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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1005/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: MANES MYRIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3174/2019 depositato il 15/07/2019
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumefreddo Bruzio - Largo Torretta 87030 Fiumefreddo Bruzio CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 271 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente 1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 271, emesso in data 15/12/2018, con cui il Comune di Fiumefreddo Bruzio, per il tramite della concessionaria Area S.r.l., gli ingiungeva il pagamento della somma di € 182,18 a titolo di IMU, per l'annualità 2013, oltre sanzioni ed interessi.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito plurimi vizi di legittimità dell'atto, tra cui:
la prescrizione del diritto di riscossione e la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento, sostenendo che il termine quinquennale fosse spirato al momento della ricezione dell'atto.
L'illegittimità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, essendo la firma autografa del funzionario responsabile sostituita da un'indicazione a stampa.
La nullità dell'atto per carenza di motivazione, non essendo stati esplicitati i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria.
Nel merito, la non debenza della somma richiesta, avendo egli regolarmente provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Si costituiva in giudizio la società Area S.r.I., depositando memoria di controdeduzioni con la quale contestava punto per punto le doglianze del ricorrente. In particolare, la resistente sosteneva la tempestività della notifica, in virtù del principio della scissione degli effetti della stessa per il notificante ed il destinatario, la legittimità della firma a stampa, ai sensi della L. 549/1995, la sufficienza della motivazione ed infine, la mancata prova da parte del ricorrente dell'avvenuto pagamento. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
Il Comune di Fiumefreddo Bruzio, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
All'udienza del 21.01.2026, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente. Sul punto, la società concessionaria ha correttamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, scaturito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, secondo cui, ai fini del rispetto dei termini di decadenza, occorre avere riguardo non alla data di ricezione dell'atto da parte del contribuente, bensì alla data di consegna del plico all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, per la spedizione. Nel caso di specie,
l'avviso di accertamento per l'IMU 2013, doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2018. Dalla documentazione prodotta dalla resistente (Distinta postale Doc. 3), emerge che la spedizione è avvenuta in data 20/12/2018, dunque nel pieno rispetto del termine previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006.
Ciò posto, il ricorso è tuttavia fondato con riferimento al motivo concernente il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato.
L'avviso di accertamento in esame, non reca la firma autografa del funzionario responsabile, ma solo l'indicazione a stampa del nominativo. La società resistente ha invocato a propria difesa l'art. 1, comma
87, della L. n. 549/1995, il quale dispone che: “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale".
Se è pur vero che la norma citata consente la sostituzione della firma autografa, è altrettanto vero che essa subordina tale facoltà a due precise e concorrenti condizioni: a) che l'atto sia prodotto da un sistema informativo automatizzato;
b) che il nominativo del funzionario responsabile sia individuato in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Tale ultima previsione non costituisce un mero orpello formale, ma una precisa garanzia per il contribuente, volta ad assicurare la sicura imputabilità dell'atto all'organo competente ed al soggetto che ne assume la responsabilità, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
Nel caso di specie, la società concessionaria, pur avendo invocato la predetta norma, non ha provveduto a depositare in giudizio il "provvedimento di livello dirigenziale" che individua il funzionario responsabile dell'emanazione dell'atto. Tale omissione probatoria, impedisce a questo Collegio, di verificare la sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla legge per la legittima sostituzione della firma autografa. In assenza di tale prova, che era onere della parte resistente fornire, la mera indicazione a stampa del nominativo non è sufficiente a soddisfare il requisito della sottoscrizione, la quale costituisce un elemento essenziale dell'atto amministrativo, la cui mancanza ne determina la nullità per difetto degli elementi essenziali, ai sensi dell'art. 21-septies della L. 241/1990.
L'atto impugnato risulta, pertanto, illegittimo e deve essere annullato.
L'accoglimento del ricorso per il vizio formale assorbente sopra rilevato, esime questa Corte, dall'esame degli ulteriori motivi di doglianza, inclusi quelli relativi al merito della pretesa tributaria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 271 del 15/12/2018, emesso dal Comune di Fiumefreddo Bruzio e da Area S.r.l.
Condanna il Comune di Fiumefreddo Bruzio e la società Area S.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 350,00, oltre accessori di legge, se dovuta con distrazione.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: MANES MYRIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3174/2019 depositato il 15/07/2019
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumefreddo Bruzio - Largo Torretta 87030 Fiumefreddo Bruzio CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 271 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente 1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 271, emesso in data 15/12/2018, con cui il Comune di Fiumefreddo Bruzio, per il tramite della concessionaria Area S.r.l., gli ingiungeva il pagamento della somma di € 182,18 a titolo di IMU, per l'annualità 2013, oltre sanzioni ed interessi.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito plurimi vizi di legittimità dell'atto, tra cui:
la prescrizione del diritto di riscossione e la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento, sostenendo che il termine quinquennale fosse spirato al momento della ricezione dell'atto.
L'illegittimità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, essendo la firma autografa del funzionario responsabile sostituita da un'indicazione a stampa.
La nullità dell'atto per carenza di motivazione, non essendo stati esplicitati i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria.
Nel merito, la non debenza della somma richiesta, avendo egli regolarmente provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Si costituiva in giudizio la società Area S.r.I., depositando memoria di controdeduzioni con la quale contestava punto per punto le doglianze del ricorrente. In particolare, la resistente sosteneva la tempestività della notifica, in virtù del principio della scissione degli effetti della stessa per il notificante ed il destinatario, la legittimità della firma a stampa, ai sensi della L. 549/1995, la sufficienza della motivazione ed infine, la mancata prova da parte del ricorrente dell'avvenuto pagamento. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
Il Comune di Fiumefreddo Bruzio, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
All'udienza del 21.01.2026, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente. Sul punto, la società concessionaria ha correttamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, scaturito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, secondo cui, ai fini del rispetto dei termini di decadenza, occorre avere riguardo non alla data di ricezione dell'atto da parte del contribuente, bensì alla data di consegna del plico all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, per la spedizione. Nel caso di specie,
l'avviso di accertamento per l'IMU 2013, doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2018. Dalla documentazione prodotta dalla resistente (Distinta postale Doc. 3), emerge che la spedizione è avvenuta in data 20/12/2018, dunque nel pieno rispetto del termine previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006.
Ciò posto, il ricorso è tuttavia fondato con riferimento al motivo concernente il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato.
L'avviso di accertamento in esame, non reca la firma autografa del funzionario responsabile, ma solo l'indicazione a stampa del nominativo. La società resistente ha invocato a propria difesa l'art. 1, comma
87, della L. n. 549/1995, il quale dispone che: “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale".
Se è pur vero che la norma citata consente la sostituzione della firma autografa, è altrettanto vero che essa subordina tale facoltà a due precise e concorrenti condizioni: a) che l'atto sia prodotto da un sistema informativo automatizzato;
b) che il nominativo del funzionario responsabile sia individuato in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Tale ultima previsione non costituisce un mero orpello formale, ma una precisa garanzia per il contribuente, volta ad assicurare la sicura imputabilità dell'atto all'organo competente ed al soggetto che ne assume la responsabilità, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
Nel caso di specie, la società concessionaria, pur avendo invocato la predetta norma, non ha provveduto a depositare in giudizio il "provvedimento di livello dirigenziale" che individua il funzionario responsabile dell'emanazione dell'atto. Tale omissione probatoria, impedisce a questo Collegio, di verificare la sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla legge per la legittima sostituzione della firma autografa. In assenza di tale prova, che era onere della parte resistente fornire, la mera indicazione a stampa del nominativo non è sufficiente a soddisfare il requisito della sottoscrizione, la quale costituisce un elemento essenziale dell'atto amministrativo, la cui mancanza ne determina la nullità per difetto degli elementi essenziali, ai sensi dell'art. 21-septies della L. 241/1990.
L'atto impugnato risulta, pertanto, illegittimo e deve essere annullato.
L'accoglimento del ricorso per il vizio formale assorbente sopra rilevato, esime questa Corte, dall'esame degli ulteriori motivi di doglianza, inclusi quelli relativi al merito della pretesa tributaria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 271 del 15/12/2018, emesso dal Comune di Fiumefreddo Bruzio e da Area S.r.l.
Condanna il Comune di Fiumefreddo Bruzio e la società Area S.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 350,00, oltre accessori di legge, se dovuta con distrazione.