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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 457 dell'anno 2022
T R A
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione Parte_1
in opposizione, dall'avv. Mauro Sgaramella, ed elettivamente domiciliati in Andra al viale
Venezia Giulia, 88, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1
mandataria per la gestione del credito, (già assistita e difesa Controparte_2 CP_3
dagli avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Andria, via Vittoria n. 63 (c/o avv. Giuseppe Piccolo), nonché ai domicili digitali e Email_2 Email_3
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 7 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, e chiedevano, che Parte_2 Parte_3
l'adita Corte di Appello, in riforma della sentenza n. 1542/2021, del Tribunale di Trani, pubblicata in data 15 settembre 2021 ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni :
1 1) in via preliminare: provvedere sulla richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351, co. 2 e 283 c.p.c.;
2) in via principale, in accoglimento delle ragioni illustrate in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1542/2021, depositata in cancelleria in data
16/09/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
2a) nel merito, accertare l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, e per l'effetto revocarsi/annullarsi/dichiararsi nullo, inefficace o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 537/2017;
2b) in ogni caso, rigettare l'avversa domanda, così come proposta in sede monitoria per difetto di prova dei fatti costitutivi del presente credito, oltreché del quantum debeatur;
3) In subordine, all'esito dell'espletamento della richiesta ctu, accertare l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, e per l'effetto revocarsi/annullarsi/dichiararsi nullo, inefficace o comunque privo di efficacia, nella misura che verrà accertata all'esito della richiesta ctu, il decreto ingiuntivo opposto n. 537/2017 DI;
4) in ogni caso, condannare la convenuta opposta al pagamento delle competenze legali relative al doppio grado di giudizio, RSF al 15%,IVA al 22% e Cap al 4%, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata , formulava le seguenti conclusioni : Controparte_1
“- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata per le ragioni esposte al paragrafo sub VI;
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.
1542/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Trani per i motivi dettagliatamente indicati al paragrafo sub I;
- in via principale, rigettare il proposto appello la sentenza n. 1542/2021 emessa dal Tribunale
Ordinario di Trani perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
- in ogni caso, confermare in toto la sentenza n. 1542/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di
Trani e, per l'effetto, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 13-18 dicembre 2024, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del 13 dicembre 2025 le parti avevamo dichiarato la concorde volontà di abbandonare il giudizio, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 7 marzo 2025.
All'udienza del 7 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore
2 dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da avverso la sentenza Parte_1
n. 1542/2021, del Tribunale di Trani, pubblicata in data 15 settembre 2021, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 7 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 457 dell'anno 2022
T R A
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione Parte_1
in opposizione, dall'avv. Mauro Sgaramella, ed elettivamente domiciliati in Andra al viale
Venezia Giulia, 88, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1
mandataria per la gestione del credito, (già assistita e difesa Controparte_2 CP_3
dagli avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Andria, via Vittoria n. 63 (c/o avv. Giuseppe Piccolo), nonché ai domicili digitali e Email_2 Email_3
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 7 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, e chiedevano, che Parte_2 Parte_3
l'adita Corte di Appello, in riforma della sentenza n. 1542/2021, del Tribunale di Trani, pubblicata in data 15 settembre 2021 ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni :
1 1) in via preliminare: provvedere sulla richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351, co. 2 e 283 c.p.c.;
2) in via principale, in accoglimento delle ragioni illustrate in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1542/2021, depositata in cancelleria in data
16/09/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
2a) nel merito, accertare l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, e per l'effetto revocarsi/annullarsi/dichiararsi nullo, inefficace o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 537/2017;
2b) in ogni caso, rigettare l'avversa domanda, così come proposta in sede monitoria per difetto di prova dei fatti costitutivi del presente credito, oltreché del quantum debeatur;
3) In subordine, all'esito dell'espletamento della richiesta ctu, accertare l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, e per l'effetto revocarsi/annullarsi/dichiararsi nullo, inefficace o comunque privo di efficacia, nella misura che verrà accertata all'esito della richiesta ctu, il decreto ingiuntivo opposto n. 537/2017 DI;
4) in ogni caso, condannare la convenuta opposta al pagamento delle competenze legali relative al doppio grado di giudizio, RSF al 15%,IVA al 22% e Cap al 4%, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata , formulava le seguenti conclusioni : Controparte_1
“- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata per le ragioni esposte al paragrafo sub VI;
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.
1542/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Trani per i motivi dettagliatamente indicati al paragrafo sub I;
- in via principale, rigettare il proposto appello la sentenza n. 1542/2021 emessa dal Tribunale
Ordinario di Trani perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
- in ogni caso, confermare in toto la sentenza n. 1542/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di
Trani e, per l'effetto, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 13-18 dicembre 2024, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del 13 dicembre 2025 le parti avevamo dichiarato la concorde volontà di abbandonare il giudizio, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 7 marzo 2025.
All'udienza del 7 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore
2 dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da avverso la sentenza Parte_1
n. 1542/2021, del Tribunale di Trani, pubblicata in data 15 settembre 2021, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 7 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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