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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3148 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2021 vertente tra
, C.F. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Raimondo Cammalleri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 5, giusta procura in atti
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
1 OGGETTO: assegno sociale
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 29.11.2021 la ricorrente indicata in epigrafe convenne in giudizio l' chiedendo la dichiarazione del proprio diritto CP_1
alla percezione dell'assegno sociale in misura intera e la conseguente condanna dell' convenuto al relativo pagamento con decorrenza dal CP_1
primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 18.12.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Per inquadrare la fattispecie, è necessario riportare il quadro normativo di riferimento che regola il caso. La prestazione oggetto di domanda è prevista pag. 2 dall'art. 3 co. 6 L. 8 agosto 1995 n. 335, ai sensi del quale: “Con effetto dal 1°
gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle
condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non
reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se
non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il
medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno
luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei
redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con
carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della
dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito
concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi
natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a
norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto
comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate
pag. 3 soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di
abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la
pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico
di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche
obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
A norma dell'articolo 20, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dal 1° gennaio
2009, l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Altre norme hanno previsto un innalzamento dell'età minima, che, a decorrere dall'01 gennaio 2018, dovrà essere di almeno 66 anni (la ricorrente al momento dell'istanza amministrativa aveva 67 anni e 1 mese).
L'assegno sociale spetta in misura intera ai soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno.
Nel caso presente la ricorrente presenta sicuramente i requisiti anagrafici previsti dalle norme, in quanto cittadina italiano residente in Italia, avente, al momento della presentazione della domanda un'età di 67 anni e un mese e presenta anche i requisiti reddituali come dichiarati nella domanda del pag. 4 26.01.2021, non considerati dall' resistente che liquidava l'assegno sociale CP_2
in misura ridotta.
Quanto al requisito reddituale, la ricorrente è stata titolare di reddito nell'anno
2020 pari ad € 181,63 come risulta dal certificato ISEE versato in atti.
Inoltre, la ricorrente con sentenza non definitiva del Tribunale di Palermo n.
613/2014 aveva ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il signor con sentenza definitiva n. 801/2016 Parte_2
il Tribunale di Palermo poneva a carico lo stesso l'obbligo di Pt_2
corrispondere un assegno mensile di € 150,00 di cui € 100,00 in favore della ricorrente ed € 50,00 quale contributo al mantenimento della figlia. Il signor non ha mai versato il detto assegno di mantenimento e a Parte_2
suo carico è stato aperto presso il Tribunale di Palermo, un procedimento penale R.G.N. 2518/2017 e RGNR N. 2123/2013 per il delitto previsto e punito dall'art. 570, 1° e 2° comma c.p., per essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli e al coniuge (cfr. doc.
4 e 5).
Sul punto si rileva che la parte ricorrente ha fornito elementi indiziari sufficienti a comprovare la sussistenza dei requisiti reddituali per ottenere l'assegno sociale in misura intera prevista dalla legge e non si ravvisano motivi per non accogliere la domanda.
pag. 5 I redditi annui della ricorrente non determinano il superamento dell'importo annuo dell'assegno sociale, pertanto, alla medesima, l'assegno spetta per intero.
Di qui l'accoglimento della domanda relativa al riconoscimento dell'assegno sociale in misura intera con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi come per legge.
La richiesta di maggiorazione sociale formulata dalla ricorrente con le note di trattazione scritta del 15.12.2023 è inammissibile in quanto domanda nuova.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
L' va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite maturate CP_1
liquidate in € 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge,
ponendo il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato dal COA di Termini Imerese.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
pag.
6 - dichiara il diritto di di percepire l'assegno sociale di cui Parte_1
all'art. 3 co. 6 L. 335/95 di cui alla domanda amministrativa del 26.01.2021 in misura intera con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda;
- condanna l' a pagare alla ricorrente l'assegno sociale in misura intera di CP_1
cui al capo che precede, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi legali decorrenti come per legge,
detratte le somme corrisposte per assegno sociale in misura ridotta;
- condanna l' al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in CP_1
€ 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, ponendo il pagamento in favore dell'Erario.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese in data 2 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
pag. 7