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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/06/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8139/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Piccinni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8139 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Palumbo, giusta procura in atti Parte_1
ATTORE
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
AB EN, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ex art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
20.11.2024
Procedimento assegnato a questo Giudice in data 5 ottobre 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 20.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 20201793300009319 del 15.09.2020, con la quale la
[...] le ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 19.236,00, oltre oneri CP_1
accessori, dovuta per il mancato pagamento di un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada (verbale n. 34637/C del 12.12.2018).
A sostegno della proposta opposizione l'odierna attrice eccepiva la nullità dell'ingiunzione medesima in quanto emessa da soggetto non legittimato e perché priva di adeguata motivazione. Chiedeva, pertanto, di dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di ingiunzione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.03.2022 si costituiva in giudizio la la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, insisteva per il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e all'udienza del 20.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, l'opposizione non è fondata e deve essere respinta per i motivi che seguono.
2.1 Destituita di fondamento deve ritenersi, in primo luogo, l'eccezione con la quale l'odierna opponente ha dedotto l'insussistenza in capo alla del potere di avvalersi Controparte_1
della procedura di cui al R.D. n. 639/1910.
I Comuni possono, infatti, avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al R.D. n. 639/1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari, iscritti all'albo di cui al D.Lgs. n. 446/1997, art. 53, essendo tale affidamento consentito dal D.L.
n. 209/2002, art. 4, comma 2 sexies, del quale non è intervenuta l'abrogazione – pure inizialmente disposta dal D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2, conv. con mod. nella L. n. 106/2011
– non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, ord. n. 26308 del 29/09/2021; Cass. civ., sez. 2, ord. n. 22710 del 28/09/2017; Cass. civ., sez. 2, n. 8039 del 21/03/2019; Cass. civ., sez. 2, n. 3504 del 06/02/2019; Cass. civ., sez. 6-2; ord. n. 4501 del 20/02/2020).
La possibilità per i Comuni di avvalersi della procedura di riscossione forzata tramite l'ingiunzione di cui il R.D. n. 639/1910 è stata attribuita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in forza del quale è prevista la potestà di affidare a terzi la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate nelle forme del D.Lgs. n. 446/1997, art. 52.
Successivamente, il D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 2, ha previsto che: "La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b); b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui asl D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla
L. 2 dicembre 2005, n. 248". La riforma ha preso avvio dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e poi con il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31) che all'art. 36, comma 2, il quale ha sostituito il predetto art. 52, ha reso obbligatorio il ruolo solo per le entrate dello Stato, lasciando invece ai Comuni la facoltà di scelta.
Solo in seguito, con l'introduzione del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, all'art. 7, comma 2, lett. gg-septies, è stato disposto che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter e gg-sexies si sarebbe perfezionata l'abrogazione dei nn. 1 e 3 della lett. gg- septies, data fissata, dapprima, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, successivamente modificata
(con il D.L. 6 dicembre 2011, art. 10 comma 13-octies), con la decorrenza al 31 dicembre 2012.
Tale disposizione non ha avuto, tuttavia, seguito in quanto, sempre nel 2011, con il D.L. n. 216,
(all'art. 29, comma 5 bis) è stato disposto che "l'abrogazione delle disposizioni previste dal D.L.
13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. gg-septies, nn. 1 e 3 convertito con modificazioni della L. 12 luglio 2011, n. 106 acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alla lett. gg-ter e gg-quater del medesimo". Sarebbe stato impossibile, quindi, abrogare una norma, per l'appunto del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, n. 1 e n. 3, lett. gg- septies, prima ancora dell'efficacia ed operatività della disposizione che avrebbe comportato la loro abrogazione solo a partire dal 31 dicembre 2012.
È poi intervenuta la Legge n. 44/2012, di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che all'art. 5, comma 8 bis dispone: “al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lett. gg-septies è sostituita dalla seguente "nel caso di affidamento ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, art. 52, comma 5, lett. b), la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente”. In altri termini, l'abrogazione del D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 2, dopo essere stata rinviata, più volte, è stata cancellata dall'ordinamento, giacché per effetto del meccanismo sopra descritto - nuova formulazione della lett. gg-septies e mancata riproduzione della previsione di abrogazione delle norme - è rimasto in vigore il D.L. n.
209/2002, art. 4, comma 2 sexies a norma del quale "i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili".
Alla luce di tale quadro normativo, la giurisprudenza di legittimità ha accertato che la legge consente il ricorso all'ingiunzione regolata dal citato R.D. n. 639/1910 non solo ai Comuni, ma anche alle società concessionarie, non essendovi ragione per limitare l'accesso allo strumento alle sole autorità amministrative, stante la mancata abrogazione del D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 2, e la formula univoca del D.L. n. 209/2002, art. 2 sexies (cfr. Cass. civ., sez. 3, n.
26736 del 13/11/2017).
Orbene, nel caso di specie, la è società a capitale interamente pubblico e Controparte_1
nessuna specifica contestazione è stata mossa in ordine alla circostanza che la stessa operi in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, sicchè non può ritenersi operante alcuna inversione dell'onere probatorio (pretendendo la produzione in giudizio da parte della società convenuta della sua iscrizione nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni e del contratto per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione dal parte dell'Ente), essendosi l'odierna opponente limitata a contestare in astratto il potere della società di ricorrere al procedimento di cu al R.D. n. 639/1910.
Può affermarsi, dunque, che la ha correttamente e legittimamente Controparte_1 emesso l'ingiunzione di pagamento oggetto della presente controversia, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata.
2.2 Altrettanto infondata deve ritenersi l'eccepita mancanza o carenza di motivazione del provvedimento opposto, atteso che – come evidenziato dalla costante giurisprudenza di legittimità – nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dall'Amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto nelle condizioni di opporre adeguate contestazioni (cfr. cass. civ., sez. 5, n. 20513 del
22/09/2006; Cass., Sez. Un., n. 2874 del 17/03/1998, secondo cui “L'ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 è sufficientemente motivata se contiene gli elementi necessari per porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli così di opporre adeguate contestazioni”).
Non è necessario, pertanto, che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio, essendo sufficiente che essa contenga elementi tali da porre l'ingiunto in grado di conoscere, oltre che l'ammontare del pagamento richiesto, la causale della richiesta di pagamento, e, cioè, gli elementi essenziali della pretesa di pagamento che pongano il destinatario della stessa in condizione di contestare la validità della pretesa sia nell'an sia nel quantum.
Nel caso di specie, l'ingiunzione opposta presenta tutti i requisi sopra richiamati e si riporta, altresì, per relationem al contenuto del verbale di contestazione presupposto, debitamente notificato, sicchè non vi sono validi motivi per ritenere che l'atto impugnato sia viziato sotto il profilo motivazionale.
2.3 Deve essere, infine, respinta la domanda subordinata – formulata in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. – con la quale l'odierna opponente ha chiesto disporsi la riduzione al minimo edittale della sanzione irrogata, non avendo la parte formulato alcuna specifica deduzione in ordine all'erroneità dell'importo ingiunto, ma essendosi limitata, per contro, ad affermare in maniera del tutto generica che “Appare francamente arduo comprendere a quale titolo l'originaria sanzione di € 5.110,00 possa essersi quasi quadruplicata con il decorso di soli due anni, a meno che l'importo richiesto non sia il frutto di un mero errore materiale.”
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante R.G. n. 8139/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
20201793300009319 del 15.09.2020;
b) condanna a rifondere, in favore della le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 2.540,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Velletri, lì 1 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Piccinni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8139 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Palumbo, giusta procura in atti Parte_1
ATTORE
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
AB EN, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ex art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
20.11.2024
Procedimento assegnato a questo Giudice in data 5 ottobre 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 20.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 20201793300009319 del 15.09.2020, con la quale la
[...] le ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 19.236,00, oltre oneri CP_1
accessori, dovuta per il mancato pagamento di un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada (verbale n. 34637/C del 12.12.2018).
A sostegno della proposta opposizione l'odierna attrice eccepiva la nullità dell'ingiunzione medesima in quanto emessa da soggetto non legittimato e perché priva di adeguata motivazione. Chiedeva, pertanto, di dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di ingiunzione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.03.2022 si costituiva in giudizio la la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, insisteva per il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e all'udienza del 20.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, l'opposizione non è fondata e deve essere respinta per i motivi che seguono.
2.1 Destituita di fondamento deve ritenersi, in primo luogo, l'eccezione con la quale l'odierna opponente ha dedotto l'insussistenza in capo alla del potere di avvalersi Controparte_1
della procedura di cui al R.D. n. 639/1910.
I Comuni possono, infatti, avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al R.D. n. 639/1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari, iscritti all'albo di cui al D.Lgs. n. 446/1997, art. 53, essendo tale affidamento consentito dal D.L.
n. 209/2002, art. 4, comma 2 sexies, del quale non è intervenuta l'abrogazione – pure inizialmente disposta dal D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2, conv. con mod. nella L. n. 106/2011
– non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, ord. n. 26308 del 29/09/2021; Cass. civ., sez. 2, ord. n. 22710 del 28/09/2017; Cass. civ., sez. 2, n. 8039 del 21/03/2019; Cass. civ., sez. 2, n. 3504 del 06/02/2019; Cass. civ., sez. 6-2; ord. n. 4501 del 20/02/2020).
La possibilità per i Comuni di avvalersi della procedura di riscossione forzata tramite l'ingiunzione di cui il R.D. n. 639/1910 è stata attribuita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in forza del quale è prevista la potestà di affidare a terzi la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate nelle forme del D.Lgs. n. 446/1997, art. 52.
Successivamente, il D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 2, ha previsto che: "La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b); b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui asl D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla
L. 2 dicembre 2005, n. 248". La riforma ha preso avvio dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e poi con il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31) che all'art. 36, comma 2, il quale ha sostituito il predetto art. 52, ha reso obbligatorio il ruolo solo per le entrate dello Stato, lasciando invece ai Comuni la facoltà di scelta.
Solo in seguito, con l'introduzione del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, all'art. 7, comma 2, lett. gg-septies, è stato disposto che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter e gg-sexies si sarebbe perfezionata l'abrogazione dei nn. 1 e 3 della lett. gg- septies, data fissata, dapprima, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, successivamente modificata
(con il D.L. 6 dicembre 2011, art. 10 comma 13-octies), con la decorrenza al 31 dicembre 2012.
Tale disposizione non ha avuto, tuttavia, seguito in quanto, sempre nel 2011, con il D.L. n. 216,
(all'art. 29, comma 5 bis) è stato disposto che "l'abrogazione delle disposizioni previste dal D.L.
13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. gg-septies, nn. 1 e 3 convertito con modificazioni della L. 12 luglio 2011, n. 106 acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alla lett. gg-ter e gg-quater del medesimo". Sarebbe stato impossibile, quindi, abrogare una norma, per l'appunto del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, n. 1 e n. 3, lett. gg- septies, prima ancora dell'efficacia ed operatività della disposizione che avrebbe comportato la loro abrogazione solo a partire dal 31 dicembre 2012.
È poi intervenuta la Legge n. 44/2012, di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che all'art. 5, comma 8 bis dispone: “al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lett. gg-septies è sostituita dalla seguente "nel caso di affidamento ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, art. 52, comma 5, lett. b), la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente”. In altri termini, l'abrogazione del D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 2, dopo essere stata rinviata, più volte, è stata cancellata dall'ordinamento, giacché per effetto del meccanismo sopra descritto - nuova formulazione della lett. gg-septies e mancata riproduzione della previsione di abrogazione delle norme - è rimasto in vigore il D.L. n.
209/2002, art. 4, comma 2 sexies a norma del quale "i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili".
Alla luce di tale quadro normativo, la giurisprudenza di legittimità ha accertato che la legge consente il ricorso all'ingiunzione regolata dal citato R.D. n. 639/1910 non solo ai Comuni, ma anche alle società concessionarie, non essendovi ragione per limitare l'accesso allo strumento alle sole autorità amministrative, stante la mancata abrogazione del D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 2, e la formula univoca del D.L. n. 209/2002, art. 2 sexies (cfr. Cass. civ., sez. 3, n.
26736 del 13/11/2017).
Orbene, nel caso di specie, la è società a capitale interamente pubblico e Controparte_1
nessuna specifica contestazione è stata mossa in ordine alla circostanza che la stessa operi in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, sicchè non può ritenersi operante alcuna inversione dell'onere probatorio (pretendendo la produzione in giudizio da parte della società convenuta della sua iscrizione nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni e del contratto per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione dal parte dell'Ente), essendosi l'odierna opponente limitata a contestare in astratto il potere della società di ricorrere al procedimento di cu al R.D. n. 639/1910.
Può affermarsi, dunque, che la ha correttamente e legittimamente Controparte_1 emesso l'ingiunzione di pagamento oggetto della presente controversia, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata.
2.2 Altrettanto infondata deve ritenersi l'eccepita mancanza o carenza di motivazione del provvedimento opposto, atteso che – come evidenziato dalla costante giurisprudenza di legittimità – nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dall'Amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto nelle condizioni di opporre adeguate contestazioni (cfr. cass. civ., sez. 5, n. 20513 del
22/09/2006; Cass., Sez. Un., n. 2874 del 17/03/1998, secondo cui “L'ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 è sufficientemente motivata se contiene gli elementi necessari per porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli così di opporre adeguate contestazioni”).
Non è necessario, pertanto, che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio, essendo sufficiente che essa contenga elementi tali da porre l'ingiunto in grado di conoscere, oltre che l'ammontare del pagamento richiesto, la causale della richiesta di pagamento, e, cioè, gli elementi essenziali della pretesa di pagamento che pongano il destinatario della stessa in condizione di contestare la validità della pretesa sia nell'an sia nel quantum.
Nel caso di specie, l'ingiunzione opposta presenta tutti i requisi sopra richiamati e si riporta, altresì, per relationem al contenuto del verbale di contestazione presupposto, debitamente notificato, sicchè non vi sono validi motivi per ritenere che l'atto impugnato sia viziato sotto il profilo motivazionale.
2.3 Deve essere, infine, respinta la domanda subordinata – formulata in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. – con la quale l'odierna opponente ha chiesto disporsi la riduzione al minimo edittale della sanzione irrogata, non avendo la parte formulato alcuna specifica deduzione in ordine all'erroneità dell'importo ingiunto, ma essendosi limitata, per contro, ad affermare in maniera del tutto generica che “Appare francamente arduo comprendere a quale titolo l'originaria sanzione di € 5.110,00 possa essersi quasi quadruplicata con il decorso di soli due anni, a meno che l'importo richiesto non sia il frutto di un mero errore materiale.”
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante R.G. n. 8139/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
20201793300009319 del 15.09.2020;
b) condanna a rifondere, in favore della le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 2.540,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Velletri, lì 1 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni