Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GORIZIA
Sezione Civile
Il Tribunale di Gorizia, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 503/2022 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso per la modifica dei provvedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Verona, alla Via dei Montecchi n. 9, presso lo studio dell'avv. PETTINATO SIMONA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , elettivamente domiciliata in Udine, CP_1 C.F._2 alla Piazza della Repubblica n. 3, presso lo studio dell'avv. VALENTINI DEBORA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
OSSERVA E RILEVA
Con ricorso depositato il 17/02/2022, premesso di aver avuto una Parte_1
relazione sentimentale con , nel corso della quale è nata il [...] la CP_1
figlia riconosciuta da entrambi i genitori, ha adito il Tribunale di Gorizia, Per_1
esponendo che:
1
allontanamento, senza preavviso, dall'abitazione familiare, in Pavone del Mella
(BS), unitamente alla figlia minore, e al trasferimento in Cormons, presso i propri genitori, aveva avviato, dinanzi al Tribunale di Brescia, il procedimento ex artt. 337 bis e ss. c.c. recante R.G. n. 9857/2020 V.G.;
- all'esito di detto procedimento, con decreto n. 1549/2020, il Tribunale di Brescia aveva recepito l'accordo raggiunto dalle parti, il quale prevedeva, per quanto rilevante nella presente sede, l'affidamento della minore ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre, sita in
Cormons, la regolamentazione del diritto di visita paterno, residente in [...]del Mella (BS), secondo un articolato calendario e il versamento, in favore della madre, di un assegno mensile di € 500,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Brescia (v. doc. 2 del ricorrente);
- in particolare, quanto al diritto di visita paterno, le parti avevano concordato la facoltà del padre di far visita e tenere con sé la figlia, presso il luogo di residenza della minore, ogni qualvolta i propri impegni lavorativi e quelli scolastici della minore lo avessero consentito e previo accordo con la madre, nonché di poter vedere e tenere con sé per tre fine settimana al mese, presso la propria Per_1
residenza in Pavone del Mella, dal venerdì pomeriggio, dopo la scuola (ore
16:30 – 17:00) fino alla domenica sera, con rientro presso la residenza materna alle ore 20:00, purché tale frequenza non avesse interferito con gli impegni scolastici della figlia o risultasse, per la stessa, gravoso dal punto di vista psicofisico, nel qual caso le parti avevano concordato la permanenza della minore con ciascun genitore, a weekend alternati, con la possibilità di prolungare detto periodo di uno o dei giorni, previo accordo scritto tra le parti, in concomitanza con le festività nazionali, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Ciascun genitore avrebbe, inoltre, trascorso con la minore la metà delle vacanze natalizie, alternando il periodo compreso tra il 24 e il 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
analogamente avrebbe Per_1
trascorso la Pasqua con ciascun genitore ad anni alterni. Infine, le parti
2 concordavano la permanenza della minore con il padre per cinque settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di agosto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, e di due settimane con la madre, anche non consecutive, come meglio indicato nel provvedimento del
Tribunale di Brescia, cui si rinvia;
- successivamente, la minore avrebbe manifestato segni di disagio psicologico, in quanto verserebbe in stato di abbandono affettivo, in considerazione delle continue assenze della madre, oltre ad essere priva di propri spazi presso l'abitazione dei nonni materni, ove risiede con la madre, e negli ultimi tempi si sarebbe, altresì, assistito a un peggioramento complessivo dell'andamento scolastico;
- la minore gli avrebbe, inoltre, espresso il desiderio di tornare a vivere presso la sua abitazione, in Pavone del Mella, collocata in un contesto bucolico, ove Per_1 avrebbe la possibilità di continuare a coltivare l'interesse per l'equitazione e di tornare a frequentare la scuola elementare sita in Cigole (BS).
Il ricorrente ha, dunque, chiesto, a parziale modifica del decreto n. cron. 1549/2020 del
Tribunale di Brescia, disporsi il collocamento prevalente della minore presso la propria residenza, con regolamentazione del diritto di visita materno secondo le modalità ritenute maggiormente rispondenti all'interesse della minore, rendendosi disponibile a continuare a versare il contributo al mantenimento della minore alla resistente sino alla conclusione del percorso di studi alla scuola primaria di primo grado.
