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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4908 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 25216/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Veruscha Glenda Polara presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federico M. Assogna presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.7.1991 in Pantigliate (MI) trascritto ai registri dello stato civile parte II, Serie A, anno 1991, atto n. 10. In comunione dei beni. pagina 1 di 3 Separati con sentenza n. 1310/12 del 2.2.12 all'esito del procedimento R.G. n. 1559/09, successivamente modificata in forza di decreto del 14.1.14 procedimento R.G. n. 8086/13.
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, all'udienza del 14.04.2025 – tenutasi innanzi al GOT delegato -hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- revoca con effetto dalla data di sottoscrizione dell'accordo (e quindi da qui in avanti 14.4.2025) dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Per_1
- riconoscimento dalla data di sottoscrizione dell'accordo in favore della SI.ra della Parte_2 somma a titolo di assegno divorzile di €200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sino alla maturazione dei requisiti per l'ottenimento della pensione minima, e comunque sino a non oltre 67 anni di età da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- attribuzione dell'assegno unico universale al 100% in favore della SI.ra , con Parte_2 disponibilità del SI. ad ogni adempimento risultasse necessario per l'ottenimento; Pt_1
- versamento in unica soluzione, a saldo e stralcio di ogni pretesa economica maturata sino alla data di sottoscrizione accordo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: arretrati assegni mantenimento, spese straordinarie, rivalutazione Istat, assegno mantenimento moglie etc.), da parte del SI. in Pt_1 favore della SI.ra della somma di € 2.000,00 entro gg. 30 dalla stessa data;
Parte_2
- collaborazione dei genitori nella ripresa dei rapporti tra il padre e il figlio;
- rinuncia alle diverse domande in giudizio e dichiarazione reciproca che con l'adempimento di quanto sopra le parti non hanno più reciprocamente nulla a che pretendere l'una dall'altra;
- spese compensate;
- rinuncia ai termini per comparse conclusionali e all'appello.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 20.7.1991 in Pantigliate (MI) trascritto ai registri dello stato civile parte II, Serie A, Parte_2 anno 1991, atto n. 10
2)Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3)Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4)Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5)Compensa tra le parti le spese di procedura
6)Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pantigliate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Veruscha Glenda Polara presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federico M. Assogna presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.7.1991 in Pantigliate (MI) trascritto ai registri dello stato civile parte II, Serie A, anno 1991, atto n. 10. In comunione dei beni. pagina 1 di 3 Separati con sentenza n. 1310/12 del 2.2.12 all'esito del procedimento R.G. n. 1559/09, successivamente modificata in forza di decreto del 14.1.14 procedimento R.G. n. 8086/13.
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, all'udienza del 14.04.2025 – tenutasi innanzi al GOT delegato -hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- revoca con effetto dalla data di sottoscrizione dell'accordo (e quindi da qui in avanti 14.4.2025) dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Per_1
- riconoscimento dalla data di sottoscrizione dell'accordo in favore della SI.ra della Parte_2 somma a titolo di assegno divorzile di €200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sino alla maturazione dei requisiti per l'ottenimento della pensione minima, e comunque sino a non oltre 67 anni di età da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- attribuzione dell'assegno unico universale al 100% in favore della SI.ra , con Parte_2 disponibilità del SI. ad ogni adempimento risultasse necessario per l'ottenimento; Pt_1
- versamento in unica soluzione, a saldo e stralcio di ogni pretesa economica maturata sino alla data di sottoscrizione accordo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: arretrati assegni mantenimento, spese straordinarie, rivalutazione Istat, assegno mantenimento moglie etc.), da parte del SI. in Pt_1 favore della SI.ra della somma di € 2.000,00 entro gg. 30 dalla stessa data;
Parte_2
- collaborazione dei genitori nella ripresa dei rapporti tra il padre e il figlio;
- rinuncia alle diverse domande in giudizio e dichiarazione reciproca che con l'adempimento di quanto sopra le parti non hanno più reciprocamente nulla a che pretendere l'una dall'altra;
- spese compensate;
- rinuncia ai termini per comparse conclusionali e all'appello.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 20.7.1991 in Pantigliate (MI) trascritto ai registri dello stato civile parte II, Serie A, Parte_2 anno 1991, atto n. 10
2)Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3)Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4)Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5)Compensa tra le parti le spese di procedura
6)Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pantigliate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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