Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1005
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di riscossione e decadenza dell'ente impositore

    La Corte ha disatteso l'eccezione, ritenendo che ai fini del rispetto dei termini di decadenza occorre avere riguardo alla data di consegna del plico all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, e che la spedizione è avvenuta nel rispetto del termine.

  • Accolto
    Illegittimità dell'avviso per difetto di sottoscrizione

    La Corte ha ritenuto l'atto illegittimo per difetto di sottoscrizione, poiché la società resistente non ha depositato il provvedimento dirigenziale che individuava il funzionario responsabile, requisito essenziale per la legittima sostituzione della firma autografa con indicazione a stampa.

  • Altro
    Nullità dell'atto per carenza di motivazione

    L'accoglimento del ricorso per vizio formale assorbente relativo alla sottoscrizione esime la Corte dall'esame di questo motivo.

  • Altro
    Non debenza della somma richiesta

    L'accoglimento del ricorso per vizio formale assorbente relativo alla sottoscrizione esime la Corte dall'esame di questo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1005
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1005
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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