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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/03/2024, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 712/2022 tra
Parte_1
ATTORE
E
[...]
Controparte_1
[...] Controparte_2
[...] [...]
Controparte_3
CP_4 CP_5
[...] [...]
CP_6 [...]
CP_7 [...]
CP_8 CP_9
[...] CP_10
CP_11 CP_12
CP_13 CP_12
CP_14 [...]
CP_15 CP_10
CP_5 CP_10
CP_16 CP_17
[...] CP_18 CP_10
CP_19 CP_10
CP_20 CP_21
Controparte_22
CP_23 CP_24
[...] [...]
CP_25
[...] [...]
CP_26 CP_24
CONVENUTI
Oggi 28 marzo 2024 ad ore 10,50 innanzi alla dott. ssa Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per l'avv. MONNI SISINIA . Parte_1
Per parte convenuta nessuno compare.
pagina 1 di 5 Il Giudice invita l'avv. MONNI a precisare le conclusioni e alla discussione.
Parte attrice conferma le conclusioni come da atto di citazione. Dopo breve discussione orale, il giudice aggiorna l'udienza alle ore 16,00, per la lettura della sentenza. L'avv. MONNI dichiara sin d'ora di rinunciare ad essere presente alla lettura della sentenza. Il Giudice, previa Camera di Consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle ore
16,00.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 712/2022 promossa da:
, nato ad [...] l'[...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Tuveri, 37, nello studio e nella persona dell'avvocato Sisinia Monni che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( cod. fisc. ), rappresentata e difesa CP_27 C.F._2 dall'Avv. Raffaela Secce, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Galtellì, nel Vico Parrocchia, n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
E
[...]
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_28
[...] Controparte_29
[...]
[...]
[...] CP_7
Controparte_30
[...] [...]
Controparte_31
CP_32
Controparte_33
[...] CP_34
[...] CP_35
[...] [...]
CP_36 CP_10
CP_19 CP_17
[...] CP_37
Controparte_22
CP_23 [...]
CP_38 CP_24
CP_2 [...]
CP_25 [...]
CP_26 CP_24
CONVENUTI- CONTUMACI
pagina 3 di 5 OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.03.2024. Parte attrice ha confermato le conclusioni di cui all'atto di citazione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27 giugno 2022, regolarmente notificato, ha chiamato in Parte_1 giudizio, davanti l'intestato Tribunale, i convenuti riportati in epigrafe affinché venisse dichiarata, in suo favore, la usucapione dei beni indicati in atto di citazione ai sensi dell'art. 1158 c.c. per averli posseduti pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente per oltre 20 anni.
A fondamento della propria domanda l'attore ha dedotto:
-di possedere da oltre vent'anni direttamente ed indirettamente, in modo esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto l'immobile costituito da un fabbricato sito a Orgosolo, (NU), alla via Leopardi, n. 15, piano T-1, distinto al N.C.E.U. al Foglio 26, particella 1350, Categoria A/2, classe 6, consistenza n. 6,5 vani, rendita 453,19 euro e dal terreno su cui insiste l'abitazione, distinto al Catasto Terreni al Foglio 26 particella 1350, classamento
Ente Urbano.
-che il fabbricato, cosi come descritto, risulta catastalmente intestato all'odierno attore;
-che il terreno attualmente distinto in catasto al foglio 26 particella 1350, Ente Urbano, derivante dalle particelle: 1100 (dal 18.01.2007 al 30.6.2010), 803, (dal 12.6.2000 al 18.01.2007), 523 (al 12.06.2000) risulta intestato a terze persone;
-di essersi occupato da oltre vent'anni del fabbricato e del terreno utilizzandoli e curandone la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, sostenendone interamente le spese, provvedendo periodicamente ed in generale con interventi vari di ripristino sia degli ambienti interni che dell'esterno quali la manutenzione del tetto e degli infissi, la tinteggiatura degli interni, provvedendo al pagamento delle relative imposte comunali.
-di avere interesse ad ottenere la declaratoria di avvenuto acquisto a titolo originario della proprietà dell' immobile per intervenuta usucapione per procedere alla trascrizione presso i pubblici uffici.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, con comparsa di costituzione e risposta CP_27 dichiarava di non aver mai detenuto o posseduto l'immobile oggetto di causa non opponendosi alla domanda formulata dal alla quale aderiva chiedendone il suo accoglimento. Parte_1 Gli altri convenuti non si costituivano in giudizio e di essi veniva dichiarata la contumacia.
La causa, riassegnata a questo giudice è stata istruita con documenti e prova testimoniale. Sulle conclusioni precisate da parte attrice, viene oggi per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
°°°°°°°°°° La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Premesso che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono due requisiti base per l'istituto che ci occupa. Il possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni. Tanto premesso, dalla documentazione allegata all'atto introduttivo (visure storiche catastali, certificato storico anagrafico, certificato ipotecario speciale, ecc.), gli odierni convenuti citati in qualità di intestatari o eredi degli stessi intestatari catastali del bene oggetto di causa risulta esaurire l'ambito dei soggetti potenzialmente controinteressati all'accoglimento della domanda, ragione per cui il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato.
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, le testimonianze (v. ud. 23.11.2023, testi : , Testimone_1
assunte nel corso del giudizio hanno confermato il possesso di per Testimone_2 Parte_1 oltre vent'anni del terreno e del fabbricato il quale provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria anche a mezzo di terze persone dallo stesso incaricate, abitandovi in particolare nella stagione estiva . I testimoni, della cui attendibilità non è dato motivo dubitare, hanno confermato il possesso di Parte_1 dei beni oggetto di causa, dimostrando di conoscere i luoghi e di frequentare personalmente l'attore. pagina 4 di 5 Pertanto ha provato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1158 c.c per intervenuta Parte_1 usucapione dell'immobile oggetto di causa.
Il comportamento processuale dei convenuti che non si sono costituiti o seppure costituiti in giudizio ( ) non hanno contestato la rilevanza e l'efficacia dei fatti posti a base della pretesa attorea, CP_27 confermano così la mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile de quo dal possessore. Alla luce di quanto emerso in corso di causa la domanda attorea risulta quindi provata nei suoi fatti costitutivi e deve pertanto essere accolta.
Le spese del giudizio, tenuto conto che non vi è stata opposizione alla domanda, vengono interamente compensate tra le parti.
La presente sentenza va trascritta, ai sensi dell'art. 2651 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara che (Cod. Fisc. ), ha acquistato per intervenuta Parte_1 C.F._1 usucapione il diritto di proprietà dell'immobile costituito da un fabbricato sito a Orgosolo (NU), piano T-1, distinto al N.C.E.U. al Foglio 26, particella 1350, e dal terreno su cui insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni al Foglio 26 particella 1350.
2) Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, la parte non presente, ed allegazione al verbale.
Nuoro, 28 marzo 2024
Il Giudice dott.ssa Maria Adelaide Satta
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