TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/02/2026, n. 2543
TAR
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
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TAR
Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 11 agosto 2023
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TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa retroattiva

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione del principio di irretroattività poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di diritto europeo in materia di concorrenza

    Il giudice esclude che il meccanismo di payback, noto fin dal 2015, abbia avuto un effetto distorsivo sulla concorrenza e ritiene inconsistente l'affermazione di una restrizione quantitativa all'importazione.

  • Rigettato
    Insufficienza motivazionale e istruttoria del decreto

    Il decreto ministeriale riporta con precisione i dati rilevati, che sono autoesplicativi e non necessitano di ulteriore confronto, non essendo denunciati errori nella certificazione.

  • Rigettato
    Insufficienza delle linee guida ministeriali

    L'affermazione di insufficienza delle linee guida è considerata una petizione di principio, non essendo segnalate difficoltà applicative da parte delle Regioni.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Gli atti regionali sono considerati privi di potere autoritativo, trattandosi di attività meramente ricognitiva e riepilogativa, vincolata nei presupposti e nel contenuto. La controversia relativa al corretto calcolo dell'importo dovuto configura un diritto soggettivo di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/02/2026, n. 2543
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2543
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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