Art. 3.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1973, n. 245 , e' abrogato.
La competenza a definire i procedimenti amministrativi iniziati in applicazione del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119 , convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' trasferita alla regione Lazio.
Fermo restando quanto stabilito con il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, per la determinazione della misura della spesa da recuperarsi ai sensi dell' articolo 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 , ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136 , l'obbligo della comunicazione delle somme da rimborsare, previsto dall'articolo 380 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1969, spetta al competente ufficio regionale.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1973, n. 245 , e' abrogato.
La competenza a definire i procedimenti amministrativi iniziati in applicazione del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119 , convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' trasferita alla regione Lazio.
Fermo restando quanto stabilito con il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, per la determinazione della misura della spesa da recuperarsi ai sensi dell' articolo 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 , ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136 , l'obbligo della comunicazione delle somme da rimborsare, previsto dall'articolo 380 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1969, spetta al competente ufficio regionale.