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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 03 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3433/2024 R.G. e vertente
fra
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e
[...] C.F._2 Parte_3
( ) rappresentate e difese dall'avv. C. Massimo Oriolo ed C.F._3 elettivamente domiciliate presso il di lui studio, in Villa d'Agri, alla via A. Moro
n. 13, giusta mandato in atti;
RICORRENTI
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del in , rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla CP_2 CP_3 dott.ssa Claudia Datena, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Potenza, ed elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, in Controparte_4
Potenza, alla Piazza delle Regioni n. 1, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 26.11.2024 e ritualmente notificato, le parti indicate in epigrafe adivano il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato la propria attività in qualità di docente a tempo determinato e, in particolare:
[...]
con contratti a termine negli anni scolastici 2015/2016, Parte_1
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; con contratto a termine nell'anno Parte_2
scolastico 2023/2024 e con contratto a termine negli anni scolastici Parte_3
2022/2023 e 2023/2024 senza usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta
Elettronica del docente»), sebbene avessero svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e fossero sottoposte agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti;
che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari era in contrasto con la normativa costituzionale, con la clausola 4 Direttiva 1999/70 CE, con la giurisprudenza europea e con la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Tanto premesso, adivano il Tribunale e domandavano di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti (anche per il futuro e sino alla data della immissione in ruolo se ancora non immessi in ruolo) ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui al presente ricorso;
di condannare, per l'effetto, il , in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1
a consentire a ciascuno dei ricorrenti di accedere alla piattaforma telematica per l'accredito delle somme non percepite negli anni per cui è ricorso (e anche per il futuro e finché perdurino contratti a tempo determinato) e, in ogni caso, a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti, al fine di consentire alle parti ricorrenti di fruire del detto beneficio con effettività e dunque, in quanto compatibili con la presente pronunzia, alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo;
di condannare l'Amministrazione resistente a caricare sul sistema telematico predisposto ad hoc le somme non corrisposte a ciascuno dei ricorrenti, maggiorate di interessi o rivalutazione;
in subordine e in ogni caso, condannare l'Amministrazione resistente a pagare in favore dei ricorrenti le
2 seguenti somme: € 4.500,00 in favore di di € Parte_1
500,00 in favore di e di € 1.000,00 in favore di Parte_2 Parte_3
oltre ad eventuali ulteriori somme per le causale dedotte in premessa e maturate in corso di causa, con le maggiorazioni di legge, quale contributo alla formazione del ricorrente;
con vittoria delle spese e degli onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il , in persona del Controparte_1 CP_5
, e domandava, in via preliminare, dichiarare la domanda parzialmente
[...]
prescritta per la docente per gli anni scolastici indicati in Parte_1
ricorso ovvero per gli a.s. dal 2015/2016 al 2019/2020; nel merito, respingere la domanda, siccome infondata sia in fatto e diritto;
in subordine: a) escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo in considerazione delle supplenze brevi e saltuarie;
b) consentire la fruizione della carta secondo le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, ovvero utilizzando le somme assegnate con riferimento ad uno specifico anno scolastico entro l'anno successivo, con esclusione quindi della possibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso;
spese compensate.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 03 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di prescrizione sollevata in relazione alla docente appare fondata in relazione agli anni Parte_1
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, atteso che la diffida,
3 quale atto interruttivo, risulta consegnata il 09 luglio 2024 e, quindi, oltre il quinquennio decorrente dal conferimento degli incarichi di supplenza.
Passando al merito, è circostanza documentata, e non contestata, che le parti ricorrenti abbiano prestato la propria attività con contratto a tempo determinato e, in particolare, la docente negli anni scolastici Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; la docente Parte_2
nell'anno scolastico 2023/2024 e la docente negli anni
[...] Parte_3
scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Con il presente giudizio le lavoratrici lamentano di essere state illegittimamente escluse, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015 e domandano la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di euro 500,00 per ciascun CP_1
anno scolastico.
Sulla questione in esame, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha affermato che “... la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al
4 profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza …”.
Anche il Consiglio di Stato, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha affermato, in parte motiva, che spetta all'amministrazione “… l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio … E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo… “ così dichiarando la illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
Da ultimo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del
27.10.2023 ha statuito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
5 valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (nonché Cass. civ., sez. lav. Sentenza n.
29961 del 27.10.2023).
Infine, va rilevato che il decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 103, all'art 15, comma 1, ha disposto che: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui
6 all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante”.
In applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, non avendo l'Amministrazione resistente dedotto e provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4 che possano giustificare la diversità di trattamento riservato ai docenti precari in relazione alla carta docenti, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docenti, quanto a per gli anni Parte_1
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; quanto a nell'anno scolastico 2023/2024 e quanto a negli Parte_2 Parte_3
anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno, l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di € 2.500,00 in favore di Parte_1
dell'importo complessivo di € 500,00 in favore di e
[...] Parte_2 dell'importo complessivo di € 1.000.00 in favore di oltre accessori Parte_3
come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate e del carattere seriale del contenzioso oggetto del presente ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2
e con ricorso depositato il 26.11.2024, ogni altra domanda
[...] Parte_3
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara prescritto il credito maturato dalla docente Parte_1
in relazione agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
[...]
2017/2018 e 2018/2019;
7 2. accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docenti e, in particolare: quanto a in Parte_1
relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; quanto a in relazione all'anno Parte_2
scolastico 2023/2024 e quanto a in relazione agli anni Parte_3
scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno;
3. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
in , al pagamento dell'importo nominale di € 2.500,00 in favore di CP_3
dell'importo nominale di € 500,00 in favore Parte_1 di e dell'importo nominale di € 1.000.00 in favore di Parte_2
oltre accessori come per legge;
Parte_3
4. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
in carica, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.200,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 03 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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