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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 427/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Anna Maria Tracanna Presidente relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere dr. Emanuela Vitello Consigliere all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso Parte_1 dall'Avv. GAMBINO ARMANDO
APPELLANTE E assistito e difeso dall'Avv. BASILE GIOVANNI Controparte_1
ENZO
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 166/2024 in data 24 aprile 2024 del
Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro di Chieti ha condannato l' al Pt_1 pagamento in favore di del reddito di cittadinanza, con decorrenza Controparte_1 dall'1/7/2023, oltre interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo.
In particolare il primo giudice, precisato che tra i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza previsti in capo al richiedente dall'articolo 2, comma 1, lett. c-bis del D.L. 4/2019, vi è la mancata sottoposizione a misure cautelari, nonché la mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti per taluno dei delitti espressamente indicati, ha affermato che solo la condanna definitiva di colui che richiede la prestazione preclude l'accesso al beneficio, non anche ai componenti il nucleo familiare. La presenza all'interno del nucleo familiare di un soggetto che ha riportato una condanna penale rileva sotto altro e diverso profilo, prevedendo l'art. 3, comma 13, del D.L. n. 4/2019, che, ferma restando la spettanza della prestazione, questa deve essere riparametrata, non considerando il componente del nucleo che abbia subito una condanna per uno dei reati di cui al citato art. 7, comma 3.
Si legge nella sentenza che la circostanza che il marito della ricorrente ha subito nel 2017 una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 648 c.p. rileva solo ai limitati effetti di cui all'art. 3, comma 13, del D.L. n. 4/2019, non è tuttavia ostativa alla concessione del beneficio.
Avverso la predetta pronuncia, ha proposto appello con ricorso depositato in data 21 Pt_1 ottobre 2024, chiedendo la riforma della stessa ed in particolare il rigetto delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata, eccependo la inammissibilità dell'appello perché tardivo, contestando nel merito i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Preliminarmente, dato atto che la sentenza di primo grado, come risulta dalla documentazione versata in atti dall'appellata, è stata notificata all' in data 13 maggio 2024, il ricorso in Pt_1 appello, depositato da in data 21 ottobre 2024, è tardivo, con conseguente Pt_1 inammissibilità del gravame che, in ogni caso, nel merito è comunque infondato.
Con i motivi di gravame l' ha censurato la violazione da parte del primo Parte_2 giudice delle norma di cui all'art. 2, comma 1°, lettera c-bis e dell'art. 7 commi 3 e 4 del D.L.
n. 4/2019, evidenziando che le circostanze o i fatti che rilevano ai fini della domanda di reddito di cittadinanza, oltre ad aver riguardo al reddito ed al patrimonio, ineriscono alla
“composizione del nucleo familiare”, sanzionando il comma 4° dell'art. 7, con la “revoca” del beneficio previdenziale, l'aver omesso o dichiarato falsamente, nella domanda di reddito di cittadinanza, circostanze o fatti che avrebbero condotto alla revoca del reddito di cittadinanza, non solo quelli riguardanti il reddito ed il patrimonio, ma anche quelli inerenti la
“composizione del nucleo familiare”. Poichè nel caso di specie, nella domanda di reddito di cittadinanza presentata il 20.06.2023 , ha dichiarato che :“……- Controparte_1 che né il sottoscritto, né alcun componente il nucleo è, al momento della domanda, sottoposto
a misura cautelare personale, eseguita in carcere, per qualsiasi tipologia di reato, né a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli articoli …[…] , tale dichiarazione non risulta conforme al vero e, in caso di concessione del beneficio, avrebbe comportato la revoca, con effetto retroattivo, del reddito di cittadinanza, come se il beneficio non fosse mai spettato. A parere dell'appellante pertanto sarebbe legittimo il diniego dell' , risultando iniquo concedere una prestazione previdenziale Pt_1 salvo poi revocarla in presenza di una domanda contenente dichiarazioni inesatte.
pag. 2/4 L'appello non è fondato e va rigettato.
Fermo restando che la ricorrente, odierna appellata, non è sottoposta ad alcuna misura cautelare né ha subito condanna per uno dei reati di cui all'art. 7, comma, 3 del D.L. n. 4/2019
e pertanto ha diritto al reddito di cittadinanza, non essendovi contestazione alcuna, da parte dell' , sulla sussistenza degli altri requisiti individuati dall'art. 2 del D.L. n. 4/2019 e che Pt_1 la presenza all'interno del nucleo familiare di un soggetto che ha riportato una condanna penale – nella specie il marito che ha subito nel 2017 una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 648 c.p. – incide unicamente ai fini dell'ammontare della prestazione dovuta, nel senso che tale soggetto non è preso in considerazione, va rilevato che per tale condanna è intervenuta la riabilitazione, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza in data 11 maggio
2023.
A mente dell'art. 178 c.p. “la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna”.
Al di là di ogni considerazione in merito alla questione se la riabilitazione rimuova o meno gli effetti della condanna penale di cui all'art. 3, comma 13, del D.L. n. 4/2019 e quindi se l' debba o meno tenerne conto nell'erogazione del reddito di cittadinanza, per quanto Pt_1 nel corpo della domanda la ricorrente non ha dichiarato l'esistenza di condanne in capo ad un componente del nucleo familiare, la stessa disposizione normativa richiede, ai fini della revoca che l'amministrazione “accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza” e nel caso in esame, oltre al rilievo del giudice di primo grado per cui “l'omissione può ritenersi pienamente giustificata per il fatto che era intervenuta ordinanza di riabilitazione, fatto che può aver legittimamente indotto la ricorrente a ritenere che non si fosse in presenza di una condanna penale” vi è l'ulteriore elemento significativo per cui la medesima ha allegato alla domanda amministrativa anche la ordinanza di riabilitazione, la quale dunque va considerata come un tutt'uno rispetto all'istanza, volendo la richiedente al tempo stesso evidenziare – e non certo occultare – che il marito era stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 7 ma che per tale condanna era poi intervenuta anche ordinanza di riabilitazione, mettendo così l' in condizione di sapere Pt_1 sia della sentenza di condanna, per uno dei componenti del nucleo familiare, sia della successiva riabilitazione.
Pertanto, escludendo che le dichiarazioni e le informazioni poste a fondamento dell'istanza possano essere ritenute non corrispondenti al vero, non si profila alcuna condizione che potrebbe legittimare la revoca del beneficio una volta concesso, così da giustificarne il diniego in via preventiva.
L'appello pertanto va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo.
P.Q.M.
pag. 3/4 - Rigetta l'appello
- Condanna alla rifusione in favore dell'Erario delle spese del grado, che liquida in Pt_1
€ 1.983, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge,
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL PRESIDENTE est.
Anna Maria Tracanna
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 427/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Anna Maria Tracanna Presidente relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere dr. Emanuela Vitello Consigliere all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso Parte_1 dall'Avv. GAMBINO ARMANDO
APPELLANTE E assistito e difeso dall'Avv. BASILE GIOVANNI Controparte_1
ENZO
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 166/2024 in data 24 aprile 2024 del
Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro di Chieti ha condannato l' al Pt_1 pagamento in favore di del reddito di cittadinanza, con decorrenza Controparte_1 dall'1/7/2023, oltre interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo.
In particolare il primo giudice, precisato che tra i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza previsti in capo al richiedente dall'articolo 2, comma 1, lett. c-bis del D.L. 4/2019, vi è la mancata sottoposizione a misure cautelari, nonché la mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti per taluno dei delitti espressamente indicati, ha affermato che solo la condanna definitiva di colui che richiede la prestazione preclude l'accesso al beneficio, non anche ai componenti il nucleo familiare. La presenza all'interno del nucleo familiare di un soggetto che ha riportato una condanna penale rileva sotto altro e diverso profilo, prevedendo l'art. 3, comma 13, del D.L. n. 4/2019, che, ferma restando la spettanza della prestazione, questa deve essere riparametrata, non considerando il componente del nucleo che abbia subito una condanna per uno dei reati di cui al citato art. 7, comma 3.
Si legge nella sentenza che la circostanza che il marito della ricorrente ha subito nel 2017 una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 648 c.p. rileva solo ai limitati effetti di cui all'art. 3, comma 13, del D.L. n. 4/2019, non è tuttavia ostativa alla concessione del beneficio.
Avverso la predetta pronuncia, ha proposto appello con ricorso depositato in data 21 Pt_1 ottobre 2024, chiedendo la riforma della stessa ed in particolare il rigetto delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata, eccependo la inammissibilità dell'appello perché tardivo, contestando nel merito i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Preliminarmente, dato atto che la sentenza di primo grado, come risulta dalla documentazione versata in atti dall'appellata, è stata notificata all' in data 13 maggio 2024, il ricorso in Pt_1 appello, depositato da in data 21 ottobre 2024, è tardivo, con conseguente Pt_1 inammissibilità del gravame che, in ogni caso, nel merito è comunque infondato.
Con i motivi di gravame l' ha censurato la violazione da parte del primo Parte_2 giudice delle norma di cui all'art. 2, comma 1°, lettera c-bis e dell'art. 7 commi 3 e 4 del D.L.
n. 4/2019, evidenziando che le circostanze o i fatti che rilevano ai fini della domanda di reddito di cittadinanza, oltre ad aver riguardo al reddito ed al patrimonio, ineriscono alla
“composizione del nucleo familiare”, sanzionando il comma 4° dell'art. 7, con la “revoca” del beneficio previdenziale, l'aver omesso o dichiarato falsamente, nella domanda di reddito di cittadinanza, circostanze o fatti che avrebbero condotto alla revoca del reddito di cittadinanza, non solo quelli riguardanti il reddito ed il patrimonio, ma anche quelli inerenti la
“composizione del nucleo familiare”. Poichè nel caso di specie, nella domanda di reddito di cittadinanza presentata il 20.06.2023 , ha dichiarato che :“……- Controparte_1 che né il sottoscritto, né alcun componente il nucleo è, al momento della domanda, sottoposto
a misura cautelare personale, eseguita in carcere, per qualsiasi tipologia di reato, né a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli articoli …[…] , tale dichiarazione non risulta conforme al vero e, in caso di concessione del beneficio, avrebbe comportato la revoca, con effetto retroattivo, del reddito di cittadinanza, come se il beneficio non fosse mai spettato. A parere dell'appellante pertanto sarebbe legittimo il diniego dell' , risultando iniquo concedere una prestazione previdenziale Pt_1 salvo poi revocarla in presenza di una domanda contenente dichiarazioni inesatte.
pag. 2/4 L'appello non è fondato e va rigettato.
Fermo restando che la ricorrente, odierna appellata, non è sottoposta ad alcuna misura cautelare né ha subito condanna per uno dei reati di cui all'art. 7, comma, 3 del D.L. n. 4/2019
e pertanto ha diritto al reddito di cittadinanza, non essendovi contestazione alcuna, da parte dell' , sulla sussistenza degli altri requisiti individuati dall'art. 2 del D.L. n. 4/2019 e che Pt_1 la presenza all'interno del nucleo familiare di un soggetto che ha riportato una condanna penale – nella specie il marito che ha subito nel 2017 una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 648 c.p. – incide unicamente ai fini dell'ammontare della prestazione dovuta, nel senso che tale soggetto non è preso in considerazione, va rilevato che per tale condanna è intervenuta la riabilitazione, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza in data 11 maggio
2023.
A mente dell'art. 178 c.p. “la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna”.
Al di là di ogni considerazione in merito alla questione se la riabilitazione rimuova o meno gli effetti della condanna penale di cui all'art. 3, comma 13, del D.L. n. 4/2019 e quindi se l' debba o meno tenerne conto nell'erogazione del reddito di cittadinanza, per quanto Pt_1 nel corpo della domanda la ricorrente non ha dichiarato l'esistenza di condanne in capo ad un componente del nucleo familiare, la stessa disposizione normativa richiede, ai fini della revoca che l'amministrazione “accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza” e nel caso in esame, oltre al rilievo del giudice di primo grado per cui “l'omissione può ritenersi pienamente giustificata per il fatto che era intervenuta ordinanza di riabilitazione, fatto che può aver legittimamente indotto la ricorrente a ritenere che non si fosse in presenza di una condanna penale” vi è l'ulteriore elemento significativo per cui la medesima ha allegato alla domanda amministrativa anche la ordinanza di riabilitazione, la quale dunque va considerata come un tutt'uno rispetto all'istanza, volendo la richiedente al tempo stesso evidenziare – e non certo occultare – che il marito era stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 7 ma che per tale condanna era poi intervenuta anche ordinanza di riabilitazione, mettendo così l' in condizione di sapere Pt_1 sia della sentenza di condanna, per uno dei componenti del nucleo familiare, sia della successiva riabilitazione.
Pertanto, escludendo che le dichiarazioni e le informazioni poste a fondamento dell'istanza possano essere ritenute non corrispondenti al vero, non si profila alcuna condizione che potrebbe legittimare la revoca del beneficio una volta concesso, così da giustificarne il diniego in via preventiva.
L'appello pertanto va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo.
P.Q.M.
pag. 3/4 - Rigetta l'appello
- Condanna alla rifusione in favore dell'Erario delle spese del grado, che liquida in Pt_1
€ 1.983, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge,
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL PRESIDENTE est.
Anna Maria Tracanna
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