Art. 6. 1. Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sara' stato annualmente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee, e che per le semine della campagna di commercializzazione 1990-91 e' fissato a 50 ECU per ettaro, provvedera', in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610 , l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., entro il 30 aprile successivo alla campagna di commercializzazione in causa.
2. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera avvenuto il 1 luglio della campagna di commercializzazione successiva.
2. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera avvenuto il 1 luglio della campagna di commercializzazione successiva.