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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/11/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
850/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Laura Speranza GIUDICE
Dott.ssa Ida Perna GIUDICE
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 850/2025 del Ruolo Generale Degli Affari Di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
ed ivi residente a[...] C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Starza n. 92, (C.F. , entrambi rappresentati e difesi, C.F._2 dall'Avvocato Anna D'Antuono, presso il cui studio sito in Gragnano (NA) alla via S. Caterina n.15, eleggono domicilio, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente l'omologa della loro separazione consensuale ai patti e condizioni di cui in ricorso. Il P.M. in data 02.05.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 23.04.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni
[...] concordate in ricorso e di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, della l. 1 dicembre n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
A tal fine i ricorrenti hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile celebrato in Gragnano in data 28.09.2019; di aver scelto il regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che a causa di incomprensioni insorte subito dopo aver contratto matrimonio e maturate nel corso del tempo, era divenuto impossibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, visto il parere favorevole del P.M. pervenuto in data 02.05.2025, il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione con ordinanza del 28.09.2025.
2. Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che
“negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talchè la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio. Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio. La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: “"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo. In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 47 3 -bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa". Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c.., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili". Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).” In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito rileva il Collegio che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. La domanda è, pertanto, fondata e va accolta.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, per cui nulla viene stabilito per il loro reciproco mantenimento e hanno pattuito l'obbligo in capo al Parte_1 di restituire alla , entro dodici mesi dalla sottoscrizione del ricorso, la Parte_2 somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) quali spese dalla stessa sostenute per i lavori di ristrutturazione, acquisto di mobilio, arredi e altro relativamente all'immobile destinato a casa coniugale.
In particolare, in ordine alla rispettiva posizione economica le parti rappresentavano che il lavora come dipendente pubblico del Ministero Parte_1
Della Difesa, Corpo delle Capitanerie di Porto, Sc 1°Cl Np/Mcm e percepisce mediamente un reddito annuale pari a 40.000,00, mentre , libera Parte_2 professionista svolge l'attività di Avvocato e il reddito medio dichiarato negli ultimi 3 anni è pari ad euro 5.000,00 (i ricorrenti hanno ritualmente allegato in atti le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso).
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 16.09.2025 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
4. La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione sul ricorso proposto congiuntamente da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi , e Parte_1 Parte_2
, ai seguenti patti e condizioni:
[...]
1. i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3. in relazione alle altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci, le parti dichiarano che tutti i beni mobili acquistati per l'arredo di quella che doveva essere la casa coniugale resteranno al sig. il quale si Parte_1 obbliga a restituire alla sig.ra la somma di euro 10.000,00 Parte_2
(diecimila/00) quali spese dalla stessa sostenute per i lavori di ristrutturazione, acquisto di mobilio, arredi e altro, somma questa che verrà corrisposta mediante bonifico su conto intestato a , Parte_2 entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e solo all'esito del pagamento i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo e ragione l'uno dall'altra;
4. i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile di Gragnano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 17, Parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 2019, Comune di Gragnano);
C.. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Laura Speranza GIUDICE
Dott.ssa Ida Perna GIUDICE
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 850/2025 del Ruolo Generale Degli Affari Di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
ed ivi residente a[...] C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Starza n. 92, (C.F. , entrambi rappresentati e difesi, C.F._2 dall'Avvocato Anna D'Antuono, presso il cui studio sito in Gragnano (NA) alla via S. Caterina n.15, eleggono domicilio, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente l'omologa della loro separazione consensuale ai patti e condizioni di cui in ricorso. Il P.M. in data 02.05.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 23.04.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni
[...] concordate in ricorso e di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, della l. 1 dicembre n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
A tal fine i ricorrenti hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile celebrato in Gragnano in data 28.09.2019; di aver scelto il regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che a causa di incomprensioni insorte subito dopo aver contratto matrimonio e maturate nel corso del tempo, era divenuto impossibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, visto il parere favorevole del P.M. pervenuto in data 02.05.2025, il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione con ordinanza del 28.09.2025.
2. Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che
“negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talchè la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio. Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio. La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: “"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo. In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 47 3 -bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa". Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c.., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili". Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).” In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito rileva il Collegio che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. La domanda è, pertanto, fondata e va accolta.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, per cui nulla viene stabilito per il loro reciproco mantenimento e hanno pattuito l'obbligo in capo al Parte_1 di restituire alla , entro dodici mesi dalla sottoscrizione del ricorso, la Parte_2 somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) quali spese dalla stessa sostenute per i lavori di ristrutturazione, acquisto di mobilio, arredi e altro relativamente all'immobile destinato a casa coniugale.
In particolare, in ordine alla rispettiva posizione economica le parti rappresentavano che il lavora come dipendente pubblico del Ministero Parte_1
Della Difesa, Corpo delle Capitanerie di Porto, Sc 1°Cl Np/Mcm e percepisce mediamente un reddito annuale pari a 40.000,00, mentre , libera Parte_2 professionista svolge l'attività di Avvocato e il reddito medio dichiarato negli ultimi 3 anni è pari ad euro 5.000,00 (i ricorrenti hanno ritualmente allegato in atti le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso).
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 16.09.2025 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
4. La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione sul ricorso proposto congiuntamente da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi , e Parte_1 Parte_2
, ai seguenti patti e condizioni:
[...]
1. i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3. in relazione alle altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci, le parti dichiarano che tutti i beni mobili acquistati per l'arredo di quella che doveva essere la casa coniugale resteranno al sig. il quale si Parte_1 obbliga a restituire alla sig.ra la somma di euro 10.000,00 Parte_2
(diecimila/00) quali spese dalla stessa sostenute per i lavori di ristrutturazione, acquisto di mobilio, arredi e altro, somma questa che verrà corrisposta mediante bonifico su conto intestato a , Parte_2 entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e solo all'esito del pagamento i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo e ragione l'uno dall'altra;
4. i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile di Gragnano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 17, Parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 2019, Comune di Gragnano);
C.. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato