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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2024, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1014/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1014 /2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. DI FONSO SIMONA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
in C/O CANCELLERIA LAVORO TRIBUNALE DI VELLETRI;
rappresentato e difeso dall'avv. FRONTICELLI BALDELLI ENRICO
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI (C.F. ), in persona del Sindaco p.t. rappresentato e CP_2 P.IVA_2
difeso dall'avv. Marina Di Luccio (C.F. ) C.F._2
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Con citazione iscritta al ruolo il 10/12/2020 ha appellato Parte_2
la sentenza del Giudice di pace di n. 10161/2020, RG 1812/2020 lamentandone CP_2
l'erroneità per avere detta sentenza rigettato la citazione proposta avverso le odierne appellanti per chiedere la dichiarazione di non spettanza delle somme portate dalla cartella n. 097 2018 0094595175000, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada in quanto mai correttamente notificata, con conseguente estinzione per prescrizione della pretesa creditoria.
Il giudice di pace ha rigettato la domanda proposta in primo grado con la seguente motivazione
si è costituita lamentando l'inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione del ruolo non avendo parte appellante/opponente dedotto alcun che in ordine all'interesse ad agire.
L'eccezione va disattesa essendo il giudice di primo grado entrato nel merito della notifica della cartella e non essendo stato proposto appello incidentale sul punto (cfr.
in tema: Cassazione III sezione civile, 14 febbraio 2023, n.4448/2023). Si è costituita lamentando l'inammissibilità dell'appello nei suoi CP_2
confronti per non essere state mosse doglianze avverso la notifica dell'atto presupposto alla cartella.
Nel corso del giudizio di primo grado, l ha Controparte_1
prodotto tentativo di notifica all'odierna appellante e sulla relata di notifica risulta che la raccomandata non ha potuto essere consegnata e ciò alla luce di una prima dicitura riportante: “trasferita” dell'11/06/2019 e poi una annotazione di: “esito visura irreperibilità assoluta” del 19/09/2019.
È stata altresì allegata una visura storica di residenza del comune di a cui risulta CP_2
che l'odierna opponente dall'11/12/1989 e sino al 21/06/2020 era residente nel luogo ove la notifica è stata tentata (via Roccaporena n.64 p.1).
È stata quindi documentato che al momento del tentativo di notifica residenza anagrafica dell'appellante era quella presso cui questo è stato effettuato e che -
effettivamente- l'irreperibilità era quindi assoluta, con conseguente legittimità
dell'esecuzione della notifica ex art. 60 DPR 600/73 comma 4.
Peraltro, posto che l'agente notificatore si è recato nel luogo di residenza e non vi ha rivenuto alcun riferimento o indicazione circa la presenza o la riferibilità di quel luogo al soggetto cui dovrebbe essere effettuata la notifica non è chiaro quale ulteriore attività
avrebbe dovuto essere compiuta al fine di reperire il destinatario della notifica.
L'appello va quindi rigettato con riferimento al merito.
L'appello va invece accolto in parte qua il giudice di pace ha condannato parte odierna appellante a rifondere le spese di lite in favore di , personalmente CP_2
costituitasi e ciò malgrado -essendosi costituta tramite i propri funzionari- la mancata produzione della nota spese.
L'accoglimento di uno dei motivi di appello e il rigetto dell'altro, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIFORMA la sentenza impugnata nella sola parte in cui l'appellante è stata condannata alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2
RIGETTA per il resto l'appello;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 21/02/2024
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1014 /2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. DI FONSO SIMONA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
in C/O CANCELLERIA LAVORO TRIBUNALE DI VELLETRI;
rappresentato e difeso dall'avv. FRONTICELLI BALDELLI ENRICO
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI (C.F. ), in persona del Sindaco p.t. rappresentato e CP_2 P.IVA_2
difeso dall'avv. Marina Di Luccio (C.F. ) C.F._2
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Con citazione iscritta al ruolo il 10/12/2020 ha appellato Parte_2
la sentenza del Giudice di pace di n. 10161/2020, RG 1812/2020 lamentandone CP_2
l'erroneità per avere detta sentenza rigettato la citazione proposta avverso le odierne appellanti per chiedere la dichiarazione di non spettanza delle somme portate dalla cartella n. 097 2018 0094595175000, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada in quanto mai correttamente notificata, con conseguente estinzione per prescrizione della pretesa creditoria.
Il giudice di pace ha rigettato la domanda proposta in primo grado con la seguente motivazione
si è costituita lamentando l'inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione del ruolo non avendo parte appellante/opponente dedotto alcun che in ordine all'interesse ad agire.
L'eccezione va disattesa essendo il giudice di primo grado entrato nel merito della notifica della cartella e non essendo stato proposto appello incidentale sul punto (cfr.
in tema: Cassazione III sezione civile, 14 febbraio 2023, n.4448/2023). Si è costituita lamentando l'inammissibilità dell'appello nei suoi CP_2
confronti per non essere state mosse doglianze avverso la notifica dell'atto presupposto alla cartella.
Nel corso del giudizio di primo grado, l ha Controparte_1
prodotto tentativo di notifica all'odierna appellante e sulla relata di notifica risulta che la raccomandata non ha potuto essere consegnata e ciò alla luce di una prima dicitura riportante: “trasferita” dell'11/06/2019 e poi una annotazione di: “esito visura irreperibilità assoluta” del 19/09/2019.
È stata altresì allegata una visura storica di residenza del comune di a cui risulta CP_2
che l'odierna opponente dall'11/12/1989 e sino al 21/06/2020 era residente nel luogo ove la notifica è stata tentata (via Roccaporena n.64 p.1).
È stata quindi documentato che al momento del tentativo di notifica residenza anagrafica dell'appellante era quella presso cui questo è stato effettuato e che -
effettivamente- l'irreperibilità era quindi assoluta, con conseguente legittimità
dell'esecuzione della notifica ex art. 60 DPR 600/73 comma 4.
Peraltro, posto che l'agente notificatore si è recato nel luogo di residenza e non vi ha rivenuto alcun riferimento o indicazione circa la presenza o la riferibilità di quel luogo al soggetto cui dovrebbe essere effettuata la notifica non è chiaro quale ulteriore attività
avrebbe dovuto essere compiuta al fine di reperire il destinatario della notifica.
L'appello va quindi rigettato con riferimento al merito.
L'appello va invece accolto in parte qua il giudice di pace ha condannato parte odierna appellante a rifondere le spese di lite in favore di , personalmente CP_2
costituitasi e ciò malgrado -essendosi costituta tramite i propri funzionari- la mancata produzione della nota spese.
L'accoglimento di uno dei motivi di appello e il rigetto dell'altro, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIFORMA la sentenza impugnata nella sola parte in cui l'appellante è stata condannata alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2
RIGETTA per il resto l'appello;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 21/02/2024
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)