Sentenza 20 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/06/2022, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 00999/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01135/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Boccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
dello scrutinio finale relativo alla sospensione del giudizio di -OMISSIS- con l’attribuzione dei due debiti formativi nelle discipline di Scienza della Navigazione e di Elettrotecnica ed Elettronica;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori avv.to P. Boccardo per la parte ricorrente;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21 settembre 2018 e depositato il successivo 6 ottobre 2018, parte ricorrente - in qualità di madre dell’alunna -OMISSIS- - ha impugnato lo scrutinio indicato in epigrafe e il verbale delle operazioni di scrutinio finale “nella parte in cui ha disposto nei confronti di -OMISSIS- la sospensione del giudizio di ammissione alla classe III con attribuzione di debiti formativi in Scienza della Navigazione e di Elettrotecnica ed Elettronica”, chiedendone l’annullamento;
- nell’ambito dello stesso atto, parte ricorrente ha, peraltro, riferito che “nel mese di agosto 2018, gli studenti, il cui giudizio di ammissione era stato sospeso, sostenevano la prova di valutazione dell’avvenuto recupero del debito, all’esito del quale -OMISSIS- conseguiva il voto di 7/10 in entrambe le” su indicate discipline, all’uopo producendo la relativa documentazione (cfr. all. n. 8);
- nel corso dell’udienza pubblica del 28 aprile 2022 il Presidente ha, pertanto, dato avviso di profili di inammissibilità dell’impugnativa proposta per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 73, u.c., c.p.a.;
- attesa la richiesta del difensore di parte ricorrente di un termine “per poter replicare”, è stato disposto il rinvio all’odierna udienza pubblica, nel corso della quale il ricorso è stato introitato per la decisione;
Ritenuto che, tutto ciò detto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che - essendo stata ammessa la studentessa -OMISSIS- alla classe successiva a seguito del buon esito della prova di valutazione sostenuta nell’agosto 2018 (risalente, dunque, ad un’epoca antecedente alla proposizione dell’impugnativa de qua) - non risulta in alcun modo configurabile, già ab origine, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica della menzionata studentessa nonché l’effettiva utilità che potrebbe derivare ad essa dall’eventuale annullamento degli atti gravati (cfr., ex multis, Cass.Civ., Sez. Un., 15 dicembre 2015, n. 25205);
Ritenuto, peraltro, che – in ragione delle peculiarità della vicenda in esame – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
Ritenuto, in ultimo, che – stanti le considerazioni di cui sopra – debba procedersi alla revoca del decreto n. -OMISSIS-, di accoglimento dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di giudizio.
Revoca il decreto n. -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO