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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/07/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3843/2025
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Federica Sacchetto Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.3843/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
10/04/2025 da
, con gli avv.ti Fara Fabiola e Sabbion Alice, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con gli avv.ti Minelle Dajana e Botton Martina, come da mandato in CP_1
atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla signora (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Via G. Battista Viotti n. 16, Padova (PD), cittadina italiana, e dal signor CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Negrisia n. 16, Vigonza (PD), cittadino italiano, a Padova, il 27.09.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova al n. 316 parte 2 serie A – anno 2008 –
Comune di Padova (PD) (cfr. doc. 3);
1 • ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese di lite;
• omologare le seguenti: CONDIZIONI
1. le figlie minori, (C.F. ), nata il Persona_1 C.F._3
04.10.2009 a Cittadella (PD) e residente in [...], Padova (PD), minorenne (cfr doc. 4) e e (C.F. ), nata il Persona_2 C.F._4
19.11.2014 a Cittadella (PD), residente in [...], Padova (PD), minorenne (cfr doc. 5), restano affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi che prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio di documentazione valida per l'espatrio;
2. le figlie minori, (C.F. ), nata il Persona_1 C.F._3
04.10.2009 a Cittadella (PD) e residente in [...], Padova (PD), minorenne (doc. 4) e (C.F. ), nata il Persona_2 C.F._4
19.11.2014 a Cittadella (PD), residente in [...], Padova (PD), minorenne (doc. 5), nel rispetto del loro primario interesse e tenuto conto delle loro esigenze, resteranno: - durante la settimana, , tenuto conto delle Persona_1
particolari esigenze già manifestate dalla ragazza in costanza di separazione personale dei coniugi, resterà con la madre o con il padre a settimane alterne, mentre Persona_2
resterà con la madre nei giorni di lunedì e martedì e con il padre nei giorni di mercoledì e giovedì, mentre il venerdì, il sabato e la domenica resterà, a settimane alterne, o con la madre o con il padre fino al lunedì mattina, quando il genitore presso cui è collocata per quel finesettimana la riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, pasquali e nelle altre festività le minori resteranno con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza e della parità del numero dei giorni trascorsi con l'uno e l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, le minori resteranno per due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori in periodi da concordare entro il 31/05 di ogni anno;
3.
ritenuto che
quanto convenuto dai coniugi al punto 2. risponda ad un regime di affidamento condiviso e collaudato, che assicura a ciascun genitore l'esercizio del diritto alla bigenitorialità, preservando le esigenze espresse e punti di riferimento stabili nell'interesse di ciascuna delle minori, il mantenimento è corrisposto da ciascun genitore in via diretta, in considerazione dei tempi sostanzialmente paritari che le minori trascorrono con l'uno e con l'altro genitore, e delle capacità economiche e patrimoniali delle parti;
4. ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie, per la definizione delle quali i coniugi dichiarano sin da ora di riportarsi integralmente al “Protocollo d'intesa per le spese
2 straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio” adottato dal Tribunale di Padova in data 17.01.2017 che si allega al presente atto (doc. 16). In particolare, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, ciascun genitore, prima di effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore per iscritto, anche attraverso strumenti di messaggistica (quali, ad esempio whatsapp), e quest'ultimo sarà tenuto a prestare o negare il proprio consenso alla richiesta entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della stessa. Resta inteso che, qualora il genitore che riceve la richiesta, ometta di prestare o negare il proprio consenso alla spesa entro il termine di 3 giorni dalla relativa richiesta, la spesa si intenderà come approvata. Qualora la spesa, sia quella che non richiede il preventivo accordo sia quella che lo richiede, sia integralmente anticipata da uno dei genitori, l'altro dovrà provvedere a rimborsare il 50% del relativo importo entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese successivo a quello in cui la spesa medesima è stata effettivamente sostenuta, previa richiesta ed esibizione del giustificativo. Le parti prendono atto che, in base al Protocollo redatto dal Tribunale di
Padova in data 17.01.2027, più sopra richiamato, devono considerarsi come spese straordinarie: 1) SPESE MEDICHE: A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal servizio sanitario nazionale;
e) ticket sanitari. B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
2) SPESE
SCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3) SPESE
EXTRASCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter.
3 5. In relazione e a specificazione di quanto sopra precisato, posto che la figlia
[...]
esercita ormai da tempo l'attività sportiva di sbandieratrice, a cui è molto Persona_1
legata, e che tale attività impegna la ragazza per almeno 3 giorni la settimana negli allenamenti, oltre alla eventuale partecipazione di a manifestazioni tra contrade, Per_1
posto che è la signora ad accompagnare la figlia ai suddetti allenamenti e Parte_1
manifestazioni, con conseguenti spese di benzina ad esclusivo carico della stessa, il signor si impegna a contribuire mensilmente sin da ora anche a tale spesa, rimborsando alla Per_1
signora , entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la spesa è Parte_1 sostenuta, la somma forfettaria di € 100,00, fermo restando la contribuzione al 50% delle spese straordinarie più sopra elencate. Nel caso in cui ciascuna delle minori avesse necessità di essere assistita da persona abilitata nello svolgimento dei compiti scolastici o le minori necessitassero di ripetizioni, i genitori provvederanno, di comune accordo, ad individuare la ridetta persona abilitata o il più idoneo istituto, sostenendone i costi nella misura del 50% ciascuno, ferme restando le modalità di comunicazione e le tempistiche di rimborso della spesa medesima, qualora uno dei genitori dovesse anticiparla integralmente.
6. I coniugi si dichiarano economicamente autonomi, in grado ciascuno di provvedere al proprio sostentamento, nulla, quindi, corrisponderanno l'uno all'altra a titolo di mantenimento”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 27/09/2008 in Parte_1 CP_1
Padova e trascritto nel relativo registro al n.316, Parte II, Serie A dell'anno 2008.
Le parti in data 4.2.2021 hanno sottoscritto un accordo di separazione all'esito di un procedimento di negoziazione assistita (doc.6); a seguito dei rilievi formulati dal P.M. in data 12.2.2021 con riguardo agli accordi concernenti i figli minori (doc.7) e dell'udienza tenutasi in data 9.3.2021 avanti al Presidente del Tribunale di Padova in cui le parti hanno modificato i propri accordi sul punto (doc.8), il Presidente del Tribunale di Padova, con provvedimento in pari data, ha autorizzato l'accordo stipulato a seguito di convenzione di negoziazione assistita, avente ad oggetto le condizioni di separazione personale, stipulato dai ricorrenti, come modificato nel verbale d'udienza del 9.3.2021 (doc.9).
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 6.5.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
4 Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dal 9.3.2021.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi delle figlie minori anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 27/09/2008 in Padova e Parte_1 CP_1
trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 316 anno 2008 del Comune di
Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrage;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Federica Sacchetto
5
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Federica Sacchetto Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.3843/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
10/04/2025 da
, con gli avv.ti Fara Fabiola e Sabbion Alice, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con gli avv.ti Minelle Dajana e Botton Martina, come da mandato in CP_1
atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla signora (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Via G. Battista Viotti n. 16, Padova (PD), cittadina italiana, e dal signor CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Negrisia n. 16, Vigonza (PD), cittadino italiano, a Padova, il 27.09.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova al n. 316 parte 2 serie A – anno 2008 –
Comune di Padova (PD) (cfr. doc. 3);
1 • ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese di lite;
• omologare le seguenti: CONDIZIONI
1. le figlie minori, (C.F. ), nata il Persona_1 C.F._3
04.10.2009 a Cittadella (PD) e residente in [...], Padova (PD), minorenne (cfr doc. 4) e e (C.F. ), nata il Persona_2 C.F._4
19.11.2014 a Cittadella (PD), residente in [...], Padova (PD), minorenne (cfr doc. 5), restano affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi che prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio di documentazione valida per l'espatrio;
2. le figlie minori, (C.F. ), nata il Persona_1 C.F._3
04.10.2009 a Cittadella (PD) e residente in [...], Padova (PD), minorenne (doc. 4) e (C.F. ), nata il Persona_2 C.F._4
19.11.2014 a Cittadella (PD), residente in [...], Padova (PD), minorenne (doc. 5), nel rispetto del loro primario interesse e tenuto conto delle loro esigenze, resteranno: - durante la settimana, , tenuto conto delle Persona_1
particolari esigenze già manifestate dalla ragazza in costanza di separazione personale dei coniugi, resterà con la madre o con il padre a settimane alterne, mentre Persona_2
resterà con la madre nei giorni di lunedì e martedì e con il padre nei giorni di mercoledì e giovedì, mentre il venerdì, il sabato e la domenica resterà, a settimane alterne, o con la madre o con il padre fino al lunedì mattina, quando il genitore presso cui è collocata per quel finesettimana la riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, pasquali e nelle altre festività le minori resteranno con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza e della parità del numero dei giorni trascorsi con l'uno e l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, le minori resteranno per due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori in periodi da concordare entro il 31/05 di ogni anno;
3.
ritenuto che
quanto convenuto dai coniugi al punto 2. risponda ad un regime di affidamento condiviso e collaudato, che assicura a ciascun genitore l'esercizio del diritto alla bigenitorialità, preservando le esigenze espresse e punti di riferimento stabili nell'interesse di ciascuna delle minori, il mantenimento è corrisposto da ciascun genitore in via diretta, in considerazione dei tempi sostanzialmente paritari che le minori trascorrono con l'uno e con l'altro genitore, e delle capacità economiche e patrimoniali delle parti;
4. ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie, per la definizione delle quali i coniugi dichiarano sin da ora di riportarsi integralmente al “Protocollo d'intesa per le spese
2 straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio” adottato dal Tribunale di Padova in data 17.01.2017 che si allega al presente atto (doc. 16). In particolare, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, ciascun genitore, prima di effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore per iscritto, anche attraverso strumenti di messaggistica (quali, ad esempio whatsapp), e quest'ultimo sarà tenuto a prestare o negare il proprio consenso alla richiesta entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della stessa. Resta inteso che, qualora il genitore che riceve la richiesta, ometta di prestare o negare il proprio consenso alla spesa entro il termine di 3 giorni dalla relativa richiesta, la spesa si intenderà come approvata. Qualora la spesa, sia quella che non richiede il preventivo accordo sia quella che lo richiede, sia integralmente anticipata da uno dei genitori, l'altro dovrà provvedere a rimborsare il 50% del relativo importo entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese successivo a quello in cui la spesa medesima è stata effettivamente sostenuta, previa richiesta ed esibizione del giustificativo. Le parti prendono atto che, in base al Protocollo redatto dal Tribunale di
Padova in data 17.01.2027, più sopra richiamato, devono considerarsi come spese straordinarie: 1) SPESE MEDICHE: A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal servizio sanitario nazionale;
e) ticket sanitari. B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
2) SPESE
SCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3) SPESE
EXTRASCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter.
3 5. In relazione e a specificazione di quanto sopra precisato, posto che la figlia
[...]
esercita ormai da tempo l'attività sportiva di sbandieratrice, a cui è molto Persona_1
legata, e che tale attività impegna la ragazza per almeno 3 giorni la settimana negli allenamenti, oltre alla eventuale partecipazione di a manifestazioni tra contrade, Per_1
posto che è la signora ad accompagnare la figlia ai suddetti allenamenti e Parte_1
manifestazioni, con conseguenti spese di benzina ad esclusivo carico della stessa, il signor si impegna a contribuire mensilmente sin da ora anche a tale spesa, rimborsando alla Per_1
signora , entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la spesa è Parte_1 sostenuta, la somma forfettaria di € 100,00, fermo restando la contribuzione al 50% delle spese straordinarie più sopra elencate. Nel caso in cui ciascuna delle minori avesse necessità di essere assistita da persona abilitata nello svolgimento dei compiti scolastici o le minori necessitassero di ripetizioni, i genitori provvederanno, di comune accordo, ad individuare la ridetta persona abilitata o il più idoneo istituto, sostenendone i costi nella misura del 50% ciascuno, ferme restando le modalità di comunicazione e le tempistiche di rimborso della spesa medesima, qualora uno dei genitori dovesse anticiparla integralmente.
6. I coniugi si dichiarano economicamente autonomi, in grado ciascuno di provvedere al proprio sostentamento, nulla, quindi, corrisponderanno l'uno all'altra a titolo di mantenimento”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 27/09/2008 in Parte_1 CP_1
Padova e trascritto nel relativo registro al n.316, Parte II, Serie A dell'anno 2008.
Le parti in data 4.2.2021 hanno sottoscritto un accordo di separazione all'esito di un procedimento di negoziazione assistita (doc.6); a seguito dei rilievi formulati dal P.M. in data 12.2.2021 con riguardo agli accordi concernenti i figli minori (doc.7) e dell'udienza tenutasi in data 9.3.2021 avanti al Presidente del Tribunale di Padova in cui le parti hanno modificato i propri accordi sul punto (doc.8), il Presidente del Tribunale di Padova, con provvedimento in pari data, ha autorizzato l'accordo stipulato a seguito di convenzione di negoziazione assistita, avente ad oggetto le condizioni di separazione personale, stipulato dai ricorrenti, come modificato nel verbale d'udienza del 9.3.2021 (doc.9).
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 6.5.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
4 Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dal 9.3.2021.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi delle figlie minori anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 27/09/2008 in Padova e Parte_1 CP_1
trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 316 anno 2008 del Comune di
Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrage;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Federica Sacchetto
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