Decreto cautelare 7 dicembre 2021
Sentenza breve 10 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 10/02/2022, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2022
N. 00240/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00774/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2020, proposto da
CI AR Scala, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi E. Colosimo e Roberto Francioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palagiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone, n. 56;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 16 del 6 Febbraio 2020, notificata alla ricorrente il 14 Febbraio 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Palagiano ha ingiunto alla signora CI AR Scala, in qualità di proprietaria dell’immobile, di provvedere entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza, alla bonifica dell’immobile in questione mediante rimozione della canna fumaria in cemento amianto sita sul lastrico solare dell'edificio ubicato in Palagiano al viale Stazione n. 105, con avvertimento che in caso di inottemperanza nei termini indicati saranno adottati i provvedimenti sanzionatori in materia e la contestuale esecuzione d’ufficio degli interventi richiesti con recupero economico a carico degli inadempienti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palagiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per il Comune resistente il difensore avv.to G. Misserini;
Sentite le parti presenti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. - La ricorrente impugna, con ricorso notificato il 17/06/2020 e depositato in giudizio il 13/07/2020, l’ordinanza contingibile ed urgente n. 16 del 6 Febbraio 2020, notificatale il 14 Febbraio 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Palagiano ha ordinato alla stessa, in qualità di proprietaria dell’immobile, di provvedere, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza, alla bonifica dell’immobile in questione mediante rimozione della canna fumaria in cemento amianto sita sul lastrico solare dell'edificio ubicato in Palagiano al viale Stazione n. 105, con avvertimento che in caso di inottemperanza nei termini indicati saranno adottati i provvedimenti sanzionatori in materia e la contestuale esecuzione d’ufficio degli interventi richiesti con recupero economico a carico degli inadempienti.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
A. Eccesso di potere per difetto di presupposti - Violazione e falsa applicazione di legge e regolamenti- Carenza di motivazione e di istruttoria - Violazione e falsa applicazione del D.m. 6 Settembre 1994 e della Legge n. 257/1992 nonché art.12 e allegato 2 del D.M. 20 Ago 1999.- Violazione e falsa applicazione dell’art.54 del D. Lgs. n. 267/2000.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, la ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il 23/07/2020, si è costituito in giudizio il Comune di Palagiano, depositando un atto di costituzione formale, nel quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l’irricevibilità e, nondimeno, l’inammissibilità dello spiegato ricorso ed, in subordine, l’infondatezza, sia in fatto che in diritto.
Il 05/09/2020, i Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha illustrato le sollevate eccezioni di irricevibilità e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’avverso ricorso, nonché l’infondatezza nel merito delle censure dedotte da parte ricorrente, chiedendo, previo rigetto della domanda cautelare, di respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato.
Il 17/09/2020, parte ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari, avendo il Comune resistente, con nota prot. n. 9215 del 17.06.2020, accolto l’istanza di cui alla nota prot. n. 3437 del 27.02.2020 della ricorrente, con la quale quest’ultima chiedeva al Comune di Palagiano di poter mettere in sicurezza la canna fumaria mediante incapsulamento, in luogo della demolizione disposta con l’ordinanza sindacale impugnata.
Il 18/09/2020, il Comune resistente ha depositato in giudizio una nota di presa d’atto dell’istanza del 14.09.2020 - depositata il 17.09.2020 - con cui parte ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari del 22.09.2020.
Nella Camera di Consiglio del 22/09/2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente (dopo il rinvio disposto, su richiesta di quest’ultima, alla precedente Camera di Consiglio dell’08/09/2020), il Presidente di questa Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari, come da richiesta scritta di parte ricorrente.
Il 07/12/2021, parte ricorrente ha depositato in giudizio una richiesta di decreto di sospensiva monocratica, ex art. 56, c.p.a., con contestuale costituzione in giudizio di nuovo difensore, chiedendo di sospendere provvisoriamente sia il provvedimento del Comune di Palagiano prot. n. 29675 del 24 Novembre 2021, notificato il 30 Novembre 2021, recante comunicazione della data di intervento del 20 Dicembre 2021 per l’esecuzione d’ufficio, in suo danno a seguito di inottemperanza, della menzionata ordinanza sindacale n. 16/2020 da parte della Ditta (Chemipul Italiana S.r.l.) appositamente incaricata dall’A.C. quale esecutrice dell’intervento d’ufficio di bonifica mediante rimozione della canna fumaria de qua , sia la precedente ordinanza sindacale n. 16 del 6.02.2020 impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Con decreto cautelare n. 700 del 07/12/2021, il Presidente di questa Sezione ha dichiarato inammissibile e comunque respinto la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente, fissando per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio dell’11 Gennaio 2022, con la seguente motivazione: “ Premesso che con la predetta istanza di misure cautelari monocratiche urgenti è stato chiesto dalla parte ricorrente a questo Presidente di sospendere provvisoriamente (sino all’udienza pubblica di merito) sia l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 16 del 6 Febbraio 2020 impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio, sia la sopravvenuta nota del Comune di Palagiano prot. n. 29675 del 24 Novembre 2021, notificata il 30 Novembre 2021, recante comunicazione della data di intervento del 20 Dicembre 2021 per l’esecuzione d’ufficio, in suo danno a seguito di inottemperanza, della menzionata ordinanza sindacale n. 16/2020 da parte della Ditta (Chemipul Italiana S.r.l.) appositamente incaricata dall’A.C. quale esecutrice dell’intervento di bonifica mediante rimozione della canna fumaria de qua.
Considerato, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica, - da un lato - che il ricorso introduttivo del giudizio appare irricevibile per tardività, e - dall’altro - che non risultano formulati dalla parte ricorrente motivi aggiunti e nemmeno proposta istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a. avverso la predetta nota del Comune di Palagiano prot. n. 29675 del 24 Novembre 2021 (sopravvenuta dopo la cancellazione dal ruolo dell’istanza cautelare avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio disposta nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2020) ”.
Il 09/12/2021, il difensore di parte ricorrente Avv. Roberto Francioso ha depositato in giudizio una dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo.
Il 05/01/2022, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo nell’integrale rigetto del ricorso, previo rigetto della domanda cautelare.
Nella Camera di Consiglio dell’11/01/2022, il Presidente di questa Sezione ha ritenuto opportuno disporre un breve rinvio della trattazione dell'istanza cautelare riproposta dalla parte ricorrente anche ai fini di una eventuale prossima decisione ex art 60 c.p.a. con sentenza in forma semplificata, il difensore del Comune di Palagiano nulla ha osservato, quindi, il Presidente ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2022.
Nella Camera di Consiglio dell’08/02/2022, la causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 60 c.p.a., per l’eventuale definizione nel merito con sentenza in forma semplifica.
2. - Il ricorso va dichiarato irricevibile per l’evidente tardività della sua proposizione, come condivisibilmente eccepito anche dalla difesa del Comune resistente.
Giova ricordare che, in base all’art. 29 (“ Azione di annullamento ”), comma 1, c.p.a. “ L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni ” e che, in base all’art. 41 (“ Notificazione del ricorso e suoi destinatari ”), comma 2, c.p.a. “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ”.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che, nella fattispecie di causa, l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 16/2020 del 06.02.2020, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, è stata notificata alla parte ricorrente in data 14.02.2020, nel mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato al Comune resistente solo in data 17/06/2020, quindi, ben oltre la scadenza del termine di 60 giorni previsto, a pena di decadenza, dall’art. 29 c.p.a., pur tenendo conto della sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da COVID - 19 normativamente disposta dall’08.03.2020 al 03.05.2020.
Peraltro, come già rilevato nel decreto presidenziale cautelare della Sezione n. 700 del 07/12/2021, la nota del Comune di Palagiano prot. n. 29675 del 24 Novembre 2021, sopravvenuta dopo la cancellazione dal ruolo dell’istanza cautelare avanzata con il ricorso introduttivo del presente giudizio disposta nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2020, non è stata impugnata da parte ricorrente con motivi aggiunti.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera a) c.p.a..
4. - Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge (tenuto conto delle peculiarità fattuali della causa e del comportamento processuale delle parti) per disporre l’integrale compensazione tra le stesse parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO