico può ritenersi sufficiente, anche in assenza di una specifica griglia di valutazione, trattandosi di procedura idoneativa nell’ambito della quale alla commissione è rimessa una valutazione complessiva delle abilità del candidato »; che « la censura inerente l’asserita mancanza di adeguate competenze in capo ai membri della commissione appare smentita dai titoli e dalle funzioni esercitate dai componenti della commissione stessa » e che « l’espressione del voto mediante decimali non appare in grado di arrecare alcun vulnus alla ricorrente, i cui voti risultano di gran lunga inferiori a quelli necessari per conseguire l’ammissione alla prova orale ».
6. All’udienza pubblica del 21 marzo 2023 – viste le note d’udienza depositate dalla p.a. e udita parte ricorrente – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito illustrate.
8. Non è fondata, in primo luogo, la censura (articolata nel primo e nel terzo motivo di gravame) con cui parte ricorrente ha lamentato la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione, oltreché la loro mancata previa pubblicazione da parte della Commissione.
8.1. A tal proposito, è provato in atti che la Commissione d’esame – con verbale n. 1 del 3 ottobre 2019 – ha stabilito i criteri di massima per la valutazione delle prove d’esame, specificando – tra l’altro – che « non potrà essere ammesso alla prova orale il candidato che abbia dimostrato carenze sul piano ortografico, grammaticale e sintattico »; che i candidati avrebbero dovuto dimostrare di essere in possesso di « una qualificata attitudine alla puntuale individuazione di tutte le questioni più significative proposte dal tema d’esame e alla loro approfondita trattazione nelle forme consentite ed imposte dallo scrutinio di legittimità », nonché « di conoscere e di attenersi, nella redazione dei ricorsi, ai requisiti di ammissibilità dell’atto per come individuati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e delle altre giurisdizioni superiori »; e che nella valutazione delle prove si sarebbe considerata « la struttura complessiva del testo, la coerenza logica del suo sviluppo argomentativo, l’essenzialità e la chiarezza dell’esposizione, il tecnicismo del linguaggio adottato, con esclusione di espressioni, involute, criptiche, banai o inutilmente ripetitive »
8.2. Sotto altro profilo, va evidenziato che è irrilevante che la Commissione non abbia provveduto a pubblicare il verbale contenente la predeterminazione dei criteri di valutazione della prova scritta, atteso che:
- per un verso, la giurisprudenza ha già chiarito, nella contigua materia concorsuale, che la predeterminazione da parte della Commissione dei criteri di valutazione degli elaborati non implica necessariamente l’obbligo di preventiva comunicazione degli stessi ai candidati, trattandosi di adempimento principalmente volto a garantire la trasparenza e l’imparzialità nella fase di correzione e a consentire di verificare ex post la correttezza e congruità delle operazioni valutative e dell’iter logico/operativo che vi è stato sotteso (cfr. ex multis Consiglio di Stato, VI, 19 marzo 2015, n. 1411);
- in ogni caso, i criteri di massima adottati dalla Commissione d’esame nel caso di specie, lungi dall’essere imprevedibili, appaiono comunque essere i consueti criteri previsti per la tipologia di prova sostenuta dall’odierna ricorrente, sicché non appare verosimile che la mancata pubblicazione degli stessi possa aver recato alcun pregiudizio all’avv. -OMISSIS- (che, peraltro, non ha svolto alcuna specifica deduzione in tal senso).
9. Ciò chiarito, il Collegio ritiene che non sia fondata la censura con cui la ricorrente ha lamentato l’insufficienza motivazionale del voto numerico, atteso che nessuno degli argomenti difensivi svolti dalla stessa appare idoneo a superare l’orientamento già espresso da questo Tribunale secondo cui – anche nell’ambito dell’esame per l’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori – « il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto » (cfr. Tar Lazio, I, 16 giugno 2021, n. 7185) .
10 Inammissibili e infondate sono poi le censure (articolate nel secondo motivo di gravame) con cui parte ricorrente ha sostenuto che: a) la Commissione non avrebbe potuto attribuire « voti intermedi tra due numeri consecutivi interi »; e b) che la stessa Commissione d’esame aveva l’obbligo di pubblicare l’elenco degli ammessi per la prova orale.
10.1. In relazione alla contestazione relativa all’attribuzione di voti decimali, non può che condividersi quanto affermato dalla p.a. nelle proprie difese (cfr. memoria del 23 aprile 2020, pag. 3) in ordine al fatto che:
- l’attribuzione di voti decimali è una conseguenza della puntuale applicazione di quanto previsto dall’art. 6, r.d. 9 luglio 1936, n. 1482, secondo cui per la valutazione « ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova »;
- il mancato utilizzo dei voti decimali non avrebbe arrecato alcun beneficio a parte ricorrente, e ciò anche in considerazione dei voti largamente insufficienti dalla stessa ottenuti (tenuto conto del fatto che l’art. 22, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247, nel modificare l’art. 4, comma 5, l. 28 maggio 1936, n. 1003, recante le norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, ha previsto, quanto alle prove dell’esame per l'iscrizione nell'albo speciale, che « sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse »).
10.2. Considerazioni analoghe a quelle da ultimo svolte, possono essere riferite alla doglianza relativa alla mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei, atteso che:
- la ricorrente non ha in alcun modo chiarito in che modo la mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei le avrebbe arrecato pregiudizio, con ciò che ne consegue in termini di inammissibilità della doglianza;
- l’art. 5 del bando non prevedeva l’obbligo di pubblicazione dell’elenco degli idonei, ma solo il dovere del Presidente di sottoscrivere il relativo elenco – formalità cui lo stesso ha adempiuto (cfr. doc. 1, allegato alla memoria dell’1 maggio 2020, pagg. 7-9) – con conseguente infondatezza della doglianza.
11. Inammissibile è infine la censura spiegata nel quarto motivo di ricorso, con cui l’avv. -OMISSIS- ha lamentato la « mancanza di alta professionalità in diritto amministrativo nella composizione della commissione » e ha contestato « l’irragionevolezza e la incostituzionalità degli artt. 3 e 6 del RD n. 1482 del 1936 nella parte in cui non prevedono che la commissione giudicatrice sia composta anche da un Professore universitario o da un Consigliere di Stato quale membro effettivo ».
11.1. In primo luogo, infatti, va rilevato che l’odierna ricorrente non ha impugnato, né autonomamente (per quanto consta agli atti del presente giudizio), né in uno con il provvedimento di non ammissione, il decreto di nomina della Commissione.
Tale circostanza è già di per sé idonea a determinare l’inammissibilità del motivo di gravame, atteso che – anche ad aderire al prevalente orientamento secondo cui non sussiste un onere di immediata impugnazione del decreto di nomina della Commissione per far valere i vizi di composizione della medesima (cfr. Consiglio di Stato, V, 8 giugno 2015, n. 2806 e 4 marzo 2011, n. 1408) – la contestazione di un giudizio espresso da una Commissione d’esame per motivi relativi alla sua illegittima composizione non può prescindere dall’impugnazione del decreto di nomina della Commissione medesima.
Né può assumere rilievo il fatto che parte ricorrente abbia dichiarato nel gravame di impugnare « ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e consequenziale [al provvedimento di non ammissione]», atteso che per consolidata giurisprudenza, alcun valore può essere attributo a tale formula di stile (cfr. ex multis Tar Catania, IV, 1 ottobre 2018, n. 1845 e Consiglio di Stato, V, 31 marzo 2017, n. 1500).
11.2. In secondo luogo, ma fermo restando quanto sopra, va rilevato che secondo un orientamento giurisprudenziale abbastanza consolidato in materiale concorsuale « la contestazione della composizione della Commissione giudicatrice – salvi i casi di macroscopica incompetenza tecnica dei suoi componenti o di palese conflitto di interessi – se non dedotta ab initio, nei termini decorrenti dalla partecipazione al concorso o dalla piena conoscenza dell'atto di nomina, è ammissibile successivamente solo se corredata da un'adeguata prospettazione e deduzione circa la concreta ed effettiva incidenza negativa, di tale asseritamente errata composizione, sulla valutazione delle prove del ricorrente o, comunque sull'esito complessivamente ingiusto della procedura » (cfr., da ultimo, Tar Napoli, II, 7 gennaio 2021, n. 102; nonché Tar Potenza, I, 10 gennaio 2013, n.19; Tar Pescara, I, 18 ottobre 2011, n. 561).
Alla luce del superiore orientamento non può che concludersi per la sussistenza di un secondo profilo di inammissibilità della censura proposta dalla ricorrente, atteso che:
a) non può ritenersi sussistente (né tantomeno provata, attesa l’assoluta inidoneità del dattiloscritto prodotto dalla ricorrente a costituire neppure un principio di prova, cfr. doc. 3, allegato alla memoria dell’1 maggio 2020) una macroscopica inidoneità della Commissione d’esame (anche solo limitatamente alla valutazione del ricorso in appello in materia amministrativa) tenuto conto (del fatto che la medesima Commissione è stata composta nel pieno rispetto delle prescrizioni dell’art. 3, r. d. 9 luglio 1936, n. 1482, e quindi in considerazione) dei titoli e delle funzioni esercitate dai commissari (un Presidente di sezione della Corte di Cassazione, due Consiglieri della stessa Corte e due avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori);
b) non è apprezzabile un’incidenza negativa diretta di tale asseritamene illegittima composizione della Commissione sull'esito sfavorevole dell’esame, tenuto conto che l’asserita « mancanza di alta professionalità in diritto amministrativo nella composizione della Commissione » avrebbe al più potuto incidere sulla valutazione del ricorso in appello in materia amministrativa e non sulla valutazione dei ricorsi per cassazione in materia civile e penale (in relazione ai quali la ricorrente ha ricevuto valutazioni ben lontane dalla sufficienza e di per sé inidonee al superamento dell’esame, atteso che l’art. 4, comma 5, l. 28 maggio 1936, n. 1003 – così come modificato dall’art. 22, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247 – prevede che « sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse »).
12. Infine, è appena il caso di evidenziare che non possono essere in alcun modo essere prese in considerazioni le ulteriori censure avverso l’attività della commissione (relative a presunte irregolarità nella sottoscrizione dei verbali e a presunte omissioni nella verbalizzazione) formulate nella memoria dell’1 maggio 2020, atteso che le stesse sono state avanzate da parte ricorrente solo in una memoria non notificata: è noto, infatti, che « nel giudizio amministrativo non può tenersi conto della censura con la quale il ricorrente introduce una doglianza nuova, non contenuta nel ricorso e irritualmente sollevata soltanto con una memoria depositata e nemmeno notificata » (v. Tar Milano, IV, 18 settembre 2020, n. 1670 e Tar Lazio, I- quater , 7 ottobre 2022, n. 12772).
13. Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
14. Le spese processuali – tenuto conto della natura della controversia e della sua peculiarità – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.