Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG VG N 1634/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1634/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
parte ammessa al PSS
E
(c.f. ), CP_1 C.F._2
Entrambi con l'avv. Ileana Pierpaola BRUNO, presso cui hanno eletto domicilio telematico
-parti ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I NOi e hanno contratto matrimonio con rito civile a Parte_1 CP_1
Venaria Reale in data 23.7.2022.
Dalla unione è nata prole (prima del matrimonio): (n. il 15.10.2021). Persona_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.7.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
stato, viene assegnata alla madre.
2) Salvo diverso accordo delle parti e compatibilmente alle inclinazioni del minore, che è ancora in tenera età, nonché in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente o, in difetto di accordo, con le seguenti Per_1
modalità:
- sino al compimento del quinto anno del bambino: un sabato o una domenica di ogni week end, dalle 9;00 alle 18;00, con cena e pernottamento presso la madre;
a partire dal compimento del quinto anno del bambino: dalle 10;00 del sabato, con pernottamento presso il padre, sino alle 18;00 della domenica, con cena presso l'abitazione della madre;
in ogni caso, due pomeriggi infrasettimanali, previo accordo tra i genitori, riportando il minore presso la casa della mamma entro l'orario di cena;
- ad anni alterni, la sera della Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
Capodanno o l'Epifania; il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
- nel corso delle vacanze estive, per le annualità 2024 e 2025, continueranno le modalità di visite come di consuetudine di cui al punto precedente;
a partire dal 2026, ogni genitore trascorrerà con due settimane, anche non consecutive (con contestuale sospensione, Per_1 limitatamente a tali settimane, degli incontri con l'altro genitore) in periodo da concordare tra i coniugi stessi entro il 31 maggio di ogni anno.
3) Il NO sino a quando permarrà la coabitazione temporanea dei coniugi (in attesa CP_1
che reperisca altra autonoma abitazione in cui trasferirsi) contribuirà al mantenimento di Per_1
corrispondendo alla RA , entro il giorno 27 di ogni mese, la somma di € 300,00=, Parte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, in modo automatico e senza necessità di richiesta, oltre al 50% delle spese extra-mantenimento, come statuite da Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di Ivrea. Inoltre, il NO corrisponderà il canone di locazione e le CP_1
spese condominiali afferente all'abitazione ancora ove abitano entrambi i coniugi.
4) A partire dal momento in cui non vi sarà più coabitazione tra i coniugi, in quanto il NO avrà reperito altra idonea abitazione, il papà corrisponderà alla RA , a titolo CP_1 Parte_1 di mantenimento per il figlio , l'importo di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
gli indici ISTAT, in modo automatico e senza necessità di richiesta, oltre al 50% delle spese extra-mantenimento, come statuite dal Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di Ivrea. Da quel momento, la RA si farà quindi carico del canone dell'abitazione, delle utenze Parte_1
e delle spese condominiali.
5) In ogni caso, l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla RA . Parte_1
6) Il NO continuerà a farsi carico delle rate di finanziamento ove la RA CP_1 Parte_1
è stata indicata come garante.
7) L'automobile Fiat Panda targata CZ444AC, formalmente intestata alla RA , Parte_1
resta in uso alla stessa, facendosi carico dei relativi incombenti.
8) I coniugi, i quali sono in regime di separazione dei beni, non avanzano reciproche domande patrimoniali di alcun genere, rinunciando a pretendere un contributo al proprio mantenimento,
e dichiarando di avere già regolato ogni loro rapporto di carattere economico con le statuizioni di cui sopra.
9) I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto, anche per i documenti relativi al figlio . Per_1
Il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto.
All'udienza del 26.2.2025, tenutasi con la modalità in trattazione scritta, le parti, tra le altre cose, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 28.2.2025
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso, anche con riferimento alla prole, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Il Collegio provvede in via separata circa il patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, visto il parere del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
- spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 19.3.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba