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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6635 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3753 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare dell'11 novembre 2025 e vertente tra
TRA
codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 codice fiscale codice fiscale , e CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
codice fiscale , nella loro qualità di garanti fideiussori della Parte_3 CodiceFiscale_3
Società, rappresentati assistiti e difesi dall'Avv. Riccardo Bistolfi per procura in atti;
APPELLANTI
E
codice fiscale rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
AL FO , MA SE , TI Romeo, LU LL, OR YE e MO EL;
APPELLATA
Nonché
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza- Controparte_2
NZ ) rappresentata da codice fiscale , P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giacinto Di Donato;
INTERVENUTA EX ART. 111 CP
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la (già , Parte_1 Controparte_4 ed i fideiussori e , premesso di avere intrattenuto a decorrere dal Pt_1 Pt_2 Parte_3
13.9.2005, con l'agenzia di Chiavari della il rapporto di conto corrente Controparte_1 contraddistinto con il numero 150/40387560, al quale erano collegati sia un conto anticipi “Italia”
(contraddistinto dal n. 150/102609757) e sia un conto anticipi “Estero” (contraddistinto dal n.
150/3721740) nonché un finanziamento chirografario di € 80 mila, contraddistinto agli atti della con il numero 150/4321229, convenivano innanzi al Tribunale di Genova la CP_1 CP_1
assumendo che, nel corso della gestione dei rapporti bancari azionati, quest'ultima aveva
[...] costantemente eseguito: il computo di interessi conteggiati a tassi ultralegali superiori a quelli pattuiti per iscritto con la Società, ovvero ed in ogni caso, contra legem;
l'applicazione del meccanismo della capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo di vigenza del rapporto di conto corrente azionato;
il computo delle nuove commissioni sull'affido e spese che non trovano giustificazione causale alcuna;
l'applicazione dello ius variandi senza giustificati motivi, ovvero ed in ogni caso, contra legem;
l'applicazione dell'antergazione e postergazione delle valute contra legem.
Riferivano gli attori che con lettera del 3.8.2015, la aveva comunicato alla Controparte_1 [...] la revoca delle linee di credito, intimando l'immediato Parte_1 pagamento di € 134.105,57, di cui € 63.249,62 a titolo di saldo debitore portato dal conto corrente n. 150/40387560, € 57.543,95 a titolo di saldo debitore portato dal contratto di finanziamento n.
4321229 ed € 13.311,97 a saldo del debito portato dal contratto di finanziamento estero n. 150/3721740.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale Controparte_1 del Tribunale di Genova e, nel merito, contestando integralmente le domande attoree, in quanto infondate.
All'udienza del 21 dicembre 2015, il Giudice Istruttore, aderendo alla concorde richiesta delle parti, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma.
Con atto di citazione in riassunzione del 21 marzo 2016 (iscritto a ruolo in data 17 maggio 2016), le parti attrici riassumevano il giudizio innanzi al Tribunale di Roma, confermando le domande e le censure già mosse.
Si costituiva in giudizio la contestando le censure avversarie e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Nel corso dell'istruttoria veniva espletata una c.t.u. contabile e veniva disposta, per ragioni di connessione, la riunione tra la causa iscritta a r.g. n. 36030/2016, e quella iscritta al r.g. n. 8920/2018 R.G., incardinata presso la sezione XVII del Tribunale di Roma, pendente sempre tra le medesime parti e per la stessa materia del contendere, instauratasi a seguito dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo n. 26270/2017, emesso in data 21 novembre 2017, con il quale il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso depositato da aveva ingiunto alla Controparte_1 [...]
e ai soci fideiussori e , il pagamento della Parte_1 Pt_1 Pt_2 Parte_3 somma di € 138.055,36, oltre interessi e spese legali, quale saldo debitore, alla data del 9 ottobre 2017, di cui: € 66.561,32 (di cui € 66.510,11 in linea capitale), a titolo di saldo comunicato sul conto corrente numero 40387560; € 13.369,66 (di cui € 13.359,38 in linea capitale) a titolo di saldo debitore portato dal finanziamento anticipi export numero 3721740; e € 58.124,38 (di cui € 58.079,84 in linea capitale) a titolo di debito residuale portato dal mutuo chirografario numero 4321229.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ revoca il decreto ingiuntivo n.
26270/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 21 novembre 2017;_ condanna CP_1
e per essa nuova denominazione assunta da al pagamento in
[...] CP_5 CP_6 favore di della somma di € 773,18 a favore della Parte_1 società attrice per il c/c ordinario n. 40387560; condanna, in solido tra loro, la e i fideiussori Parte_1 [...]
e , al pagamento, in favore della e per Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 essa nuova denominazione assunta da dell'importo di € 184,34 per CP_5 CP_6 il c/c anticipi n. 102609757; condanna, in solido tra loro, la e i fideiussori Parte_1 [...]
e , per le creditorie riferite ai finanziamenti meglio descritti Pt_1 Parte_2 Parte_3 in motivazione, al pagamento, in favore della e per essa (nuova Controparte_1 CP_5 denominazione assunta da , dell'importo di € 58.079,84, oltre interessi dalla CP_6 domanda sino al saldo e di € 13.359,38, oltre interessi dalla domanda sino al saldo;
condanna, in solido tra loro, la e i fideiussori Parte_1 [...]
e , in favore della e per essa Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_5
(nuova denominazione assunta da al pagamento delle spese di lite che
[...] CP_6 liquida per compensi, nella misura del 50%, in € 3.800,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge e per la c.t.u. in complessivi € 2.811,00 oltre accessori.
Pone definitivamente a carico delle parti opponenti il 50% delle spese della consulenza tecnica d'ufficio”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Giova innanzitutto evidenziare che la controversia in esame comprende un primo giudizio di accertamento negativo del credito, riassunto presso codesto Tribunale dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Genova, e ad un secondo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 26270/2017 emesso dal Tribunale di Roma il 21.11.2017, con il quale era stato ingiunto in via solidale alla nonché ai fideiussori Parte_4
e di pagare la somma di € 138.055,36, oltre interessi Parte_1 Parte_2 Parte_3 come da domanda e spese della procedura liquidate in € 2.135,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, in virtù dei seguenti rapporti bancari: finanziamento chirografario n. 4321229 del 2.5.2013, con saldo di € o 58.079,84, oltre interessi, finanziamento anticipi estero n. 3721740 del 10.10.2014, con saldo di € 13.359,38, oltre interessi, il rapporto di c/c ordinario n. 40387560, con saldo di € 66.510,11, oltre interessi.
