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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1018/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18371/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00631746 80 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00140886 74 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 818/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli per ottenere l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 07120250063174680 e n.
07120250014088674. Tali cartelle gli sono state notificate il 31 luglio 2025 da ADE-R, sulla base di ruoli formati dalla Regione Campania relativi al recupero del bollo auto per l'anno 2019.
Nel ricorso, il contribuente ha contestato innanzitutto di non avere mai ricevuto gli avvisi di accertamento presupposti, che avrebbero dovuto precedere la formazione del ruolo. Ha sostenuto che l'omessa notificazione degli atti presupposti ha comportato la nullità derivata delle cartelle impugnate, poiché non è stato posto nella condizione di conoscere tempestivamente la pretesa ed esercitare il proprio diritto di difesa.
Il ricorrente ha poi eccepito sia la decadenza sia la prescrizione del credito vantato. Ha richiamato la normativa sulla tassa automobilistica e la giurisprudenza, evidenziando che il termine triennale previsto per il recupero del tributo decorre dal momento in cui l'atto di accertamento diviene definitivo, e che alla data del 31 luglio
2025 la Regione Campania aveva ormai perso il potere di accertare e riscuotere le somme in questione. Ha quindi affermato che il tributo risultava comunque estinto, per decorso sia del termine decadenziale sia di quello prescrizionale.
Inoltre, ha insistito sul fatto che l'amministrazione ha l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa, in particolare mediante la produzione delle relate o degli avvisi di ricevimento degli atti presupposti. Poiché tali atti non sono mai giunti a conoscenza del contribuente, egli ha negato ogni responsabilità rispetto alla pretesa tributaria, affermando che l'amministrazione non ha dimostrato l'esistenza del presupposto d'imposta né la regolarità del procedimento di formazione dei titoli esecutivi.
Alla luce di tali motivi, il ricorrente ha chiesto l'annullamento delle cartelle impugnate per vizio di notifica, per intervenuta prescrizione e decadenza, nonché il riconoscimento della non debenza delle somme richieste.
Ha domandato infine la condanna delle amministrazioni resistenti alle spese processuali.
Si è costituita ADER eccependo la propria estraneità alla fase di accertamento del tributo.
Ha omesso di costituirsi la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va, pertanto, accolto.
Invero la Regione Campania, omettendo di costituirsi in giudizio, ha omesso di documentare la rituale notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento richiamato in cartella), circostanza da cui deriva l'invalidità derivata della cartella e la declaratoria di decadenza dell'ente regionale dal potere di accertamento del tributo ivi richiamato, in ragione della decorrenza del termine triennale.
A tal riguardo va evidenziato come la Regione Campania possa dirsi ritualmente evocata in giudizio in quanto il ricorso è stato notificato all'indirizzo pec espressamente emergente dal registro IPA.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione, cui è concretamente ascrivibile l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso, annulla le cartelle impugnate e dichiara la Regione decaduta dal potere di accertamento dei tributi oggetto dei ruoli richiamati nelle cartelle;
2) Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali
(15% degli onorari), iva e cpa, come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in NAPOLI, lì 20 GENNAIO 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18371/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00631746 80 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00140886 74 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 818/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli per ottenere l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 07120250063174680 e n.
07120250014088674. Tali cartelle gli sono state notificate il 31 luglio 2025 da ADE-R, sulla base di ruoli formati dalla Regione Campania relativi al recupero del bollo auto per l'anno 2019.
Nel ricorso, il contribuente ha contestato innanzitutto di non avere mai ricevuto gli avvisi di accertamento presupposti, che avrebbero dovuto precedere la formazione del ruolo. Ha sostenuto che l'omessa notificazione degli atti presupposti ha comportato la nullità derivata delle cartelle impugnate, poiché non è stato posto nella condizione di conoscere tempestivamente la pretesa ed esercitare il proprio diritto di difesa.
Il ricorrente ha poi eccepito sia la decadenza sia la prescrizione del credito vantato. Ha richiamato la normativa sulla tassa automobilistica e la giurisprudenza, evidenziando che il termine triennale previsto per il recupero del tributo decorre dal momento in cui l'atto di accertamento diviene definitivo, e che alla data del 31 luglio
2025 la Regione Campania aveva ormai perso il potere di accertare e riscuotere le somme in questione. Ha quindi affermato che il tributo risultava comunque estinto, per decorso sia del termine decadenziale sia di quello prescrizionale.
Inoltre, ha insistito sul fatto che l'amministrazione ha l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa, in particolare mediante la produzione delle relate o degli avvisi di ricevimento degli atti presupposti. Poiché tali atti non sono mai giunti a conoscenza del contribuente, egli ha negato ogni responsabilità rispetto alla pretesa tributaria, affermando che l'amministrazione non ha dimostrato l'esistenza del presupposto d'imposta né la regolarità del procedimento di formazione dei titoli esecutivi.
Alla luce di tali motivi, il ricorrente ha chiesto l'annullamento delle cartelle impugnate per vizio di notifica, per intervenuta prescrizione e decadenza, nonché il riconoscimento della non debenza delle somme richieste.
Ha domandato infine la condanna delle amministrazioni resistenti alle spese processuali.
Si è costituita ADER eccependo la propria estraneità alla fase di accertamento del tributo.
Ha omesso di costituirsi la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va, pertanto, accolto.
Invero la Regione Campania, omettendo di costituirsi in giudizio, ha omesso di documentare la rituale notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento richiamato in cartella), circostanza da cui deriva l'invalidità derivata della cartella e la declaratoria di decadenza dell'ente regionale dal potere di accertamento del tributo ivi richiamato, in ragione della decorrenza del termine triennale.
A tal riguardo va evidenziato come la Regione Campania possa dirsi ritualmente evocata in giudizio in quanto il ricorso è stato notificato all'indirizzo pec espressamente emergente dal registro IPA.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione, cui è concretamente ascrivibile l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso, annulla le cartelle impugnate e dichiara la Regione decaduta dal potere di accertamento dei tributi oggetto dei ruoli richiamati nelle cartelle;
2) Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali
(15% degli onorari), iva e cpa, come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in NAPOLI, lì 20 GENNAIO 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)