In via subordinata, il resistente ha chiesto l'ampliamento del proprio diritto di visita alla minore, consentendogli di tenere con sé la figlia un giorno infrasettimanale, nelle settimane in cui la minore trascorre il weekend con la madre, e posticipando il rientro di presso la residenza materna alle ore 21:30. Per_1
Si è costituita nel presente procedimento , la quale ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda di modifica del collocamento prevalente della minore presso il ricorrente, deducendo, per un verso, di essersi sempre occupata, in prevalenza, della figlia, atteso che il padre si sarebbe, per lo più, dedicato all' attività lavorativa, e contestando, per altro verso, che la minore versi in stato di abbandono affettivo e non goda di spazi adeguati presso l'abitazione dei nonni materni. Diversamente da quanto
3 allegato dal ricorrente, avrebbe instaurato a Cormons nuove amicizie e Per_1 coltiverebbe molti interessi, quali l'equitazione e il pattinaggio.
Per quanto riguarda, infine, il calo del rendimento scolastico, la resistente, pur non contestando la circostanza, ha dedotto che la causa sarebbe costituita dall'avvio della modalità didattica a distanza, a seguito della diffusione della nota pandemia.
Con riferimento alle domande formulate dal ricorrente in via subordinata, la resistente, pur non opponendosi al rientro della minore, presso la propria residenza, alle 21:30, anziché alle 20:00, ha chiesto il rigetto della domanda volta all'introduzione di un ulteriore giorno di visita infrasettimanale del padre, atteso che la minore potrebbe trattenersi con il padre solo alcune ore, terminando le lezioni alle ore 16:15, con conseguente disagio, per la stessa, di stare fuori casa.
Ciò posto, si rileva che, a fronte della condizione di disagio della minore, allegata dal ricorrente, con decreto del 3.11.2022 è stata delegata ai Servizi Sociali del Comune di
Gorizia, con il coinvolgimento del Consultorio familiare della competente Per_2 un'indagine volta a verificare le condizioni di vita e psicofisiche della minore
[...]
i suoi rapporti con entrambi i genitori, nonché per acquisire elementi utili per Per_3
accertare se fosse maggiormente rispondente all'interesse della minore modificare il suo collocamento prevalente e la regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, come attualmente disciplinato.
Orbene, per quanto riguarda le condizioni psicofisiche della minore, è, Per_1 inizialmente, apparsa una bambina “poco serena: spesso, durante l'eloquio, evita il contratto visivo, i tempi di latenza nella risposta, soprattutto quando si parla della madre, sono lunghi e sembra ricercare le parole corrette. Sembra dividere, probabilmente in modo inconsapevole la famiglia in due categorie: il contesto paterno viene descritto con caratteristiche esclusivamente positive mentre quello materno con caratteristiche esclusivamente negative. Questo potrebbe far pensare a un funzionamento difensivo in quanto questa modalità le permetterebbe di diffondere
l'ansia derivante dalla incapacità di una bimba di 9 anni di cogliere le sfumature di una situazione così complessa, semplificandola e schematizzandola, e rendendola così più facile da pensare e categorizzare. Sembra emergere la tendenza a idealizzare la figura paterna forse per sopperire al trauma subito di un allontanamento improvviso dal proprio contesto di vita: la sua casa natale, i nonni paterni, i compagni e le maestre
4 della vecchia scuola. Probabilmente il repentino cambiamento del proprio contesto quotidiano da Pavone del Mella a Cormons, avvenuto a settembre, ha rappresentato per la bambina un probabile evento traumatico non ancora elaborato” (v. prima relazione del Consultorio familiare del 28.4.2023).
In considerazione di talune manifestazioni atipiche, da parte di è stata, inoltre, Per_1
effettuata a una valutazione neuropsichiatrica infantile, tramite la SC Disturbi del neurosviluppo e psicopatologia dell'età evolutiva (SC DNPEE), all'esito della quale è emerso un disturbo del neurosviluppo compatibile con un disturbo dello spettro autistico sottotipo asperger, a cui sono associate compulsioni e un disturbo da tic. Non sono, in ogni, caso emerse criticità dal punto di vista comunicativo – relazionale né nei rapporti con i genitori. La minore si è, inoltre, inserita nel nuovo contesto scolastico, instaurando nuove amicizie, e ha concluso, con risultati positivi, la scuola primaria di primo grado.
