Articolo 2 della Legge 17 agosto 1974, n. 396
Articolo 1Articolo 3
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15 settembre 1974
Art. 2.

L' articolo 47 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , integrato dall' articolo 4 della legge 4 dicembre 1961, n. 1256 , e' sostituito dal seguente:
"Il dipendente deve essere adibito alle mansioni della qualifica rivestita.
Per comprovate esigenze di servizio, il personale puo' essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari o, eccezionalmente, inferiori, rispetto a quelle della qualifica rivestita ancorche' proprie di altra qualifica.
Il provvedimento non puo' avere carattere punitivo.
Il dipendente utilizzato ai sensi del secondo comma conserva il trattamento economico percepito nella qualifica di appartenenza e la sua utilizzazione come sopra disposta non puo' influire negativamente sulla carriera e sulla valutazione del servizio prestato.
La destinazione ad altre funzioni, contemplata nel presente articolo, non puo' avere durata superiore ad un anno. Detto periodo potra' essere superato in tutti i casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero rispetto all'organico".
Entrata in vigore il 15 settembre 1974