Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 07/05/2026, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02931/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2026, proposto da
AV SK, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Schiano Lomoriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento immotivatamente serbato all'istanza presentata dal ricorrente sig. SK AV in data 31.08.2023 volta al rilascio del Permesso di Soggiorno per motivi di Protezione temporanea, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. AB FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1.- Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2026, il sig. SK AV, cittadino ucraino, ha adito questo Tribunale ai sensi degli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010, per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Napoli in ordine all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, presentata in data 31 agosto 2023.
In punto di fatto, il ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 24 febbraio 2025, una comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, motivata dalla "carenza del requisito dell'abituale dimora" a seguito di un verbale di irreperibilità.
Prontamente, a mezzo del proprio difensore, il ricorrente riscontrava tale comunicazione, trasmettendo in data 5 marzo 2025 una nuova dichiarazione di ospitalità, con firma autenticata, attestante il nuovo domicilio in Frattamaggiore (NA), al fine di superare il motivo ostativo evidenziato dall'Amministrazione.
Nonostante tale adempimento e i successivi solleciti inviati via PEC in data 19 maggio 2025 e 15 settembre 2025, la Questura di Napoli non adottava alcun provvedimento conclusivo, permanendo in uno stato di inerzia.
Il ricorrente, lamentando la violazione dell'obbligo di provvedere e il grave pregiudizio derivante dal ritardo, ha quindi proposto il presente gravame, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio, la condanna dell'Amministrazione a concludere il procedimento, con nomina di un commissario ad acta.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 8 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. L'azione avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione è volta a sanzionare l'inerzia procedimentale e a garantire al cittadino una risposta certa. Il fondamento normativo di tale obbligo risiede nell'art. 2, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone alle pubbliche amministrazioni il "dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso". Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che il ricorrente ha presentato la propria istanza in data 31 agosto 2023. A fronte di tale istanza, l'Amministrazione è rimasta inerte per un lasso di tempo irragionevole, ben superiore a ogni termine normativamente previsto.
Il Collegio ritiene necessario soffermarsi sulla circostanza che l'Amministrazione, in data 24 febbraio 2025, ha emesso una comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990. Tale atto, tuttavia, non è idoneo a interrompere il silenzio-inadempimento né a soddisfare l'obbligo di provvedere. Invero, il preavviso di rigetto costituisce un atto endoprocedimentale, non un provvedimento conclusivo, la cui funzione è quella di instaurare un contraddittorio anticipato. L'emissione del preavviso, pertanto, non esaurisce l'azione amministrativa. Al contrario, a seguito delle osservazioni presentate dal privato, sorge in capo all'Amministrazione il dovere di valutare tali elementi e di concludere il procedimento con un provvedimento finale. L'inerzia successiva a tale fase partecipativa continua a configurare un silenzio-inadempimento sindacabile in sede giurisdizionale.
L'intera vicenda procedimentale è disciplinata dall'art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione). È la stessa Amministrazione a richiamare tale norma nel preavviso di rigetto, laddove fonda i motivi ostativi sull'art. 5, comma 5, del citato decreto. Tale comma elenca le condizioni per il rifiuto del permesso di soggiorno, tra cui la carenza dei requisiti previsti dal Testo Unico. A fronte del rilievo mosso dalla Questura circa la "carenza del requisito dell'abituale dimora", il ricorrente si è diligentemente attivato, producendo una nuova dichiarazione di ospitalità idonea a superare il motivo ostativo. Ciononostante, l'Amministrazione ha omesso di dare seguito all'istruttoria, violando un altro precetto fondamentale contenuto nel medesimo articolo: il comma 9, che impone di provvedere sull'istanza entro il termine di sessanta giorni. Il comportamento dell'Amministrazione appare dunque doppiamente illegittimo: non solo per la violazione del termine procedimentale, ma anche perché la sua inerzia vanifica la ratio delle norme volte a tutelare lo straniero nelle more della definizione della sua posizione. In particolare, il legislatore, con l'introduzione del comma 9-bis all'art. 5 del D.Lgs. n. 286/1998, ha inteso garantire che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso, "il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa". Il ritardo ingiustificato e prolungato dell'Amministrazione, anche dopo la fase di contraddittorio, crea una condizione di incertezza che frustra tale finalità protettiva, lasciando il richiedente in una situazione d’incertezza giuridica e impedendogli di godere appieno dei diritti che la legge stessa gli riconoscerebbe durante il periodo di attesa.
L'art. 117, comma 3, del Codice del Processo Amministrativo consente al giudice di provvedere in tal senso con la stessa sentenza che definisce il giudizio. Tale prassi, avallata dalla giurisprudenza, risponde a principi di economia processuale e di effettività della tutela, in coerenza con la ratio acceleratoria del rito speciale, evitando all'interessato l'aggravio di una ulteriore istanza giurisdizionale. Si ritiene pertanto di nominare, sin da ora, quale commissario ad acta, il Dirigente della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega.
3.- Quanto alla domanda di risarcimento del danno da ritardo, quantificata dal ricorrente in € 5.000,00, si osserva che la stessa risulta formulata in modo generico e non supportata da adeguati elementi probatori circa la sussistenza e la quantificazione del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito. Pertanto, allo stato degli atti, tale domanda non può trovare accoglimento.
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti della domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio e di condanna all'obbligo di provvedere. Per l'effetto, si ordina alla Questura di Napoli di concludere il procedimento entro 30 (trenta) giorni, con nomina di un commissario ad acta per il caso di inadempimento.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto:
1. Dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Napoli sull'istanza presentata dal ricorrente in data 31 agosto 2023 (pratica n. 23NA034158) e dichiara l'obbligo della medesima Amministrazione di concludere il relativo procedimento.
2. Ordina alla Questura di Napoli di provvedere con atto espresso e motivato sulla predetta istanza entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
3. Nomina, per il caso di inutile decorso del termine di cui al punto precedente, quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Dipartimento, il quale, su istanza della parte interessata, provvederà in via sostitutiva entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni.
4. Respinge la domanda di risarcimento del danno.
5. Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC PA, Presidente FF
AB FF, Primo Referendario, Estensore
Mara TU, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AB FF | CC PA |
IL SEGRETARIO