Passando all'esame delle domande formulate dalle odierne parti, si rileva, in linea generale, che l'art. 337 quinquies c.c., applicabile nella fattispecie in esame, consente la revisione dei provvedimenti relativi all'affidamento del minore in presenza di circostanze nuove.
Nel caso di specie, sebbene, nel corso dell'osservazione della relazione padre-figlia, effettuata nel 2023, la minore abbia riferito alle operatrici, alla presenza del padre, di voler tornare alla sua vecchia scuola e di sentire la mancanza “della sua vecchia vita”, si ritiene maggiormente rispondente all'interesse della minore, anche in considerazione del quadro diagnostico, confermare il suo collocamento prevalente presso la residenza della madre a Cormons, ove risiede ormai da quasi cinque anni e ha iniziato la scuola secondaria di primo grado, stante la necessità, evidenziata dal Consultorio familiare, di garantire la permanenza della minore in un contesto stabile, cercando di non esporla a ulteriori bruschi cambiamenti ambientali e relazionali (v. relazione del 13.11.2023).
Per quanto riguarda, invece, la modifica del diritto di visita paterno, si rileva che la resistente si è opposta alla previsione di un giorno di visita infrasettimanale, nel luogo di residenza della minore, da parte del padre, nel corso della settimane in cui la minore trascorre con la madre anche il weekend, ed ha chiesto, nelle note scritte, di limitare la permanenza della minore presso la residenza paterna a due al mese, a settimane alterne, in modo da non affaticarsi troppo e dedicare maggior tempo allo studio.
5 Orbene, va, innanzitutto, accolta la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto di posticipare il rientro della minore presso la residenza materna alle ore 21:30, anziché alle ore 20:30, non essendovi alcun contrasto tra le parti.
Non sussistono, invece, ragioni per limitare o ridurre il diritto di visita paterno, considerato che la madre non ha, in concreto, allegato segni di stanchezza manifestati dalla minore né un peggioramento dell'andamento scolastico, a causa dei weekend trascorsi presso la residenza paterna, né, peraltro, simili segni di disagio sono stati accertati dagli operatori dei Servizi Sociali o dei servizi specialistici.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'introduzione di un ulteriore giorno di visita nel corso delle settimane in cui la minore trascorre con la madre il weekend, da concordare di volta in volta con quest'ultima, nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi e di quelli scolastici ed extrascolastici della minore. Del resto, si osserva che, nell'accordo recepito dal
Tribunale di Brescia, con decreto n. cron. 1549/2020, era stata espressamente prevista, al punto 2, la possibilità per di far visita e tenere con sé la figlia Parte_1 Per_1
presso i luoghi di residenza della minore, ogni qual volta i propri impegni lavorativi e quelli scolastici della minore lo avessero consentito, previo accordo con la madre.
Per il resto, il Tribunale conferma le statuizioni assunte dal Tribunale di Brescia, nel proprio decreto.
Si dà, infine, atto di non aver provveduto all'audizione della minore, sia perché da ritenersi superfluo in considerazione degli elementi acquisiti attraverso le relazioni pervenute dai Servizi Sociali e dai Servizi specialistici, sia perché è stato ritenuto, dalla
SC DNPEE della competente pregiudizievole per la minore che la stessa Per_2
“esprima la volontà in ordine al trasferimento presso la residenza del padre in quanto rappresenterebbe una scelta madre-padre, che potrebbe implicare già di per sé una condizione di rischio evolutivo ma ancora più significativo in relazione al quadro clinico di base e alla fase evolutiva che sta vivendo, con possibile peggioramento dei rapporti con e tra i genitori e/o del quadro clinico di base con la possibile comparsa di comorbidità psichiatriche” (v. relazione del 19.3.2024).
In considerazione della natura e dell'esito complessivo del presente procedimento, sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Gorizia, a parziale modifica del decreto n. cron. 1549/2020 del Tribunale di Brescia, così provvede:
- dispone che la minore faccia rientro presso la residenza materna alle ore 21:30;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore un giorno durante le settimane in cui la minore trascorre il weekend con la madre, nel luogo di residenza della minore, da concordare preventivamente con la resistente, nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi nonché di quelli scolastici ed extrascolastici della minore;
- conferma per il resto il decreto del Tribunale di Brescia n. 1549/2020;
- dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
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