Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 06/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00946/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00408/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2024, proposto da
Open Fiber S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Maria Laura Tripodi e Gerardo Maria Cinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Malesco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Andreis, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri n. 40;
nei confronti
Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.P.A - Infratel Italia S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 686 emesso dal Comune di Malesco in data 13 febbraio 2024 con il quale, rigettando l'istanza di Open Fiber S.p.A., non è stata autorizzata la manomissione della pavimentazione in pietra all'interno del centro storico; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Malesco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Open Fiber S.p.A., società che si occupa della realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga interamente in fibra ottica sul territorio nazionale in qualità di concessionario di Infratel Italia S.p.A., ha impugnato il provvedimento n. 686 del 13 febbraio 2024 del Comune di Malesco di diniego dell’istanza di autorizzazione alla manomissione della pavimentazione in pietra nel centro storico per allaccio utenze alla rete in fibra ottica nel Comune, precisamente all’indirizzo di via Minazzoli n. 14.
Trattasi di procedimento finalizzato all’autorizzazione per l’esecuzione di lavori, in particolare di scavi con la tecnica della micro-trincea, per la posa delle infrastrutture interrate.
Nel provvedimento prot. n. 686 del 13 febbraio 2024, notificato in pari data, si legge quanto segue: “ In relazione alla richiesta citata in oggetto, come già più volte comunicato a codesta … società, questo Ente non autorizza la manomissione di pavimentazione in pietra all’interno del centro storico. La Vs istanza di manomissione suolo pubblico, per Via Minazzoli n.14, deve pertanto intendersi non accolta ”.
La società ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e, mediatamente, degli artt. 49 del D.lgs. 259/2003 e 231 del D.lgs. 285/1992. Carenza di potere e violazione del procedimento amministrativo. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà.
Il Comune di Malesco si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.
Con il primo e unico motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la mancata motivazione del provvedimento di diniego impugnato asserendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e altresì la carenza di istruttoria.
Il motivo di ricorso merita di essere condiviso.
Il provvedimento impugnato è illegittimo poiché il Comune ha rigettato l’istanza della società ricorrente senza motivare le ragioni del diniego, in violazione pertanto dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Il provvedimento prot. n. 686 del 13 febbraio 2024 contiene infatti la sola parte dispositiva in base alla quale il Comune non autorizza la manomissione della pavimentazione in pietra all’interno del centro storico, senza alcuna enunciazione delle ragioni sottostanti. Il Comune si è limitato a richiamare genericamente precedenti comunicazioni senza neppure individuarne gli estremi. Tra l’altro, dall’esame di tali comunicazioni, versate in atti dal Comune, si evince che l’Amministrazione aveva negato l’autorizzazione allo scavo in altri siti talvolta adducendo un pericolo per la pubblica incolumità derivante dall’asserito mancato ripristino della pavimentazione stradale comunale precedentemente manomessa (cfr. allegati n. 6 e n. 7 di parte resistente), altre volte indicando ragioni squisitamente economiche (cfr. allegato n. 5 di parte resistente).
Giova osservare che “ per costante giurisprudenza la motivazione dell’atto amministrativo assolve la funzione di esternare le ragioni del provvedimento in modo da consentire al suo destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale la P.A. è pervenuta alla sua adozione e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato e rendere possibile al predetto destinatario la difesa delle proprie ragioni, restando altrimenti vanificati sia il principio costituzionale del buon andamento della P.A., sia la possibilità di difesa dell’interessato, sia la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2627; Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 923; id., 2 maggio 2016, n. 1656; Sez. IV, 18 aprile 2019, n. 2520; id., 1° ottobre 2004, n. 6361; id., 22 febbraio 2001, n. 938; Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 5956; id., 4 aprile 2006 n. 1750) ” (Cons. Stato, Sez. VII, 15 marzo 2024, n. 2529).
Con la memoria depositata in data 2 maggio 2025, il Comune di Malesco ha individuato le ragioni del diniego nell’esigenza di preservare la “ pavimentazione in pietra che andrebbe inevitabilmente danneggiata dall’intervento richiesto ” (cfr. pag. 7).
Tale giustificazione costituisce violazione del divieto di motivazione postuma del provvedimento amministrativo. Per costante giurisprudenza “ La motivazione del provvedimento costituisce … “l’essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata” (Consiglio di Stato, III, 30 aprile 2014, n. 2247), e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall’Amministrazione resistente nel corso del giudizio (Cons. Stato, n. 5291 del 2018) ” (Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2025, n. 3632; Cons. giust. amm. Sicilia, 1° aprile 2025, n. 228; Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2024, n. 7856).
La carenza di motivazione del diniego in questione denota, sotto altro diverso, ma connesso profilo, l’assenza di qualsivoglia istruttoria da parte dell’ente resistente. Nel provvedimento amministrativo, malgrado il diverso avviso espresso dalla parte resistente, non vi è traccia di alcuna ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, della cui effettività è lecito dubitare anche in ragione del fatto che, a fronte dell’invio dell’istanza di parte ricorrente in data 13 febbraio 2024 alle ore 09.35, il diniego è stato trasmesso dall’ente resistente in data 13 febbraio 2024 alle ore 14.53.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salva la riedizione del potere amministrativo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento gravato.
Condanna il Comune di Malesco a corrispondere alla parte ricorrente l’importo di euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge, a titolo di spese del presente giudizio, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO