CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 443/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MA NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6869/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 RA -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037998682000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21698/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame OR IO ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe a lui notificata il 31.01.2025 da A.D.E.R. per conto della Regione
Campania avente ad oggetto 8 sottostanti cartelle di pagamento relative al mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni
2008,2010,2011,2012,2013,2014,2015 e 2016 per l'importo comprensivo di spese e sanzioni pari ad € 3.382,588.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici e la conseguente nullità dell'atto impugnato con prescrizione dei crediti tributari ed ha chiesto l'annullamento dell'atto e la declaratoria di avvenuta estinzione del diritto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita in giudizio la A.D.E.R. con difensore esterno ed ha controdedotto l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza ed ha prodotto copia della documentazione relativa alla avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e, quanto alla prescrizione di ben quattro ulteriori intimazioni di pagamento notificata a mani proprie il 20.10.2022.
All'udienza del 12.09.2025 nessuno è comparso ed è stato decretato il non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. In via preliminare si rileva che l'atto impugnato è stato notificato in Nominativo_1
n.23 nelle mani di un familiare convivente ove risulta essere stata notificata anche una precedente intimazione di pagamento avente ad oggetto gli stessi crediti di cui all'atto impugnato in data 11.10.2022 con regolare procedura di irreperibilità del contribuente con deposito nella casa comunale ed invio della raccomandata informativa.
Né il contribuente che dichiara ma non comprova di essere residente in
Sant'Antimo alla Indirizzo_1, ove pure la notifica di alcune della otto cartelle
è stata effettuata attraverso procedura di irreperibilità, ha contestato con memoria integrativa ovvero in sede di udienza la regolarità di tale notifica.
Appare, pertanto, evidente l'infondatezza del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che si liquidano in complessivi euro 600,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MA NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6869/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 RA -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037998682000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21698/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame OR IO ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe a lui notificata il 31.01.2025 da A.D.E.R. per conto della Regione
Campania avente ad oggetto 8 sottostanti cartelle di pagamento relative al mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni
2008,2010,2011,2012,2013,2014,2015 e 2016 per l'importo comprensivo di spese e sanzioni pari ad € 3.382,588.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici e la conseguente nullità dell'atto impugnato con prescrizione dei crediti tributari ed ha chiesto l'annullamento dell'atto e la declaratoria di avvenuta estinzione del diritto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita in giudizio la A.D.E.R. con difensore esterno ed ha controdedotto l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza ed ha prodotto copia della documentazione relativa alla avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e, quanto alla prescrizione di ben quattro ulteriori intimazioni di pagamento notificata a mani proprie il 20.10.2022.
All'udienza del 12.09.2025 nessuno è comparso ed è stato decretato il non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. In via preliminare si rileva che l'atto impugnato è stato notificato in Nominativo_1
n.23 nelle mani di un familiare convivente ove risulta essere stata notificata anche una precedente intimazione di pagamento avente ad oggetto gli stessi crediti di cui all'atto impugnato in data 11.10.2022 con regolare procedura di irreperibilità del contribuente con deposito nella casa comunale ed invio della raccomandata informativa.
Né il contribuente che dichiara ma non comprova di essere residente in
Sant'Antimo alla Indirizzo_1, ove pure la notifica di alcune della otto cartelle
è stata effettuata attraverso procedura di irreperibilità, ha contestato con memoria integrativa ovvero in sede di udienza la regolarità di tale notifica.
Appare, pertanto, evidente l'infondatezza del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che si liquidano in complessivi euro 600,00 oltre accessori come per legge.