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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 17/11/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Silvia Monaco Presidente estensore
Dott. Oswald Leitner Consigliere
Dott. Michele Paparella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 69/2025 R.G.
promossa
da
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Zaccaria del foro di Reggio
IA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio
IA, Via Brigata Reggio n. 32 giusta procura in atti;
- appellante -
contro
, c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. Gerhart Gostner e Martin Plieger del foro di
Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio legale in
Bolzano Via Sernesi n. 34/I giusta delega in atti;
- appellato –
1 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI TRENTO - SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO
- intervenuto -
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
“In accoglimento del presente appello in via preliminare ed urgente ex art. 473-bis. 15 c.p.c. autorizzare con decreto provvisoriamente esecutivo il trasferimento a Reggio IA per la signora e la figlia con conseguente Parte_1 CP_2
autorizzazione alla signora all'iscrizione della figlia Parte_1
presso la scuola IXES di Reggio IA scelta da CP_2
fissando altresì l'udienza davanti a sé per la conferma, modifica,
revoca dei provvedimenti adottati con decreto. Nel merito riformare la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 305/2025 del
20.03.2025, pubblicata in data 24.03.2025, resa nel procedimento n. 2158/2024 RG e notificata in data 25. 03.2025
e per l'effetto autorizzare il trasferimento della signora
[...]
e della figlia dalla provincia di Parte_2 CP_2
Bolzano a Reggio IA disponendo il mantenimento delle condizioni stabilite dal Tribunale di Bolzano nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 598/2023 in particolare con riguardo alle modalità e tempistiche di vista del padre.
2 Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio o in subordine, nella denegate ipotesi di mancato accoglimento del gravame, vista l'adesione della minore e del
PM alle richieste della ricorrente, compensare integralmente le spese di giudizio”.
del procuratore di parte appellante:
“Rigetto del ricorso in appello e delle richieste ivi contenute, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese,
competenze ed onorari”.
della Procura generale:
“Confermare la sentenza del Tribunale di Bolzano dd.
20.3.2025, rigettando l'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Bolzano - evidenziato che la minore nata a [...] il [...], era CP_2
cresciuta in Alto Adige, dove aveva frequentato la scuola elementare e media e da quest'anno incominciato un nuovo percorso di studio alla scuola superiore Liceo Carducci con nuovi insegnanti e differenti compagni di classe, per cui anche eventuali pregresse difficoltà relazionali della minore, vissute alle medie con alcuni insegnanti e per episodi di bullismo,
avrebbero potuto essere superate - ha ritenuto essere nell'interesse della ragazza, pur avendo la stessa,
personalmente sentita, manifestato volontà di trasferirsi a
Reggio IA, mantenere la sua permanenza dove aveva
3 vissuto fino ad ora per consentire equilibrato continuativo rapporto con entrambi i genitori, evitandole cambiamenti radicali in una fase di crescita delicata, in cui era necessario un contesto da lei conosciuto, soprattutto familiare e parentale,
abitando il padre, i nonni paterni ed il nonno materno in Val
EN, potendo inoltre continuare ad essere seguita da una psicologa e praticare lo sport della pallamano, mentre i signori e , a cui era affezionata Controparte_3 Controparte_4
considerandoli come nonni materni, non avevano un grado di parentela, la madre avrebbe potuto trovare attività lavorativa come estetista o parrucchiera anche in Alto Adige, territorio in cui la minore poteva approfondire la conoscenza della lingua tedesca, che costituiva sicuramente arricchimento culturale,
potendo anche in Alto Adige scegliere un percorso di studi di tipo internazionale per ottenere certificazioni linguistiche riconosciute all'estero.
Con il ricorso in appello la difesa di nel censurare la Parte_1
sentenza ha esposto che già dal 2016 la ricorrente era andata a
Reggio IA per frequentare una scuola di formazione ed un successivo stage di due anni, lì aveva conosciuto i sigg.
e , che l'avevano aiutata ed erano stati presenti CP_3 CP_4
fin dalla nascita di la quale non aveva rapporti con il CP_2
padre, residente in [...]a 72 km di distanza da
ER, la figlia aveva avuto problemi con gli insegnanti ed era stata vittima di episodi di bullismo, inoltre a Reggio IA
4 l'appellante aveva una proposta di lavoro a tempo indeterminato presso la Hair Diffusion. Il Tribunale avrebbe errato I)
nell'affermare che un trasferimento non consentirebbe di mantenere la bigenitorialità, non considerando che allo stato non pernotta dal padre, lo vede saltuariamente, non ha CP_2
rapporti con i nonni paterni;
il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare desideri ed inclinazioni della minore, che aveva espresso la volontà di studiare a Londra per diventare dentista ed aveva scelto una scuola superiore a Reggio IA
IEXS, che rilascia una doppia maturità riconosciuta all'estero;
II) il Tribunale avrebbe travisato i fatti fondamentali posti a fondamento della decisione con motivazione erronea ed apparente 1. nell'affermare che la minore sarebbe inserita in una squadra di pallamano e che l'ambiente in cui vive sarebbe a lei gradito, 2. dove precisava che sarebbe seguita a ER da una psicologa, la quale invece esercita la propria professione a
Reggio IA, l'attività sportiva poteva essere fatta anche altrove ed a ER la minore aveva pochi amici, 3. del tutto ultroneo l'argomento in ordine alla conoscenza delle lingue, che non era ragione per fare restare la minore in Alto Adige,
essendo l'apprendimento indipendente dal luogo di residenza,
parlando spagnolo con la madre, tedesco con il padre, CP_2
inglese ed italiano, 4. erronea la motivazione sul percorso internazionale offerto da scuole superiori in Alto Adige, avendo la IEXS di Reggio IA tutt'altre caratteristiche e programmi,
5 consentendo di accedere all'università ed alla specializzazione a
Londra auspicata da ottenendo una doppia maturità CP_2
italiana ed inglese, 5. i costi della scuola privata non erano stati addotti da controparte come motivo di diniego alla domanda di trasferimento, 6. + 7. non aveva un legame particolare CP_2
con ER ed il fatto di vivere lì non aveva reso più assidua la frequentazione con il padre o con i nonni, 8. l'argomento del
Tribunale secondo il quale in futuro la ragazza avrebbe potuto andare in autonomia con treno o autobus da ER in Val
EN dal padre, valeva anche per i trasferimenti da Reggio
IA, 9. il Tribunale aveva errato nel ritenere sporadica la frequentazione con i sigg. e , i quali invece CP_3 CP_4
erano andati a ER con frequenza mensile ed al di là del legame biologico erano per come dei nonni;
III) CP_2
Mancata valorizzazione della volontà espressa dalla minore, che sentita in data 14.01.2025 aveva manifestato il proprio desiderio di cambiamento, di studiare in inglese per potersi poi trasferire a Londra ed iscriversi ad odontoiatria;
IV) Motivazione
apparente in ordine a mere ipotesi di inserimento lavorativo per la signora in Alto Adige, dove invece aveva ricevuto Parte_1
solo offerte di lavoro a tempo determinato, diversamente dal contratto ricevuto a Reggio IA, tra l'altro con migliore retribuzione ed in una città meno cara;
V) omessa considerazione del parere favorevole del pubblico ministero;
VI)
Illegittimità della condanna alle spese di lite, non tenendo conto
6 che l'azione era connotata dalla tutela dell'interesse della minore.
Si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della CP_1
sentenza impugnata, rappresentando che la minore era ora iscritta al liceo Carducci di Bolzano, l'offerta di lavoro per l'appellante era scaduta ed il trasferimento della figlia avrebbe interrotto il rapporto con il padre, il quale aveva cercato di stimolare ed incoraggiare ricordandole l'importanza di CP_2
una dietra equilibrata o a volte in maniera scherzosa aveva fatto commenti sull'abbigliamento. Sostiene il convenuto che il
Tribunale aveva correttamente valutato i fatti e l'inserimento di nell'attuale contesto abitativo, scolastico, familiare, CP_2
nonché la sua necessità di stabilità in una fase delicata come quella dell'adolescenza e la possibilità anche in Alto Adige di fare percorsi di studi internazionali;
la minore era influenzata dalla madre, la quale non collaborava per rendere effettive le visite padre – figlia, per favorire il loro riavvicinamento. Il
Tribunale aveva inoltre correttamente valutato il messaggio inviato dal padre a in cui diceva di volerle bene e non CP_2
era strumentale alla sua audizione, l'unica che aveva travisato i fatti sarebbe l'appellante così come quando descriveva i nonni paterni come assenti dalla vita della minore. Infine il giudice di prime cure aveva correttamente valutato le dichiarazioni di e considerato quale fosse la sua tutela, in Alto Adige CP_2
molte erano le possibilità di lavoro per la madre, che disponeva
7 anche del contributo di mantenimento versato per lei e per la figlia dal sig. CP_1
Ha concluso per il rigetto dell'appello perché verrebbe pregiudicato il diritto di visita, la frequentazione e partecipazione del padre alla vita della figlia, la quale in futuro potrebbe essere inserita nelle attività commerciali del padre
(negozi ed albergo).
La Procura generale è intervenuta e ha depositato conclusioni scritte, in cui ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
E' stata fissata udienza per il giorno 10.9.2025, alla quale le parti si sono richiamate alle conclusioni rassegnate nei rispetti atti.
Con ordinanza resa fuori udienza la Corte ha ritenuto necessaria l'audizione della minore, già sentita dal giudice di primo grado ma tenuto conto del tempo trascorso e per potere verificare all'attualità la volontà di dopo avere iniziato CP_2
il liceo a Bolzano.
All'esito della audizione avvenuta in data 8.10.2025 sono stati assegnati termini alle parti per note conclusive e repliche ed alla successiva udienza del 12.11.2025, precisate da entrambe le parti deduzioni a verbale, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva, in ordine alle deduzioni a verbale
8 delle parti all'udienza del 12.11.2025, che esse sono scaturite da quanto contenuto nelle memorie di replica, rispettivamente con riguardo a paternità del convenuto di altro figlio nato il
30.09.2025 da nuova relazione nonché alla perdita o meno dell'anno scolastico per in caso di trasferimento, per CP_2
cui la successiva verbalizzazione a chiarimenti pare consentita nell'ambito della discussione prima che la causa sia trattenuta per la decisione. Non si tratta in ogni caso di deduzioni determinanti ai fini del decidere.
Va inoltre premesso che con il decreto di fissazione della udienza del 10.9.2025 non è stata accolta l'istanza dell'appellante di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15
c.p.c., in quanto di fatto attinenti alla domanda principale.
Nel merito si osserva che nata il [...], ora di CP_2
anni 14, vive dal 2018 con la madre Parte_1
a ER a seguito della separazione consensuale
[...]
avvenuta nel 2017 con decreto di omologa del Tribunale di
Bolzano dd. 7/11/2017.
La madre è sicuramente figura di riferimento per la figlia.
Incontroverso che il rapporto con il padre, che abita a S.
Cristina in Val EN, non sia di particolare intensità, gli incontri sono sporadici, non regolari, i contatti telefonici e/o via whatsapp difficili, assente un legame con i nonni paterni e con il nonno materno, come dato atto dalla minore, dallo stesso sig.
a verbale di udienza del 10.9.2025 e riportato nella CP_1
9 sentenza di primo grado.
All'udienza del 14/1/25 davanti al Tribunale ha CP_2
ricordato frasi non gentili a lei dette dal padre;
davanti a questa
Corte all'udienza del 8.10.2025 ha più volte rappresentato di percepire un atteggiamento critico del padre nei suoi confronti,
di non sentirsi da lui né ascoltata né compresa: “Dall'ultima volta che sono andata dal giudice ho visto mio padre due volte.
Lui mi incolpa sempre e secondo me non abbiamo una buona relazione. Non mi piace stare con lui perché mi tratta male e mi dice che sono grassa e mi vesto come una donna non della mia età. Ho detto a mio padre che mi dispiaceva mi parlasse così,
ma lui ha detto che me lo sono inventato e che ho sentito male”.
Gli incontri non si sono intensificati negli ultimi mesi ed anzi l'opposizione del padre alla richiesta della figlia di studiare a
Londra o in alternativa di potere frequentare la scuola IEXS di
Reggio IA, che le consentirebbe un domani di proseguire gli studi di odontoiatria a Londra come da lei auspicato per diventare dentista, ritenendo invece il padre di maggiore interesse per la figlia la sua permanenza in Alto Adige,
apprendendo anche la lingua tedesca, potendo in ogni caso seguire presso il Liceo Carducci un programma di studi internazionali con certificazioni linguistiche riconosciute all'estero ed in futuro anche affiancare il padre nelle sue attività
commerciali o nell'albergo di famiglia, rischia di creare maggiori fratture ed incomprensioni, trattandosi di progetti
10 completamente diversi.
ha mostrato ferma intenzione di volere tentare di CP_2
realizzare “questo mio progetto” di andare alla IEXS: “Per me è
veramente importante potere andare alla IEXS. La IEXS ha un convitto dove possono stare gli studenti fuori sede da lunedì a venerdì. Se la scuola costa molto e non riesco ad andarci mi informerò se questa scuola riconosce borse di studio perchè io voglio fare questa scuola. Nel caso in cui per qualsiasi motivo non potessi frequentare la IEXS andrei comunque a Reggio
IA e cercherei una alternativa, però cercherei di fare di tutto per riuscire a realizzare questo mio progetto”.
Un maggior benessere di in un contesto in cui si senta CP_2
accettata e rispettata, unitamente ad una maggiore autonomia acquisita con la crescita, può consentire di migliorare il rapporto con il padre, figura genitoriale sicuramente importante per uno sviluppo equilibrato di CP_2
Nella situazione attuale sono emersi diversi fattori critici:
sentita sia in primo grado che da questa Corte, ha CP_2
ribadito di non avere molti amici a ER, dove abita, e neppure a Bolzano, dove da pochi mesi ha iniziato il liceo
Carducci con indirizzo biomedico, che la minore ha detto di non apprezzare essendo suo desiderio frequentare una scuola che le consenta di conseguire un diploma di maternità
riconosciuto all'estero, con possibilità poi di proseguire gli studi per diventare dentista a Londra, città che già conosce e dove si
11 reca abitualmente, ivi trascorrendo i periodi di vacanza in inverno ed in estate presso le zie materne;
pochi e superficiali i contatti con il padre: “A Reggio IA sto meglio, mi sento in famiglia, ho quelli che considero i miei nonni e , CP_4 CP_3
ho molti amici che non ho né a Bolzano né a ER, inoltre sono persone che non mi criticano, non ho mai sentito da parte loro commenti sul mio aspetto fisico o sul mio seno, come invece ho sentito qui e mi mettono a disagio”.
Il merito al padre ha detto: “Quando a giugno ci siamo rivisti abbiamo parlato, lui ha ribadito di non essere d'accordo che io andassi a Reggio IA perché sarei stata troppo lontana, però
mi ha anche detto che con lui ci possiamo vedere ogni 5-6 mesi.
Io ero molto arrabbiata perché lui mi ha detto no alle mie richieste, però allo stesso tempo proponeva di vederci ogni 5-6
mesi, quindi lui stesso non voleva più frequentemente e quindi non aveva senso la giustificazione che dava per negarmi di andare a Reggio IA….Se andassi a Reggio IA manterrei i rapporti con mio padre anche ogni fine settimana andando in
Val EN come gli avevo anche detto ma lui mi ha risposto che sono una bugiarda e che non avrei mantenuta la promessa.
Anche mio papà se ci tiene a me può anche venire a trovarmi a
Reggio IA”.
Deduce il convenuto che la minore sarebbe influenzata e condizionata dalla madre, la quale ostacola la relazione padre-
figlia, inoltre unica reale ragione della richiesta di trasferimento
12 sarebbe l'interesse dell'appellante.
Invero è emerso che a ER ed a Bolzano la minore non ha una significativa rete sociale, l'attività sportiva può essere praticata ovunque, il percorso di studi superiore è iniziato da pochi mesi, per cui l'iscrizione in altra scuola non avrebbe grandi conseguenze, la psicologa che la segue da circa due anni
è a Reggio IA, città che conosce da quando era piccola.
Il fatto che la madre abbia ivi reperito attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato decorrente dal 7/1/2026 ed intenda trasferirsi, anche verosimilmente per proprio interesse personale, non significa che tale cambiamento sia in contrasto con l'esigenza di tutela della minore, non esclude quindi che corrisponda anche all'interesse della figlia, la quale potrà
continuare a stare con la madre, figura genitoriale allo stato per lei di riferimento, intraprendendo quel “progetto di studi” che ha concretamente individuato.
Né può condividersi la doglianza secondo la quale CP_2
subirebbe uno sradicamento in una fase di crescita delicata quale quella dell'adolescenza, in cui dovrebbe restare nell'ambiente familiare e sociale dove è nata e cresciuta.
I genitori sono divorziati da novembre 2017, quando CP_2
aveva 6 anni;
pur vivendo dapprima in Val EN poi a
ER, non si è consolidato il rapporto con il padre né con i nonni paterni, non si è creata una rete di amicizie consolidata,
significativa e di particolare importanza per la minore.
13 Il trasferimento da ER a Reggio IA, in una situazione che lei già conosce, non può certo essere traumatico e fonte di disagio, abituata a viaggiare ed a trascorrere molto CP_2
tempo anche all'estero, a Londra (vacanze natalizie, pasquali,
estive), dove vorrebbe vivere.
La relazione con il padre e con i nonni paterni, che ancora non si è strutturata nonostante la prossimità territoriale, non è di per sé impedita dal trasferimento di a Reggio IA, e CP_2
dovrà essere coltivata con impegno e collaborazione reciproca,
potendo il cambiamento rappresentare occasione per rivedere dinamiche comportamentali, per maggiore comprensione,
ascolto e dialogo, fermo restando il diritto di visita del padre.
Ritiene pertanto questa Corte di accogliere la richiesta di autorizzazione al trasferimento di Parte_1
con la figlia minore a Reggio IA.
Tenuto conto che il procedimento è stato instaurato per valutare obiettivamente l'interesse della minore e ha comportato reciproca soccombenza nei due gradi di giudizio, è operata integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
in riforma dell'impugnata sentenza,
autorizza
14 il trasferimento di nata il Persona_1
21.07.2011, unitamente alla madre Parte_1
a Reggio IA;
restano ferme
le condizioni stabilite con la sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Bolzano n. 598/2023;
dichiara
interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, così deciso il 12.11.2025
La Presidente estensore Dott. Silvia Monaco
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Silvia Monaco Presidente estensore
Dott. Oswald Leitner Consigliere
Dott. Michele Paparella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 69/2025 R.G.
promossa
da
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Zaccaria del foro di Reggio
IA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio
IA, Via Brigata Reggio n. 32 giusta procura in atti;
- appellante -
contro
, c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. Gerhart Gostner e Martin Plieger del foro di
Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio legale in
Bolzano Via Sernesi n. 34/I giusta delega in atti;
- appellato –
1 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI TRENTO - SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO
- intervenuto -
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
“In accoglimento del presente appello in via preliminare ed urgente ex art. 473-bis. 15 c.p.c. autorizzare con decreto provvisoriamente esecutivo il trasferimento a Reggio IA per la signora e la figlia con conseguente Parte_1 CP_2
autorizzazione alla signora all'iscrizione della figlia Parte_1
presso la scuola IXES di Reggio IA scelta da CP_2
fissando altresì l'udienza davanti a sé per la conferma, modifica,
revoca dei provvedimenti adottati con decreto. Nel merito riformare la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 305/2025 del
20.03.2025, pubblicata in data 24.03.2025, resa nel procedimento n. 2158/2024 RG e notificata in data 25. 03.2025
e per l'effetto autorizzare il trasferimento della signora
[...]
e della figlia dalla provincia di Parte_2 CP_2
Bolzano a Reggio IA disponendo il mantenimento delle condizioni stabilite dal Tribunale di Bolzano nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 598/2023 in particolare con riguardo alle modalità e tempistiche di vista del padre.
2 Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio o in subordine, nella denegate ipotesi di mancato accoglimento del gravame, vista l'adesione della minore e del
PM alle richieste della ricorrente, compensare integralmente le spese di giudizio”.
del procuratore di parte appellante:
“Rigetto del ricorso in appello e delle richieste ivi contenute, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese,
competenze ed onorari”.
della Procura generale:
“Confermare la sentenza del Tribunale di Bolzano dd.
20.3.2025, rigettando l'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Bolzano - evidenziato che la minore nata a [...] il [...], era CP_2
cresciuta in Alto Adige, dove aveva frequentato la scuola elementare e media e da quest'anno incominciato un nuovo percorso di studio alla scuola superiore Liceo Carducci con nuovi insegnanti e differenti compagni di classe, per cui anche eventuali pregresse difficoltà relazionali della minore, vissute alle medie con alcuni insegnanti e per episodi di bullismo,
avrebbero potuto essere superate - ha ritenuto essere nell'interesse della ragazza, pur avendo la stessa,
personalmente sentita, manifestato volontà di trasferirsi a
Reggio IA, mantenere la sua permanenza dove aveva
3 vissuto fino ad ora per consentire equilibrato continuativo rapporto con entrambi i genitori, evitandole cambiamenti radicali in una fase di crescita delicata, in cui era necessario un contesto da lei conosciuto, soprattutto familiare e parentale,
abitando il padre, i nonni paterni ed il nonno materno in Val
EN, potendo inoltre continuare ad essere seguita da una psicologa e praticare lo sport della pallamano, mentre i signori e , a cui era affezionata Controparte_3 Controparte_4
considerandoli come nonni materni, non avevano un grado di parentela, la madre avrebbe potuto trovare attività lavorativa come estetista o parrucchiera anche in Alto Adige, territorio in cui la minore poteva approfondire la conoscenza della lingua tedesca, che costituiva sicuramente arricchimento culturale,
potendo anche in Alto Adige scegliere un percorso di studi di tipo internazionale per ottenere certificazioni linguistiche riconosciute all'estero.
Con il ricorso in appello la difesa di nel censurare la Parte_1
sentenza ha esposto che già dal 2016 la ricorrente era andata a
Reggio IA per frequentare una scuola di formazione ed un successivo stage di due anni, lì aveva conosciuto i sigg.
e , che l'avevano aiutata ed erano stati presenti CP_3 CP_4
fin dalla nascita di la quale non aveva rapporti con il CP_2
padre, residente in [...]a 72 km di distanza da
ER, la figlia aveva avuto problemi con gli insegnanti ed era stata vittima di episodi di bullismo, inoltre a Reggio IA
4 l'appellante aveva una proposta di lavoro a tempo indeterminato presso la Hair Diffusion. Il Tribunale avrebbe errato I)
nell'affermare che un trasferimento non consentirebbe di mantenere la bigenitorialità, non considerando che allo stato non pernotta dal padre, lo vede saltuariamente, non ha CP_2
rapporti con i nonni paterni;
il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare desideri ed inclinazioni della minore, che aveva espresso la volontà di studiare a Londra per diventare dentista ed aveva scelto una scuola superiore a Reggio IA
IEXS, che rilascia una doppia maturità riconosciuta all'estero;
II) il Tribunale avrebbe travisato i fatti fondamentali posti a fondamento della decisione con motivazione erronea ed apparente 1. nell'affermare che la minore sarebbe inserita in una squadra di pallamano e che l'ambiente in cui vive sarebbe a lei gradito, 2. dove precisava che sarebbe seguita a ER da una psicologa, la quale invece esercita la propria professione a
Reggio IA, l'attività sportiva poteva essere fatta anche altrove ed a ER la minore aveva pochi amici, 3. del tutto ultroneo l'argomento in ordine alla conoscenza delle lingue, che non era ragione per fare restare la minore in Alto Adige,
essendo l'apprendimento indipendente dal luogo di residenza,
parlando spagnolo con la madre, tedesco con il padre, CP_2
inglese ed italiano, 4. erronea la motivazione sul percorso internazionale offerto da scuole superiori in Alto Adige, avendo la IEXS di Reggio IA tutt'altre caratteristiche e programmi,
5 consentendo di accedere all'università ed alla specializzazione a
Londra auspicata da ottenendo una doppia maturità CP_2
italiana ed inglese, 5. i costi della scuola privata non erano stati addotti da controparte come motivo di diniego alla domanda di trasferimento, 6. + 7. non aveva un legame particolare CP_2
con ER ed il fatto di vivere lì non aveva reso più assidua la frequentazione con il padre o con i nonni, 8. l'argomento del
Tribunale secondo il quale in futuro la ragazza avrebbe potuto andare in autonomia con treno o autobus da ER in Val
EN dal padre, valeva anche per i trasferimenti da Reggio
IA, 9. il Tribunale aveva errato nel ritenere sporadica la frequentazione con i sigg. e , i quali invece CP_3 CP_4
erano andati a ER con frequenza mensile ed al di là del legame biologico erano per come dei nonni;
III) CP_2
Mancata valorizzazione della volontà espressa dalla minore, che sentita in data 14.01.2025 aveva manifestato il proprio desiderio di cambiamento, di studiare in inglese per potersi poi trasferire a Londra ed iscriversi ad odontoiatria;
IV) Motivazione
apparente in ordine a mere ipotesi di inserimento lavorativo per la signora in Alto Adige, dove invece aveva ricevuto Parte_1
solo offerte di lavoro a tempo determinato, diversamente dal contratto ricevuto a Reggio IA, tra l'altro con migliore retribuzione ed in una città meno cara;
V) omessa considerazione del parere favorevole del pubblico ministero;
VI)
Illegittimità della condanna alle spese di lite, non tenendo conto
6 che l'azione era connotata dalla tutela dell'interesse della minore.
Si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della CP_1
sentenza impugnata, rappresentando che la minore era ora iscritta al liceo Carducci di Bolzano, l'offerta di lavoro per l'appellante era scaduta ed il trasferimento della figlia avrebbe interrotto il rapporto con il padre, il quale aveva cercato di stimolare ed incoraggiare ricordandole l'importanza di CP_2
una dietra equilibrata o a volte in maniera scherzosa aveva fatto commenti sull'abbigliamento. Sostiene il convenuto che il
Tribunale aveva correttamente valutato i fatti e l'inserimento di nell'attuale contesto abitativo, scolastico, familiare, CP_2
nonché la sua necessità di stabilità in una fase delicata come quella dell'adolescenza e la possibilità anche in Alto Adige di fare percorsi di studi internazionali;
la minore era influenzata dalla madre, la quale non collaborava per rendere effettive le visite padre – figlia, per favorire il loro riavvicinamento. Il
Tribunale aveva inoltre correttamente valutato il messaggio inviato dal padre a in cui diceva di volerle bene e non CP_2
era strumentale alla sua audizione, l'unica che aveva travisato i fatti sarebbe l'appellante così come quando descriveva i nonni paterni come assenti dalla vita della minore. Infine il giudice di prime cure aveva correttamente valutato le dichiarazioni di e considerato quale fosse la sua tutela, in Alto Adige CP_2
molte erano le possibilità di lavoro per la madre, che disponeva
7 anche del contributo di mantenimento versato per lei e per la figlia dal sig. CP_1
Ha concluso per il rigetto dell'appello perché verrebbe pregiudicato il diritto di visita, la frequentazione e partecipazione del padre alla vita della figlia, la quale in futuro potrebbe essere inserita nelle attività commerciali del padre
(negozi ed albergo).
La Procura generale è intervenuta e ha depositato conclusioni scritte, in cui ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
E' stata fissata udienza per il giorno 10.9.2025, alla quale le parti si sono richiamate alle conclusioni rassegnate nei rispetti atti.
