Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1158/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza Fideiussoria.
Proposta da:
(P. IVA: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Bergamo, Rotonda dei Mille, n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'avv. Enrico Di Ienno (C.F.
e dall'Avv. Domenico Bonaccorsi di Patti (C.F. C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale ex art. 16- C.F._2 sexies d.l. 179/2012 all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Di Ienno:
; Email_1
-Appellante
-contro-
1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pinerolo (TO), Viale Savorgnan
D'Osoppo n. 4/10, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Damiano Lipani (C.F.
) e dall'Avv. Silvia Cossu (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliata in Milano, Via della Posta n. 8, presso lo studio dei nominati difensori;
-Appellata
-per la riforma-
della sentenza n. 2575/23 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 23.10.23 e notificata in data 15.11.23.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento dell'appello introduttivo del presente giudizio: • Accertare l'infondatezza della domanda della
e quindi, per l'effetto dichiarare che la Controparte_2 CP_3 non ha l'obbligo di rilasciare in favore una
[...] Controparte_2 polizza fidejussoria pari a € 200.000,00; ovvero nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, accertare e dichiarare che la eve Controparte_3
rilasciare alla COOP. SOC. QUADRIFOGLIO una garanzia fidejussoria di minor importo, pari alla parte residuale della prestazione da eseguire con il contratto di concessione;
• In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda formulata da controparte, accogliere l'eccezione di inadempimento contrattuale di
x art. 1460 c.c. e per l'effetto dichiarare legittimo il mancato Controparte_2 adempimento della al rilascio della cauzione definitiva di € 200.000,00 o di CP_3 altra di minor importo e conseguentemente condannare controparte all'esecuzione dei lavori di manutenzione, invocati ai sensi e per gli effetti dell'art. 14.8 del contratto di concessione, per come indicati dalla presente difesa ed accertati in corso di causa;
o in subordine accertare
e dichiarare la risoluzione contrattuale per inadempimento grave della CP_2
gli obblighi di cui al contratto di concessione;
• In accoglimento della domanda
[...]
2 riconvenzionale formulata in primo grado, accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto della
a ricondurre ad equità il contratto di concessione Controparte_2
intercorrente con n ragione della sussistenza della causa di Controparte_3
forza maggiore derivante dalla pandemia COVID-19 e per l'effetto dichiarare la riconduzione
a equità del contratto di concessione tra e Controparte_2 CP_3
in termini di eliminazione e/o azzeramento del canone annuale di concessione
[...] previsto di € 481.037,80 ovvero di quell'altra somma che risulterà di giustizia anche in via equitativa. • In via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. del contratto di concessione dell'11 settembre 2015 a far data dal 1 febbraio 2022 o altra data ritenuta di giustizia, per causa di forza maggiore non imputabile alla • In ogni caso, previo accertamento del danno Controparte_3
anche patrimoniale subito dalla negli anni di concessione 2020 e 2021 CP_3
condannare la , in persona del Legale Rappresentante p.t. al Controparte_2 pagamento in favore della della somma che si indica in € 800.000,00 o di CP_3
quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche a mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di CTU per effetto dell'illegittimo rifiuto a ricondurre ad equità il contratto. Con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge, del doppio grado di giudizio.”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza (anche istruttoria), deduzione ed eccezione, così giudicare: - in via preliminare e/o pregiudiziale,
Contr accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la Sentenza n.
2575/2023 del Tribunale Ordinario di Genova pubblicata il 23 ottobre 2023 per la violazione di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., per tutti i motivi esposti;
- in via principale e nel merito, Contr rigettare l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 2575/2023 del Tribunale Ordinario di Genova pubblicata il 23 ottobre 2023 per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare la
Sentenza n. 2575/2023 del Tribunale Ordinario di Genova pubblicata il 23 ottobre 2023; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
***
FATTI DI CAUSA
3 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 18.10.21, la Controparte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Genova la esponendo che: CP_3
- con contratto stipulato in data 11/09/2015, a seguito di gara ad evidenza pubblica, l'
[...]
affidava all'aggiudicataria Controparte_4 CP_5
costituita tra la mandataria e le due mandanti Parte_1 CP_6
e la gestione delle attività e prestazioni, assistenziali e non, presso la Controparte_7
“RSA CORONATA” a Genova.;
- le mandanti cedevano in data 21/9/2020 i rispettivi rami d'azienda alla mandataria, tra cui anche quello relativo alla concessione presso l' ; Controparte_4
- in data 28/01/2021, l' cedeva alla il ramo d'azienda Controparte_4 Controparte_1
avente ad oggetto il complesso di beni organizzati per l'esercizio della “RSA CORONATA”, compreso il contratto di gestione della RSA;
- si sarebbe verificato l'inadempimento dell'aggiudicataria all'obbligo di rilasciare alla subentrante la garanzia prevista all'art. 19.1 del contratto del 11/09/15, ragion per cui controparte avrebbe dovuto essere condannata alla consegna della polizza, oltre al pagamento di 1.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ex art. 614 c.p.c.
2. Costituitasi ritualmente in giudizio, la chiedeva il rigetto del ricorso, CP_3
sostenendo che la garanzia fideiussoria avrebbe dovuto essere rilasciata per un importo inferiore rispetto alla somma di euro 200.000,00 previsti dall'art. 19.1 del contratto, prospettando una riduzione proporzionale all'ammontare residuo del servizio ancora da eseguire.
Inoltre, l'originaria resistente eccepiva, ai sensi dell'art. 1460 c.c., che la cauzione non avrebbe dovuto essere prestata, perché controparte sarebbe stata a propria volta inadempiente agli obblighi di esecuzione di una serie di lavori di manutenzione straordinaria nella RSA.
Contr La quindi, chiedeva, in via riconvenzionale:
- di dichiarare l'inadempimento della all'esecuzione di lavori di manutenzione CP_2 straordinaria previsti all'art. 14.8 del contratto, pari a circa 200.000,00 euro (pg. 7 della comparsa), e di condannarla all'esecuzione degli interventi indicati, o in subordine di dichiarare la risoluzione del contratto.
4 - la riconduzione del contratto ad equità e buona fede ex artt. 1366, 1374 e 1375 c.c., a fronte dell'asserito squilibrio del sinallagma contrattuale causato dalle conseguenze della pandemia covid-19, o in subordine la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.
- la condanna della ricorrente al risarcimento del danno subito negli anni 2020 e 2021, che quantificava in 800.000,00 euro, per l'illegittimo rifiuto a ricondurre ad equità il contratto.
3. Previo mutamento del rito sommario in rito ordinario, la causa veniva istruita documentalmente e a mezzo testi, per poi essere decisa con la sentenza impugnata, con cui il
Tribunale di Genova statuiva come segue: “CONDANNA la convenuta a: - rilasciare immediatamente a favore dell'attrice la garanzia definitiva prevista dalla clausola 19.1 del contratto del 11/9/15 citato nella motivazione. - pagare all'attrice ex art. 614-bis c.p.c. 200,00 euro al giorno dalla data odierna fino alla consegna della garanzia di cui sopra. - rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in 406,50 euro per esborsi e in 37.951,00 euro per compensi, oltre accessori di legge. CONDANNA l'attrice ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione indicati nella motivazione. RESPINGE per il resto le domande riconvenzionali.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- non sarebbe stato applicabile al caso di specie l'art. 113 del D. lgs. 163/06, nella versione ratione temporis vigente, perché tale norma, in forza di quanto disposto ai suoi commi terzo e quinto, si applicherebbe solo agli appalti di opera e non a quelli di servizi, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione dell'importo della cauzione, l'unica disposizione di riferimento sarebbe stata quella di cui all'art. 19 del contratto del 11/09/15;
- l'unica domanda riconvenzionale meritevole di accoglimento sarebbe stata quella relativa alla mancata esecuzione di alcuni lavori menzionati dall'art. 14.8 del contratto del 11/09/15 e, segnatamente, la sistemazione della camera mortuaria ed alla sostituzione del tubo antincendio esterno, unici interventi da ritenersi urgenti alla luce delle dichiarazioni del teste;
per Tes_1
contro, tutte le altre opere indicate dalla convenuta sarebbero state, alternativamente, migliorie, rispetto alle quali non sarebbe sussistito alcun obbligo della , o Controparte_1
interventi di ordinaria manutenzione, di esclusiva competenza della CP_3
5 - le dichiarazioni rese dal teste sui lavori di straordinaria manutenzione e sulla loro Tes_2
urgenza non sarebbero state credibili, perché lo stesso, per sua stessa ammissione, all'epoca della sua escussione sarebbe stato ancora consulente dell'originaria convenuta;
- l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di condanna all'esecuzione dei lavori avrebbe comportato l'assorbimento della domanda subordinata di risoluzione del contratto connessa alla mancata effettuazione degli stessi, che comunque sarebbe stata infondata, perché
l'omessa esecuzione solo di due lavori urgenti non avrebbero integrato un grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.;
- l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dall'originaria convenuta sarebbe stata infondata, perché la prestazione della garanzia, da un lato, e l'esecuzione dei lavori di manutenzione, dall'altro lato, sarebbero state prestazioni da adempiersi in tempi diversi, ciò che, secondo la giurisprudenza di legittimità, impedirebbe di ravvisare i presupposti per l'operatività dell'art. 1460 c.c.;
- le domande di riduzione del canone e di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. sarebbe state infondate perché i dati su cui le stesse si sarebbero basate sarebbero stati predisposti unilateralmente dalla e perché, in ogni caso, CP_3
essi non avrebbero attestato un calo significativo degli introiti e avrebbero omesso di considerarsi gli aiuti economici forniti dallo Stato nel periodo pandemico;
- l'intervenuto accertamento della legittimità del rifiuto dell'originaria attrice a rinegoziare il contratto avrebbe comportato anche la reiezione della domanda riconvenzionale risarcitoria quantificata in euro 800.000,00, in quanto collegata a tale rifiuto;
- l'accoglimento, in misura limitata, di una sola delle domande riconvenzionali di parte convenuta non sarebbe stato idoneo a giustificare alcuna compensazione delle spese di lite, visti l'accoglimento di tutte le domande attoree e gli importi delle domande riconvenzionali rigettate.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 14.12.23, la Parte_1
impugnava la predetta decisione, deducendo cinque motivi.
4.1. Col primo motivo (“SULLA CONDANNA DI A LA CP_3 CP_8
CAUZIONE IN FAVORE DI QUADRIFOGLIO PER L'IMPORTO DI € 200.000, PER
ASSERITA MANCATA APPLICABILITÀ AL CONTRATTO DI CUI È CAUSA
6 DELL'ART. 113 DEL D.LGS N. 163/06, NELLA VERSIONE VIGENTE AL TEMPO
DELLA STIPULA DEL CONTRATTO STESSO”), l'appellante censurava il capo della sentenza di primo grado, nella parte in cui essa aveva escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 113 d. lgs. 163/06 (nel testo vigente all'epoca dei fatti) che, al comma primo, prevederebbe che “l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale”.
In particolare, sosteneva che, trattandosi, nel caso in esame, di un contratto CP_3 sorto all'esito di una procedura pubblica, l'applicazione delle norme del d. lgs. 163/06 sarebbe stata necessaria, con particolare riguardo al comma terzo di tale disposizione, secondo cui “3.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente…nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.”.
Inoltre, l'appellante osservava che essa, dopo esser divenuta aggiudicataria della procedura in forza del contratto del 11/09/15, ha versato la cauzione definitiva dell'importo di € 200.000,00 come previsto dall'art. 19.1 del contratto medesimo, a mezzo di polizza stipulata con la S2C ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/06 (omologo dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016) e il documento contrattuale, al punto 3, avrebbe previsto che “la garanzia è progressivamente svincolata come da art. 113 n. 3 D.lgs. 163/2006 e cesserà di avere effetto in conformità alla previsione dell'art.
113 n. 5 D.lgs. 163/2006”.
4.2. Col secondo motivo (“SULL'ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA FORMULATA Contr DA DI CONDANNA DI QUADRIFOGLIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI
PREVISTI ALL'ART. 14.8 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE, SULLA ERRONEA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E SULL'ERRONEO RIGETTO
DELLA RICHIESTA DI KCS DI AMMISSIONE DI CTU VOLTA ALL'ACCERTAMENTO
DEI LAVORI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE AVREBBERO DOVUTO
– E DEVONO - ESSERE ESEGUITI DALLA QUADRIFOGLIO.”), l'appellante si doleva dell'erroneità del capo della pronuncia di prime cure, con cui il Tribunale di Genova aveva condannato la ad effettuare solo alcuni dei lavori di manutenzione Controparte_1 straordinaria di cui alla clausola 14.8 del contratto, ovvero “quelli relativi alla sistemazione della camera mortuaria ed alla sostituzione del tubo antincendio esterno, che aveva
7 manifestato alcune perdite” e aveva rigettato rigettato la sua domanda di condanna di controparte all'esecuzione degli ulteriori lavori di manutenzione straordinaria previsti all'art. 14.8 del contratto di concessione.
Sul punto, l'originaria convenuta sosteneva che le dichiarazioni del teste avrebbero Tes_1
dovuto essere interpretate nel senso che egli avrebbe inteso elencare solo alcuni dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi nella RSA ON (sistemazione della camera mortuaria e sostituzione del tubo antincendio esterno), senza implicare che gli altri interventi menzionati nell'ambito della domanda riconvenzionale proposta (sistemazione piazzale;
linea adduzione gas metano;
porte Rei;
infiltrazioni acqua in vari punti;
sistemazione prospetti;
cancello entrata e sistemi di controllo accessi;
impianto di raffreddamento;
servizi igienici;
serrande tagliafuoco;
delimitazione area RSA con particolare riferimento allo stabile adiacente in disuso;
interventi indicati nel contratto) non avrebbero dovuto essere effettuati.
Inoltre, la lamentava che il Tribunale non avrebbe tenuto in alcuna CP_3 considerazione le circostanze affermate dal teste all'udienza del 17/03/2023. Tes_3
Infine, l'appellante sosteneva che il primo Giudice avrebbe errato nel non aver disposto la CTU da essa richiesta e finalizzata ad accertare la natura e l'entità dei lavori di manutenzione straordinaria de quibus, non potendosi desumere tali informazioni tecniche dalle sole dichiarazioni testimoniali.
4.3. Col terzo motivo (“SULL'ERRONEO RIGETTO DELL'ECCEZIONE SOLLEVATA DA
CONTRATTUALE DI QUADRIFOGLIO EX Controparte_9
ART. 1460 C.C.”), l'appellante censurava la sentenza di primo grado, nella parte in cui essa aveva rigettato le sue argomentazioni in punto inadempimento della Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c.
In argomento, l'originaria convenuta sosteneva, in primo luogo, che non sarebbe stato esatto che la prestazione della garanzia e l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione sarebbero stati da eseguirsi in tempi diversi, perché gli interventi sarebbero già stati delineati
Cont compiutamente ed in buona parte dalla cedente (cfr. art. 14.3 del contratto di concessione),
e perché avrebbe tempestivamente comunicato alla CP_3 Controparte_1
che i lavori non sarebbero ancora stati eseguiti.
8 In ogni caso, secondo l'appellante, il fatto che controparte, come dimostrato dalle missive versate in atti, abbia dichiarato di non voler adempiere alla propria obbligazione di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria, avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Genova a ritenere operante l'art. 1460 c.c., seguendo un orientamento della Suprema Corte in tal senso (sent.
4205/16).
4.4. Col quarto motivo (“SULLA ERRONEA DECISIONE DI RESPINGERE SIA LA
RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL CANONE, E TANTO PIÙ LA DOMANDA
SUBORDINATA DI ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA Controparte_10
DEL CONTRATTO EX ART. 1467 C.C. E SULL'ERRONEO RIGETTO DELLA
DOMANDA RICONVENZIONALE PER 800.000,00 EURO. SULLA _11
MANCATA CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE
COMPROVANTI LE PERDITE SUBITE DA KCS CAREGIVER RELATIVAMENTE AL
CONTRATTO DI CONCESSIONE DI CUI È CAUSA IN RELAZIONE ALLA NOTA
PANDEMIA COVID -19 E SULL'ERRONEO RIGETTO DELLA RICHIESTA DI KCS
CAREGIVER DI AMMISSIONE DI CTU CONTABILE.”), l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui essa aveva rigettato le sue domande di ricondurre ad equità il contratto, sancendo una riduzione dei canoni dovuti, o di risolvere il contratto ex art. 1467 c.c. per eccessiva onerosità sopravvenuta, nonché di condannare controparte al pagamento in suo favore della somma di euro 800.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
In particolare, la protestava che, a causa della pandemia da COVID-19, essa CP_3 avrebbe subito perdite per euro 349.000,00 circa nell'anno 2020 e per euro 472.000,00 nell'anno 2021, giusti i documenti contabili prodotti.
Inoltre, l'appellante precisava che i dati su cui essa aveva fondato le domande oggetto del motivo in esame non avrebbero potuto dirsi privi di efficacia probatoria, perché essi sarebbero stati espressamente confermati dal teste , il quale – nel corso dell'udienza del 17 marzo Tes_3
2023 - avrebbe confermato le circostanze dedotte nei capitoli 10, 11, 12 e 13 formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta.
Contr Il Giudice di primo grado avrebbe dunque erroneamente rigettato la domanda formulata da di ricondurre ad equità un contratto di concessione alterato per cause indipendenti dalla stessa,
9 con ciò violando i principi generali della buona fede contrattuale (artt. 1366 e 1375 c.c.) e di equità integrativa (art. 1374 c.c.), che porrebbero in capo alle parti un obbligo di rinegoziare i contratti di durata a prestazioni corrispettive in essere, anche riguardo le concessioni, nonché le previsioni del contratto del 11/09/15, con particolare riguardo agli artt. 2.5, 2.10, 3.4 e 3.5.
Da ultimo, l'originaria convenuta sosteneva che il primo Giudice, come da lei richiesto, avrebbe dovuto disporre una CTU contabile al fine di accertare le perdite di esercizio subite da
[...]
negli anni 2020 e 2021 riguardo alla gestione della RSA ON e alla correlazione CP_3
delle stesse al noto evento pandemico, con conseguente riduzione dei posti letto occupati, nonché degli aumenti di costi dovuti alle ridette attività riorganizzative.
4.5. Col quinto motivo (“SULLA CONDANNA ALLE SPESE. SULLA MANCATA
COMPENSAZIONE, NEPPURE PARZIALE, DELLE SPESE DI LITE”), l'appellante impugnava il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite, lamentandone l'erroneità in quanto:
- in base al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 32061 del 31.10.22, il fatto che fosse stata ritenuta fondata, sia pure in misura limitata, una domanda riconvenzionale avrebbe comportato una reciproca soccombenza delle parti, a nulla rilevando il fatto che le domande attoree fossero state totalmente accolte, con conseguente dovere del Giudice di compensare le spese di lite, in tutto o in parte;
- l'importo della condanna ex art. 614 bis c.p.c. sarebbe stato diminuito dalla somma di euro
1000 al giorno richiesti dall'originaria attrice alla somma di euro 200 al giorno.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.05.24, si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
ex art. 342 c.p.c. e contestava nel merito le argomentazioni avversarie, sostenendo
- quanto al primo motivo, che il primo Giudice, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, non avrebbe escluso la natura pubblica del rapporto da cui è originato il contratto del 11/09/15, ma avrebbe specificato che si sarebbe trattato di un appalto di servizi al quale, in difetto di diversa volontà negoziale, non sarebbe stato applicabile l'art. 113 del decreto legislativo n.
163/2006; che il fatto che la garanzia (a suo tempo rilasciata) richiamasse l'art. 113, non sarebbe stato sufficiente a rendere applicabile la norma al caso di specie, atteso che, rispetto a tale contratto (di garanzia), la sarebbe stata solo beneficiaria e non parte;
Controparte_1
10 - quanto al secondo motivo, che il Giudice di primo grado, secondo il suo prudente apprezzamento, in presenza di dichiarazioni contrastanti rese dai testi e , avrebbe Tes_3 Tes_1
deciso discrezionalmente di attribuire credibilità al secondo, vista la posizione assunta dal
Contr primo quale consulente di che dalle prove escusse nel giudizio di primo grado sarebbe emerso che gli interventi pretesi da controparte sarebbero stati tutti di manutenzione ordinaria, come si desumerebbe anche dal confronto tra il computo metrico prodotto ex adverso (cfr. doc.
8) e il Glossario ex D.lgs. 222/2016 (cfr. doc. 8 di parte attrice in primo grado) Controparte_12
o l'art. 14.2 del Contratto contenente una esemplificazione degli interventi considerabili come manutenzione ordinaria;
- quanto al terzo motivo, che non vi sarebbe stata contestualità tra la prestazione della garanzia e gli interventi di manutenzione straordinaria pretesi dalla perché la CP_3
fideiussione richiesta dalla sarebbe già stata rilasciata al precedente intestatario del _1
Contratto proprio in quanto obbligazione conseguente alla stipula dello stesso, mentre avrebbe dovuto soltanto essere volturata alla al momento del suo subentro, avvenuto sei CP_2
anni dopo;
- quanto al quarto motivo, che del tutto correttamente il primo Giudice non avrebbe attribuito efficacia probatoria ai documenti prodotti da per supportare le domande di cui CP_3
al motivo in esame, trattandosi di atti di provenienza unilaterale e privi non solo di data certa e di firma ma di qualsivoglia requisito formale idoneo ad attestarne l'effettiva riconducibilità alla contabilità aziendale;
che la CTU contabile ex adverso invocata sarebbe stata manifestamente esplorativa in quanto tendente a introdurre nel giudizio prove non fornite dall'originaria convenuta;
- quanto al quinto motivo, che la sentenza della Suprema Corte citata da controparte sarebbe inconferente perché essa riguarderebbe la posizione dell'attore principale nel processo;
che, nel caso di specie, all'accoglimento totale della domanda attorea si sarebbe contrapposto l'accoglimento assai limitato di una sola delle domande proposte dalla parte convenuta, con conseguente correttezza delle statuizioni adottate sul punto dal Tribunale di Genova.
6. Con ordinanza del 31.05.24, la Corte, in persona del Consigliere Istruttore, rinviava la causa all'udienza del 23.01.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di
11 precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
7. Con ordinanza del 24.01.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. L'appello è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
9. Quanto al primo motivo, occorre anzitutto rammentare che il Giudice di primo grado ha ritenuto l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 113 d. lgs. 163/2006 (nella versione vigente ratione temporis) perché tale norma si applicherebbe solo agli appalti d'opera mentre l'affidamento per cui è causa, riguardante la gestione delle attività e prestazioni, assistenziali e non, presso la “RSA CORONATA” a Genova, doveva considerarsi un appalto di servizi, con la conseguenza che, nella fattispecie a mani, avrebbe dovuto trovare applicazione soltanto l'art. 19 del contratto tra e (quale membro dell' Controparte_4 CP_3 CP_5
costituita insieme alla e alla del 11.09.15. CP_6 Controparte_7
Ebbene, sul punto, l'appellante, a ben vedere, non ha svolto alcuna osservazione critica, avendo concentrato le sue censure avverso il capo della sentenza impugnata che aveva accolto la domanda principale della sulla natura pubblica della procedura di Controparte_1
aggiudicazione esitata nel contratto del 11.09.15 e sul fatto che la polizza prodotta sub 5) in primo grado avrebbe richiamato l'art. 113 del d. lgs. 163/2006 che, quindi, sarebbe divenuto in tal modo applicabile alla fattispecie a mani.
Tuttavia, deve osservarsi, da un lato, che il Tribunale di Genova, nella sentenza impugnata, non ha messo in discussione in alcun modo il fatto che l'aggiudicazione di cui trattasi sia stata il risultato di una procedura di gara ad evidenza pubblica e, dall'altro lato, che la polizza richiamata dall'originaria convenuta, a rigore, vedeva come parti contraenti solo la
[...]
(quale membro dell' costituita insieme alla e alla CP_3 CP_5 CP_6 [...]
e la mentre la ne è Controparte_7 Controparte_4 Controparte_1
divenuta beneficiaria solo in un momento successivo, ossia quando, in data 28.01.21, si è resa
12 cessionaria del ramo d'azienda della citata avente ad oggetto il complesso di beni CP_4 organizzati per l'esercizio della “RSA CORONATA”.
In ogni caso, questa Corte condivide gli argomenti interpretativi che hanno indotto il Tribunale di Genova a reputare l'art. 113 del d.lgs. 163/2006 applicabile solo agli appalti d'opera e non anche agli appalti di servizi (quale pacificamente è quello in esame), in quanto tale norma:
- al terzo comma, nella parte in cui pone come condizione per le riduzioni della cauzione la preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
“stati di avanzamento dei lavori”;
- al quinto comma, laddove statuisce che la cauzione “cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”.
Del resto, la stessa polizza prodotta in primo grado sub 5) dall'originaria convenuta, nella sezione “Descrizione Fornitura/Servizio”, definisce le prestazioni assicurate “Servizio per la gestione globale delle attività e prestazioni, assistenziali e non, presso la residenza sanitaria assistenziale “RSA CORONATA” (…)”, ascrivendo in modo indubitabile l'attività di cui trattasi alla species degli appalti di servizi.
In conclusione, non avendo la contestato né tale qualificazione, né il CP_3
ragionamento interpretativo svolto dal primo Giudice riguardo al campo di applicazione dell'art. 113 d. lgs. 163/2006, e considerata l'inconsistenza delle altre argomentazioni dedotte nel primo motivo, merita conferma la decisione del Tribunale di Genova di accogliere la domanda principale della riguardante l'inadempimento Controparte_1 dell'aggiudicataria all'obbligo di rilasciare la garanzia prevista all'art. 19.1 del contratto del
11.09.15.
Pertanto, il primo motivo è infondato.
10. Quanto al secondo e al terzo motivo, che si ritiene possano essere trattati congiuntamente atteso che entrambi concernono, sia pure da diversi angoli visuali, i lavori di manutenzione oggetto delle domande riconvenzionali di si osserva quanto segue. CP_3
Preliminarmente, giova rammentare che, a mente dell'art. 14.2 del contratto del 11.09.2015,
“Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le attività di manutenzione ordinaria della struttura
(…)”, e, ai sensi dell'art. 14.3 dello stesso contratto, “Saranno comunque a carico
13 dell'Assuntore, che dovrà provvedervi a proprie spese, la manutenzione straordinaria e sostitutiva di arredi e attrezzature”.
Ora, la con missiva del 16.03.21, significava all'odierna appellata la presenza CP_3
di una serie di lavori di straordinaria manutenzione da eseguirsi nella RSA “ON” di
Genova con urgenza, come sarebbe stato anticipato “per le vie brevi” dall'arch. , Tes_3
Contr incaricato della stessa
Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che il teste , sentito all'udienza del 11.09.23, Tes_1 con riferimento ai lavori di straordinaria manutenzione elencati dall'odierna appellante nella predetta missiva, ha espressamente menzionato, quali interventi urgenti a carico della
, quelli relativi alla sistemazione della camera mortuaria ed alla Controparte_1
sostituzione del tubo antincendio esterno, che aveva manifestato alcune perdite.
Deve rammentarsi, in proposito, che il testimone in questione è stato ritenuto dal Tribunale più attendibile del testimone perché il , al tempo delle sue dichiarazioni, risultava in Tes_3 Tes_1
pensione, mentre il (che ha fornito sulla questione de qua dichiarazioni in parte Tes_3 divergenti), all'epoca della sua deposizione, risultava ancora legato da un rapporto di consulenza con la CP_3
Ebbene, ad avviso di questa Corte, il primo Giudice, così decidendo, ha debitamente motivato la sua decisione in ordine all'attendibilità dei testi de quibus, considerato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte: “Il giudice è libero di valutare le risultanze delle prove e
l'attendibilità dei testi e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, il quale è quindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. Sez. 1, Sentenza n.11151 del 23/05/2014), ma non è autorizzato a non scegliere ritenendo tutte le testimonianze assunte inutilizzabili solo perché contrastanti le une con le altre. Questa Corte, in fattispecie simile, ha già avuto modo di precisare che “il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una
14 testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n.1547 del 27/01/2015; v. altresì Cass.. n.4763/2015).” (Cass. Civ., Sez. II, 31.05.24,
n. 15270).
Si aggiunga che, dall'interpello della legale rappresentante della , Controparte_1 sig.ra nonché dall'audizione del teste è emerso che l'odierna appellata Parte_2 Tes_4 ha eseguito diversi lavori già pretesi da controparte e cioè “linea adduzione gas metano;
l'intervento relativo alle porte REI;
la sostituzione tubo antincendio;
la sostituzione tubi acqua calda nei sotterranei e cavedi;
posizionamento staffe per sostenere tubo gas.” (cfr. memoria ex art. 183, c. 6, n. 2) c.p.c. di parte convenuta in primo grado, cap. 9, e verbale dell'udienza istruttoria del 17.03.23)).
Pertanto, deve concludersi sul punto che, anche a voler ritenere attendibile il teste , le Tes_3 dichiarazioni rese da quest'ultimo risultano comunque in contrasto con le affermazioni concordanti dei testi e e della legale rappresentante della Tes_1 Tes_4 _1
, affermazioni che hanno confermato le allegazioni dell'odierna appellata in punto
[...]
distribuzione tra le parti dei lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione da eseguirsi presso la RSA “ON” di Genova.
Quanto alla CTU richiesta dalla e “volta all'accertamento dei lavori di CP_3
straordinaria amministrazione che avrebbero dovuto – e devono - essere eseguiti dalla
.” (pag. 15 dell'appello), si ritiene che le suesposte risultanze dell'istruttoria _1 orale del giudizio di primo grado rendano del tutto superflua ed esplorativa l'esecuzione di qualsivoglia indagine tecnica, tenuto altresì conto del fatto che l'odierna appellata non ha offerto alcun elemento o principio di prova in relazione alle caratteristiche tecniche degli interventi pretesi.
In definitiva, questa Corte reputa che, come correttamente statuito dal Tribunale di Genova nella sentenza impugnata, gli unici lavori di straordinaria manutenzione che la _1
avrebbe dovuto tempestivamente eseguire presso la RSA “ON” di Genova
[...]
erano quelli relativi alla sistemazione della camera mortuaria ed alla sostituzione del tubo antincendio esterno, con conseguente conferma del limitato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla CP_3
15 Per contro, devo essere rigettate le argomentazioni riproposte in questa sede dall'appellante riguardanti:
1) la pretesa risoluzione per inadempimento del contratto del 11.09.15;
2) la legittimità della mancata prestazione della garanzia di cui all'art. 19 del medesimo contratto a fronte del supposto inadempimento di controparte al proprio obbligo di manutenzione straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c.
Ed invero, si osserva, quanto alla prima questione, che il riconoscimento di soli due interventi di manutenzione straordinaria come dovuti dalla rispetto ai dodici Controparte_1
complessivamente richiesti da appare del tutto insufficiente ad integrare il CP_3
“grave inadempimento” che l'art. 1455 c.c. esige perché possa esser pronunciata la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Per quanto concerne, poi, la seconda questione, si ritiene che non colga nel segno la doglianza di parte appellante, secondo cui, nel caso di specie, diversamente da quanto stabilito dal primo
Giudice a pag. 5 della sentenza impugnata, l'art. 1460 c.c. troverebbe applicazione perché, nonostante la collocazione delle prestazioni contrattuali su diversi piani temporali, la avrebbe comunicato per iscritto e anticipatamente la propria volontà Controparte_1 di non adempiere all'obbligo di cui all'art. 14 del contratto del 11.09.15.
Infatti, la missiva della del 17.05.21, inviata in riscontro a quella Controparte_1
della del 16.03.21, non contiene affatto un rifiuto tout court a svolgere i lavori CP_3
di straordinaria manutenzione indicati dall'odierna appellante, bensì la manifestazione della volontà della di verificare tramite un sopralluogo l'effettiva natura e Controparte_1
consistenza degli interventi medesimi che, dal suo punto di vista, non potevano considerarsi di straordinaria manutenzione ai sensi dell'art. 14 del contratto del 11.09.15.
Pertanto, in assenza di una pregiudiziale indisponibilità dell'odierna appellata ad assolvere i propri obblighi contrattuali e stante la incontestabile asincronia delle prestazioni formanti oggetto delle obbligazioni di cui al contratto del 11.09.15 (prestazione della garanzia pari a euro
200.000,00 da parte di ed effettuazione degli interventi di straordinaria CP_3
manutenzione da parte della ), deve essere confermata la statuizione Controparte_1 del primo Giudice, secondo cui “L'eccezione ex art. 1460 c.c., che la convenuta ha ricollegato
a tale mancata esecuzione di opere per giustificare la mancata prestazione della polizza, deve
16 poi essere respinta, perché la Cassazione, richiamando un proprio orientamento costante, ha ribadito l'inammissibilità di un'eccezione di tale tipo quando le prestazioni delle parti devono essere eseguite in tempi diversi (sentenza n. 4205/16). Applicando tale insegnamento al caso in esame, risulta evidente che la polizza avrebbe dovuto essere prestata fin dall'inizio del rapporto tra le parti, svolgendo funzione di garanzia per qualunque problematica fosse sorta dopo il subentro stesso, mentre le esigenze di manutenzione sono sorte successivamente, in corso di rapporto.” (pag. 5 della sentenza impugnata).
In forza delle svolte considerazioni, il secondo e il terzo motivo sono infondati.
11. Quanto al quarto motivo, si evidenzia che la documentazione versata in atti da
[...]
a sostegno delle domande di riduzione del contratto ad equità, di risoluzione per CP_3
eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. e di condanna di controparte al pagamento della somma di euro 800.000,00 a titolo di risarcimento del danno (rendiconto sub. doc. 13), prospetto sub. doc. 15) allegati alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado e rendiconto di gestione 2021 prodotto sub doc. 18) con la seconda memoria ex art. 183, comma
6 c.p.c.) risultano di provenienza unilaterale dell'odierna appellante e sono privi di qualsiasi riscontro.
Inoltre, come correttamente rilevato dal Tribunale di Genova a pag. 5 della sentenza impugnata,
in quantomeno apparente violazione del principio di buona fede e di lealtà CP_3
processuale, ha del tutto omesso di specificare quali e quanti siano stati gli aiuti economici erogati dallo Stato in suo favore durante l'emergenza sanitaria da COVID – 19, aiuti la cui ricezione è stata confermata nell'atto d'appello, in cui si afferma che essi “hanno costituito ben Contr poca cosa, a fronte delle gravi perdite subite da ” (pag. 24).
Infine, preme osservare che il primo Giudice, a pag. 5 della sentenza impugnata, ha osservato che le perdite subite da a causa della pandemia non hanno mai superato il 50% CP_3
degli introiti complessivi, e tale osservazione non è stata in alcun modo contraddetta da parte appellante.
Alla luce di tali rilievi, si ritiene che la CTU contabile richiesta da al fine di CP_3 accertare le “perdite di esercizio subite da negli anni 2020 e 2021 riguardo CP_3
alla gestione della RSA ON e alla correlazione delle stesse al noto evento pandemico, con conseguente riduzione dei posti letto occupati, nonché degli aumenti di costi dovuti alle
17 ridette attività riorganizzative, che infine di aumentato impiego di DPI” (pag. 25 dell'appello) non debba eseguirsi perché essa avrebbe carattere esplorativo, non avendo l'appellante fornito elementi di prova idonei e sufficienti a sostenere le domande riconvenzionali oggetto del quarto motivo d'appello.
Pertanto, il quarto motivo è infondato.
12. Infine, quanto al quinto motivo, si osserva che la decisione del primo Giudice di non compensare, nemmeno parzialmente, le spese di lite appare immune da censure, atteso che, a fronte dell'accoglimento pressoché totale delle domande attoree, l'originaria convenuta si è vista riconoscere solo in limitatissima misura (due lavori su dodici richiesti) soltanto una delle cinque domande riconvenzionali proposte.
Inoltre, si ritiene che il Tribunale di Genova, nel regolare le spese di lite, abbia correttamente attribuito rilievo all'ingente valore delle domande riconvenzionali avanzate da CP_3
e giudicate non meritevoli di accoglimento, alla luce del principio giurisprudenziale per cui “al fine di individuare la parte “maggiormente soccombente” occorre avere riguardo al e confrontare il valore delle domande (nella parte in cui sono state) accolte (e non dunque il valore delle domande rispettivamente rigettate), tale per cui “maggiormente soccombente” deve ritenersi la parte la cui domanda accolta sia di minor valore” (Cass. Civ., Sez. III,
13.11.23, n. 31444).
Pertanto, anche il quinto motivo è infondato, sicché l'intero appello deve essere respinto.
13. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, assumendo come scaglione di riferimento della lite quello superiore a euro 520.000,00 e applicando i valori medi per tutte le fasi.
14. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
18 - Conferma integralmente la sentenza n. 2575/23 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
23.10.23 e notificata in data 15.11.23;
- Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano Controparte_1
in euro 26.155,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 29.01.2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni
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