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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/09/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 980/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
19.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 16.04.2025 da e Parte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. ORSI LUCIA, tendente ad ottenere la Parte_2 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Ravello (SA) in data 24.09.2016 dal quale
è nata la figlia (il 31.10.2018); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
B- Il Signor continuerà ad abitare nella casa coniugale. Parte_2
C- La signora , con il consenso del signor già si è trasferita Parte_1 Pt_2 unitamente alla figlia , anche anagraficamente, presso altra abitazione in Piedimonte Per_1
Matese alla via Aldo Moro, Pal. detenuta in locazione per il canone mensile di euro Pt_3
350,00, oltre oneri condominiali.
D- La minore, in regime di affido condiviso, pertanto, avrà la residenza prevalente con la madre.
E- Considerato l'affido condiviso e la serenità dei rapporti genitoriali con la figlia, quest'ultima continuerà ad essere accudita da entrambi i genitori, così come sino ad oggi è stato, 1 nell'abitudinaria-routine familiare. Pertanto, come linea di massima, che potrà essere adattata consensualmente a seconda delle eventuali nuove esigenze, sarà adottato il seguente
SCHEMA ACCUDIMENTO MINORE
❖ , in affidamento condiviso e residenza prevalente insieme alla madre presso la nuova Per_1
abitazione in Piedimonte Matese alla via A. Moro, Pal. potrà trascorrere egual tempo Pt_3 con entrambi i genitori e comunque, come linea di massima, alternare con gli stessi i fine settimana dal mattino del sabato alla sera della domenica quando sarà con il padre e, durante la settimana, rimanere con il padre quando lo stesso sarà libero dal lavoro e comunque e possibilmente due giorni a settimana anche con pernotto, evitando il pernotto prolungato dal giovedì quando l'avrà con sé anche nel fine settimana.
❖ Il genitore con il quale la bimba si trova curerà di farle svolgere i compiti scolastici e dedicarsi agli impegni post orario scolastico.
❖ I ricorrenti si impegnano ad alternarsi, unitamente ai nonni materni e paterni, nell'accompagnare e riprendere a scuola e, comunque, a prendersi cura della stessa. Per_1
❖ Sempre in via alternata, trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Per_1
Natale con l'altro e così a dirsi per il 31 dicembre e per il giorno 1° gennaio;
quanto al giorno dell'Epifania, la trascorrerà ad anni alterni ora con la madre ed ora con il padre. Nel periodo natalizio di chiusura delle scuole, come d'abitudine, frequenterà il Campo scuola Per_1 invernale con spese condivise nella giusta metà da entrambi i genitori.
❖ Quanto alle festività Pasquali, sempre in via alternata, la minore trascorrerà la Domenica di
Pasqua con un genitore e con l'altro il lunedì in albis.
❖ Quanto alle festività ulteriori ed ai ponti scolastici che si indicano a mero titolo esemplificativo nei giorni del carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa di Ognissanti, festa dell'Immacolata, saranno trascorsi ad anni alterni un anno con l'uno ed un anno con l'altro genitore.
❖ Relativamente al periodo estivo, , sempre come d'abitudine, continuerà a frequentare il Per_1 centro estivo “La Gioiosa” o comunque altro eventuale centro estivo che sarà scelto concordemente dai genitori con spesa condivisa in egual misura da entrambi.
❖Trascorrerà, inoltre, uno o più periodi di vacanza con entrambi i genitori nei giorni in cui gli stessi avranno la possibilità di avere le ferie dal lavoro. Per quanto possibile, i ricorrenti si comunicheranno reciprocamente detto periodo non appena a conoscenza.
2 ❖ Ciascun genitore, quando si allontana con , anche con pernotto, dal luogo abituale di Per_1
residenza, comunicherà all'altro il luogo di destinazione.
❖ Ciascun genitore, per non turbare la serenità di , per un verso avrà cura di non Per_1
telefonare di continuo alla stessa quando non l'ha con sé, ma contestualmente avrà cura di non ostacolare in modo alcuno quando desidera comunicare con l'altro genitore. Per_1
❖ ❖ ❖ Entrambi i ricorrenti sin da ora si rilasciano vicendevolmente l'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio anche per la minore.
❖ ❖ ❖ ACCORDI ECONOMICi ❖ ❖ ❖ ❖
I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di nulla pretendere reciprocamente.
❖ Dichiarano altresì di avere già regolamentato ogni loro questione economica.
❖ Quanto alla minore, il signor a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Pt_2
minore verserà già dal mese di aprile 2025 ed a seguire con accredito entro il giorno 10 di ciascun mese la somma mensile di euro 300,00 che sarà rivaluta annualmente e senza necessaria preventiva richiesta secondo gli indici Istat. In tale somma sono ricomprese le seguenti voci:
❖ SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto e contributo spese dell'abitazione, comprese le utenze;
abbigliamento ordinario, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria occorrente durante l'anno scolastico;
mensa, medicinali da banco, comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, spese di trasporto urbano, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero che si svolgono all'interno dell'orario scolastico.
❖ Quanto alle spese straordinarie, saranno ripartite tra i genitori in parti eguali nella misura del 50% quelle necessarie per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, senza necessità di previo concerto e purché adeguatamente documentate.
❖ L'assegno unico sarà percepito come già ora dalla signora che lo userà o Parte_1
accantonerà nell'esclusivo interesse della minore. Per quanto non previsto e contemplato dai ricorrenti, questi ultimi si rimettono alle disposizioni integrative dell'adito Tribunale;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
3 letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 [...]
, nato il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ravello (SA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
74, parte II, serie A, anno 2016);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 19.09.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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