Articolo 6 del Decreto 18 gennaio 1991, n. 49
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 marzo 1991
Art. 6. 1. Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sara' stato annualmente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee, e che per le semine della campagna di commercializzazione 1990-91 e' fissato a 50 ECU per ettaro, provvedera', in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610 , l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., entro il 30 aprile successivo alla campagna di commercializzazione in causa.
2. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera avvenuto il 1› luglio della campagna di commercializzazione successiva.
Entrata in vigore il 6 marzo 1991
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