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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 223/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione posta in decisione all'udienza collegiale del 12/02/2025
d a e , con il Parte_1 Parte_2
OGGETTO: patrocinio dell'avv. BARDINI ALBERTO Vendita di cose APPELLANTI immobili c o n t r o con il patrocinio degli avv. MAZZUCCHELLI Controparte_1
STEFANO e ZAGLIO CLAUDIA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 542.2019, pubblicata il 25.7.2019.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
In via preliminare si rileva come la proposta formulata dal CTU aderisca integralmente a quanto sostenuto, sin dall'inizio, dai i CP_2
quali si adeguano e accettano integralmente la soluzione come rappresentata dal CTU.
- In ogni caso, e nella denegata ipotesi la Corte non ritenga condivisibile in
1 tutto o in parte la soluzione proposta dal CTU, ma anche in caso di accoglimento della stessa, in punto di eventuale merito della sentenza: - nel merito in via principale: in riforma e/o annullamento parziale della Sentenza impugnata, previo accertamento del contenuto dei patti speciali di cui in atti e previa la loro corretta interpretazione accogliere le domande tute di parte convenuta nel giudizio di primo grado ( in quanto fondate in Parte_1
fato e in diritto per i motivi di cui in narrativa e rigettare conseguentemente ogni domanda ed eccezione avversaria, in particolare, accogliersi il radicato appello e confermare l'interpretazione dei patti speciali come già disposta nella Sentenza richiamata- nel merito, sempre in via principale, concedersi agli la possibilità di mantenere nonché utilizzare, in relazione alla Parte_1
necessità imposta dal tipo di coltura vinicola impiantata e al grave nocumento aziendale che ne deriverebbe dalla mancata idonea cura acquea indispensabile, il nuovo impianto di irrigazione in quanto costituito esclusivamente nella proprietà degli stessi in considerazione altresì Parte_1
del fatto che il predetto in alcun modo limita la possibilità e la disponibilità da parte dell'attore di azionare e utilizzare il proprio comando remoto a monte, e anche altre fonti di irrigazione come previsto;
- Infine, in ogni caso: - disporre la restituzione di quanto versato a titolo di risarcimento del danno pari ad euro 10.000,00 dagli al Parte_1 CP_1
oltre a quanto versato a seguito della soccombenza del giudizio di primo grado, (somme già versate), condannarsi parte attrice del giudizio di primo grado, Sig. , al risarcimento dei danni tutti, da liquidarsi, Controparte_1
anche in via equitativa, da rifondersi agli odierni convenuti Sigg.ri Parte_1
anche in relazione alle spese dagli stessi sostenute per le pratiche avviate, nonché per la perizia depositata, per la necessaria autorizzazione relativamente all'originario impianto di irrigazione, nel limite di valore di euro 26.000,00; - condannarsi inoltre, parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 e 3, c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa, per le ragioni esplicitate in comparsa di risposta che qui si richiamano integralmente e, in particolar modo, in relazione all'abuso del diritto di azione posto in essere
2 dal medesimo - nel merito in via subordinata: in riforma e/o CP_1
annullamento parziale della Sentenza impugnata disporre la compensazione integrale delle spese;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo grado di Giudizio, e del presente grado, oltre Iva, Cpa e accessori così come per legge.
Dell'appellato:
Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, svolta anche in via istruttoria, - rigettare le domande, tutte, formulate con atto di citazione in appello notificato il 24.2.2020 al sig.
; - confermare integralmente la sentenza nr. 542/2019 del Controparte_1
Tribunale di Mantova pubblicata il 25.07.2019; - con vittoria di spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in Controparte_1
giudizio e avanti il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Mantova al fine di risolvere la controversia avente per oggetto l'interpretazione dei cosiddetti “patti speciali” di cui all'atto di compravendita dei terreni agricoli siti in IA (Mn), stipulato, in data
12.06.2008, tra il venditore e gli acquirenti odierni appellanti, CP_1 nonché l'accertamento degli obblighi da esso discendenti ed i conseguenti inadempimenti contrattuali. La controversia coinvolgeva, in particolare, i proprietari di due proprietà terriere confinanti che usufruivano di un'unica fonte di approvvigionamento irriguo, regolamentata da un contratto di compravendita sottoscritto in data 12.06.2008, segnatamente alla sezione
“patti speciali” (che disciplina espressamente l'utilizzo dell'impianto di irrigazione).
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali, eccepito in via preliminare il rapporto di pregiudizialità con la causa R.G. n. 7782/09 (in riferimento soprattutto al punto 8 delle conclusioni di parte attrice, ossia all'obbligo delle parti di utilizzare l'impianto di irrigazione compravenduto per irrigare i fondi), chiedevano la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. nonché,
3 in via subordinata, la riunione delle due cause. Nel merito chiedevano il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate;
domandavano altresì di ordinare al ex art. 1170 c.c. o ex art. 2933 c.c., di astenersi dal CP_1
compimento di molestie e/o turbative al diritto di proprietà sui terreni dei convenuti. In via subordinata, nel caso in cui il Giudice avesse riconosciuto l'obbligo di utilizzare l'impianto di irrigazione originario, chiedevano di poter mantenere e utilizzare, in relazione al tipo di coltura impiantata, il nuovo impianto di irrigazione. Chiedevano, altresì, la condanna di CP_1
al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Espletata l'istruttoria orale, acquisiti i documenti prodotti dalle parti e disposta CTU al fine di valutare l'entità e la portata delle modifiche apportate all'impianto di irrigazione da parte dei convenuti, all'udienza del 29.1.2019, le parti precisavano le conclusioni e il Tribunale, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva la domanda attorea, condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale premetteva, innanzitutto, che i patti speciali di cui si è detto erano da ritenersi parte integrante del contratto di compravendita.
Secondo il Tribunale, gli obblighi contrattuali, contenuti nell'accordo del
12.06.2008, erano inequivoci, specificando diritti, obblighi e facoltà delle parti in relazione all'utilizzo dell'impianto di irrigazione.
Secondo il Tribunale, quindi, “analizzato il dato testuale ed indagata la comune volontà delle parti, sia anteriore (è stato dimostrato che le parti hanno rivisto diverse volte il contenuto dell'atto di compravendita proprio per la volontà dell'attore di regolamentare in modo circostanziato e preciso l'impianto di irrigazione, pena il mancato perfezionamento della vendita stessa) sia posteriore (il ha immediatamente denunciato, dopo la CP_1
stipula del definitivo, le diverse violazioni contrattuali poste in essere dagli come ad esempio il mancato rispetto dei turni orari) alla stipula Parte_1
del contratto”, doveva “ragionevolmente ritenersi che le parti, con la sottoscrizione del contratto in esame, in particolare dei patti speciali
4 menzionati, abbiano voluto disciplinare i rapporti inter partes, concernenti l'utilizzo dell'impianto di irrigazione insistente sul foglio 10 Comune di
IA, mappali 393, 394, 396, 109,110,111, 112, 392, 395, 397, 398, 393,
394, 396, 38, 63, 64, 65, 107, 108, 68, 34, 35, 36, 66, 179, 180, 183, 184,
185, come segue:
1. l'utilizzo dell'impianto di irrigazione descritto nei patti speciali a pag.6 rigo 3 – 7, è da intendersi obbligatorio per tutti i mappali di proprietà
e elencati nei patti speciali e non solo per alcuni di questi;
CP_1 Parte_1
2. la previsione di turni orari nell'utilizzo dell'impianto di irrigazione di cui ai patti speciali pag. 6 righi 12 - 19, è da intendersi nel senso che è fatto obbligo per i sigg. e per il sig. di irrigare nei rispettivi Parte_1 CP_1
turni orari e di non impedire e/o ostacolare l'altrui utilizzo durante il rispettivo turno;
3. gli interventi di natura straordinaria al gruppo motore-pompa dell'impianto di irrigazione, di cui alla pag. 7 rigo 1 - 5 dei patti speciali, sono da intendersi come ogni variazione (compresa l'aggiunta di valvole e saracinesche, nuova elettropompa, nuova aspirazione, nuove mandate, nuovi sistemi di comando ecc.) che modifichi l'originario assetto della stazione di pompaggio;
4. ogni intervento di natura straordinaria al gruppo motore-pompa è da intendersi consentito solamente previo rilascio del consenso dell'altra parte;
5. il divieto di passaggio descritto a pag. 7 rigo 12-16 dei patti speciali, è da intendersi nel senso che è fatto divieto alle parti di accedere all'altrui proprietà senza il consenso della parte interessata;
6. la possibilità per le parti di ampliare l'impianto di irrigazione come descritto a pag. 7 rigo 17 – 21 dei patti speciali, è da intendersi nel senso che è facoltà delle parti ampliare la condotta di irrigazione dell'impianto compravenduto solo all'interno delle rispettive proprietà senza coinvolgerne altre;
7. la possibilità di allacciamento al comando remoto del sig. CP_1
dell'impianto di irrigazione, come descritto al pag. 7 rigo 22 – 25 dei patti
5 speciali, è da intendersi nel senso che è facoltà dei sigg. allacciarsi Parte_1
al sistema di comando remoto all'interno della proprietà per poter CP_1
comandare il gruppo motore pompa senza privare il di poter CP_1 accendere e spegnere tramite timer l'elettropompa, come da suo comando originale, come da pagina 9, rigo2-3;
8. la previsione di cui a pag. 8 rigo 9-12 dei patti speciali circa l'utilizzo di norma dell'impianto di irrigazione è da intendersi nel senso che è fatto obbligo alle parti di utilizzare esclusivamente l'impianto di irrigazione ivi descritto quale modo ordinario di irrigazione, e quindi di regola, per tutte le particelle elencate nei patti speciali, escluso qualsiasi altro modo di irrigare come ad esempio il prelievo dell'acqua dal e da altra Controparte_3
fonte (fatta eccezione solo per la particella 48);
9. i casi eccezionali in cui le parti possono non utilizzare l'impianto di irrigazione, come descritto a pag. 8 rigo 13-19 dei patti speciali, sono da intendersi esclusivamente i casi di carenza e ripristino dell'impianto compravenduto e/o prosciugamento dell'invaso;
10. la modalità di irrigazione alternativa nei casi eccezionali di cui al punto
9, come descritte a pag. 8 rigo 13 -19, è da intendersi esclusivamente l'utilizzo di un motore a combustione interna silenziato in modo da non essere percepibile da casa escluso qualsiasi altro modo di irrigare CP_1
come ad esempio il prelievo dell'acqua dal (pag. 8 rigo Controparte_3
13 - 19);
11. il privilegio del sig. di irrigare in contemporanea con i sigg. CP_1
come descritto a pag. 9 rigo 5-11 di cui patti speciali è da Parte_1
intendersi nel senso che è diritto del sig. in ogni momento anche CP_1
fuori dal proprio turno, irrigare mediante il proprio gettino da giardino attingendo acqua dal turno orario dei sigg. Parte_1
12. la comunione dell'impianto di irrigazione così come Persona_1
descritto a pag. 5 rigo 20 – 25 dei patti speciali è da intendersi nel senso che
è diritto di ogni parte possedere le chiavi di accesso alla stazione di pompaggio dell'impianto di irrigazione;
6 13. i contratti di fornitura elettrica relativi all'impianto di irrigazione devono essere conclusi di comune accordo dalle parti”.
Il Tribunale esaminava, quindi, le ulteriori domande avanzate da parte attrice.
Il Tribunale accertava, in particolare, l'inadempimento contrattuale da parte degli odierni appellanti, valorizzando, a tal fine, le conclusioni del CTU sul punto.
Il Tribunale riteneva, in particolare, che i convenuti avessero effettuato, senza il consenso di e, quindi, “in palese violazione dei patti speciali del CP_1
12.06.2008, pag.
7 - ampliamenti, di natura straordinaria…. all'impianto di irrigazione…. consistenti in aggiunte di elementi (saracinesche, valvole e simili al gruppo di pompaggio) in grado di deviare l'originaria mandata dell'acqua in favore di una nuova condotta, con separazione della condotta originale dalla pompa originale e dal resto dell'impianto, con conseguente esclusione della proprietà attorea dall'accesso all'acqua irrigua”. Il
Tribunale faceva, al riguardo, presente che l'ausiliario aveva accertato che
“le modifiche impiantistiche apportate successivamente alla compravendita dei terreni di riferimento sono state sostanziose ed influenti sotto l'aspetto gestionale, sia nella stazione di pompaggio che nella rete di distribuzione irrigua interrata” e che le modifiche apportate dagli all'impianto Parte_1 irriguo comune erano di “carattere strutturale”, completando un circuito alternativo alla condotta originaria con collegamenti a monte e a valle del tratto preesistente sui propri terreni. Ne era derivato, quindi, un circuito anulare, previa interposizione di alcune saracinesche di intercettazione e di non ritorno. Il Tribunale dava, altresì, atto che il CTU aveva verificato che anche la stazione di pompaggio dal bugno risorgivo comune era stata radicalmente trasformata dagli che avevano “avuto differenti e Parte_1 proprie esigenze agronomiche”. Era stata, in particolare, “installata una seconda elettropompa, con tutta la strumentazione elettrica di controllo e di intercettazione, per garantire l'irrigazione “a goccia” dei vigneti sopraggiunti”. Secondo il Tribunale, non essendo state tali modifiche assentite dall'attore, come contrattualmente previsto, esse erano da ritenersi
7 illegittime a prescindere “dalle ragioni soggettive che le” avevano
“determinate e dal fatto che le stesse” fossero “intervenute quasi interamente sulla proprietà” dei convenuti, con conseguente obbligo di rimozione.
Il Tribunale dava, altresì, atto che l'ausiliario aveva constatato che “le valvole attualmente installate dai convenuti non intercettano il flusso nella condotta originaria, durante il previsto turno irriguo del e che “lo CP_1
intercettano automaticamente - su questo tratto comune - durante il turno dei convenuti, quando questi impieghino la loro nuova condotta esclusiva”.
Secondo il Tribunale, quindi, l'attore non aveva più la “possibilità di utilizzare continuamente il proprio gettino ma solamente nelle fasce orarie di propria spettanza irrigua, con la pompa degli Stefanoni “a riposo” (pagg.
8 e 13 CTU)”. Il Tribunale osservava, conseguentemente, che l'attore, “a causa del grave inadempimento agli obblighi contrattuali posto in essere dai convenuti”, aveva “perduto perciò il “privilegio” di cui alla pag. 9 dei patti speciali, concordato a suo tempo da entrambe le parti, che gli consentiva di attivare “in ogni momento” il gettino da giardino”.
Il Tribunale rilevava, altresì, che “quanto all'accertamento demandato al
CTU se l' irrigazione a gettino, come prevista nel contratto del 12/06/2008, sia possibile anche allorché gli utilizzano l' ulteriore impianto, Parte_1 realizzato in aggiunta a quello in proprietà comune tra le parti”, l'ausiliario aveva chiarito che “il funzionamento dell' irrigazione a gettino può essere attivabile in ogni momento e con la portata regolamentare accertata in contraddittorio, alle condizioni elencate alla voce precedente (punto 7
CTU); se però gli utilizzano - nel turno di propria spettanza - il Parte_1
loro impianto autonomo a bassa pressione, mettendo in funzione la seconda pompa e lasciando disattivata quella originaria, allora la condotta originaria resta vuota e il gettino del rimane inerte”. Il Tribunale CP_1
rilevava, inoltre, che si era “accertato che la potenza elettrica della utenza complessiva disponibile è pari a 43 Kw e non può alimentare contemporaneamente le due pompe, della potenza rispettiva di 37 Kw (quella originaria) e di 15 Kw (quella sopravvenuta ad iniziativa di ”. Parte_1
8 Quindi, proseguiva il Tribunale, “al viene sostanzialmente impedito CP_1
di irrigare durante il turno irriguo (preminente) dei confinanti”. In definitiva, secondo il Tribunale, “dal comportamento tenuto dai convenuti successivamente alla stipula del contratto di compravendita del 12.06.08”, emergeva “in tutta evidenza la piena responsabilità contrattuale a carico degli stessi che si sono resi inadempienti quanto alle obbligazioni su di essi gravanti”.
Su queste basi, proseguiva il Tribunale, parte convenuta doveva essere condannata al ripristino integrale dell'impianto di irrigazione mediante rimozione della nuova elettropompa e dei relativi sistemi di comando, delle saracinesche, delle valvole e di tutte le nuove condotte introdotte.
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, a causa della impossibilità di irrigare i propri fondi, secondo il
Tribunale erano da considerarsi “dirimenti” “oltre alle risultanze della CTU
…… le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'espletata istruttoria orale” Il Tribunale valorizzava, in particolare, la deposizione del teste
[...]
che aveva dichiarato che il aveva avuto gravi difficoltà Tes_1 CP_1 nell'irrigare e, nello specifico, aveva riferito che, nell'estate 2012 o 2013, si era recato personalmente presso l'abitazione ove aveva riscontrato, CP_1 oltre alla siccità, che dalla presa d'acqua nella proprietà non usciva CP_1
acqua, mentre dalla parte usciva regolarmente. Secondo il Parte_1
Tribunale, quindi, le dichiarazioni del teste confermavano “quanto Tes_1
denunciato dall'attore sia in ordine all'impossibilità di irrigare (“dalla parte il getto d'acqua funzionava benissimo, dalla parte non Parte_1 CP_1 usciva acqua”), evidenziando una netta violazione dei patti speciali, sia in ordine ai danni subiti dall'attore (“sono andato da lui, vi era siccità”).
Secondo il Tribunale, quindi, “in considerazione della accertata moria di più di cinquecento piante d'alto fusto, del loro continuo reimpianto e del danneggiamento di altre duemilacinquecento piante a causa dei sopra dimostrati impedimenti all'irrigazione, che tutt'ora persistono (con una moria media annua di più di cinquecento piante da rimpiazzare)”, doveva
9 ritenersi congruo liquidare, in via equitativa, la somma di € 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale conseguente all'inadempimento dei convenuti, oltre interessi al taso legale “dalla data di redazione della presente sentenza al saldo”.
Il Tribunale rigettava, infine, la domanda proposta dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
e promuovevano appello, affidandosi Parte_1 Controparte_4
a un unico motivo, articolato in molteplici censure alla sentenza impugnata e chiedendo, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 24.6.2020, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, rigettata l'istanza di sospensiva, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25 ottobre 2023.
A tale udienza, anch'essa celebratasi in modalità cartolari, la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
Con ordinanza del 10 gennaio 2024, la Corte, prendeva atto che il CTU aveva accertato che “Le modifiche apportate dai Sigg. all' impianto Parte_1
irriguo comune sono state di carattere strutturale, completando un circuito alternativo alla condotta originaria con collegamenti a monte ed a valle del tratto preesistente sui propri terreni”; “ne è derivato un circuito anulare, previa interposizione di alcune saracinesche di intercettazione e di non ritorno”; “anche la stazione di pompaggio dal bugno risorgivo comune è stata radicalmente trasformata dagli che hanno avuto differenti e Parte_1
proprie esigenze agronomiche;
“è' stata installata infatti una seconda elettropompa, con tutta la strumentazione elettrica di controllo e di intercettazione, per garantire l'irrigazione “ a goccia” dei vigneti sopraggiunti;
“attualmente il sig. non ha possibilità di utilizzare CP_1
continuamente il proprio gettino ma solamente nelle fasce orarie di propria spettanza irrigua, con la pompa degli Stefanoni < a riposo >”; “il Ricorrente dovrà prima far riparare il guasto del suo sopraggiunto comando da remoto, posizionando poi “ in automatico “ il selettore sulla pompa n° 1 in centrale
10 di sollevamento ed infine accollandosi il costo di esercizio della pompa comune, divenuta praticamente superflua per i Convenuti. Quando invece funzionerà la seconda pompa la precedente condotta comune resterà intercettata automaticamente da una elettrovalvola, pure sopravvenuta ed attualmente alimentata dal quadro remoto in sola proprietà dei Convenuti”
La Corte, quindi, ritenuta l'opportunità di disporre una integrazione della
CTU, rimetteva la causa in istruttoria, conferendo al CTU già nominato in primo grado il seguente quesito:
“ Letti gli atti ed i documenti di causa , ivi compresa la relazione peritale datata 12 ottobre 2015 , effettuati gli opportuni sopralluoghi individui il CTU gli interventi necessari ad assicurare oltre all'utilizzo turnario dell'impianto di irrigazione comune anche il diritto del in ogni momento anche CP_1
fuori dal proprio turno, di irrigare mediante il proprio gettino da giardino attingendo acqua dal turno orario degli appellanti da sostanziarsi Parte_1
nella eliminazione oppure variazione delle modifiche strutturali realizzate da questi ultimi che lo hanno di fatto inibito, nei termini già accertati in occasione delle precedenti operazioni”.
Depositata l'integrazione della consulenza tecnica, all'udienza del
11.12.2024, nessuno compariva e la Corte rinviava, ai sensi degli artt. 181 e
309 c.p.c., all'udienza dell'8 gennaio 2025.
A tale udienza le parti comparivano e la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'12.2.2025.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censurava innanzitutto “tutta la parte relativa alla interpretazione del contratto come svolta dal giudice di primo grado”.
Censurava, in particolare, il capo della sentenza che aveva ritenuto illegittimi gli ampliamenti all'impianto di irrigazione posti in essere dagli in Parte_1
quanto non concordata con il Tale statuizione sarebbe, a giudizio CP_1
11 dell'appellante, smentita dal tenore letterale dei patti come sopra riportati e allegati” Al riguardo va, fin da ora, osservato che, nell'introdurre l'atto di appello, gli appellanti svolgevano “in via preliminare” osservazioni sull'interpretazione dei patti speciali in questione senza riportarli o trascriverli, ma osservando che un'interpretazione secondo buona fede avrebbe imposto di ritenere che l'unico vincolo reciprocamente assunto dalle parti era costituito dall'utilizzo turnario orario dell'impianto medesimo mentre se le parti avessero voluto escludere l'utilizzo di qualsiasi altro impianto lo avrebbero esplicitato. Al riguardo, osservavano che il terreno degli era pari a 20.38 ettari mentre quello del misurava Parte_1 CP_1
3,48 ettari. Sempre in via preliminare, osservavano che nessuna opera straordinaria era stata realizzata dagli appellanti, in quanto la nuova condotta di irrigazione era stata realizzata unicamente sul terreno di loro proprietà.
L'appellante, richiamando uno stralcio della CTU, sosteneva altresì che, secondo quanto previsto nei patti speciali, il non avrebbe potuto CP_1
irrigare continuamente. Valorizzava in particolare la clausola secondo cui “le particelle per le quali detto impianto è destinato e precisamente le particelle sopra elencate (di proprietà alcune delle quali acquistate dal Parte_1
con l'atto di compravendita, altre già di proprietà) verranno CP_1 normalmente irrigate dall'impianto medesimo”.
In questo senso, secondo parte appellante, non vi era alcun “obbligo assoluto, imperativo ed esclusivo, nelle intenzioni delle parti, di irrigare solo con quell'impianto di irrigazione”
Rappresentava che al durante il proprio turno, era sempre garantita CP_1
la possibilità di irrigare il proprio terreno previa sistemazione del comando da remoto.
Secondo parte appellante, la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere riformata, “a fini di giustizia, al fine di una corretta interpretazione delle previsioni contrattuali, nella loro interpretazione, a fini di una necessaria applicazione ragionevole dei diversi interessi delle parti”
Parte appellante censurava, altresì, il capo della sentenza con cui gli
12 appellanti erano stati condannati al risarcimento del danno a favore dell'appellato.
Al riguardo deducevano che era mancata la prova “non solo della responsabilità dei convenuti in merito alle presunte difficoltà del di CP_1
irrigare (dovute alle cause sopra specificate e non addebitabili ai convenuti), ma altresì del danno lamentato”. Secondo l'appellante “una condanna in via equitativa appare del tutto infondata e scollegata dalle risultante testuali richiamati nonché da ogni prova fornita dall'attore nel giudizio di primo grado”.
L'appellante rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. - nel merito in via principale: in riforma e/o annullamento parziale della Sentenza impugnata, previo accertamento del contenuto dei patti speciali di cui in atti e previa la loro corretta interpretazione accogliere le domande tutte di parte convenuta nel giudizio di primo grado in quanto fondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in Parte_1
narrativa e rigettare conseguentemente ogni domanda ed eccezione avversaria, in particolare, accogliersi il radicato appello e confermare l'interpretazione dei patti speciali come già disposta nella Sentenza richiamata;
- nel merito, sempre in via principale, concedersi agli Parte_1
la possibilità di mantenere nonché utilizzare, in relazione alla necessità imposta dal tipo di coltura vinicola impiantata e al grave nocumento aziendale che ne deriverebbe dalla mancata idonea cura acquea indispensabile, il nuovo impianto di irrigazione in quanto costituito esclusivamente nella proprietà degli stessi in considerazione Parte_1
altresì del fatto che il predetto in alcun modo limita la possibilità e la disponibilità da parte dell'attore di azionare e utilizzare il proprio comando remoto a monte, e anche altre fonti di irrigazione come previsto;
- Infine, in ogni caso: - disporre la restituzione di quanto versato a titolo di risarcimento del danno pari ad euro 10.000,00 dagli al oltre a quanto Parte_1 CP_1
versato a seguito della soccombenza del giudizio di primo grado, (somme già
13 versate), condannarsi parte attrice del giudizio di primo grado, Sig. CP_1
, al risarcimento dei danni tutti, da liquidarsi, anche in via
[...]
equitativa, da rifondersi agli odierni convenuti Sigg.ri anche in Parte_1
relazione alle spese dagli stessi sostenute per le pratiche avviate, nonché per la perizia depositata, per la necessaria autorizzazione relativamente all'originario impianto di irrigazione, nel limite di valore di euro 26.000,00;
- condannarsi inoltre, parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1
e 3, c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa, per le ragioni esplicitate in comparsa di risposta che qui si richiamano integralmente e, in particolar modo, in relazione all'abuso del diritto di azione posto in essere dal medesimo - nel merito in via subordinata: in riforma e/o CP_1
annullamento parziale della Sentenza impugnata disporre la compensazione integrale delle spese;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo grado di Giudizio, e del presente grado, oltre Iva, Cpa e accessori così come per legge”.
L'appello è solo parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Va preliminarmente osservato che in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario,
l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass Sez.
3 Sentenza n. 12280 del 15/06/2016).
Va, al riguardo, osservato che l'appellante nel capitolo dell'appello rubricato
“in via preliminare” e dedicato all'”interpretazione dei patti speciali di cui all'atto di compravendita in relazione all'utilizzo dell'originario impianto di irrigazione” ha dedotto che un'interpretazione secondo buona fede avrebbe imposto di ritenere che l'unico vincolo reciprocamente assunto dalle parti era costituito dall'utilizzo turnario orario dell'impianto medesimo mentre se le parti avessero voluto escludere l'utilizzo di qualsiasi altro impianto lo avrebbero esplicitato. Come già sintetizzato, parte appellante osservava
14 altresì che il terreno degli era pari a 20.38 ettari mentre quello del Parte_1
misurava 3,48 ettari e che nessuna opera straordinaria era stata CP_1
realizzata dagli appellanti, in quanto la nuova condotta di irrigazione era stata realizzata unicamente sul terreno di loro proprietà.
Gli appellanti, nell'esposizione preliminare, censuravano, quindi, il capo della sentenza che aveva ritenuto che l'uso dell'impianto di irrigazione oggetto di causa fosse obbligatorio per le parti.
La censura, così come formulata, anche tenuto conto delle conclusioni dell'atto introduttivo sopra trascritte, con cui le parti “previo accertamento del contenuto dei patti speciali di cui in atti e previa la loro corretta interpretazione” hanno chiesto l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, è ammissibile nella parte in cui censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto, come obbligatorio per le parti, l'utilizzo dell'impianto oggetto di causa.
Prima di passare all'esame della censura in questione, occorre dire che la
Corte non ha rinvenuto, tra gli atti depositati dall'appellante, la sentenza conclusiva del procedimento Rg 7782/09, iscritto presso il Tribunale di
Mantova.
Ciò posto, è necessario trascrivere il contenuto dei patti speciali cui si è fatto cenno.
Il regolamento dell'impianto di irrigazione ex e ora CP_1 Parte_3
è composto da un gruppo di pompaggio situato nel foglio 10
[...]
mappale 259, terreno di proprietà del sig. e da una condotta Pt_4
interrata, entrambi che interessano i map. 259.114 sempre di proprietà del sig. i mappali 392 (ex 113) 112-111-395 e 398 di proprietà del sig,. Pt_4
e infine i mappali 394-396 di proprietà del sig, oggetto di CP_1 Parte_1
questo atto.
Detto impianto è al servizio del foglio 10 mappali 109-110-111-112-392 (ex
113), 395, 397 e 398 a copertura dell'intera proprietà e dei mappali CP_1
393-394-396-38-63-64-107-108-68-34-35-36-66-179-180-183-185 ed eventuali altri mappali del foglio 10 di IA (MN).
15 Gli interessati comparenti godono di un diritto di accesso all'invaso foglio
10 mappale 259, dove è situato il gruppo pompa-motore, e da una servitù di acquedotto sulle particelle 114-259 foglio 10 di IA (MN).
L'uso esclusivo dell'acqua all'invaso inizia alle ore 00.00 del lunedì fino alle ore 12,00 del giovedì.
I sig. utilizzeranno i 76/84 (settantasei ottantaquattresimi) Parte_1
dell'intero orario (inizio orario alle ore 00.00 del lunedì e fine orario alle ore 0.4.00 del giovedì) mentre il sig utilizzerà gli 8/84 (otto CP_1
ottantaquattresimi) dell'intero orario (inizio orario alle ore 04.00 del giovedì e fine orario alle ore 12,00 del giovedì stesso).
Le spese relative alla fornitura di energia elettrica e alla manutenzione ordinata del gruppo pompa-motore, delle condotte (esclusi ampliamenti dell'impianto) e delle pertinenze al di fuori delle due proprietà sono suddivise in base alle ore d'uso dell'impianto ad opera delle parti.
In base alle quote di proprietà (76/84 8/84 sono divise Parte_1 CP_1
le spese di ripristino dell'attuale impianto e comunque, in caso di straordinario intervento (sostituzione del gruppo elettropompa) le parti hanno facoltà di variarne le caratteristiche, con la sostituzione di un nuovo gruppo di pompaggio, con l'assenso di entrambe le parti.
La manutenzione ordinaria dell'impianto situato all'interno delle singole proprietà è a cura e a carico delle singole parti, sempre che il comportamento errato di esercizio dell'impianto stesso non induca a colpevolezza di una delle parti con la conseguenza che le spese saranno allora ad esclusivo carico della parte colpevole.
Nessuna parte acquisisce il diritto di passaggio, per ispezione, ed ingresso nella proprietà dell'altra parte, ma, nel caso di necessità di intervento o ispezione, la controparte non può rifiutare l'accesso, senza farsi carico dei danni arrecati dalla eventuale mancanza di collaborazione.
Nella proprietà delle parti sono ammessi, a cura e spese delle stesse, ampliamenti dell'impianto che dovranno avere le caratteristiche di resistenza alla pressione della condotta attuale;
tali interventi durante il
16 turno d'uso altrui saranno esclusi mediante saracinesca.
I sig. hanno facoltà di allacciarsi al sistema di comando remoto Parte_1
del sig. per poter comandare il gruppo motore-pompa. CP_1
L'allacciamento avverrà tramite cavo interrato, senza segni visibili sulla proprietà CP_1
Per tale allacciamento il sistema di comando remoto fino a diventa CP_1
parte dell'impianto comune.
Per l'allacciamento si realizzeranno pozzetti intermedi, necessari al fine di poter sostituire il cavo stesso in caso dovesse logorarsi, rompersi oppure fondersi in caso di fulmine.
In ogni caso i pozzetti saranno collocati totalmente sottoterra e quindi saranno visibili.
Le particelle, per le quali detto impianto è destinato, e precisamente le particelle sopra elencate, verranno normalmente irrigate dall'impianto medesimo, che a necessità, dovrà essere ripristinato nella sua funzionalità.
In caso di carenza, di ripristino dello stesso e in caso di prosciugamento dell'invaso al gruppo pompa-motore, le particelle potranno essere irrigate anche con l'uso di un motore a combustione interna, silenziato in modo tale che il rumore da esso prodotto non possa essere affatto percepibile dalla finestra della casa del signor sul lato nord est al primo piano. CP_1
Il motore così silenziato potrà essere usato anche per altri scopi dai signori irrigazione compresa nel caso di siccità eccezionale. Parte_1
Le modifiche per il computo automatico dei tempi d'uso di una seconda utenza del gruppo motore-pompa sono a carico dell'acquirente Parte_1
Il sistema di computo dovrà essere, possibilmente, non manipolabile dalle parti e mantenere il sistema attuale di comando remoto per la parte CP_1
Le parti non preleveranno acqua dall'impianto durante il turno di irrigazione altrui: il sig. tuttavia mantiene il privilegio di attivare CP_1
in ogni momento il gettino da giardino quantificato in 0,30 l/sec, tenuto conto del fatto che con la comunione dell'impianto egli istituisce nei fatti una servitù di acquedotto sulla sua proprietà a favore degli e che avrà Parte_1
17 decadenza immediata dal momento che il sig. avrà venduto i terreni CP_1
di sua proprietà.
Il risarcimento dei danni e delle “scomodità” arrecati alle proprietà per la manutenzione e per il ripristino necessari dell'impianto rientrano nei costi di gestione del tutto.
Le bollette indirizzate dovranno essere saldate dalla controparte e l'eventuale conguaglio a fine ottobre, salvo diverso accordo fra le parti.
La Corte ritiene che dalla lettura dei patti speciali si desuma che l'utilizzo dell'impianto di irrigazione oggetto di causa sia sì obbligatorio ma non necessariamente esclusivo.
Ed infatti, le parti hanno specificamente previsto che Le particelle, per le quali detto impianto è destinato, e precisamente le particelle sopra elencate, verranno normalmente irrigate dall'impianto medesimo, che a necessità, dovrà essere ripristinato nella sua funzionalità.
Dall'utilizzo dell'avverbio “normalmente” si desume che l'utilizzo dell'impianto in questione è sì obbligatorio ma non esclusivo.
Un'interpretazione secondo buona fede del contratto ( art. 1366 c.c.) porta, infatti, ad escludere che i contraenti abbiano voluto imporre alla controparte pesi o oneri non necessari e non funzionali all'esercizio del diritto di proprietà sui propri terreni.
La portata precettiva dei patti speciali è quindi quella di impedire che ciascuna parte possa apportare modifiche all'impianto tali da compromettere il suo utilizzo da parte dell'altra, come stabilito nel contratto di compravendita. In particolare, come stabilito nei patti speciali “Le parti non preleveranno acqua dall'impianto durante il turno di irrigazione altrui: il sig. tuttavia mantiene il privilegio di attivare in ogni momento il CP_1
gettino da giardino quantificato in 0,30 l/sec”.
E', quindi, necessario, con riguardo alla posizione di , che Controparte_1
a questi sia sempre garantito il privilegio cui le parti hanno fatto cenno.
Ciò posto, è pacifico in causa che le modifiche apportate all'impianto di irrigazione da parte dei signori abbiano precluso al sig. di Parte_1 CP_1
18 esercitare il privilegio di poter utilizzare il proprio gettino da giardino anche durante il turno di utilizzo degli appellanti.
E' pacifico, quindi, l'inadempimento dei Sig. agli obblighi Parte_1 contrattualmente assunti, quanto all'uso, da parte del sig. del CP_1
gettino da giardino anche durante il turno di utilizzo dell'impianto dei sig.
Parte_1
Con riguardo alla censura relativa al capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che le modifiche apportate all'impianto fossero da considerarsi straordinarie, va innanzitutto evidenziato che l'appellante si è limitato a contestare il carattere di straordinarietà sul presupposto che le modifiche in questione fossero avvenute sul terreno di loro proprietà.
Al riguardo si deve, innanzitutto, rilevare che le modifiche all'impianto, come risulta dalla CTU non sono avvenute tutte sul terreno degli appellanti.
Si tratta peraltro di circostanza irrilevante giacché l'appellante non ha impugnato il capo della sentenza che, nell'interpretare i patti speciali, ha statuito che “gli interventi di natura straordinaria al gruppo motore-pompa dell'impianto di irrigazione, di cui alla pag. 7 rigo 1 - 5 dei patti speciali, sono da intendersi come ogni variazione (compresa l'aggiunta di valvole e saracinesche, nuova elettropompa, nuova aspirazione, nuove mandate, nuovi sistemi di comando ecc.) che modifichi l'originario assetto della stazione di pompaggio;
4. ogni intervento di natura straordinaria al gruppo motore- pompa è da intendersi consentito solamente previo rilascio del consenso dell'altra parte;
Ebbene, dalla lettura della CTU svolta in primo grado e di cui si sono già sintetizzate le conclusioni, si desume che gli interventi di maggiore rilievo da parte degli appellanti, sono avvenuti proprio sul gruppo motore pompa.
Non essendo stata contestata la natura in sé straordinaria dell'intervento sul gruppo pompa motore, come ricostruito dal Tribunale, la censura è, quindi, infondata perché la natura straordinaria della modifica, secondo l'interpretazione ritenuta dal Tribunale e non censurata, non dipende dalla localizzazione dell'intervento modificativo ma dalle caratteristiche della
19 modifica.
Vanno adesso sintetizzati, in quanto collegati alle questioni appena trattate, gli esiti dell'integrazione della CTU svolta nel presente grado.
Il CTU, nell'integrazione della CTU ha così risposto:
Come già detto gli interventi attuati nel maggio 2021 alla presenza dell'RI Processuale Geom. sarebbero sufficienti a Per_2
consentire l'attingimento autonomo al sig. per irrigare il proprio CP_1
giardino in ogni momento a proprie spese, non potendo però impiegare l'attuale “gettino” per la sovra-pressione dell'impianto. Si è accertato a suo tempo che tale “gettino” di manterrebbe la pressione e la portata CP_1
di convenzione, solamente quando fossero in esercizio contemporaneo anche due idranti installati dagli sul prolungamento (in rosso) Parte_1
sopravvenuto sul proprio terreno dalla condotta originaria ( in nero ). Nella ipotesi che si prospettasse un ulteriore sviluppo delle derivazioni da parte degli e si mettesse in crisi il funzionamento del “gettino” per Parte_1
eccessivo prelevamento a valle - con riduzione della pressione in rete e quindi della portata a monte sul terreno - si potrà sempre installare CP_1
un centralina di regolazione della portata derivata, posta al limite del giardino da irrigare. Per il rispetto delle clausole contrattuali - incluse nel
Rogito Originario di trasferimento e per escludere categoricamente ogni ampliamento esterno alle singole proprietà - sarebbero però necessarie e richieste dal Convenuto con insistenza: -La asportazione (oppure CP_1
la sigillatura con cemento fluido iniettato) del tratto di condotta rimasta sotto la strada vicinale nel tratto “ A – B “ evidenziato nelle Planimetrie in
Allegato n° 02 e 03, compreso il prolungamento a valle del fosso;
-La contemporanea rimozione della linea elettrica (adiacente al tubo del tratto da eliminare) per il comando a distanza della Stazione di Pompaggio oppure la sua fulminazione per sovra-corrente; -La sigillatura degli idranti sopravvenuti, compresa la derivazione dalla condotta del CP_3
e da pozzo autonomo sulla proprietà per impedire ogni
[...] Parte_1
differente attingimento rispetto alla alimentazione concordata nella
20 Convenzione originaria. 7 Questo rigoroso rispetto delle clausole contrattuali originarie porterebbe a consistenti inconvenienti per la attuale conduzione dei vigneti, attrezzati nel frattempo dagli per un più Parte_1 razionale ed aggiornato sistema di irrigazione. L' eventuale smantellamento dello stesso metterebbe in crisi irreversibile la sistemazione agraria del fondo compra-venduto, compreso un appezzamento indipendente a sud oltre il fossato. Con ogni probabilità il potrebbe addirittura Controparte_3
pretendere il pagamento del canone irriguo, anche senza effettivo attingimento stagionale. Al fine di escludere tale provvedimento intransigente ( per Loro distruttivo ) gli hanno avanzato una Parte_1
proposta alternativa, che il sottoscritto ritiene di accettabile compromesso.
Gli Appellanti propongono di installare sul circuito originario una pompa di minore potenza, azionata da pressostato e da comando a distanza - a servizio esclusivo del gettino di - accollandosi ogni costo di installazione e CP_1
di esercizio nel loro periodo di turnazione. Gli esercizi di turnazione differenziata sarebbero individuati da un contatore orario di rilievo del distinto funzionamento.
.
Il CTU, inoltre, rispondendo alle osservazioni delle parti, ha così concluso:
Il “gettino” del Sig. potrebbe funzionare solamente se i Sigg. CP_1
ripristinassero l'irrigazione “a pioggia”, derivata esclusivamente Parte_1 dall' impianto comune originario. Il distacco della linea aggiuntiva attuato in seguito alla sentenza di Primo Grado non consente comunque di azionare autonomamente detto “gettino”, dipendendo questo idraulicamente dalla contemporanea fruizione degli dalla linea originaria e non da altre Parte_1
sorgenti. Costringere gli Opponenti a rivoluzionare la sistemazione del vigneto definitivo -con la totale interdizione dell'ampliamento impiantistico sopravvenuto- comporta una rigida applicazione degli accordi originari, con penalizzazioni significative ed ostracismo nei confronti del miglioramento fondiario acquisito dopo la compravendita. Il risultato di far azionare il
21 “gettino” del Sig. si può conseguire con il compromesso proposto CP_1
dagli Opponenti, che il sottoscritto C.T.U. ritiene accettabile.
La Corte rileva che l'appellato non ha prestato il suo consenso alla proposta degli appellanti e ritenuta accettabile dallo stesso CTU.
Ciò posto, essendo stato accertato che gli appellanti hanno apportato all'impianto di irrigazione modifiche straordinarie che hanno pregiudicato l'utilizzo, da parte dell'appellato, del proprio gettino da giardino, così come concordato ed essendo stati gli appellati condannati a rimuovere tali modifiche, è precluso alla Corte modificare la natura dell'esecuzione in forma specifica cui sono stati condannati gli appellanti.
Va, quindi, confermato il capo della sentenza impugnata che ha condannato gli appellanti al ripristino integrale dell'impianto di irrigazione mediante rimozione della nuova elettropompa e dei relativi sistemi di comando, delle saracinesche, delle valvole e di tutte le nuove condotte introdotte.
Va adesso esaminata la seguente domanda formulata dagli appellanti: concedersi agli la possibilità di mantenere nonché utilizzare, in Parte_1
relazione alla necessità imposta dal tipo di coltura vinicola impiantata e al grave nocumento aziendale che ne deriverebbe dalla mancata idonea cura acquea indispensabile, il nuovo impianto di irrigazione in quanto costituito esclusivamente nella proprietà degli stessi in considerazione Parte_1
altresì del fatto che il predetto in alcun modo limita la possibilità e la disponibilità da parte dell'attore di azionare e utilizzare il proprio comando remoto a monte, e anche altre fonti di irrigazione come previsto”.
Al riguardo va fatto presente che il CTU ha rappresentato quanto segue:
Come rappresentato nelle Planimetria aggiornate in Allegato n° 02 la tubazione irrigua realizzata dai sigg. ( colorata in rosso ) è stata Parte_1
definitivamente 4 scollegata dalla stazione di pompaggio (Vertice -A-), dove sono state anche rimossi tutti gli organi di comando della seconda pompa, supplementare a quella originaria. E' invece rimasto in essere il tratto A - B della condotta interrata sotto la strada vicinale in terreno altrui. Di conseguenza gli Appellanti sarebbero ora in grado di derivare acqua irrigua
22 dal fosso, solamente attraverso la condotta originaria (colorata in nero), che attraversa la proprietà Lo stato attuale dell'impianto si riconduce CP_1
sostanzialmente alla situazione funzionale accertata in contraddittorio con le Parti il 25/09/2015, quando e così venne rappresentata nella Perizia
Tecnica originaria: << Per poter accertare la funzionalità del gettino si sono predisposte le intercettazioni sulla seconda linea sopraggiunta, attivando la pompa originaria nella stazione di sollevamento per alimentare i getti sui terreni dei Convenuti. Quindi si è effettuata in contraddittorio una prova di portata del gettino sulla proprietà come si desume dal Verbale di CP_1
sopralluogo in Allegato n° 4. Con un solo irrigatore in funzione a valle si è misurata sul detto gettino una portata di 0,41 litri al secondo;
con due getti in esercizio contemporaneo la portata è scesa a 0,33 litri al secondo, avendo verificato anche in contraddittorio il diametro dei bocchelli di gettata pari a
28 mm. Quindi si è accertato che l'impianto garantisce una portata superiore a 0.3 litri al secondo con un gettino da 4,0 mm. di diametro, quando la pompa primitiva è messa in funzione. La erogazione continua del gettino richiede in ogni caso il funzionamento continuo della motopompa comune e la contemporanea apertura di almeno un getto da idrante completo. Questa situazione può verificarsi nel turno irriguo autonomo di mentre non CP_1
può più sussistere durante il periodo di turnazione degli Stefanoni >>, in quanto gli Stessi si sono resi indipendenti e non usufruiscono più dell'attingimento dal fosso e dalla condotta originaria comune. Ne deriva che - teoricamente - per il sig. non dovrebbe sussistere attualmente CP_1
alcun impedimento ad utilizzare in ogni momento l'impianto per irrigare mediante il proprio “gettino” da giardino. Di fatto tale utilizzo viene impedito però dalla eccessiva potenza ( per portata e pressione ) della stazione di sollevamento, che richiede necessariamente il prelievo contemporaneo di almeno un idrante da parte degli che hanno Parte_1
riconvertito il loro impianto ed attualmente non possono attingere acqua in pressione elevata dalla linea originaria, di fatto lasciata ora inerte, perché inopportuna per la coltivazione “goccia a goccia” sopravvenuta. In base
23 alla convenzione di vendita il vorrebbe obbligare la irrigazione dei CP_1
terreni Stefanoni con l'utilizzo esclusivo dell'impianto originario, impedendo gli attuali prelievi idrici dalla falda sotterranea e dalla rete consortile. Ciò comporterebbe di conseguenza l'intercettazione con sigillatura degli idranti e delle derivazioni dal all' Controparte_3
interno della proprietà ora alimentati diversamente dalla condotta Parte_1
originaria. La saracinesca in posizione “ C “ sul terreno potrà CP_1
essere eliminata , sino a quando cessasse la cultura a bosco del terreno stesso e quindi fosse richiesta e concordata in futuro la turnazione fra le
Parti, esclusiva ed indipendente fra le due Proprietà confinanti. Il “ Timer” in posizione “ D “ che comandava a distanza l' azionamento in centrale della pompa di sollevamento originaria risultava già inattivo nel precedente accertamento di C.T.U. in data 12/10/2015. L' apparecchio potrà essere rimesso in pristino o sostituito con una spesa da elettricista di alcune centinaia di euro. A suo tempo l'Elettricista RI non poté risalire sul posto alla causa ed alla responsabilità del guasto accertato.
Vanno al riguardo richiamate le considerazioni svolte in merito alla natura obbligatoria ma non esclusiva dell'utilizzo dell'impianto di irrigazione oggetto di causa.
In linea generale non è quindi precluso agli appellanti di realizzare un nuovo impianto di irrigazione a condizione che venga utilizzato anche quello oggetto di causa - il cui utilizzo è, infatti obbligatorio - procedano al ripristino integrale dell'impianto di irrigazione mediante rimozione della nuova elettropompa e dei relativi sistemi di comando, delle saracinesche, delle valvole e di tutte le nuove condotte introdotte, sia sempre garantito al il diritto all'utilizzo del gettino da giardino secondo i tempi e con le CP_1
modalità a livello di pressione, concordati dalla parti, come accertato dal
Tribunale con la sentenza impugnata.
Venendo adesso all'esame del secondo motivo di appello, occorre ricordare che in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione
24 asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
Va, a questo riguardo, osservato che l'appellato, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, pur avanzando una richiesta di risarcimento del danno, quantificato in via equitativa, in 10.000 euro, non aveva indicato con chiarezza “i danni arrecati”.
Neppure l'unico capitolo ammesso di parte attrice (vero che f) Le suddette chiavi sono state consegnate a in Brunico nella primavera del CP_1
2008?” avrebbe potuto lumeggiare la portata dei danni, peraltro genericamente affermata. A tale domanda, peraltro, il teste ha riferito Tes_2
di non sapere rispondere.
Il teste ha le cui dichiarazioni sono state valorizzate dal Tribunale Tes_1
per affermare la sussistenza del danno, ha fornito la risposta trascritta dal
Tribunale rispondendo, a prova contraria, sul seguente capitolo richiesto da parte convenuta con la sua seconda memoria istruttoria: Vero che 6. Il Sig. ha sempre utilizzato l'irrigazione sui terreni di sua proprietà con il CP_1
proprio gettino da giardino durante il periodo indicato nel turno di uso degli
(dalle 12.00 del giovedì fino alle 4 del giovedì successivo e così Parte_1
per ogni settimana).
Manca però la prova, nemmeno richiesta, che dal mancato utilizzo del gettino, dovuto all'inadempimento dei sig. sia derivata la moria di Parte_1
piante indicata dal Tribunale.
Né sul punto poteva fornite risposte la CTU, dato che il quesito non lo prevedeva.
In definitiva manca la prova sia del danno (non è provata in giudizio la moria di piante, non essendo stata richiesta ed ammessa prova sul punto) sia del nesso di causa.
Il secondo motivo merita quindi accoglimento.
25 Conseguentemente va condannato a restituire agli Controparte_1
appellanti quanto eventualmente corrispostogli a titolo di risarcimento del danno, sulla base della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della riforma parziale della sentenza impugnata e della necessità di procedere ad una valutazione globale degli esiti del giudizio, la corte ritiene che, attesa la soccombenza reciproca, le spese debbano essere integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Con riguardo alle spese di CTU, le stesse devono essere poste integralmente a carico degli appellanti sia per il primo che per il secondo grado, in quanto hanno consentito di accertare le modifiche dagli stessi apportate all'impianto di irrigazione oggetto di causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Mantova n. 542/2019, nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto accerta che i patti speciali sottoscritti in data 12.6.2008, prevedevano l'utilizzo obbligatorio ma non esclusivo dell'impianto di irrigazione di cui è causa;
dichiara, pertanto, la sussistenza in capo agli appellanti della facoltà di realizzare, sulla loro proprietà, previa debita autorizzazione da parte delle autorità competenti, un nuovo impianto di irrigazione, a condizione che questo non interferisca con l'utilizzo dell'impianto di irrigazione oggetto di causa, obbligatorio per le parti, e secondo i tempi e le modalità risultanti dall'interpretazione del contratto accertata dal Tribunale.
Conferma la sentenza impugnata con riguardo alla condanna al ripristino integrale dell'impianto di irrigazione mediante rimozione della nuova elettropompa e dei relativi sistemi di comando, delle saracinesche, delle valvole e di tutte le nuove condotte introdotte.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da Controparte_1
e condanna quest'ultimo a restituire agli appellanti quanto da questi
26 eventualmente corrisposto, a tale titolo, in esecuzione della sentenza appellata.
Rigetta nel resto l'appello.
Spese integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Condanna l'appellato a restituire agli appellanti quanto da questi eventualmente corrisposto a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado.
Pone le spese di CTU, sia del primo che del secondo grado, definitivamente a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
27
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 223/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione posta in decisione all'udienza collegiale del 12/02/2025
d a e , con il Parte_1 Parte_2
OGGETTO: patrocinio dell'avv. BARDINI ALBERTO Vendita di cose APPELLANTI immobili c o n t r o con il patrocinio degli avv. MAZZUCCHELLI Controparte_1
STEFANO e ZAGLIO CLAUDIA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 542.2019, pubblicata il 25.7.2019.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
In via preliminare si rileva come la proposta formulata dal CTU aderisca integralmente a quanto sostenuto, sin dall'inizio, dai i CP_2
quali si adeguano e accettano integralmente la soluzione come rappresentata dal CTU.
- In ogni caso, e nella denegata ipotesi la Corte non ritenga condivisibile in
1 tutto o in parte la soluzione proposta dal CTU, ma anche in caso di accoglimento della stessa, in punto di eventuale merito della sentenza: - nel merito in via principale: in riforma e/o annullamento parziale della Sentenza impugnata, previo accertamento del contenuto dei patti speciali di cui in atti e previa la loro corretta interpretazione accogliere le domande tute di parte convenuta nel giudizio di primo grado ( in quanto fondate in Parte_1
fato e in diritto per i motivi di cui in narrativa e rigettare conseguentemente ogni domanda ed eccezione avversaria, in particolare, accogliersi il radicato appello e confermare l'interpretazione dei patti speciali come già disposta nella Sentenza richiamata- nel merito, sempre in via principale, concedersi agli la possibilità di mantenere nonché utilizzare, in relazione alla Parte_1
necessità imposta dal tipo di coltura vinicola impiantata e al grave nocumento aziendale che ne deriverebbe dalla mancata idonea cura acquea indispensabile, il nuovo impianto di irrigazione in quanto costituito esclusivamente nella proprietà degli stessi in considerazione altresì Parte_1
del fatto che il predetto in alcun modo limita la possibilità e la disponibilità da parte dell'attore di azionare e utilizzare il proprio comando remoto a monte, e anche altre fonti di irrigazione come previsto;
- Infine, in ogni caso: - disporre la restituzione di quanto versato a titolo di risarcimento del danno pari ad euro 10.000,00 dagli al Parte_1 CP_1
oltre a quanto versato a seguito della soccombenza del giudizio di primo grado, (somme già versate), condannarsi parte attrice del giudizio di primo grado, Sig. , al risarcimento dei danni tutti, da liquidarsi, Controparte_1
anche in via equitativa, da rifondersi agli odierni convenuti Sigg.ri Parte_1
anche in relazione alle spese dagli stessi sostenute per le pratiche avviate, nonché per la perizia depositata, per la necessaria autorizzazione relativamente all'originario impianto di irrigazione, nel limite di valore di euro 26.000,00; - condannarsi inoltre, parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 e 3, c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa, per le ragioni esplicitate in comparsa di risposta che qui si richiamano integralmente e, in particolar modo, in relazione all'abuso del diritto di azione posto in essere
2 dal medesimo - nel merito in via subordinata: in riforma e/o CP_1
annullamento parziale della Sentenza impugnata disporre la compensazione integrale delle spese;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo grado di Giudizio, e del presente grado, oltre Iva, Cpa e accessori così come per legge.
Dell'appellato:
Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, svolta anche in via istruttoria, - rigettare le domande, tutte, formulate con atto di citazione in appello notificato il 24.2.2020 al sig.
; - confermare integralmente la sentenza nr. 542/2019 del Controparte_1
Tribunale di Mantova pubblicata il 25.07.2019; - con vittoria di spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in Controparte_1
giudizio e avanti il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Mantova al fine di risolvere la controversia avente per oggetto l'interpretazione dei cosiddetti “patti speciali” di cui all'atto di compravendita dei terreni agricoli siti in IA (Mn), stipulato, in data
12.06.2008, tra il venditore e gli acquirenti odierni appellanti, CP_1 nonché l'accertamento degli obblighi da esso discendenti ed i conseguenti inadempimenti contrattuali. La controversia coinvolgeva, in particolare, i proprietari di due proprietà terriere confinanti che usufruivano di un'unica fonte di approvvigionamento irriguo, regolamentata da un contratto di compravendita sottoscritto in data 12.06.2008, segnatamente alla sezione
“patti speciali” (che disciplina espressamente l'utilizzo dell'impianto di irrigazione).
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali, eccepito in via preliminare il rapporto di pregiudizialità con la causa R.G. n. 7782/09 (in riferimento soprattutto al punto 8 delle conclusioni di parte attrice, ossia all'obbligo delle parti di utilizzare l'impianto di irrigazione compravenduto per irrigare i fondi), chiedevano la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. nonché,
3 in via subordinata, la riunione delle due cause. Nel merito chiedevano il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate;
domandavano altresì di ordinare al ex art. 1170 c.c. o ex art. 2933 c.c., di astenersi dal CP_1
compimento di molestie e/o turbative al diritto di proprietà sui terreni dei convenuti. In via subordinata, nel caso in cui il Giudice avesse riconosciuto l'obbligo di utilizzare l'impianto di irrigazione originario, chiedevano di poter mantenere e utilizzare, in relazione al tipo di coltura impiantata, il nuovo impianto di irrigazione. Chiedevano, altresì, la condanna di CP_1
al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Espletata l'istruttoria orale, acquisiti i documenti prodotti dalle parti e disposta CTU al fine di valutare l'entità e la portata delle modifiche apportate all'impianto di irrigazione da parte dei convenuti, all'udienza del 29.1.2019, le parti precisavano le conclusioni e il Tribunale, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva la domanda attorea, condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale premetteva, innanzitutto, che i patti speciali di cui si è detto erano da ritenersi parte integrante del contratto di compravendita.
Secondo il Tribunale, gli obblighi contrattuali, contenuti nell'accordo del
12.06.2008, erano inequivoci, specificando diritti, obblighi e facoltà delle parti in relazione all'utilizzo dell'impianto di irrigazione.
Secondo il Tribunale, quindi, “analizzato il dato testuale ed indagata la comune volontà delle parti, sia anteriore (è stato dimostrato che le parti hanno rivisto diverse volte il contenuto dell'atto di compravendita proprio per la volontà dell'attore di regolamentare in modo circostanziato e preciso l'impianto di irrigazione, pena il mancato perfezionamento della vendita stessa) sia posteriore (il ha immediatamente denunciato, dopo la CP_1
stipula del definitivo, le diverse violazioni contrattuali poste in essere dagli come ad esempio il mancato rispetto dei turni orari) alla stipula Parte_1
del contratto”, doveva “ragionevolmente ritenersi che le parti, con la sottoscrizione del contratto in esame, in particolare dei patti speciali
4 menzionati, abbiano voluto disciplinare i rapporti inter partes, concernenti l'utilizzo dell'impianto di irrigazione insistente sul foglio 10 Comune di
IA, mappali 393, 394, 396, 109,110,111, 112, 392, 395, 397, 398, 393,
394, 396, 38, 63, 64, 65, 107, 108, 68, 34, 35, 36, 66, 179, 180, 183, 184,
185, come segue:
1. l'utilizzo dell'impianto di irrigazione descritto nei patti speciali a pag.6 rigo 3 – 7, è da intendersi obbligatorio per tutti i mappali di proprietà
e elencati nei patti speciali e non solo per alcuni di questi;
CP_1 Parte_1
2. la previsione di turni orari nell'utilizzo dell'impianto di irrigazione di cui ai patti speciali pag. 6 righi 12 - 19, è da intendersi nel senso che è fatto obbligo per i sigg. e per il sig. di irrigare nei rispettivi Parte_1 CP_1
turni orari e di non impedire e/o ostacolare l'altrui utilizzo durante il rispettivo turno;
3. gli interventi di natura straordinaria al gruppo motore-pompa dell'impianto di irrigazione, di cui alla pag. 7 rigo 1 - 5 dei patti speciali, sono da intendersi come ogni variazione (compresa l'aggiunta di valvole e saracinesche, nuova elettropompa, nuova aspirazione, nuove mandate, nuovi sistemi di comando ecc.) che modifichi l'originario assetto della stazione di pompaggio;
4. ogni intervento di natura straordinaria al gruppo motore-pompa è da intendersi consentito solamente previo rilascio del consenso dell'altra parte;
5. il divieto di passaggio descritto a pag. 7 rigo 12-16 dei patti speciali, è da intendersi nel senso che è fatto divieto alle parti di accedere all'altrui proprietà senza il consenso della parte interessata;
6. la possibilità per le parti di ampliare l'impianto di irrigazione come descritto a pag. 7 rigo 17 – 21 dei patti speciali, è da intendersi nel senso che è facoltà delle parti ampliare la condotta di irrigazione dell'impianto compravenduto solo all'interno delle rispettive proprietà senza coinvolgerne altre;
7. la possibilità di allacciamento al comando remoto del sig. CP_1
dell'impianto di irrigazione, come descritto al pag. 7 rigo 22 – 25 dei patti
5 speciali, è da intendersi nel senso che è facoltà dei sigg. allacciarsi Parte_1
al sistema di comando remoto all'interno della proprietà per poter CP_1
comandare il gruppo motore pompa senza privare il di poter CP_1 accendere e spegnere tramite timer l'elettropompa, come da suo comando originale, come da pagina 9, rigo2-3;
8. la previsione di cui a pag. 8 rigo 9-12 dei patti speciali circa l'utilizzo di norma dell'impianto di irrigazione è da intendersi nel senso che è fatto obbligo alle parti di utilizzare esclusivamente l'impianto di irrigazione ivi descritto quale modo ordinario di irrigazione, e quindi di regola, per tutte le particelle elencate nei patti speciali, escluso qualsiasi altro modo di irrigare come ad esempio il prelievo dell'acqua dal e da altra Controparte_3
fonte (fatta eccezione solo per la particella 48);
9. i casi eccezionali in cui le parti possono non utilizzare l'impianto di irrigazione, come descritto a pag. 8 rigo 13-19 dei patti speciali, sono da intendersi esclusivamente i casi di carenza e ripristino dell'impianto compravenduto e/o prosciugamento dell'invaso;
10. la modalità di irrigazione alternativa nei casi eccezionali di cui al punto
9, come descritte a pag. 8 rigo 13 -19, è da intendersi esclusivamente l'utilizzo di un motore a combustione interna silenziato in modo da non essere percepibile da casa escluso qualsiasi altro modo di irrigare CP_1
come ad esempio il prelievo dell'acqua dal (pag. 8 rigo Controparte_3
13 - 19);
11. il privilegio del sig. di irrigare in contemporanea con i sigg. CP_1
come descritto a pag. 9 rigo 5-11 di cui patti speciali è da Parte_1
intendersi nel senso che è diritto del sig. in ogni momento anche CP_1
fuori dal proprio turno, irrigare mediante il proprio gettino da giardino attingendo acqua dal turno orario dei sigg. Parte_1
12. la comunione dell'impianto di irrigazione così come Persona_1
descritto a pag. 5 rigo 20 – 25 dei patti speciali è da intendersi nel senso che
è diritto di ogni parte possedere le chiavi di accesso alla stazione di pompaggio dell'impianto di irrigazione;
6 13. i contratti di fornitura elettrica relativi all'impianto di irrigazione devono essere conclusi di comune accordo dalle parti”.
Il Tribunale esaminava, quindi, le ulteriori domande avanzate da parte attrice.
Il Tribunale accertava, in particolare, l'inadempimento contrattuale da parte degli odierni appellanti, valorizzando, a tal fine, le conclusioni del CTU sul punto.
Il Tribunale riteneva, in particolare, che i convenuti avessero effettuato, senza il consenso di e, quindi, “in palese violazione dei patti speciali del CP_1
12.06.2008, pag.
7 - ampliamenti, di natura straordinaria…. all'impianto di irrigazione…. consistenti in aggiunte di elementi (saracinesche, valvole e simili al gruppo di pompaggio) in grado di deviare l'originaria mandata dell'acqua in favore di una nuova condotta, con separazione della condotta originale dalla pompa originale e dal resto dell'impianto, con conseguente esclusione della proprietà attorea dall'accesso all'acqua irrigua”. Il
Tribunale faceva, al riguardo, presente che l'ausiliario aveva accertato che
“le modifiche impiantistiche apportate successivamente alla compravendita dei terreni di riferimento sono state sostanziose ed influenti sotto l'aspetto gestionale, sia nella stazione di pompaggio che nella rete di distribuzione irrigua interrata” e che le modifiche apportate dagli all'impianto Parte_1 irriguo comune erano di “carattere strutturale”, completando un circuito alternativo alla condotta originaria con collegamenti a monte e a valle del tratto preesistente sui propri terreni. Ne era derivato, quindi, un circuito anulare, previa interposizione di alcune saracinesche di intercettazione e di non ritorno. Il Tribunale dava, altresì, atto che il CTU aveva verificato che anche la stazione di pompaggio dal bugno risorgivo comune era stata radicalmente trasformata dagli che avevano “avuto differenti e Parte_1 proprie esigenze agronomiche”. Era stata, in particolare, “installata una seconda elettropompa, con tutta la strumentazione elettrica di controllo e di intercettazione, per garantire l'irrigazione “a goccia” dei vigneti sopraggiunti”. Secondo il Tribunale, non essendo state tali modifiche assentite dall'attore, come contrattualmente previsto, esse erano da ritenersi
7 illegittime a prescindere “dalle ragioni soggettive che le” avevano
“determinate e dal fatto che le stesse” fossero “intervenute quasi interamente sulla proprietà” dei convenuti, con conseguente obbligo di rimozione.
Il Tribunale dava, altresì, atto che l'ausiliario aveva constatato che “le valvole attualmente installate dai convenuti non intercettano il flusso nella condotta originaria, durante il previsto turno irriguo del e che “lo CP_1
intercettano automaticamente - su questo tratto comune - durante il turno dei convenuti, quando questi impieghino la loro nuova condotta esclusiva”.
Secondo il Tribunale, quindi, l'attore non aveva più la “possibilità di utilizzare continuamente il proprio gettino ma solamente nelle fasce orarie di propria spettanza irrigua, con la pompa degli Stefanoni “a riposo” (pagg.
8 e 13 CTU)”. Il Tribunale osservava, conseguentemente, che l'attore, “a causa del grave inadempimento agli obblighi contrattuali posto in essere dai convenuti”, aveva “perduto perciò il “privilegio” di cui alla pag. 9 dei patti speciali, concordato a suo tempo da entrambe le parti, che gli consentiva di attivare “in ogni momento” il gettino da giardino”.
Il Tribunale rilevava, altresì, che “quanto all'accertamento demandato al
CTU se l' irrigazione a gettino, come prevista nel contratto del 12/06/2008, sia possibile anche allorché gli utilizzano l' ulteriore impianto, Parte_1 realizzato in aggiunta a quello in proprietà comune tra le parti”, l'ausiliario aveva chiarito che “il funzionamento dell' irrigazione a gettino può essere attivabile in ogni momento e con la portata regolamentare accertata in contraddittorio, alle condizioni elencate alla voce precedente (punto 7
CTU); se però gli utilizzano - nel turno di propria spettanza - il Parte_1
loro impianto autonomo a bassa pressione, mettendo in funzione la seconda pompa e lasciando disattivata quella originaria, allora la condotta originaria resta vuota e il gettino del rimane inerte”. Il Tribunale CP_1
rilevava, inoltre, che si era “accertato che la potenza elettrica della utenza complessiva disponibile è pari a 43 Kw e non può alimentare contemporaneamente le due pompe, della potenza rispettiva di 37 Kw (quella originaria) e di 15 Kw (quella sopravvenuta ad iniziativa di ”. Parte_1
8 Quindi, proseguiva il Tribunale, “al viene sostanzialmente impedito CP_1
di irrigare durante il turno irriguo (preminente) dei confinanti”. In definitiva, secondo il Tribunale, “dal comportamento tenuto dai convenuti successivamente alla stipula del contratto di compravendita del 12.06.08”, emergeva “in tutta evidenza la piena responsabilità contrattuale a carico degli stessi che si sono resi inadempienti quanto alle obbligazioni su di essi gravanti”.
Su queste basi, proseguiva il Tribunale, parte convenuta doveva essere condannata al ripristino integrale dell'impianto di irrigazione mediante rimozione della nuova elettropompa e dei relativi sistemi di comando, delle saracinesche, delle valvole e di tutte le nuove condotte introdotte.
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, a causa della impossibilità di irrigare i propri fondi, secondo il
Tribunale erano da considerarsi “dirimenti” “oltre alle risultanze della CTU
…… le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'espletata istruttoria orale” Il Tribunale valorizzava, in particolare, la deposizione del teste
[...]
che aveva dichiarato che il aveva avuto gravi difficoltà Tes_1 CP_1 nell'irrigare e, nello specifico, aveva riferito che, nell'estate 2012 o 2013, si era recato personalmente presso l'abitazione ove aveva riscontrato, CP_1 oltre alla siccità, che dalla presa d'acqua nella proprietà non usciva CP_1
acqua, mentre dalla parte usciva regolarmente. Secondo il Parte_1
Tribunale, quindi, le dichiarazioni del teste confermavano “quanto Tes_1
denunciato dall'attore sia in ordine all'impossibilità di irrigare (“dalla parte il getto d'acqua funzionava benissimo, dalla parte non Parte_1 CP_1 usciva acqua”), evidenziando una netta violazione dei patti speciali, sia in ordine ai danni subiti dall'attore (“sono andato da lui, vi era siccità”).
Secondo il Tribunale, quindi, “in considerazione della accertata moria di più di cinquecento piante d'alto fusto, del loro continuo reimpianto e del danneggiamento di altre duemilacinquecento piante a causa dei sopra dimostrati impedimenti all'irrigazione, che tutt'ora persistono (con una moria media annua di più di cinquecento piante da rimpiazzare)”, doveva
9 ritenersi congruo liquidare, in via equitativa, la somma di € 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale conseguente all'inadempimento dei convenuti, oltre interessi al taso legale “dalla data di redazione della presente sentenza al saldo”.
Il Tribunale rigettava, infine, la domanda proposta dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
e promuovevano appello, affidandosi Parte_1 Controparte_4
a un unico motivo, articolato in molteplici censure alla sentenza impugnata e chiedendo, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 24.6.2020, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, rigettata l'istanza di sospensiva, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25 ottobre 2023.
A tale udienza, anch'essa celebratasi in modalità cartolari, la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
Con ordinanza del 10 gennaio 2024, la Corte, prendeva atto che il CTU aveva accertato che “Le modifiche apportate dai Sigg. all' impianto Parte_1
irriguo comune sono state di carattere strutturale, completando un circuito alternativo alla condotta originaria con collegamenti a monte ed a valle del tratto preesistente sui propri terreni”; “ne è derivato un circuito anulare, previa interposizione di alcune saracinesche di intercettazione e di non ritorno”; “anche la stazione di pompaggio dal bugno risorgivo comune è stata radicalmente trasformata dagli che hanno avuto differenti e Parte_1
proprie esigenze agronomiche;
“è' stata installata infatti una seconda elettropompa, con tutta la strumentazione elettrica di controllo e di intercettazione, per garantire l'irrigazione “ a goccia” dei vigneti sopraggiunti;
“attualmente il sig. non ha possibilità di utilizzare CP_1
continuamente il proprio gettino ma solamente nelle fasce orarie di propria spettanza irrigua, con la pompa degli Stefanoni < a riposo >”; “il Ricorrente dovrà prima far riparare il guasto del suo sopraggiunto comando da remoto, posizionando poi “ in automatico “ il selettore sulla pompa n° 1 in centrale
10 di sollevamento ed infine accollandosi il costo di esercizio della pompa comune, divenuta praticamente superflua per i Convenuti. Quando invece funzionerà la seconda pompa la precedente condotta comune resterà intercettata automaticamente da una elettrovalvola, pure sopravvenuta ed attualmente alimentata dal quadro remoto in sola proprietà dei Convenuti”
La Corte, quindi, ritenuta l'opportunità di disporre una integrazione della
CTU, rimetteva la causa in istruttoria, conferendo al CTU già nominato in primo grado il seguente quesito:
“ Letti gli atti ed i documenti di causa , ivi compresa la relazione peritale datata 12 ottobre 2015 , effettuati gli opportuni sopralluoghi individui il CTU gli interventi necessari ad assicurare oltre all'utilizzo turnario dell'impianto di irrigazione comune anche il diritto del in ogni momento anche CP_1
fuori dal proprio turno, di irrigare mediante il proprio gettino da giardino attingendo acqua dal turno orario degli appellanti da sostanziarsi Parte_1
nella eliminazione oppure variazione delle modifiche strutturali realizzate da questi ultimi che lo hanno di fatto inibito, nei termini già accertati in occasione delle precedenti operazioni”.
Depositata l'integrazione della consulenza tecnica, all'udienza del
11.12.2024, nessuno compariva e la Corte rinviava, ai sensi degli artt. 181 e
309 c.p.c., all'udienza dell'8 gennaio 2025.
A tale udienza le parti comparivano e la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'12.2.2025.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censurava innanzitutto “tutta la parte relativa alla interpretazione del contratto come svolta dal giudice di primo grado”.
Censurava, in particolare, il capo della sentenza che aveva ritenuto illegittimi gli ampliamenti all'impianto di irrigazione posti in essere dagli in Parte_1
quanto non concordata con il Tale statuizione sarebbe, a giudizio CP_1
11 dell'appellante, smentita dal tenore letterale dei patti come sopra riportati e allegati” Al riguardo va, fin da ora, osservato che, nell'introdurre l'atto di appello, gli appellanti svolgevano “in via preliminare” osservazioni sull'interpretazione dei patti speciali in questione senza riportarli o trascriverli, ma osservando che un'interpretazione secondo buona fede avrebbe imposto di ritenere che l'unico vincolo reciprocamente assunto dalle parti era costituito dall'utilizzo turnario orario dell'impianto medesimo mentre se le parti avessero voluto escludere l'utilizzo di qualsiasi altro impianto lo avrebbero esplicitato. Al riguardo, osservavano che il terreno degli era pari a 20.38 ettari mentre quello del misurava Parte_1 CP_1
3,48 ettari. Sempre in via preliminare, osservavano che nessuna opera straordinaria era stata realizzata dagli appellanti, in quanto la nuova condotta di irrigazione era stata realizzata unicamente sul terreno di loro proprietà.
L'appellante, richiamando uno stralcio della CTU, sosteneva altresì che, secondo quanto previsto nei patti speciali, il non avrebbe potuto CP_1
irrigare continuamente. Valorizzava in particolare la clausola secondo cui “le particelle per le quali detto impianto è destinato e precisamente le particelle sopra elencate (di proprietà alcune delle quali acquistate dal Parte_1
con l'atto di compravendita, altre già di proprietà) verranno CP_1 normalmente irrigate dall'impianto medesimo”.
In questo senso, secondo parte appellante, non vi era alcun “obbligo assoluto, imperativo ed esclusivo, nelle intenzioni delle parti, di irrigare solo con quell'impianto di irrigazione”
Rappresentava che al durante il proprio turno, era sempre garantita CP_1
la possibilità di irrigare il proprio terreno previa sistemazione del comando da remoto.
Secondo parte appellante, la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere riformata, “a fini di giustizia, al fine di una corretta interpretazione delle previsioni contrattuali, nella loro interpretazione, a fini di una necessaria applicazione ragionevole dei diversi interessi delle parti”
Parte appellante censurava, altresì, il capo della sentenza con cui gli
12 appellanti erano stati condannati al risarcimento del danno a favore dell'appellato.
Al riguardo deducevano che era mancata la prova “non solo della responsabilità dei convenuti in merito alle presunte difficoltà del di CP_1
irrigare (dovute alle cause sopra specificate e non addebitabili ai convenuti), ma altresì del danno lamentato”. Secondo l'appellante “una condanna in via equitativa appare del tutto infondata e scollegata dalle risultante testuali richiamati nonché da ogni prova fornita dall'attore nel giudizio di primo grado”.
L'appellante rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. - nel merito in via principale: in riforma e/o annullamento parziale della Sentenza impugnata, previo accertamento del contenuto dei patti speciali di cui in atti e previa la loro corretta interpretazione accogliere le domande tutte di parte convenuta nel giudizio di primo grado in quanto fondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in Parte_1
narrativa e rigettare conseguentemente ogni domanda ed eccezione avversaria, in particolare, accogliersi il radicato appello e confermare l'interpretazione dei patti speciali come già disposta nella Sentenza richiamata;
- nel merito, sempre in via principale, concedersi agli Parte_1
la possibilità di mantenere nonché utilizzare, in relazione alla necessità imposta dal tipo di coltura vinicola impiantata e al grave nocumento aziendale che ne deriverebbe dalla mancata idonea cura acquea indispensabile, il nuovo impianto di irrigazione in quanto costituito esclusivamente nella proprietà degli stessi in considerazione Parte_1
altresì del fatto che il predetto in alcun modo limita la possibilità e la disponibilità da parte dell'attore di azionare e utilizzare il proprio comando remoto a monte, e anche altre fonti di irrigazione come previsto;
- Infine, in ogni caso: - disporre la restituzione di quanto versato a titolo di risarcimento del danno pari ad euro 10.000,00 dagli al oltre a quanto Parte_1 CP_1
versato a seguito della soccombenza del giudizio di primo grado, (somme già
13 versate), condannarsi parte attrice del giudizio di primo grado, Sig. CP_1
, al risarcimento dei danni tutti, da liquidarsi, anche in via
[...]
equitativa, da rifondersi agli odierni convenuti Sigg.ri anche in Parte_1
relazione alle spese dagli stessi sostenute per le pratiche avviate, nonché per la perizia depositata, per la necessaria autorizzazione relativamente all'originario impianto di irrigazione, nel limite di valore di euro 26.000,00;
- condannarsi inoltre, parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1
e 3, c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa, per le ragioni esplicitate in comparsa di risposta che qui si richiamano integralmente e, in particolar modo, in relazione all'abuso del diritto di azione posto in essere dal medesimo - nel merito in via subordinata: in riforma e/o CP_1
annullamento parziale della Sentenza impugnata disporre la compensazione integrale delle spese;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo grado di Giudizio, e del presente grado, oltre Iva, Cpa e accessori così come per legge”.
L'appello è solo parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Va preliminarmente osservato che in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario,
l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass Sez.
3 Sentenza n. 12280 del 15/06/2016).
Va, al riguardo, osservato che l'appellante nel capitolo dell'appello rubricato
“in via preliminare” e dedicato all'”interpretazione dei patti speciali di cui all'atto di compravendita in relazione all'utilizzo dell'originario impianto di irrigazione” ha dedotto che un'interpretazione secondo buona fede avrebbe imposto di ritenere che l'unico vincolo reciprocamente assunto dalle parti era costituito dall'utilizzo turnario orario dell'impianto medesimo mentre se le parti avessero voluto escludere l'utilizzo di qualsiasi altro impianto lo avrebbero esplicitato. Come già sintetizzato, parte appellante osservava
14 altresì che il terreno degli era pari a 20.38 ettari mentre quello del Parte_1
misurava 3,48 ettari e che nessuna opera straordinaria era stata CP_1
realizzata dagli appellanti, in quanto la nuova condotta di irrigazione era stata realizzata unicamente sul terreno di loro proprietà.
Gli appellanti, nell'esposizione preliminare, censuravano, quindi, il capo della sentenza che aveva ritenuto che l'uso dell'impianto di irrigazione oggetto di causa fosse obbligatorio per le parti.
La censura, così come formulata, anche tenuto conto delle conclusioni dell'atto introduttivo sopra trascritte, con cui le parti “previo accertamento del contenuto dei patti speciali di cui in atti e previa la loro corretta interpretazione” hanno chiesto l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, è ammissibile nella parte in cui censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto, come obbligatorio per le parti, l'utilizzo dell'impianto oggetto di causa.
Prima di passare all'esame della censura in questione, occorre dire che la
Corte non ha rinvenuto, tra gli atti depositati dall'appellante, la sentenza conclusiva del procedimento Rg 7782/09, iscritto presso il Tribunale di
Mantova.
Ciò posto, è necessario trascrivere il contenuto dei patti speciali cui si è fatto cenno.
Il regolamento dell'impianto di irrigazione ex e ora CP_1 Parte_3
è composto da un gruppo di pompaggio situato nel foglio 10
[...]
mappale 259, terreno di proprietà del sig. e da una condotta Pt_4
interrata, entrambi che interessano i map. 259.114 sempre di proprietà del sig. i mappali 392 (ex 113) 112-111-395 e 398 di proprietà del sig,. Pt_4
e infine i mappali 394-396 di proprietà del sig, oggetto di CP_1 Parte_1
questo atto.
Detto impianto è al servizio del foglio 10 mappali 109-110-111-112-392 (ex
113), 395, 397 e 398 a copertura dell'intera proprietà e dei mappali CP_1
393-394-396-38-63-64-107-108-68-34-35-36-66-179-180-183-185 ed eventuali altri mappali del foglio 10 di IA (MN).
15 Gli interessati comparenti godono di un diritto di accesso all'invaso foglio
10 mappale 259, dove è situato il gruppo pompa-motore, e da una servitù di acquedotto sulle particelle 114-259 foglio 10 di IA (MN).
L'uso esclusivo dell'acqua all'invaso inizia alle ore 00.00 del lunedì fino alle ore 12,00 del giovedì.
I sig. utilizzeranno i 76/84 (settantasei ottantaquattresimi) Parte_1
dell'intero orario (inizio orario alle ore 00.00 del lunedì e fine orario alle ore 0.4.00 del giovedì) mentre il sig utilizzerà gli 8/84 (otto CP_1
ottantaquattresimi) dell'intero orario (inizio orario alle ore 04.00 del giovedì e fine orario alle ore 12,00 del giovedì stesso).
Le spese relative alla fornitura di energia elettrica e alla manutenzione ordinata del gruppo pompa-motore, delle condotte (esclusi ampliamenti dell'impianto) e delle pertinenze al di fuori delle due proprietà sono suddivise in base alle ore d'uso dell'impianto ad opera delle parti.
In base alle quote di proprietà (76/84 8/84 sono divise Parte_1 CP_1
le spese di ripristino dell'attuale impianto e comunque, in caso di straordinario intervento (sostituzione del gruppo elettropompa) le parti hanno facoltà di variarne le caratteristiche, con la sostituzione di un nuovo gruppo di pompaggio, con l'assenso di entrambe le parti.
La manutenzione ordinaria dell'impianto situato all'interno delle singole proprietà è a cura e a carico delle singole parti, sempre che il comportamento errato di esercizio dell'impianto stesso non induca a colpevolezza di una delle parti con la conseguenza che le spese saranno allora ad esclusivo carico della parte colpevole.
Nessuna parte acquisisce il diritto di passaggio, per ispezione, ed ingresso nella proprietà dell'altra parte, ma, nel caso di necessità di intervento o ispezione, la controparte non può rifiutare l'accesso, senza farsi carico dei danni arrecati dalla eventuale mancanza di collaborazione.
Nella proprietà delle parti sono ammessi, a cura e spese delle stesse, ampliamenti dell'impianto che dovranno avere le caratteristiche di resistenza alla pressione della condotta attuale;
tali interventi durante il
16 turno d'uso altrui saranno esclusi mediante saracinesca.
I sig. hanno facoltà di allacciarsi al sistema di comando remoto Parte_1
del sig. per poter comandare il gruppo motore-pompa. CP_1
L'allacciamento avverrà tramite cavo interrato, senza segni visibili sulla proprietà CP_1
Per tale allacciamento il sistema di comando remoto fino a diventa CP_1
parte dell'impianto comune.
Per l'allacciamento si realizzeranno pozzetti intermedi, necessari al fine di poter sostituire il cavo stesso in caso dovesse logorarsi, rompersi oppure fondersi in caso di fulmine.
In ogni caso i pozzetti saranno collocati totalmente sottoterra e quindi saranno visibili.
Le particelle, per le quali detto impianto è destinato, e precisamente le particelle sopra elencate, verranno normalmente irrigate dall'impianto medesimo, che a necessità, dovrà essere ripristinato nella sua funzionalità.
In caso di carenza, di ripristino dello stesso e in caso di prosciugamento dell'invaso al gruppo pompa-motore, le particelle potranno essere irrigate anche con l'uso di un motore a combustione interna, silenziato in modo tale che il rumore da esso prodotto non possa essere affatto percepibile dalla finestra della casa del signor sul lato nord est al primo piano. CP_1
Il motore così silenziato potrà essere usato anche per altri scopi dai signori irrigazione compresa nel caso di siccità eccezionale. Parte_1
Le modifiche per il computo automatico dei tempi d'uso di una seconda utenza del gruppo motore-pompa sono a carico dell'acquirente Parte_1
Il sistema di computo dovrà essere, possibilmente, non manipolabile dalle parti e mantenere il sistema attuale di comando remoto per la parte CP_1
Le parti non preleveranno acqua dall'impianto durante il turno di irrigazione altrui: il sig. tuttavia mantiene il privilegio di attivare CP_1
in ogni momento il gettino da giardino quantificato in 0,30 l/sec, tenuto conto del fatto che con la comunione dell'impianto egli istituisce nei fatti una servitù di acquedotto sulla sua proprietà a favore degli e che avrà Parte_1
17 decadenza immediata dal momento che il sig. avrà venduto i terreni CP_1
di sua proprietà.
Il risarcimento dei danni e delle “scomodità” arrecati alle proprietà per la manutenzione e per il ripristino necessari dell'impianto rientrano nei costi di gestione del tutto.
Le bollette indirizzate dovranno essere saldate dalla controparte e l'eventuale conguaglio a fine ottobre, salvo diverso accordo fra le parti.
La Corte ritiene che dalla lettura dei patti speciali si desuma che l'utilizzo dell'impianto di irrigazione oggetto di causa sia sì obbligatorio ma non necessariamente esclusivo.
Ed infatti, le parti hanno specificamente previsto che Le particelle, per le quali detto impianto è destinato, e precisamente le particelle sopra elencate, verranno normalmente irrigate dall'impianto medesimo, che a necessità, dovrà essere ripristinato nella sua funzionalità.
Dall'utilizzo dell'avverbio “normalmente” si desume che l'utilizzo dell'impianto in questione è sì obbligatorio ma non esclusivo.
Un'interpretazione secondo buona fede del contratto ( art. 1366 c.c.) porta, infatti, ad escludere che i contraenti abbiano voluto imporre alla controparte pesi o oneri non necessari e non funzionali all'esercizio del diritto di proprietà sui propri terreni.
La portata precettiva dei patti speciali è quindi quella di impedire che ciascuna parte possa apportare modifiche all'impianto tali da compromettere il suo utilizzo da parte dell'altra, come stabilito nel contratto di compravendita. In particolare, come stabilito nei patti speciali “Le parti non preleveranno acqua dall'impianto durante il turno di irrigazione altrui: il sig. tuttavia mantiene il privilegio di attivare in ogni momento il CP_1
gettino da giardino quantificato in 0,30 l/sec”.
E', quindi, necessario, con riguardo alla posizione di , che Controparte_1
a questi sia sempre garantito il privilegio cui le parti hanno fatto cenno.
Ciò posto, è pacifico in causa che le modifiche apportate all'impianto di irrigazione da parte dei signori abbiano precluso al sig. di Parte_1 CP_1
18 esercitare il privilegio di poter utilizzare il proprio gettino da giardino anche durante il turno di utilizzo degli appellanti.
E' pacifico, quindi, l'inadempimento dei Sig. agli obblighi Parte_1 contrattualmente assunti, quanto all'uso, da parte del sig. del CP_1
gettino da giardino anche durante il turno di utilizzo dell'impianto dei sig.
Parte_1
Con riguardo alla censura relativa al capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che le modifiche apportate all'impianto fossero da considerarsi straordinarie, va innanzitutto evidenziato che l'appellante si è limitato a contestare il carattere di straordinarietà sul presupposto che le modifiche in questione fossero avvenute sul terreno di loro proprietà.
Al riguardo si deve, innanzitutto, rilevare che le modifiche all'impianto, come risulta dalla CTU non sono avvenute tutte sul terreno degli appellanti.
Si tratta peraltro di circostanza irrilevante giacché l'appellante non ha impugnato il capo della sentenza che, nell'interpretare i patti speciali, ha statuito che “gli interventi di natura straordinaria al gruppo motore-pompa dell'impianto di irrigazione, di cui alla pag. 7 rigo 1 - 5 dei patti speciali, sono da intendersi come ogni variazione (compresa l'aggiunta di valvole e saracinesche, nuova elettropompa, nuova aspirazione, nuove mandate, nuovi sistemi di comando ecc.) che modifichi l'originario assetto della stazione di pompaggio;
4. ogni intervento di natura straordinaria al gruppo motore- pompa è da intendersi consentito solamente previo rilascio del consenso dell'altra parte;
Ebbene, dalla lettura della CTU svolta in primo grado e di cui si sono già sintetizzate le conclusioni, si desume che gli interventi di maggiore rilievo da parte degli appellanti, sono avvenuti proprio sul gruppo motore pompa.
Non essendo stata contestata la natura in sé straordinaria dell'intervento sul gruppo pompa motore, come ricostruito dal Tribunale, la censura è, quindi, infondata perché la natura straordinaria della modifica, secondo l'interpretazione ritenuta dal Tribunale e non censurata, non dipende dalla localizzazione dell'intervento modificativo ma dalle caratteristiche della
19 modifica.
Vanno adesso sintetizzati, in quanto collegati alle questioni appena trattate, gli esiti dell'integrazione della CTU svolta nel presente grado.
Il CTU, nell'integrazione della CTU ha così risposto:
Come già detto gli interventi attuati nel maggio 2021 alla presenza dell'RI Processuale Geom. sarebbero sufficienti a Per_2
consentire l'attingimento autonomo al sig. per irrigare il proprio CP_1
giardino in ogni momento a proprie spese, non potendo però impiegare l'attuale “gettino” per la sovra-pressione dell'impianto. Si è accertato a suo tempo che tale “gettino” di manterrebbe la pressione e la portata CP_1
di convenzione, solamente quando fossero in esercizio contemporaneo anche due idranti installati dagli sul prolungamento (in rosso) Parte_1
sopravvenuto sul proprio terreno dalla condotta originaria ( in nero ). Nella ipotesi che si prospettasse un ulteriore sviluppo delle derivazioni da parte degli e si mettesse in crisi il funzionamento del “gettino” per Parte_1
eccessivo prelevamento a valle - con riduzione della pressione in rete e quindi della portata a monte sul terreno - si potrà sempre installare CP_1
un centralina di regolazione della portata derivata, posta al limite del giardino da irrigare. Per il rispetto delle clausole contrattuali - incluse nel
Rogito Originario di trasferimento e per escludere categoricamente ogni ampliamento esterno alle singole proprietà - sarebbero però necessarie e richieste dal Convenuto con insistenza: -La asportazione (oppure CP_1
la sigillatura con cemento fluido iniettato) del tratto di condotta rimasta sotto la strada vicinale nel tratto “ A – B “ evidenziato nelle Planimetrie in
Allegato n° 02 e 03, compreso il prolungamento a valle del fosso;
-La contemporanea rimozione della linea elettrica (adiacente al tubo del tratto da eliminare) per il comando a distanza della Stazione di Pompaggio oppure la sua fulminazione per sovra-corrente; -La sigillatura degli idranti sopravvenuti, compresa la derivazione dalla condotta del CP_3
e da pozzo autonomo sulla proprietà per impedire ogni
[...] Parte_1
differente attingimento rispetto alla alimentazione concordata nella
20 Convenzione originaria. 7 Questo rigoroso rispetto delle clausole contrattuali originarie porterebbe a consistenti inconvenienti per la attuale conduzione dei vigneti, attrezzati nel frattempo dagli per un più Parte_1 razionale ed aggiornato sistema di irrigazione. L' eventuale smantellamento dello stesso metterebbe in crisi irreversibile la sistemazione agraria del fondo compra-venduto, compreso un appezzamento indipendente a sud oltre il fossato. Con ogni probabilità il potrebbe addirittura Controparte_3
pretendere il pagamento del canone irriguo, anche senza effettivo attingimento stagionale. Al fine di escludere tale provvedimento intransigente ( per Loro distruttivo ) gli hanno avanzato una Parte_1
proposta alternativa, che il sottoscritto ritiene di accettabile compromesso.
Gli Appellanti propongono di installare sul circuito originario una pompa di minore potenza, azionata da pressostato e da comando a distanza - a servizio esclusivo del gettino di - accollandosi ogni costo di installazione e CP_1
di esercizio nel loro periodo di turnazione. Gli esercizi di turnazione differenziata sarebbero individuati da un contatore orario di rilievo del distinto funzionamento.
.
Il CTU, inoltre, rispondendo alle osservazioni delle parti, ha così concluso:
Il “gettino” del Sig. potrebbe funzionare solamente se i Sigg. CP_1
ripristinassero l'irrigazione “a pioggia”, derivata esclusivamente Parte_1 dall' impianto comune originario. Il distacco della linea aggiuntiva attuato in seguito alla sentenza di Primo Grado non consente comunque di azionare autonomamente detto “gettino”, dipendendo questo idraulicamente dalla contemporanea fruizione degli dalla linea originaria e non da altre Parte_1
sorgenti. Costringere gli Opponenti a rivoluzionare la sistemazione del vigneto definitivo -con la totale interdizione dell'ampliamento impiantistico sopravvenuto- comporta una rigida applicazione degli accordi originari, con penalizzazioni significative ed ostracismo nei confronti del miglioramento fondiario acquisito dopo la compravendita. Il risultato di far azionare il
21 “gettino” del Sig. si può conseguire con il compromesso proposto CP_1
dagli Opponenti, che il sottoscritto C.T.U. ritiene accettabile.
La Corte rileva che l'appellato non ha prestato il suo consenso alla proposta degli appellanti e ritenuta accettabile dallo stesso CTU.
Ciò posto, essendo stato accertato che gli appellanti hanno apportato all'impianto di irrigazione modifiche straordinarie che hanno pregiudicato l'utilizzo, da parte dell'appellato, del proprio gettino da giardino, così come concordato ed essendo stati gli appellati condannati a rimuovere tali modifiche, è precluso alla Corte modificare la natura dell'esecuzione in forma specifica cui sono stati condannati gli appellanti.
Va, quindi, confermato il capo della sentenza impugnata che ha condannato gli appellanti al ripristino integrale dell'impianto di irrigazione mediante rimozione della nuova elettropompa e dei relativi sistemi di comando, delle saracinesche, delle valvole e di tutte le nuove condotte introdotte.
Va adesso esaminata la seguente domanda formulata dagli appellanti: concedersi agli la possibilità di mantenere nonché utilizzare, in Parte_1
relazione alla necessità imposta dal tipo di coltura vinicola impiantata e al grave nocumento aziendale che ne deriverebbe dalla mancata idonea cura acquea indispensabile, il nuovo impianto di irrigazione in quanto costituito esclusivamente nella proprietà degli stessi in considerazione Parte_1
altresì del fatto che il predetto in alcun modo limita la possibilità e la disponibilità da parte dell'attore di azionare e utilizzare il proprio comando remoto a monte, e anche altre fonti di irrigazione come previsto”.
Al riguardo va fatto presente che il CTU ha rappresentato quanto segue:
Come rappresentato nelle Planimetria aggiornate in Allegato n° 02 la tubazione irrigua realizzata dai sigg. ( colorata in rosso ) è stata Parte_1
definitivamente 4 scollegata dalla stazione di pompaggio (Vertice -A-), dove sono state anche rimossi tutti gli organi di comando della seconda pompa, supplementare a quella originaria. E' invece rimasto in essere il tratto A - B della condotta interrata sotto la strada vicinale in terreno altrui. Di conseguenza gli Appellanti sarebbero ora in grado di derivare acqua irrigua
22 dal fosso, solamente attraverso la condotta originaria (colorata in nero), che attraversa la proprietà Lo stato attuale dell'impianto si riconduce CP_1
sostanzialmente alla situazione funzionale accertata in contraddittorio con le Parti il 25/09/2015, quando e così venne rappresentata nella Perizia
Tecnica originaria: << Per poter accertare la funzionalità del gettino si sono predisposte le intercettazioni sulla seconda linea sopraggiunta, attivando la pompa originaria nella stazione di sollevamento per alimentare i getti sui terreni dei Convenuti. Quindi si è effettuata in contraddittorio una prova di portata del gettino sulla proprietà come si desume dal Verbale di CP_1
sopralluogo in Allegato n° 4. Con un solo irrigatore in funzione a valle si è misurata sul detto gettino una portata di 0,41 litri al secondo;
con due getti in esercizio contemporaneo la portata è scesa a 0,33 litri al secondo, avendo verificato anche in contraddittorio il diametro dei bocchelli di gettata pari a
28 mm. Quindi si è accertato che l'impianto garantisce una portata superiore a 0.3 litri al secondo con un gettino da 4,0 mm. di diametro, quando la pompa primitiva è messa in funzione. La erogazione continua del gettino richiede in ogni caso il funzionamento continuo della motopompa comune e la contemporanea apertura di almeno un getto da idrante completo. Questa situazione può verificarsi nel turno irriguo autonomo di mentre non CP_1
può più sussistere durante il periodo di turnazione degli Stefanoni >>, in quanto gli Stessi si sono resi indipendenti e non usufruiscono più dell'attingimento dal fosso e dalla condotta originaria comune. Ne deriva che - teoricamente - per il sig. non dovrebbe sussistere attualmente CP_1
alcun impedimento ad utilizzare in ogni momento l'impianto per irrigare mediante il proprio “gettino” da giardino. Di fatto tale utilizzo viene impedito però dalla eccessiva potenza ( per portata e pressione ) della stazione di sollevamento, che richiede necessariamente il prelievo contemporaneo di almeno un idrante da parte degli che hanno Parte_1
riconvertito il loro impianto ed attualmente non possono attingere acqua in pressione elevata dalla linea originaria, di fatto lasciata ora inerte, perché inopportuna per la coltivazione “goccia a goccia” sopravvenuta. In base
23 alla convenzione di vendita il vorrebbe obbligare la irrigazione dei CP_1
terreni Stefanoni con l'utilizzo esclusivo dell'impianto originario, impedendo gli attuali prelievi idrici dalla falda sotterranea e dalla rete consortile. Ciò comporterebbe di conseguenza l'intercettazione con sigillatura degli idranti e delle derivazioni dal all' Controparte_3
interno della proprietà ora alimentati diversamente dalla condotta Parte_1
originaria. La saracinesca in posizione “ C “ sul terreno potrà CP_1
essere eliminata , sino a quando cessasse la cultura a bosco del terreno stesso e quindi fosse richiesta e concordata in futuro la turnazione fra le
Parti, esclusiva ed indipendente fra le due Proprietà confinanti. Il “ Timer” in posizione “ D “ che comandava a distanza l' azionamento in centrale della pompa di sollevamento originaria risultava già inattivo nel precedente accertamento di C.T.U. in data 12/10/2015. L' apparecchio potrà essere rimesso in pristino o sostituito con una spesa da elettricista di alcune centinaia di euro. A suo tempo l'Elettricista RI non poté risalire sul posto alla causa ed alla responsabilità del guasto accertato.
Vanno al riguardo richiamate le considerazioni svolte in merito alla natura obbligatoria ma non esclusiva dell'utilizzo dell'impianto di irrigazione oggetto di causa.
In linea generale non è quindi precluso agli appellanti di realizzare un nuovo impianto di irrigazione a condizione che venga utilizzato anche quello oggetto di causa - il cui utilizzo è, infatti obbligatorio - procedano al ripristino integrale dell'impianto di irrigazione mediante rimozione della nuova elettropompa e dei relativi sistemi di comando, delle saracinesche, delle valvole e di tutte le nuove condotte introdotte, sia sempre garantito al il diritto all'utilizzo del gettino da giardino secondo i tempi e con le CP_1
modalità a livello di pressione, concordati dalla parti, come accertato dal
Tribunale con la sentenza impugnata.
Venendo adesso all'esame del secondo motivo di appello, occorre ricordare che in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione
24 asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
Va, a questo riguardo, osservato che l'appellato, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, pur avanzando una richiesta di risarcimento del danno, quantificato in via equitativa, in 10.000 euro, non aveva indicato con chiarezza “i danni arrecati”.
Neppure l'unico capitolo ammesso di parte attrice (vero che f) Le suddette chiavi sono state consegnate a in Brunico nella primavera del CP_1
2008?” avrebbe potuto lumeggiare la portata dei danni, peraltro genericamente affermata. A tale domanda, peraltro, il teste ha riferito Tes_2
di non sapere rispondere.
Il teste ha le cui dichiarazioni sono state valorizzate dal Tribunale Tes_1
per affermare la sussistenza del danno, ha fornito la risposta trascritta dal
Tribunale rispondendo, a prova contraria, sul seguente capitolo richiesto da parte convenuta con la sua seconda memoria istruttoria: Vero che 6. Il Sig. ha sempre utilizzato l'irrigazione sui terreni di sua proprietà con il CP_1
proprio gettino da giardino durante il periodo indicato nel turno di uso degli
(dalle 12.00 del giovedì fino alle 4 del giovedì successivo e così Parte_1
per ogni settimana).
Manca però la prova, nemmeno richiesta, che dal mancato utilizzo del gettino, dovuto all'inadempimento dei sig. sia derivata la moria di Parte_1
piante indicata dal Tribunale.
Né sul punto poteva fornite risposte la CTU, dato che il quesito non lo prevedeva.
In definitiva manca la prova sia del danno (non è provata in giudizio la moria di piante, non essendo stata richiesta ed ammessa prova sul punto) sia del nesso di causa.
Il secondo motivo merita quindi accoglimento.
25 Conseguentemente va condannato a restituire agli Controparte_1
appellanti quanto eventualmente corrispostogli a titolo di risarcimento del danno, sulla base della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della riforma parziale della sentenza impugnata e della necessità di procedere ad una valutazione globale degli esiti del giudizio, la corte ritiene che, attesa la soccombenza reciproca, le spese debbano essere integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Con riguardo alle spese di CTU, le stesse devono essere poste integralmente a carico degli appellanti sia per il primo che per il secondo grado, in quanto hanno consentito di accertare le modifiche dagli stessi apportate all'impianto di irrigazione oggetto di causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Mantova n. 542/2019, nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto accerta che i patti speciali sottoscritti in data 12.6.2008, prevedevano l'utilizzo obbligatorio ma non esclusivo dell'impianto di irrigazione di cui è causa;
dichiara, pertanto, la sussistenza in capo agli appellanti della facoltà di realizzare, sulla loro proprietà, previa debita autorizzazione da parte delle autorità competenti, un nuovo impianto di irrigazione, a condizione che questo non interferisca con l'utilizzo dell'impianto di irrigazione oggetto di causa, obbligatorio per le parti, e secondo i tempi e le modalità risultanti dall'interpretazione del contratto accertata dal Tribunale.
Conferma la sentenza impugnata con riguardo alla condanna al ripristino integrale dell'impianto di irrigazione mediante rimozione della nuova elettropompa e dei relativi sistemi di comando, delle saracinesche, delle valvole e di tutte le nuove condotte introdotte.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da Controparte_1
e condanna quest'ultimo a restituire agli appellanti quanto da questi
26 eventualmente corrisposto, a tale titolo, in esecuzione della sentenza appellata.
Rigetta nel resto l'appello.
Spese integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Condanna l'appellato a restituire agli appellanti quanto da questi eventualmente corrisposto a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado.
Pone le spese di CTU, sia del primo che del secondo grado, definitivamente a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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