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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2846/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7 Novembre 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- , nato il [...] a [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso con mandato in atti, dall'Avvocato Paola Carichino
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Carlo Montanari, Marcello Raho e Renato Vestini
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 15/3/2021 il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 07906656 – espone di aver ricevuto comunicazione del 17/9/2019 con la quale chiedeva la restituzione della CP_1 somma di € 3.901,69 secondo l'ente indebitamente versata sulla predetta pensione dall'1/1/2014 al 31/12/2015 in conseguenza della revoca delle prestazioni collegate al reddito e preannunciava il recupero mediante trattenuta pari al 20% della pensione, rappresenta di aver invano proposto ricorso amministrativo contro la comunicazione di indebito, lamenta di non aver mai ricevuto un provvedimento di sospensione o di revoca della prestazione di invalidità, rileva che i propri redditi non hanno mai superato il limite di legge per fruire della pensione di invalidità, posto che egli non percepisce entrate ulteriori al trattamento pensionistico in godimento, si richiama alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di indebito assistenziale, afferma la ripetibilità delle somme indebitamente versate soltanto a partire dal momento successivo all'accertamento della perdita dei requisiti, ad eccezione delle ipotesi in cui non sia da escludere l'affidamento dell'interessato o in cui vi sia dolo comprovato dello stesso e sostiene mancanza di dolo da parte sua, espone di aver presentato innanzi al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro ricorso ex art.700 c.p.c. in data 21/1/2021 in accoglimento del quale il Tribunale di
Lecce – Sezione Lavoro disponeva la sospensione della trattenuta mensile operata dall' . CP_1
Tanto premesso, esposto e rappresentato, parte ricorrente chiede, quindi, che venga accertata e dichiarata l'irripetibilità della somma richiesta da e che CP_1
l'indebito venga annullato, con condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 trattenute e con vittoria di spese da distrarsi in favore della procuratrice antistataria
Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione nella quale chiede il CP_1 rigetto del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato e rilevando che l'indebito è scaturito dalla mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2014, nonostante sollecito inviato con missiva del 14/12/2016, e dalla conseguente revoca della prestazione collegata al reddito erogata nell'anno 2015 disposta con provvedimento del 23/10/2017.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre in primo luogo ricordare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il pensionato ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, CP_2 ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr.
Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio 2011).
Nel caso in esame la missiva del 17/09/2019 inviata da al sig. e CP_1 Pt_1 allegata al ricorso afferma: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
2 “Gentile signore, le è stato comunicato che, per il periodo dal 01/01/2014 al
31/12/2015 sono stati pagati 3.901,69 euro i più sulla pensione cat. INVCIV n.
070608740 per i seguenti motivi: Revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'art. 13 comma 6 lettera c) della legge n.122/2010”.
Costituendosi in giudizio l' ha esplicitato le ragioni dell'indebito, CP_2 rappresentando di aver disposto la revoca della prestazione per la mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2014.
Ed invero, l' ha allegato alla propria memoria di costituzione due missive CP_2 precedenti a quella che ha determinato l'avvio del presente giudizio: una del
14/12/2016, con cui veniva richiesto di comunicare i redditi percepiti nel 2014 e l'altra del 23/20/2017 con cui veniva comunicata la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito.
Tuttavia, si deve osservare che l'ente non ha documentato che tali missive siano mai state recapitate al ricorrente.
Inoltre, parte ricorrente, dal canto suo, ha rilevato di non essere mai stato titolare di redditi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla prestazione erogatagli dall' , e ha prodotto, in allegato al ricorso, la relativa certificazione reddituale CP_1 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
Tanto premesso, si osserva che l'indebito è scaturito dalla revoca della prestazione conseguente alla mancata comunicazione dei redditi. Occorre, quindi, richiamare la normativa in materia.
L'art. 13 del d.l. 78/10, convertito in L. 122/2010, la cui rubrica recita
“Casellario dell'assistenza” prevede che:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“1. È istituito presso l Nazionale , senza nuovi o CP_2 Controparte_3 maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e
l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati
e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall' . CP_1
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
5. L' e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di CP_1 quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, e successive modificazioni e integrazioni."
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
4 L'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli CP_1 altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia”.
Deve, inoltre, darsi atto del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento da ritenersi ormai consolidato, secondo cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge. Principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.13915 del 20/5/2021 secondo cui: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 - la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Deve, inoltre, evidenziarsi che la Corte di Cassazione ha anche specificato alcune ipotesi in cui l'affidamento del percipiente va escluso, quali il caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), il caso di erogazione di prestazioni a
5 chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o di dolo comprovato dell'accipiens (Sentenza n. 26036 del 15/10/2019), che, nell'ipotesi di indebito derivante da ragioni reddituali, può configurarsi, e quando l'incremento di reddito sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018) e nell'ipotesi di omessa comunicazione di dati reddituali, purchè non si tratti di dati che l'istituto già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 13223/2020).
In relazione al caso di specie assume, quindi, particolare rilevanza il principio affermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020 secondo cui “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Con la medesima pronuncia la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all ” e, esprimendosi con specifico CP_1 riferimento all'indebito assistenziale scaturito dal superamento dei limiti reddituali derivante dalla titolarità di redditi erogati dall' , ha precisato che CP_1
“in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. 21.1. In CP_1 CP_2 questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato CP_2 della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge
326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica CP_1
6 allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1
Il legislatore ha, quindi, da tempo realizzato un sistema di comunicazioni tra gli enti previdenziali e l'amministrazione finanziaria interpretando il quale la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'obbligo di comunicazione del percipiente non riguardi i redditi derivanti da prestazioni che l' sa di erogare e che già CP_1 risultano dal , bensì altre fonti di reddito, non risultanti dal Parte_2 Parte_2
e dai dati in possesso dell'amministrazione finanziaria.
Orbene, nel caso di specie è incontestato tra le parti e comunque dimostrato dalla certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate prodotta in allegato al ricorso, che il ricorrente nel 2014 non ha percepito alcun reddito ulteriore alla prestazione erogata dall' . CP_1
In accordo con le norme e con la giurisprudenza di legittimità sopra citate, deve, quindi, ritenersi che nessun obbligo di comunicazione gravasse sullo stesso e che, conseguentemente, rilevata l'assenza di dolo da parte del ricorrente, debbano considerarsi irripetibili le somme percepite prima dell'accertamento.
Pertanto, poiché l'indebito si riferisce al periodo da gennaio 2014 a dicembre
2015 ed è stato comunicato al pensionato con lettera del 17/9/2019, deve affermarsene l'irripetibilità.
Per completezza si rileva che nel caso di specie risulta anche che non abbia CP_1 rispettato i termini previsti dall'art.35, comma 10bis D.L. 207/2008, conv. in L.
n.14/2009, come modificato dal D.L. 78/2010, sopra riportato. Tale norma prevede che la revoca della prestazione collegata al reddito segua una apposita procedura, con previsione di una preventiva sospensione della prestazione da attuare nell'anno successivo a quello nel quale la dichiarazione reddituale avrebbe dovuto essere presentata.
Nel caso di specie, quindi, poiché i redditi non dichiarati sono quelli dell'anno
2014, che vengono dichiarati nel 2015, la sospensione avrebbe dovuto essere disposta entro il 2016. L , tuttavia, non ha dimostrato né tantomeno CP_2 dedotto di aver proceduto alla sospensione della prestazione e ha allegato alla propria memoria lettera del 23/10/2017 con la quale comunicava la revoca della prestazione, ma, come già osservato, non ha offerto prova che la missiva sia mai giunta al destinatario.
Dalla documentazione in atti emerge, quindi, che la ricorrente è stata posta a conoscenza della revoca della prestazione soltanto con il provvedimento di indebito del 17/09/2019, oggetto del ricorso, pertanto ben oltre il termine
7 previsto dal citato art.35 comma 10 bis. Ne consegue che la richiesta di restituzione risulta illegittima anche perché fuori termine.
Si osserva, infine, che parte ricorrente ha allegato al ricorso certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui emerge che nel 2014 non ha percepito alcun reddito. Deve, quindi, ritenersi che il pensionato abbia dimostrato in giudizio il proprio diritto a percepire la prestazione collegata al reddito nell'arco temporale oggetto dell'indebito.
Si ritengono, quindi, condivisibili le considerazioni delineate dal Giudice della fase cautelare che, nell'accogliere il ricorso ex art. 700 c.p.c., ha osservato (cfr ordinanza n. cronol. 9276/2021 del 01/03/2021 allegata al ricorso) che “le comunicazioni del 14.12.16 e del 17.9.17 presenti nel fascicolo sono prive di CP_1 prova della comunicazione. Pertanto sia la sospensione della prestazione sia la revoca della stessa non vi è prova siano giunte a conoscenza del ricorrente. Inoltre, parte ricorrente ha prodotto in questa sede attestazione reddituale che prova la spettanza della prestazione” e, richiamando i principi affermati dalla Corte di
Cassazione in materia di indebito assistenziale determinato da ragioni reddituali, sopra riportati, ha rilevato che “Non risulta presente alcun dolo della ricorrente in questa fattispecie”.
Per tutte le ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi l'irripetibilità della somma di € 3.901,69 chiesta da in restituzione con CP_1 lettera del 17/09/2019, con condanna dell'ente alla restituzione di quanto recuperato a tale titolo (che abbia già recuperato parte della somma chiesta CP_1 in restituzione emerge dai cedolini allegati al ricorso).
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività svolta, vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta la somma di € 3.901,69 chiesta dall' in restituzione con lettera del 17/9/2019 e, per l'effetto, CP_1 condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione di CP_1 quanto recuperato a tale titolo.
Condanna al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi in € 900,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 7 Novembre 2025 – 5 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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