Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2666 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 12/02/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. SAMMARTANO PIETRO il quale ha reiterato le conclusioni del ricorso introduttivo;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il quale ha dedotto CP_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte” e chiesto un “RINVIO PER DECISIONE”; letti gli atti del fascicolo, rilevato che le parti non hanno chiesto di svolgere attività istruttoria, ritenuto di poter decidere la controversia allo stato degli atti decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2666 /2024 R.G.L. oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. SAMMARTANO PIETRO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura in CP_2 P.IVA_1 CP_1
atti, resistente
E di
resistente – contumace Controparte_3
FATTO E DIRITTO
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al
Tribunale “– in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte,
l'esecuzione dei ruoli e dell'avviso di addebito opposto;
– in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'avviso di addebito e ruolo opposti per i motivi dedotti in narrativa”
Adduceva il ricorrente a sostegno dell'opposizione la “nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi” ed eccepiva la “prescrizione di tutte le obbligazioni sottese all'intimazione di paga-mento opposta. decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali ex legge n. 335/1995”.
Si costituiva l'ente impositore il quale contestava quanto dedotto da parte ricorrente, allegava la regolare notificazione dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione opposta del quale pure depositava copia completa della documentazione attestante la notifica dello stesso, evidenziava che nella decorrenza del termine di prescrizione doveva tenersi conto della sospensione della stessa disposto dalla decretazione di urgenza in materia di emergenza sanitaria da covid-19 e che parimenti detto termine in pendenza dell'opposizione e tenuto conto della richiesta espressamente formulata di accertamento della pretesa contributiva, era ulteriormente sospeso fino alla definizione del giudizio medesimo (Cass. Lav. 21799/2020).
Chiedeva pertanto “Rigettare la domanda di sospensione cautelare - Ritenere e dichiarare inammissibili o comunque infondati i motivi di opposizione agli atti esecutivi nonché l'opposizione di merito;
- Ove contestato, richiedere informazioni al Comune, ex art. 213 c.p.c., sulla residenza di parte ricorrente alla data della notifica degli avvisi di addebito - Ritenere e dichiarare la valida notifica degli avvisi di addebito e dei successivi atti interruttivi, rigettando il ricorso, non essendovi prescrizione dei contributi INPS ”.
Non si è costituito l'agente della riscossione.
Il Tribunale tenuto conto della natura documentale della controversia, ritiene di poter decidere allo stato degli atti.
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_4
regolarmente chiamato in giudizio e non costituitosi.
Ed invero premesso che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass., Sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012, n. 5375), con la conseguenza che alcuna preclusione può derivare sul punto dalla tardiva costituzione del resistente, si rileva che dopo la pronuncia delle SSUU della suprema Corte n. 7514/2022 dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, è pacifico che la legittimazione a contraddire nelle controversie inerenti la riscossione dei crediti previdenziali, si appartiene al solo ente impositore.
Nel merito si rileva quanto segue.
In materia di entrate previdenziali, il contribuente può avvalersi di molteplici strumenti di tutela.
È prevista l'opposizione al ruolo per motivi attinenti esclusivamente il merito della pretesa contributiva davanti al Giudice del lavoro ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento (successivamente avvisi di addebito).
È possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni afferenti la pignorabilità dei beni o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporsi davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è iniziata ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa è iniziata.
È infine ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo esecutivo ovvero della procedura di riscossione esattoriale.
Nello specifico la suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che (Cass.
18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n.
122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma)
o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del
1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ”relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n.
24506 del 2016).
Quel Giudice ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse
(giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”.
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ancora il Giudice della legittimità con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato:
“Nelle ipotesi in cui…il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata“. Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio
(cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
Quanto agli oneri di allegazione poi, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che
“in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);
Deve quindi ritenersi che ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
Nel caso di specie -pur risultando tempestiva l'opposizione proposta anche ai fini recuperatori- si rileva che nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente con riferimento al merito del presupposto impositivo con la conseguenza che le ragioni creditorie ove rigettate le eccezioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla fase di riscossione, vanno ritenute pacificamente sussistenti. Detta opposizione inoltre, va qualificata come proposta ai sensi dell'art 615 comma
1 cpc in quanto finalizzata ad evidenziare la sopravvenuta inesistenza del diritto del creditore al recupero dei crediti de quibus per intervenuta prescrizione degli stessi
Ciò posto in tema di ammissibilità e qualificazione della proposta opposizione, essa nel merito va rigettata.
Ed invero nonostante le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo facciano riferimento all'avviso di addebito, l'atto opposto risulta chiaramente individuato nella pagina 2 dell'atto introduttivo nella “intimazione di pagamento n. 29920249004209542000 notificata il 06/11/2024, emessa dall' , per un importo Controparte_5
di € 7.721,22 …. in riferimento ai crediti riportati esclusivamente all'avviso di addebito n.
59920180000650274000 asseritamente notificata in data 29/07/2018 per un importo di €
4150.34”
Ritiene il ricorrente che tale avviso non sia mai stato notificato con l'effetto della intervenuta prescrizione del credito previdenziale.
Tale assunto non è condivisibile.
Ed invero costituendosi in giudizio l' ha depositato (cfr. all1 della memoria di CP_2
costituzione) copia integrale dell'avviso di addebito n. 599 2018 00006502 74 000 formato il
9.6.2018 notificato al ricorrente tramite raccomanda a/r n. 63030107475-2 Parte_2
mittente per il 29.6.2018 (cfr. all. 2 di detta memoria). Parte_3
Nell'udienza odierna immediatamente successiva al deposito dei suddetti documenti, il ricorrente nulla ha dedotto e/o eccepito in ordine alla regolarità della notifica dell'avviso di addebito con la conseguenza che essa va ritenuta non solo esistente ma anche correttamente eseguita e pertanto valida ed efficace.
Parimenti infondata risulta l'opposizione nella parte in cui è finalizzata a far valere il decorso del termine di prescrizione tra il perfezionamento della notifica del suddetto avviso di addebito (da far coincidere nel caso di specie con la data di annotazione della mancata richiesta del plico entro il termine di giacenza con consequenziale restituzione al mittente 29.6.2018) e quella della intimazione opposta (6.11.2024). Ed invero all'ordinario termine quinquennale di prescrizione va aggiunto il relativo periodo di sospensione dei termini di riscossione e versamento disposto dalla decretazione d'urgenza in materia di emergenza sanitaria da Covid-19.
Nella specie il termine de quo è stato sospeso dal dì 8.3.2020 al 31.8.2021 (quanto erano decorsi 1 anno e 9 mesi dalla notifica dell'avviso di addebito) con la conseguenza che la prescrizione sarebbe maturata il 30.11.2024 ragione per cui la notifica dell'intimazione opposta effettuata in data 6.11.2024 è del tutto idonea alla interruzione della decorrenza del ripetuto termine quinquennale
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il DM 55/14, come integrato dal DM 147/2022- tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€
4.150,34) si liquidano in favore dell' di ciascuna in considerazione dell'attività CP_2
effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro
1.310,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva se dovute.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4
- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
29920249004209542000 notificata il 06/11/2024 laddove riferita all'avviso di addebito n.
59920180000650274000;
- compensa le spese tra ricorrente ed vista la mancata costituzione di quest'ultima; CP_4
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in favore Parte_1
dell' in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in € 1.310,00 oltre rimborso CP_2
spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti;
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo