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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 815/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRIMICERIO DA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3377/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti Municipia Spa - Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006114490053602555 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006114490053602555 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006114490053602555 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006114490053602555 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006114490053602555 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006114490053602555 TARI 2017
contro
Rti Municipia Spa - Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17392 TARI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17395 TARI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17393 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50696 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17396 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17394 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 572/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio con condanna alle spese di parte convenuta
Resistente: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 9.6.2025 al Comune di Salerno e alla società R.T.I. Municipia S.p.a.-GAMMA Tributi S.r.l., Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 20250006114490053602555, notificata in data 28.4.2025, relativa a TARSU per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Il ricorrente eccepiva l'avvenuto pagamento mediante rateizzazione ottenuta in data 17.06.2019 (Doc. n.
3813 del 17.06.2019 – Doc. nn. 166061, 166062, 166063, 166064 del 13.09.2018) della pretesa creditoria per le annualità richiamate, la prescrizione e la decadenza dalla pretesa;
con condanna alle spese del procuratore antistatario.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 10.7.2025 si costituiva il Comune di Salerno e rappresentava che, effettivamente, solo in esito all'impulso processuale generato dal presente ricorso,
l'Ufficio Tributi aveva proceduto ad un approfondito riscontro interno dal quale era emerso che i versamenti prodotti dal ricorrente risultavano effettuati ma inizialmente non agganciati ai pertinenti estremi contabili del conto corrente intestato all'Ente, a causa di disallineamenti nei flussi di rendicontazione e nella riconciliazione automatica dei pagamenti per cui l'Ufficio aveva potuto recuperare le relative contabili e procedere all'attribuzione corretta degli importi versati dal contribuente, provvedendo contestualmente al discarico totale dell'ingiunzione oggetto del ricorso con provvedimento n. 016281/2025 in data 9.7.2025. Chiedeva dichiararsi la compensazione delle spese in considerazione del fatto che il ricorrente aveva iscritto a ruolo il ricorso in tempi eccessivamente rapidi, tali che l'Ufficio non era stato in grado di gestire in via amministrativa l'insorgente contenzioso nei tempi tali da impedire l'instaurazione del giudizio, tenuto conto anche del venir meno dell'istituto del ricorso reclamo/mediazione a causa dell'abrogato art. 17 bis del d. lgs. n. 546/1992.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 20.1.2025 si costituiva anche la società R.T.I. Municipia
S.p.a.-GAMMA Tributi S.r.l. e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese.
Con memoria illustrativa depositata in data 16.1.2026 parte ricorrente, ai fini del governo delle spese del giudizio, rappresentava la cadenza temporale del contegno del Comune ovvero che in data 6.05.2025 veniva inoltrata istanza di accesso agli atti presso lo sportello dell'Ente esattore che si dichiarava non in grado di fornire elementi pregressi rispetto presa in carico della pratica, in data 19.05.2025 l'istanza di accesso agli atti veniva inoltrata allo sportello dell'Ufficio Tributi del Comune di Salerno e l'operatore, a seguito di verifica al terminale, adduceva la presumibile decadenza del beneficio di rateizzazione per non aver il contribuente pagato tutti i ratei, in data 9.06.2025 veniva proposto e notificato il ricorso per cui è causa, in data 26.06.2025, in assenza di riscontro alcuno, il ricorso veniva depositato presso la competente Corte di Giustizia Tributaria
e solo in data 9.07.2025 l'Ente esattore incaricato dal Comune di Salerno comunicava il discarico della pretesa creditoria da parte dell'Ufficio Tributi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n.175/2024.
In punto di pronuncia di spese va evidenziato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 274/05 aveva dichiarato illegittimo l'art. 46 comma 3 del D.lgs. n. 546/92 (oggi art. 95 del D.lgs. n.175/2024) laddove prevedeva la compensazione delle spese di lite nei casi di cessazione della materia del contendere in quanto
“la previsione della compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere... si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore;
privilegio tanto più intrinsecamente irragionevole, in quanto riferito all'ipotesi di ritiro dell'atto impugnato” e, nel caso di specie, collegato ad un comportamento del Comune assolutamente tardivo, in quanto “vi ha proceduto soltanto una volta che la parte ha notificato e iscritto a ruolo il ricorso.
Condotta che ha comportato per parte contribuente un aggravio di costi [oltre alla rifusione del contributo unificato] ricollegato alle attività richieste al difensore” (CGT Lombardia, n. 2527 del 10 agosto 2023) e, pertanto, “in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della soccombenza virtuale” (Cassazione, Sezione Tributaria, n.
48459 del 28 giugno 2023).
Nella vicenda in esame, poi, il ricorrente ha provveduto a costituirsi in giudizio in data 26.6.2025 (a dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 22 del D.lgs. n.546/1992) e il provvedimento di sgravio risulta emesso e notificato in data 9.7.2025, ad ore 16,25, ovvero in data che non avrebbe consentito al ricorrente il rispetto del termine per la sua costituzione in giudizio.
Deve, quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con condanna alle spese del solo convenuto Comune di Salerno nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno-Sezione undicesima, in composizione monocratica, visto l'art. 46 del D.lgs. n. 546/1992, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna il convenuto Comune di Salerno al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento) oltre oneri accessori, a favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRIMICERIO DA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3377/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti Municipia Spa - Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006114490053602555 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006114490053602555 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006114490053602555 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006114490053602555 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006114490053602555 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006114490053602555 TARI 2017
contro
Rti Municipia Spa - Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17392 TARI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17395 TARI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17393 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50696 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17396 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17394 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 572/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio con condanna alle spese di parte convenuta
Resistente: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 9.6.2025 al Comune di Salerno e alla società R.T.I. Municipia S.p.a.-GAMMA Tributi S.r.l., Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 20250006114490053602555, notificata in data 28.4.2025, relativa a TARSU per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Il ricorrente eccepiva l'avvenuto pagamento mediante rateizzazione ottenuta in data 17.06.2019 (Doc. n.
3813 del 17.06.2019 – Doc. nn. 166061, 166062, 166063, 166064 del 13.09.2018) della pretesa creditoria per le annualità richiamate, la prescrizione e la decadenza dalla pretesa;
con condanna alle spese del procuratore antistatario.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 10.7.2025 si costituiva il Comune di Salerno e rappresentava che, effettivamente, solo in esito all'impulso processuale generato dal presente ricorso,
l'Ufficio Tributi aveva proceduto ad un approfondito riscontro interno dal quale era emerso che i versamenti prodotti dal ricorrente risultavano effettuati ma inizialmente non agganciati ai pertinenti estremi contabili del conto corrente intestato all'Ente, a causa di disallineamenti nei flussi di rendicontazione e nella riconciliazione automatica dei pagamenti per cui l'Ufficio aveva potuto recuperare le relative contabili e procedere all'attribuzione corretta degli importi versati dal contribuente, provvedendo contestualmente al discarico totale dell'ingiunzione oggetto del ricorso con provvedimento n. 016281/2025 in data 9.7.2025. Chiedeva dichiararsi la compensazione delle spese in considerazione del fatto che il ricorrente aveva iscritto a ruolo il ricorso in tempi eccessivamente rapidi, tali che l'Ufficio non era stato in grado di gestire in via amministrativa l'insorgente contenzioso nei tempi tali da impedire l'instaurazione del giudizio, tenuto conto anche del venir meno dell'istituto del ricorso reclamo/mediazione a causa dell'abrogato art. 17 bis del d. lgs. n. 546/1992.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 20.1.2025 si costituiva anche la società R.T.I. Municipia
S.p.a.-GAMMA Tributi S.r.l. e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese.
Con memoria illustrativa depositata in data 16.1.2026 parte ricorrente, ai fini del governo delle spese del giudizio, rappresentava la cadenza temporale del contegno del Comune ovvero che in data 6.05.2025 veniva inoltrata istanza di accesso agli atti presso lo sportello dell'Ente esattore che si dichiarava non in grado di fornire elementi pregressi rispetto presa in carico della pratica, in data 19.05.2025 l'istanza di accesso agli atti veniva inoltrata allo sportello dell'Ufficio Tributi del Comune di Salerno e l'operatore, a seguito di verifica al terminale, adduceva la presumibile decadenza del beneficio di rateizzazione per non aver il contribuente pagato tutti i ratei, in data 9.06.2025 veniva proposto e notificato il ricorso per cui è causa, in data 26.06.2025, in assenza di riscontro alcuno, il ricorso veniva depositato presso la competente Corte di Giustizia Tributaria
e solo in data 9.07.2025 l'Ente esattore incaricato dal Comune di Salerno comunicava il discarico della pretesa creditoria da parte dell'Ufficio Tributi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n.175/2024.
In punto di pronuncia di spese va evidenziato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 274/05 aveva dichiarato illegittimo l'art. 46 comma 3 del D.lgs. n. 546/92 (oggi art. 95 del D.lgs. n.175/2024) laddove prevedeva la compensazione delle spese di lite nei casi di cessazione della materia del contendere in quanto
“la previsione della compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere... si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore;
privilegio tanto più intrinsecamente irragionevole, in quanto riferito all'ipotesi di ritiro dell'atto impugnato” e, nel caso di specie, collegato ad un comportamento del Comune assolutamente tardivo, in quanto “vi ha proceduto soltanto una volta che la parte ha notificato e iscritto a ruolo il ricorso.
Condotta che ha comportato per parte contribuente un aggravio di costi [oltre alla rifusione del contributo unificato] ricollegato alle attività richieste al difensore” (CGT Lombardia, n. 2527 del 10 agosto 2023) e, pertanto, “in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della soccombenza virtuale” (Cassazione, Sezione Tributaria, n.
48459 del 28 giugno 2023).
Nella vicenda in esame, poi, il ricorrente ha provveduto a costituirsi in giudizio in data 26.6.2025 (a dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 22 del D.lgs. n.546/1992) e il provvedimento di sgravio risulta emesso e notificato in data 9.7.2025, ad ore 16,25, ovvero in data che non avrebbe consentito al ricorrente il rispetto del termine per la sua costituzione in giudizio.
Deve, quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con condanna alle spese del solo convenuto Comune di Salerno nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno-Sezione undicesima, in composizione monocratica, visto l'art. 46 del D.lgs. n. 546/1992, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna il convenuto Comune di Salerno al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento) oltre oneri accessori, a favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.