In punto di diritto, merita di essere osservato come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria
(Cassazione civile, 3 marzo 2009, n. 5071; Cassazione civile, 3 febbraio 2006, n. 2421 Cassazione civile, 17 novembre 2003, n. 17371).
Nei rapporti bancari in conto corrente, in particolare, la banca deve - quale attore in senso sostanziale
- dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso, onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare il credito stesso, ove sussistente (Cass. 20 settembre 2013, n. 21597; Cass.
25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 29 luglio 2009, n. 17679).
In primo luogo, la società attrice lamenta l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici. Appare utile, per un appropriato inquadramento della fattispecie, procedere alla ricostruzione delle tematiche relative al contenzioso nella materia per cui è lite. L'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'ambito di ogni CP_7 singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione. Il quadro normativo, tuttavia, risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazione di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati). Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla
Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo. Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000
e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Lo ius variandi è stato disciplinato prima dall'art. 4 comma 2 L. 17 febbraio 1992, n. 154 (disposizione dotata di ultrattività ex art. 161 comma 2 T.U.), e poi dall'art. 118 T.U. più volte modificato, dal D.L 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 , dal D. L.vo 13 agosto 2010, n. 141, dal D.Lgs. 14 dicembre 2010,
n. 218, dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Peraltro, è importante sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è sempre prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Con riferimento alla usura originaria, e cioè quella eventualmente riscontrabile al momento della stipulazione del contratto di apertura del rapporto, ovvero al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della Banca, devesi osservare che il nuovo criterio di calcolo indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Devesi tener conto, poi, in ordine al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, per mezzo della quale è stato risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
Orbene il Supremo Consesso nella sua decisione, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, ha negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue: “La ragione della illiceità risiederebbe, […], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le
(altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. […] Tale esegesi delle disposizioni della legge n. 108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno”. In chiusura, pertanto, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
La parte attrice ha eccepito la nullità della applicazione della cd. “commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce non sarebbero stati pattuiti e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità. Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento. Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti:
a) Un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione. Ex multis, in tal senso Tribunale Chieti 22 ottobre 2013, secondo il quale “l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, può essere considerata sorretta da causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente”; b) Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi. Ex multis, in tal senso Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009, secondo il quale “la
“commissione di massimo scoperto” contenuta nei contratti bancari, così denominata e senza altra specificazione, può quindi ritenersi sorretta da causa lecita – in ipotesi - solo in relazione allo scoperto di conto. Non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione, uno “scoperto” e potendo riconoscere validità, per quanto sopra esposto, alle clausole contrattuali che prevedano “commissioni di massimo scoperto”, solo se costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione, deve concludersi per l'illegittimità della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa. Qualora la banca ritenga di dover richiedere una commissione anche per il credito affidato o per il credito utilizzato, la relativa pattuizione dovrà essere esplicita in tal senso, dimostrativa della causa giuridica che la sorregge, ed il relativo importo dovrà aggiungersi agli interessi pattuiti nel “costo” del finanziamento concesso”.
c) Un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013, secondo il quale “Quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la
Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La CMS assume dunque, carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito. Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata. Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. A maggior ragione, l'applicazione di tale commissione risulta oltremodo priva di giustificazione causale, in caso di chiusura del conto, che determina il venir meno anche dell'apertura di credito in esso regolata. La CMS va, dunque, ritenuta indebita in quanto applicata trimestralmente insieme agli interessi passivi, ovvero sull'utilizzato”; d) Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la CMS priva di causa negoziale tout court, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato. Ex multis, in tal senso Tribunale di Novara 1° ottobre 2012. In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore. E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L.
22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
Sicchè, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento
(ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti
(non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) quali unici oneri Controparte_8
a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate;
per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24.3.2012 n° 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario. Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n°
1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido. Ciò posto, all'esito delle emergenze istruttorie nonché della c.t.u. espletata le cui conclusioni, essendo immuni da vizi tecnico argomentativi devono essere
Con riferimento alla vicenda in esame deve rilevarsi che all'esito delle emergenze documentali nonché della c.t.u. espletata, le cui conclusioni non presentando incongruenze tecnico-motivazionali possono essere condivise, anche con riferimento agli interessi, all'anatocismo, alla C.M.S. ed all'usura, deve rilevarsi, precisato che il c.t.u. ha evidenziato che dall'analisi della documentazione agli atti del giudizio, è emersa l'esistenza di ulteriori rapporti, per i quali non è stato svolto alcun accertamento tecnico, vista, da un lato, la mancanza di estratti conto e/o di una completa documentazione di supporto e che i finanziamenti chirografario n. 4321229, stipulato in data 2 maggio 2013, e anticipi estero n. 3721740, concesso in data 10 ottobre 2014, non hanno formato oggetto di verifica o eventuale ricalcolo, l'ausiliare del giudice ha così concluso: “Con riferimento, invece, al c/c ordinario n. 40387560 e al c/c anticipi n. 102609757, sulla base della documentazione agli atti della presente CTU e dei ricalcoli effettuati (cfr. All. 1 e 2), si è potuto verificare che il saldo dei rapporti in esame debba essere rideterminato, alla data del 15 settembre 2015, come segue: c/c ordinario n. 40387560: € 773,18, con una differenza rispetto al saldo determinato dall'Istituto di credito (negativo per € 66.280,40) pari a € 67.053,58 (cfr. prospetto scalare – All. 3); c/c anticipi n. 102609757: - € -180,34 con una differenza rispetto al saldo determinato dall'Istituto di credito
(negativo per € 240,11) pari a € 59,77 (cfr. prospetto scalare – All. 4).
Si ritiene opportuno precisare ancora una volta che detto conto non è ricompreso nelle richieste formulate dall'Istituto di credito con il decreto ingiuntivo opposto. Le differenze individuate, in base ai ricalcoli effettuati, dipendono essenzialmente da: applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB dall'accensione al 19 dicembre 2012 (per il solo c/c ordinario); eliminazione della capitalizzazione trimestrale successivamente al 31 dicembre 2013 (per entrambi i c/c); azzeramento della CMS, in quanto in usura originaria (per il solo c/c ordinario).”
All'esito dei conteggi del c.t.u., pertanto, sussiste un saldo rideterminato in € 773,18 a favore della società attrice per il c/c ordinario n. 40387560 ed un saldo rideterminato in € 184,34 sempre in favore della Banca per il c/c anticipi n. 102609757; gli opponenti devono essere condannati per le creditorie riferite ai finanziamenti de quibus al pagamento, in favore dell'opposta, in via solidale, dell'importo di € 58.079,84, oltre interessi e di € 13.359,38, oltre interessi dalla domanda sino al saldo;
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione deve essere revocato, essendo risultato emesso per un importo incongruo.
I fideiussori, risultando avere sottoscritto una fideiussione omnibus sostanziantesi in un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, limitata alla concorrenza dell'importo di € 300.000,00, sono obbligati ai relativi adempimenti.]»
§ 2 — Ha proposto appello Parte_1 Parte_1
e contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo Parte_2 Parte_3
“ in accoglimento del primo motivo di impugnazione, la Parte_1
in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, ed i suoi garanti
[...] fideiussori e , chiedono che voglia accertare e dichiarare la nullità Pt_1 Pt_2 Parte_3 ex art. 117 T.u.b., quarto comma, della clausola relativa alla determinazione del tasso debitore contenuta nel contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 02/05/2013 e contraddistinto con il numero 4321229, dichiarando che gli interessi debbano essere conteggiati applicando il tasso sostitutivo previsto dal settimo comma dell'art. 117 T.u.b. e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione di Controparte_1 tutti gli interessi corrisposti in esecuzione del menzionato contratto di mutuo, compensandolo con la quota capitale mutuata;
in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, i signori , e Parte_1 Parte_2 [...]
, nella loro qualità di garanti della Pt_3 Parte_1 chiedono che voglia accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti, l'inefficacia del contratto di fideiussione stipulato dai signori e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiarare che nulla è dovuto dai conchiudenti alla . CP_1
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
In data 30.10.24 VELA 2023 rappresentata da intervenuta ex CP_2 Controparte_3 art. 111 CP , aderendo alle difese di . CP_1
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con gli atti difensivi finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo gli appellanti lamentano “La scarsa trasparenza ed in ogni caso l'indeterminatezza delle clausole di comunicazione del tasso di interesse convenzionale contenute nel contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 02/05/2013 e contraddistinto con il numero 4321229”, così impugnando la statuizione relativa al solo finanziamento .
In particolare, allegano che in detto contratto del 2.5.13 sarebbe occultato il costo di Euro 2.530,03 – da inserire nel calcolo del tasso rispetto al tasso soglia – sulla base di un confronto tra capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta. Aggiungono che sarebbe stata omessa la comunicazione del regime finanziario applicato, invocando la nullità ex art. 117 TUB della clausola di previsione del tasso di interesse e la sua sostituzione con il tasso legale ivi previsto.
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti lamentano l'errore nel quale il Tribunale sarebbe incorso nel qualificare il contratto di garanzia come autonomo, deducendo che la sola previsione “a prima richiesta” non è sufficiente a qualificare il contratto e che l'assenza della rinuncia ex art. 1945 C.C. alla proposizione di eccezioni ( mentre è prevista per il solo recesso) e la deroga all'art. 1957 C.C. non avrebbero alcun significato.
§ 4 — L'appello è infondato. Va evidenziato che quanto ai rapporti di conto corrente ogni statuizione è ormai definitiva, non essendo state le questioni (come sopra emarginate) devolute a questa Corte, neppure da parte della banca appellata. § 4.1 — Quanto al primo motivo, si tratta della questione relativa all'ammortamento c.d. alla francese, affrontato nel gravame con una comparazione tra regime semplice e regime composto, al fine di sottolineare la diversa “convenienza” economica e per giungere, con una serie di formulate di matematica finanziaria e di prospetti (con richiami anche ad altra banca “BNL” – v. pag. 15 – estranea al giudizio), integranti invero mere congetture perché del tutto scollegati con riferimenti al caso concreto, se non nella indicazione di una somma finale che costituirebbe un costo occulto.
Manca, invero, una pista probatoria anche per la ammissione di CTU, pure invocata nelle istanze istruttorie.
Nelle note finali anticipate- composte di 22 pagine – gli appellanti replicano questa ricostruzione, invocano la più recente giurisprudenza e forniscono ulteriori prospetti, formule e conteggi, giungendo ad indicare nuove somme da valutare. L'impostazione, per quanto è intellegibile dal gravame e da dette note, è nel senso che il beneficiario del finanziamento non sarebbe stato edotto del reale costo del finanziamento, non essendo sufficiente il piano di ammortamento in tal senso. Invero, proprio la giurisprudenza di legittimità si è mostrata severa rispetto a questo profilo, relativamente al quale va sottolineato come nessun rilievo è stato formulato dalla parte mutuataria nel versare le rate fisse con le modalità previste.
Come già affermato da questa Corte in vicende similari ex art. 118 disp. Att. Cpc , le questioni devolute riguardano la c.d. capitalizzazione composta ed il divieto di anatocismo, questioni strettamente correlate alla peculiare tipologia di ammortamento c.d. alla francese, sulla quale si è di recente espressa la Corte di legittimità a sezioni unite n. 15130/24. Quanto a questo primo profilo, va ricordato che in ogni ipotesi di rimborso rateale di un mutuo (cioè in ogni ipotesi in cui la somma oggetto di finanziamento viene restituita ratealmente e non in unica soluzione) le rate sono composte di capitale ed interessi: il debitore infatti paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale. Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:
- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.
Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote di capitale vanno ad estinguere il debito, generando
– di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Di rata in rata, quindi, le quote di interessi sono sempre decrescenti, ma la differenza tra le modalità di ammortamento (ovvero di restituzione rateale) sta nella composizione della rata: le quote capitali, infatti, possono essere costanti oppure variabili. Nel primo caso (metodo di ammortamento c.d. uniforme) le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti nel tempo;
nel secondo invece (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese) ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente nel tempo.
Anzi, la rata sarà a tutti gli effetti costante nel solo caso di ammortamento alla francese e pattuizione di tasso di interesse debitorio fisso, mentre sconterà un margine di variabilità in caso di interesse variabile: ma anche in questo caso manterrà una stabilità ancorata all'arco temporale di indicizzazione, nel senso che la "miccia" che accende la variazione è il solo parametro variabile cui
è agganciato l'interesse debitorio. Come anticipato, il contratto concluso dalle parti contempla la restituzione graduale del capitale, e quindi la composizione delle rate tendenzialmente stabili di capitale ed interessi: si tratta pacificamente di un caso di ammortamento alla francese.