Con ordinanza resa fuori udienza la Corte ha ritenuto necessaria l'audizione della minore, già sentita dal giudice di primo grado ma tenuto conto del tempo trascorso e per potere verificare all'attualità la volontà di dopo avere iniziato CP_2
il liceo a Bolzano.
All'esito della audizione avvenuta in data 8.10.2025 sono stati assegnati termini alle parti per note conclusive e repliche ed alla successiva udienza del 12.11.2025, precisate da entrambe le parti deduzioni a verbale, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva, in ordine alle deduzioni a verbale
8 delle parti all'udienza del 12.11.2025, che esse sono scaturite da quanto contenuto nelle memorie di replica, rispettivamente con riguardo a paternità del convenuto di altro figlio nato il
30.09.2025 da nuova relazione nonché alla perdita o meno dell'anno scolastico per in caso di trasferimento, per CP_2
cui la successiva verbalizzazione a chiarimenti pare consentita nell'ambito della discussione prima che la causa sia trattenuta per la decisione. Non si tratta in ogni caso di deduzioni determinanti ai fini del decidere.
Va inoltre premesso che con il decreto di fissazione della udienza del 10.9.2025 non è stata accolta l'istanza dell'appellante di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15
c.p.c., in quanto di fatto attinenti alla domanda principale.
Nel merito si osserva che nata il [...], ora di CP_2
anni 14, vive dal 2018 con la madre Parte_1
a ER a seguito della separazione consensuale
[...]
avvenuta nel 2017 con decreto di omologa del Tribunale di
Bolzano dd. 7/11/2017.
La madre è sicuramente figura di riferimento per la figlia.
Incontroverso che il rapporto con il padre, che abita a S.
Cristina in Val EN, non sia di particolare intensità, gli incontri sono sporadici, non regolari, i contatti telefonici e/o via whatsapp difficili, assente un legame con i nonni paterni e con il nonno materno, come dato atto dalla minore, dallo stesso sig.
a verbale di udienza del 10.9.2025 e riportato nella CP_1
9 sentenza di primo grado.
All'udienza del 14/1/25 davanti al Tribunale ha CP_2
ricordato frasi non gentili a lei dette dal padre;
davanti a questa
Corte all'udienza del 8.10.2025 ha più volte rappresentato di percepire un atteggiamento critico del padre nei suoi confronti,
di non sentirsi da lui né ascoltata né compresa: “Dall'ultima volta che sono andata dal giudice ho visto mio padre due volte.
Lui mi incolpa sempre e secondo me non abbiamo una buona relazione. Non mi piace stare con lui perché mi tratta male e mi dice che sono grassa e mi vesto come una donna non della mia età. Ho detto a mio padre che mi dispiaceva mi parlasse così,
ma lui ha detto che me lo sono inventato e che ho sentito male”.
Gli incontri non si sono intensificati negli ultimi mesi ed anzi l'opposizione del padre alla richiesta della figlia di studiare a
Londra o in alternativa di potere frequentare la scuola IEXS di
Reggio IA, che le consentirebbe un domani di proseguire gli studi di odontoiatria a Londra come da lei auspicato per diventare dentista, ritenendo invece il padre di maggiore interesse per la figlia la sua permanenza in Alto Adige,
apprendendo anche la lingua tedesca, potendo in ogni caso seguire presso il Liceo Carducci un programma di studi internazionali con certificazioni linguistiche riconosciute all'estero ed in futuro anche affiancare il padre nelle sue attività
commerciali o nell'albergo di famiglia, rischia di creare maggiori fratture ed incomprensioni, trattandosi di progetti
10 completamente diversi.
ha mostrato ferma intenzione di volere tentare di CP_2
realizzare “questo mio progetto” di andare alla IEXS: “Per me è
veramente importante potere andare alla IEXS. La IEXS ha un convitto dove possono stare gli studenti fuori sede da lunedì a venerdì. Se la scuola costa molto e non riesco ad andarci mi informerò se questa scuola riconosce borse di studio perchè io voglio fare questa scuola. Nel caso in cui per qualsiasi motivo non potessi frequentare la IEXS andrei comunque a Reggio
IA e cercherei una alternativa, però cercherei di fare di tutto per riuscire a realizzare questo mio progetto”.
Un maggior benessere di in un contesto in cui si senta CP_2
accettata e rispettata, unitamente ad una maggiore autonomia acquisita con la crescita, può consentire di migliorare il rapporto con il padre, figura genitoriale sicuramente importante per uno sviluppo equilibrato di CP_2
Nella situazione attuale sono emersi diversi fattori critici:
sentita sia in primo grado che da questa Corte, ha CP_2
ribadito di non avere molti amici a ER, dove abita, e neppure a Bolzano, dove da pochi mesi ha iniziato il liceo
Carducci con indirizzo biomedico, che la minore ha detto di non apprezzare essendo suo desiderio frequentare una scuola che le consenta di conseguire un diploma di maternità
riconosciuto all'estero, con possibilità poi di proseguire gli studi per diventare dentista a Londra, città che già conosce e dove si
11 reca abitualmente, ivi trascorrendo i periodi di vacanza in inverno ed in estate presso le zie materne;
pochi e superficiali i contatti con il padre: “A Reggio IA sto meglio, mi sento in famiglia, ho quelli che considero i miei nonni e , CP_4 CP_3
ho molti amici che non ho né a Bolzano né a ER, inoltre sono persone che non mi criticano, non ho mai sentito da parte loro commenti sul mio aspetto fisico o sul mio seno, come invece ho sentito qui e mi mettono a disagio”.
Il merito al padre ha detto: “Quando a giugno ci siamo rivisti abbiamo parlato, lui ha ribadito di non essere d'accordo che io andassi a Reggio IA perché sarei stata troppo lontana, però
mi ha anche detto che con lui ci possiamo vedere ogni 5-6 mesi.
Io ero molto arrabbiata perché lui mi ha detto no alle mie richieste, però allo stesso tempo proponeva di vederci ogni 5-6
mesi, quindi lui stesso non voleva più frequentemente e quindi non aveva senso la giustificazione che dava per negarmi di andare a Reggio IA….Se andassi a Reggio IA manterrei i rapporti con mio padre anche ogni fine settimana andando in
Val EN come gli avevo anche detto ma lui mi ha risposto che sono una bugiarda e che non avrei mantenuta la promessa.
Anche mio papà se ci tiene a me può anche venire a trovarmi a
Reggio IA”.
Deduce il convenuto che la minore sarebbe influenzata e condizionata dalla madre, la quale ostacola la relazione padre-
figlia, inoltre unica reale ragione della richiesta di trasferimento
12 sarebbe l'interesse dell'appellante.
Invero è emerso che a ER ed a Bolzano la minore non ha una significativa rete sociale, l'attività sportiva può essere praticata ovunque, il percorso di studi superiore è iniziato da pochi mesi, per cui l'iscrizione in altra scuola non avrebbe grandi conseguenze, la psicologa che la segue da circa due anni
è a Reggio IA, città che conosce da quando era piccola.
Il fatto che la madre abbia ivi reperito attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato decorrente dal 7/1/2026 ed intenda trasferirsi, anche verosimilmente per proprio interesse personale, non significa che tale cambiamento sia in contrasto con l'esigenza di tutela della minore, non esclude quindi che corrisponda anche all'interesse della figlia, la quale potrà
continuare a stare con la madre, figura genitoriale allo stato per lei di riferimento, intraprendendo quel “progetto di studi” che ha concretamente individuato.
Né può condividersi la doglianza secondo la quale CP_2
subirebbe uno sradicamento in una fase di crescita delicata quale quella dell'adolescenza, in cui dovrebbe restare nell'ambiente familiare e sociale dove è nata e cresciuta.
I genitori sono divorziati da novembre 2017, quando CP_2
aveva 6 anni;
pur vivendo dapprima in Val EN poi a
ER, non si è consolidato il rapporto con il padre né con i nonni paterni, non si è creata una rete di amicizie consolidata,
significativa e di particolare importanza per la minore.
13 Il trasferimento da ER a Reggio IA, in una situazione che lei già conosce, non può certo essere traumatico e fonte di disagio, abituata a viaggiare ed a trascorrere molto CP_2
tempo anche all'estero, a Londra (vacanze natalizie, pasquali,
estive), dove vorrebbe vivere.
La relazione con il padre e con i nonni paterni, che ancora non si è strutturata nonostante la prossimità territoriale, non è di per sé impedita dal trasferimento di a Reggio IA, e CP_2
dovrà essere coltivata con impegno e collaborazione reciproca,
potendo il cambiamento rappresentare occasione per rivedere dinamiche comportamentali, per maggiore comprensione,
ascolto e dialogo, fermo restando il diritto di visita del padre.
Ritiene pertanto questa Corte di accogliere la richiesta di autorizzazione al trasferimento di Parte_1
con la figlia minore a Reggio IA.
Tenuto conto che il procedimento è stato instaurato per valutare obiettivamente l'interesse della minore e ha comportato reciproca soccombenza nei due gradi di giudizio, è operata integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
in riforma dell'impugnata sentenza,
autorizza
14 il trasferimento di nata il Persona_1
21.07.2011, unitamente alla madre Parte_1
a Reggio IA;
restano ferme
le condizioni stabilite con la sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Bolzano n. 598/2023;
dichiara
interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, così deciso il 12.11.2025
La Presidente estensore Dott. Silvia Monaco
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