Ebbene, laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia la rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z). In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Individuato l'ammontare della rata costante, ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito) nonché, dall'altro lato, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Ora, è stato effettivamente osservato in dottrina che il conteggio dell'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal mutuatario e la loro suddivisione nelle molteplici rate di cui si compone il piano di ammortamento determina il pagamento degli interessi in un momento anteriore rispetto al rimborso del (la quota di) capitale che li ha generati: il fatto che le rate iniziali siano composte più da interessi che da capitale evidenzia che il mutuatario, pagando la singola rata, sta pagando gli interessi relativi ad una quota di capitale che ancora non è "entrato" in quella stessa rata. Sennonché, se anche si segue quell'orientamento che qualifica detto fenomeno del pagamento Cont anticipato quale "interesse composto", questa Corte- come ha già affermato ex art. 118 disp. Att. in vicende similari - non condivide la tesi per cui detto meccanismo violerebbe il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. La questione è, piuttosto, se detto meccanismo pattizio, che certamente rallenta il rimborso del capitale, ma non nasconde la produzione di interessi ad opera di interessi, violi o meno l'art. 1283 c.c.
Ritiene la Corte che la violazione invocata non ricorra. L'art. 1283 c.c. stabilisce il divieto per gli interessi di produrre (ulteriori) interessi, salvo due eccezioni, una delle quali illumina l'interpretazione della norma: salvo che la produzione di interessi non sia pattuita dopo la scadenza degli interessi medesimi (che siano dovuti almeno per sei mesi) – e salvo che non ricorra domanda giudiziale. Cosicché, non può affermarsi che il Legislatore impedisca in modo assoluto agli interessi di produrre ulteriori interessi, perché già il fatto che la stessa norma contempli due eccezioni implica la natura non assoluta del divieto.
Piuttosto, confrontando la fattispecie derogatoria ed ammissiva con la fattispecie vietata, emerge che il criterio scriminante è il fattore temporale: cioè, è lecito pattuire che gli interessi producano interessi quando ciò è deciso dopo la loro scadenza, mentre non è lecita la pattuizione anteriore. La ragione della distinzione è intuitiva: il Legislatore protegge il soggetto finanziato da una pattuizione "alla cieca", della quale – proprio in quanto concordata in anticipo – non sia in grado di cogliere le conseguenze economiche, giacché non può sapere in anticipo se non sarà in grado di pagare le rate alla loro scadenza. Ma se è vera la premessa, se quindi la ratio del divieto dell'art. 1283 c.c. va individuata non nell'esigenza di proteggere il debitore da un particolare meccanismo finanziario di rimborso del debito anche se più gravoso rispetto ad altri, quanto nell'esigenza di proteggerlo da una pattuizione idonea a produrre una crescita del debito per interessi senza limiti e fuori controllo (perché connessa al fattore tempo con riferimento all'incapacità di rimborso, che non è prevedibile quanto durerà), in quella norma non può rintracciarsi anche il divieto al debito per interesse composto come ricostruito sulla base del piano di ammortamento alla francese, che - si ribadisce - non contempla il maturare di interessi su interessi. In questo meccanismo finanziario, infatti, non si verifica una crescita indefinita del debito per interessi, giacché l'ammontare degli interessi è conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate (l'unica variabile riposa sulla variabilità del tasso debitorio eventualmente concordato in luogo del tasso fisso): manca, quindi, nella fattispecie in esame l'effetto (brutta) sorpresa, da cui l'art. 1283 c.c. intende proteggere il mutuatario.
Cosicché, la composizione delle rate come ricostruita implica effettivamente che, restituendo meno capitale come porzione di ciascuna rata, la sommatoria degli interessi che vengono restituiti nel tempo di ammortamento risulta superiore rispetto alla sommatoria degli interessi che verrebbero restituiti nel medesimo intervallo temporale se tutte le prime rate fossero integralmente imputate alla restituzione del capitale, giacché la restituzione del capitale avverrebbe in un intervallo temporale inferiore e quindi le ultime rate avrebbero ad oggetto esclusivamente la restituzione degli interessi: ma il meccanismo appena esposto non appartiene a nessuna modalità di restituzione rateale di un finanziamento, ed in particolare è espressamente escluso dal contratto in esame che – si ribadisce – espressamente e legittimamente contempla la composizione della singola rata di interessi e capitale. Infine, il fatto che l'ammontare degli interessi sia conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate esclude altresì che ci si trovi in presenza di una pattuizione generica: o, quanto meno, non più generica di qualsiasi previsione di interesse ancorata ad un parametro variabile. In sintesi e in conclusione sul punto, non sussiste nel caso di specie l'illegittima capitalizzazione degli interessi genericamente lamentata dall'appellante. Tali considerazioni, peraltro, hanno trovato riscontro nella recente pronuncia a sezioni unite n.
15130/24: la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Peraltro, le ipotesi di calcolo – come in casi similari fondate su dottrina e non su una perizia specifica relativa al caso concreto – sono finalizzate a comprovare che, con un altro sistema di capitalizzazione (c.d. semplice) le rate del mutuo sarebbero state di misura inferiore, ma la “convenienza” di un sistema diverso rispetto a quello stipulato dall'odierno appellante non può essere la misura per condurre ad una declaratoria di nullità o ad un accertamento di inadempimento a carico della banca. Di qui la reiezione della specifica doglianza.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, le argomentazioni degli appellanti non sono idonee a scardinare il ragionamento del primo giudice che, in realtà, si è fondato su una serie di elementi ex art. 1362 C.C. precisi e concordanti. Se è vero che, ai fini della qualificazione – come autonoma – della garanzia non è sufficiente la previsione dell'adempimento “a prima richiesta”, vi sono però tutti gli altri elementi che, peraltro, gli stessi appellanti riportano ma affermando che non sono indicativi di per sé.
Certamente, presi in maniera isolata, detti elementi non lo sarebbero, ma proprio la loro valutazione complessiva (a prima richiesta, la garanzia che persiste anche in caso di obbligazione principale non valida, la rinuncia rispetto alla previsione dell'art. 1957 C.C.) depongono, tutti insieme, nel senso già condivisibilmente scelto dal Tribunale. Di qui la reiezione della doglianza.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
La rifusione va disposta in favore sia di parte appellata sia di parte intervenuta.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 726/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte appellata e di parte intervenuta, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 per ciascuna di dette parti, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti , in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3753 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare dell'11 novembre 2025 e vertente tra
TRA
codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 codice fiscale codice fiscale , e CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
codice fiscale , nella loro qualità di garanti fideiussori della Parte_3 CodiceFiscale_3
Società, rappresentati assistiti e difesi dall'Avv. Riccardo Bistolfi per procura in atti;
APPELLANTI
E
codice fiscale rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
AL FO , MA SE , TI Romeo, LU LL, OR YE e MO EL;
APPELLATA
Nonché
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza- Controparte_2
NZ ) rappresentata da codice fiscale , P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giacinto Di Donato;
INTERVENUTA EX ART. 111 CP
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la (già , Parte_1 Controparte_4 ed i fideiussori e , premesso di avere intrattenuto a decorrere dal Pt_1 Pt_2 Parte_3
13.9.2005, con l'agenzia di Chiavari della il rapporto di conto corrente Controparte_1 contraddistinto con il numero 150/40387560, al quale erano collegati sia un conto anticipi “Italia”
(contraddistinto dal n. 150/102609757) e sia un conto anticipi “Estero” (contraddistinto dal n.
150/3721740) nonché un finanziamento chirografario di € 80 mila, contraddistinto agli atti della con il numero 150/4321229, convenivano innanzi al Tribunale di Genova la CP_1 CP_1
assumendo che, nel corso della gestione dei rapporti bancari azionati, quest'ultima aveva
[...] costantemente eseguito: il computo di interessi conteggiati a tassi ultralegali superiori a quelli pattuiti per iscritto con la Società, ovvero ed in ogni caso, contra legem;
l'applicazione del meccanismo della capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo di vigenza del rapporto di conto corrente azionato;
il computo delle nuove commissioni sull'affido e spese che non trovano giustificazione causale alcuna;
l'applicazione dello ius variandi senza giustificati motivi, ovvero ed in ogni caso, contra legem;
l'applicazione dell'antergazione e postergazione delle valute contra legem.
Riferivano gli attori che con lettera del 3.8.2015, la aveva comunicato alla Controparte_1 [...] la revoca delle linee di credito, intimando l'immediato Parte_1 pagamento di € 134.105,57, di cui € 63.249,62 a titolo di saldo debitore portato dal conto corrente n. 150/40387560, € 57.543,95 a titolo di saldo debitore portato dal contratto di finanziamento n.
4321229 ed € 13.311,97 a saldo del debito portato dal contratto di finanziamento estero n. 150/3721740.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale Controparte_1 del Tribunale di Genova e, nel merito, contestando integralmente le domande attoree, in quanto infondate.
All'udienza del 21 dicembre 2015, il Giudice Istruttore, aderendo alla concorde richiesta delle parti, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma.
Con atto di citazione in riassunzione del 21 marzo 2016 (iscritto a ruolo in data 17 maggio 2016), le parti attrici riassumevano il giudizio innanzi al Tribunale di Roma, confermando le domande e le censure già mosse.
Si costituiva in giudizio la contestando le censure avversarie e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Nel corso dell'istruttoria veniva espletata una c.t.u. contabile e veniva disposta, per ragioni di connessione, la riunione tra la causa iscritta a r.g. n. 36030/2016, e quella iscritta al r.g. n. 8920/2018 R.G., incardinata presso la sezione XVII del Tribunale di Roma, pendente sempre tra le medesime parti e per la stessa materia del contendere, instauratasi a seguito dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo n. 26270/2017, emesso in data 21 novembre 2017, con il quale il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso depositato da aveva ingiunto alla Controparte_1 [...]
e ai soci fideiussori e , il pagamento della Parte_1 Pt_1 Pt_2 Parte_3 somma di € 138.055,36, oltre interessi e spese legali, quale saldo debitore, alla data del 9 ottobre 2017, di cui: € 66.561,32 (di cui € 66.510,11 in linea capitale), a titolo di saldo comunicato sul conto corrente numero 40387560; € 13.369,66 (di cui € 13.359,38 in linea capitale) a titolo di saldo debitore portato dal finanziamento anticipi export numero 3721740; e € 58.124,38 (di cui € 58.079,84 in linea capitale) a titolo di debito residuale portato dal mutuo chirografario numero 4321229.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ revoca il decreto ingiuntivo n.
26270/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 21 novembre 2017;_ condanna CP_1
e per essa nuova denominazione assunta da al pagamento in
[...] CP_5 CP_6 favore di della somma di € 773,18 a favore della Parte_1 società attrice per il c/c ordinario n. 40387560; condanna, in solido tra loro, la e i fideiussori Parte_1 [...]
e , al pagamento, in favore della e per Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 essa nuova denominazione assunta da dell'importo di € 184,34 per CP_5 CP_6 il c/c anticipi n. 102609757; condanna, in solido tra loro, la e i fideiussori Parte_1 [...]
e , per le creditorie riferite ai finanziamenti meglio descritti Pt_1 Parte_2 Parte_3 in motivazione, al pagamento, in favore della e per essa (nuova Controparte_1 CP_5 denominazione assunta da , dell'importo di € 58.079,84, oltre interessi dalla CP_6 domanda sino al saldo e di € 13.359,38, oltre interessi dalla domanda sino al saldo;
condanna, in solido tra loro, la e i fideiussori Parte_1 [...]
e , in favore della e per essa Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_5
(nuova denominazione assunta da al pagamento delle spese di lite che
[...] CP_6 liquida per compensi, nella misura del 50%, in € 3.800,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge e per la c.t.u. in complessivi € 2.811,00 oltre accessori.
Pone definitivamente a carico delle parti opponenti il 50% delle spese della consulenza tecnica d'ufficio”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Giova innanzitutto evidenziare che la controversia in esame comprende un primo giudizio di accertamento negativo del credito, riassunto presso codesto Tribunale dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Genova, e ad un secondo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 26270/2017 emesso dal Tribunale di Roma il 21.11.2017, con il quale era stato ingiunto in via solidale alla nonché ai fideiussori Parte_4
e di pagare la somma di € 138.055,36, oltre interessi Parte_1 Parte_2 Parte_3 come da domanda e spese della procedura liquidate in € 2.135,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, in virtù dei seguenti rapporti bancari: finanziamento chirografario n. 4321229 del 2.5.2013, con saldo di € o 58.079,84, oltre interessi, finanziamento anticipi estero n. 3721740 del 10.10.2014, con saldo di € 13.359,38, oltre interessi, il rapporto di c/c ordinario n. 40387560, con saldo di € 66.510,11, oltre interessi.
In punto di diritto, merita di essere osservato come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria
(Cassazione civile, 3 marzo 2009, n. 5071; Cassazione civile, 3 febbraio 2006, n. 2421 Cassazione civile, 17 novembre 2003, n. 17371).
Nei rapporti bancari in conto corrente, in particolare, la banca deve - quale attore in senso sostanziale
- dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso, onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare il credito stesso, ove sussistente (Cass. 20 settembre 2013, n. 21597; Cass.
25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 29 luglio 2009, n. 17679).
In primo luogo, la società attrice lamenta l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici. Appare utile, per un appropriato inquadramento della fattispecie, procedere alla ricostruzione delle tematiche relative al contenzioso nella materia per cui è lite. L'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'ambito di ogni CP_7 singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione. Il quadro normativo, tuttavia, risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazione di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati). Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla
Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo. Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000
e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Lo ius variandi è stato disciplinato prima dall'art. 4 comma 2 L. 17 febbraio 1992, n. 154 (disposizione dotata di ultrattività ex art. 161 comma 2 T.U.), e poi dall'art. 118 T.U. più volte modificato, dal D.L 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 , dal D. L.vo 13 agosto 2010, n. 141, dal D.Lgs. 14 dicembre 2010,
n. 218, dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Peraltro, è importante sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è sempre prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Con riferimento alla usura originaria, e cioè quella eventualmente riscontrabile al momento della stipulazione del contratto di apertura del rapporto, ovvero al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della Banca, devesi osservare che il nuovo criterio di calcolo indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Devesi tener conto, poi, in ordine al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, per mezzo della quale è stato risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
Orbene il Supremo Consesso nella sua decisione, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, ha negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue: “La ragione della illiceità risiederebbe, […], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le
(altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. […] Tale esegesi delle disposizioni della legge n. 108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno”. In chiusura, pertanto, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
La parte attrice ha eccepito la nullità della applicazione della cd. “commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce non sarebbero stati pattuiti e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità. Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento. Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti:
a) Un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione. Ex multis, in tal senso Tribunale Chieti 22 ottobre 2013, secondo il quale “l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, può essere considerata sorretta da causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente”; b) Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi. Ex multis, in tal senso Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009, secondo il quale “la
“commissione di massimo scoperto” contenuta nei contratti bancari, così denominata e senza altra specificazione, può quindi ritenersi sorretta da causa lecita – in ipotesi - solo in relazione allo scoperto di conto. Non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione, uno “scoperto” e potendo riconoscere validità, per quanto sopra esposto, alle clausole contrattuali che prevedano “commissioni di massimo scoperto”, solo se costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione, deve concludersi per l'illegittimità della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa. Qualora la banca ritenga di dover richiedere una commissione anche per il credito affidato o per il credito utilizzato, la relativa pattuizione dovrà essere esplicita in tal senso, dimostrativa della causa giuridica che la sorregge, ed il relativo importo dovrà aggiungersi agli interessi pattuiti nel “costo” del finanziamento concesso”.
c) Un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013, secondo il quale “Quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la
Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La CMS assume dunque, carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito. Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata. Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. A maggior ragione, l'applicazione di tale commissione risulta oltremodo priva di giustificazione causale, in caso di chiusura del conto, che determina il venir meno anche dell'apertura di credito in esso regolata. La CMS va, dunque, ritenuta indebita in quanto applicata trimestralmente insieme agli interessi passivi, ovvero sull'utilizzato”; d) Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la CMS priva di causa negoziale tout court, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato. Ex multis, in tal senso Tribunale di Novara 1° ottobre 2012. In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore. E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L.
22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
Sicchè, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento
(ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti
(non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) quali unici oneri Controparte_8
a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate;
per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24.3.2012 n° 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario. Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n°
1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido. Ciò posto, all'esito delle emergenze istruttorie nonché della c.t.u. espletata le cui conclusioni, essendo immuni da vizi tecnico argomentativi devono essere
Con riferimento alla vicenda in esame deve rilevarsi che all'esito delle emergenze documentali nonché della c.t.u. espletata, le cui conclusioni non presentando incongruenze tecnico-motivazionali possono essere condivise, anche con riferimento agli interessi, all'anatocismo, alla C.M.S. ed all'usura, deve rilevarsi, precisato che il c.t.u. ha evidenziato che dall'analisi della documentazione agli atti del giudizio, è emersa l'esistenza di ulteriori rapporti, per i quali non è stato svolto alcun accertamento tecnico, vista, da un lato, la mancanza di estratti conto e/o di una completa documentazione di supporto e che i finanziamenti chirografario n. 4321229, stipulato in data 2 maggio 2013, e anticipi estero n. 3721740, concesso in data 10 ottobre 2014, non hanno formato oggetto di verifica o eventuale ricalcolo, l'ausiliare del giudice ha così concluso: “Con riferimento, invece, al c/c ordinario n. 40387560 e al c/c anticipi n. 102609757, sulla base della documentazione agli atti della presente CTU e dei ricalcoli effettuati (cfr. All. 1 e 2), si è potuto verificare che il saldo dei rapporti in esame debba essere rideterminato, alla data del 15 settembre 2015, come segue: c/c ordinario n. 40387560: € 773,18, con una differenza rispetto al saldo determinato dall'Istituto di credito (negativo per € 66.280,40) pari a € 67.053,58 (cfr. prospetto scalare – All. 3); c/c anticipi n. 102609757: - € -180,34 con una differenza rispetto al saldo determinato dall'Istituto di credito
(negativo per € 240,11) pari a € 59,77 (cfr. prospetto scalare – All. 4).
Si ritiene opportuno precisare ancora una volta che detto conto non è ricompreso nelle richieste formulate dall'Istituto di credito con il decreto ingiuntivo opposto. Le differenze individuate, in base ai ricalcoli effettuati, dipendono essenzialmente da: applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB dall'accensione al 19 dicembre 2012 (per il solo c/c ordinario); eliminazione della capitalizzazione trimestrale successivamente al 31 dicembre 2013 (per entrambi i c/c); azzeramento della CMS, in quanto in usura originaria (per il solo c/c ordinario).”
All'esito dei conteggi del c.t.u., pertanto, sussiste un saldo rideterminato in € 773,18 a favore della società attrice per il c/c ordinario n. 40387560 ed un saldo rideterminato in € 184,34 sempre in favore della Banca per il c/c anticipi n. 102609757; gli opponenti devono essere condannati per le creditorie riferite ai finanziamenti de quibus al pagamento, in favore dell'opposta, in via solidale, dell'importo di € 58.079,84, oltre interessi e di € 13.359,38, oltre interessi dalla domanda sino al saldo;
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione deve essere revocato, essendo risultato emesso per un importo incongruo.
I fideiussori, risultando avere sottoscritto una fideiussione omnibus sostanziantesi in un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, limitata alla concorrenza dell'importo di € 300.000,00, sono obbligati ai relativi adempimenti.]»
§ 2 — Ha proposto appello Parte_1 Parte_1
e contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo Parte_2 Parte_3
“ in accoglimento del primo motivo di impugnazione, la Parte_1
in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, ed i suoi garanti
[...] fideiussori e , chiedono che voglia accertare e dichiarare la nullità Pt_1 Pt_2 Parte_3 ex art. 117 T.u.b., quarto comma, della clausola relativa alla determinazione del tasso debitore contenuta nel contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 02/05/2013 e contraddistinto con il numero 4321229, dichiarando che gli interessi debbano essere conteggiati applicando il tasso sostitutivo previsto dal settimo comma dell'art. 117 T.u.b. e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione di Controparte_1 tutti gli interessi corrisposti in esecuzione del menzionato contratto di mutuo, compensandolo con la quota capitale mutuata;
in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, i signori , e Parte_1 Parte_2 [...]
, nella loro qualità di garanti della Pt_3 Parte_1 chiedono che voglia accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti, l'inefficacia del contratto di fideiussione stipulato dai signori e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiarare che nulla è dovuto dai conchiudenti alla . CP_1
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
In data 30.10.24 VELA 2023 rappresentata da intervenuta ex CP_2 Controparte_3 art. 111 CP , aderendo alle difese di . CP_1
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con gli atti difensivi finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo gli appellanti lamentano “La scarsa trasparenza ed in ogni caso l'indeterminatezza delle clausole di comunicazione del tasso di interesse convenzionale contenute nel contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 02/05/2013 e contraddistinto con il numero 4321229”, così impugnando la statuizione relativa al solo finanziamento .
In particolare, allegano che in detto contratto del 2.5.13 sarebbe occultato il costo di Euro 2.530,03 – da inserire nel calcolo del tasso rispetto al tasso soglia – sulla base di un confronto tra capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta. Aggiungono che sarebbe stata omessa la comunicazione del regime finanziario applicato, invocando la nullità ex art. 117 TUB della clausola di previsione del tasso di interesse e la sua sostituzione con il tasso legale ivi previsto.
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti lamentano l'errore nel quale il Tribunale sarebbe incorso nel qualificare il contratto di garanzia come autonomo, deducendo che la sola previsione “a prima richiesta” non è sufficiente a qualificare il contratto e che l'assenza della rinuncia ex art. 1945 C.C. alla proposizione di eccezioni ( mentre è prevista per il solo recesso) e la deroga all'art. 1957 C.C. non avrebbero alcun significato.
§ 4 — L'appello è infondato. Va evidenziato che quanto ai rapporti di conto corrente ogni statuizione è ormai definitiva, non essendo state le questioni (come sopra emarginate) devolute a questa Corte, neppure da parte della banca appellata. § 4.1 — Quanto al primo motivo, si tratta della questione relativa all'ammortamento c.d. alla francese, affrontato nel gravame con una comparazione tra regime semplice e regime composto, al fine di sottolineare la diversa “convenienza” economica e per giungere, con una serie di formulate di matematica finanziaria e di prospetti (con richiami anche ad altra banca “BNL” – v. pag. 15 – estranea al giudizio), integranti invero mere congetture perché del tutto scollegati con riferimenti al caso concreto, se non nella indicazione di una somma finale che costituirebbe un costo occulto.
Manca, invero, una pista probatoria anche per la ammissione di CTU, pure invocata nelle istanze istruttorie.
Nelle note finali anticipate- composte di 22 pagine – gli appellanti replicano questa ricostruzione, invocano la più recente giurisprudenza e forniscono ulteriori prospetti, formule e conteggi, giungendo ad indicare nuove somme da valutare. L'impostazione, per quanto è intellegibile dal gravame e da dette note, è nel senso che il beneficiario del finanziamento non sarebbe stato edotto del reale costo del finanziamento, non essendo sufficiente il piano di ammortamento in tal senso. Invero, proprio la giurisprudenza di legittimità si è mostrata severa rispetto a questo profilo, relativamente al quale va sottolineato come nessun rilievo è stato formulato dalla parte mutuataria nel versare le rate fisse con le modalità previste.
Come già affermato da questa Corte in vicende similari ex art. 118 disp. Att. Cpc , le questioni devolute riguardano la c.d. capitalizzazione composta ed il divieto di anatocismo, questioni strettamente correlate alla peculiare tipologia di ammortamento c.d. alla francese, sulla quale si è di recente espressa la Corte di legittimità a sezioni unite n. 15130/24. Quanto a questo primo profilo, va ricordato che in ogni ipotesi di rimborso rateale di un mutuo (cioè in ogni ipotesi in cui la somma oggetto di finanziamento viene restituita ratealmente e non in unica soluzione) le rate sono composte di capitale ed interessi: il debitore infatti paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale. Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:
- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.
Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote di capitale vanno ad estinguere il debito, generando
– di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Di rata in rata, quindi, le quote di interessi sono sempre decrescenti, ma la differenza tra le modalità di ammortamento (ovvero di restituzione rateale) sta nella composizione della rata: le quote capitali, infatti, possono essere costanti oppure variabili. Nel primo caso (metodo di ammortamento c.d. uniforme) le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti nel tempo;
nel secondo invece (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese) ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente nel tempo.
Anzi, la rata sarà a tutti gli effetti costante nel solo caso di ammortamento alla francese e pattuizione di tasso di interesse debitorio fisso, mentre sconterà un margine di variabilità in caso di interesse variabile: ma anche in questo caso manterrà una stabilità ancorata all'arco temporale di indicizzazione, nel senso che la "miccia" che accende la variazione è il solo parametro variabile cui
è agganciato l'interesse debitorio. Come anticipato, il contratto concluso dalle parti contempla la restituzione graduale del capitale, e quindi la composizione delle rate tendenzialmente stabili di capitale ed interessi: si tratta pacificamente di un caso di ammortamento alla francese.
Ebbene, laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia la rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z). In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Individuato l'ammontare della rata costante, ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito) nonché, dall'altro lato, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Ora, è stato effettivamente osservato in dottrina che il conteggio dell'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal mutuatario e la loro suddivisione nelle molteplici rate di cui si compone il piano di ammortamento determina il pagamento degli interessi in un momento anteriore rispetto al rimborso del (la quota di) capitale che li ha generati: il fatto che le rate iniziali siano composte più da interessi che da capitale evidenzia che il mutuatario, pagando la singola rata, sta pagando gli interessi relativi ad una quota di capitale che ancora non è "entrato" in quella stessa rata. Sennonché, se anche si segue quell'orientamento che qualifica detto fenomeno del pagamento Cont anticipato quale "interesse composto", questa Corte- come ha già affermato ex art. 118 disp. Att. in vicende similari - non condivide la tesi per cui detto meccanismo violerebbe il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. La questione è, piuttosto, se detto meccanismo pattizio, che certamente rallenta il rimborso del capitale, ma non nasconde la produzione di interessi ad opera di interessi, violi o meno l'art. 1283 c.c.
Ritiene la Corte che la violazione invocata non ricorra. L'art. 1283 c.c. stabilisce il divieto per gli interessi di produrre (ulteriori) interessi, salvo due eccezioni, una delle quali illumina l'interpretazione della norma: salvo che la produzione di interessi non sia pattuita dopo la scadenza degli interessi medesimi (che siano dovuti almeno per sei mesi) – e salvo che non ricorra domanda giudiziale. Cosicché, non può affermarsi che il Legislatore impedisca in modo assoluto agli interessi di produrre ulteriori interessi, perché già il fatto che la stessa norma contempli due eccezioni implica la natura non assoluta del divieto.
Piuttosto, confrontando la fattispecie derogatoria ed ammissiva con la fattispecie vietata, emerge che il criterio scriminante è il fattore temporale: cioè, è lecito pattuire che gli interessi producano interessi quando ciò è deciso dopo la loro scadenza, mentre non è lecita la pattuizione anteriore. La ragione della distinzione è intuitiva: il Legislatore protegge il soggetto finanziato da una pattuizione "alla cieca", della quale – proprio in quanto concordata in anticipo – non sia in grado di cogliere le conseguenze economiche, giacché non può sapere in anticipo se non sarà in grado di pagare le rate alla loro scadenza. Ma se è vera la premessa, se quindi la ratio del divieto dell'art. 1283 c.c. va individuata non nell'esigenza di proteggere il debitore da un particolare meccanismo finanziario di rimborso del debito anche se più gravoso rispetto ad altri, quanto nell'esigenza di proteggerlo da una pattuizione idonea a produrre una crescita del debito per interessi senza limiti e fuori controllo (perché connessa al fattore tempo con riferimento all'incapacità di rimborso, che non è prevedibile quanto durerà), in quella norma non può rintracciarsi anche il divieto al debito per interesse composto come ricostruito sulla base del piano di ammortamento alla francese, che - si ribadisce - non contempla il maturare di interessi su interessi. In questo meccanismo finanziario, infatti, non si verifica una crescita indefinita del debito per interessi, giacché l'ammontare degli interessi è conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate (l'unica variabile riposa sulla variabilità del tasso debitorio eventualmente concordato in luogo del tasso fisso): manca, quindi, nella fattispecie in esame l'effetto (brutta) sorpresa, da cui l'art. 1283 c.c. intende proteggere il mutuatario.
Cosicché, la composizione delle rate come ricostruita implica effettivamente che, restituendo meno capitale come porzione di ciascuna rata, la sommatoria degli interessi che vengono restituiti nel tempo di ammortamento risulta superiore rispetto alla sommatoria degli interessi che verrebbero restituiti nel medesimo intervallo temporale se tutte le prime rate fossero integralmente imputate alla restituzione del capitale, giacché la restituzione del capitale avverrebbe in un intervallo temporale inferiore e quindi le ultime rate avrebbero ad oggetto esclusivamente la restituzione degli interessi: ma il meccanismo appena esposto non appartiene a nessuna modalità di restituzione rateale di un finanziamento, ed in particolare è espressamente escluso dal contratto in esame che – si ribadisce – espressamente e legittimamente contempla la composizione della singola rata di interessi e capitale. Infine, il fatto che l'ammontare degli interessi sia conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate esclude altresì che ci si trovi in presenza di una pattuizione generica: o, quanto meno, non più generica di qualsiasi previsione di interesse ancorata ad un parametro variabile. In sintesi e in conclusione sul punto, non sussiste nel caso di specie l'illegittima capitalizzazione degli interessi genericamente lamentata dall'appellante. Tali considerazioni, peraltro, hanno trovato riscontro nella recente pronuncia a sezioni unite n.
15130/24: la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Peraltro, le ipotesi di calcolo – come in casi similari fondate su dottrina e non su una perizia specifica relativa al caso concreto – sono finalizzate a comprovare che, con un altro sistema di capitalizzazione (c.d. semplice) le rate del mutuo sarebbero state di misura inferiore, ma la “convenienza” di un sistema diverso rispetto a quello stipulato dall'odierno appellante non può essere la misura per condurre ad una declaratoria di nullità o ad un accertamento di inadempimento a carico della banca. Di qui la reiezione della specifica doglianza.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, le argomentazioni degli appellanti non sono idonee a scardinare il ragionamento del primo giudice che, in realtà, si è fondato su una serie di elementi ex art. 1362 C.C. precisi e concordanti. Se è vero che, ai fini della qualificazione – come autonoma – della garanzia non è sufficiente la previsione dell'adempimento “a prima richiesta”, vi sono però tutti gli altri elementi che, peraltro, gli stessi appellanti riportano ma affermando che non sono indicativi di per sé.
Certamente, presi in maniera isolata, detti elementi non lo sarebbero, ma proprio la loro valutazione complessiva (a prima richiesta, la garanzia che persiste anche in caso di obbligazione principale non valida, la rinuncia rispetto alla previsione dell'art. 1957 C.C.) depongono, tutti insieme, nel senso già condivisibilmente scelto dal Tribunale. Di qui la reiezione della doglianza.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
La rifusione va disposta in favore sia di parte appellata sia di parte intervenuta.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 726/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte appellata e di parte intervenuta, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 per ciascuna di dette parti, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti , in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore