Sentenza 4 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/05/2022, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2022
N. 00707/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2021, proposto da
ET S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Fasiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
Settore Pianificazione Sviluppo Territorio - Ufficio Condono Edilizio, non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
a) della nota prot. 131134 del 09.11.2020, notificata il 16.11.20, con cui l'Ufficio condono del Comune di Lecce - “Settore pianificazione sviluppo del territorio, gare, appalti”, ha comunicato il “ Diniego parziale di sanatoria edilizia sulla domanda di condono edilizio ”;
b) della nota prot. gen. n. 26535 del 09.04.02 non conosciuta;
c) del silenzio rifiuto formatosi ex art. 32 co. 1 legge 47/85, sulla richiesta di parere paesaggistico, relativa alla domanda di condono edilizio di cui alla precedente lett. a), nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto anche allo stato non conosciuto con espressa riserva, ove occorra, di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lecce e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ET S.r.l. ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della nota prot. 131134 del 09.11.2020, con cui il Comune di Lecce ha denegato in parte la “ sanatoria edilizia sulla domanda di condono ” relativa alla realizzazione di opere abusive ad uso non residenziale, nonché gli atti presupposti, ivi compreso, in particolare, il silenzio rifiuto formatosi ai sensi dell’art. 32, comma 1, legge 47/85, sulla richiesta di parere paesaggistico.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- in data 28.07.2010 il Tribunale di Lecce “decretava il trasferimento in favore della s.r.l. ET dell’immobile sito in Lecce alla Prov.le Lecce - Vernole, località “fondo Pero”, in catasto al fg. 243, p.lla “1” (oggi p.lle 315- 314-314-313-312)”;
- con nota del 02.12.2019, la società “chiedeva la voltura in proprio nome della domanda di condono edilizio … prot. n. 49145 del 10.11.1986” presentata dal precedente proprietario per la sanatoria dei seguenti interventi: “ “A”- D01 Ampliamento e cambio di destinazione d’uso a commerciale del fabbricato strutturato al piano seminterrato destinato a deposito e piano rialzato ad uso commerciale; “B”- D02 fabbricato strutturato al solo piano terra destinato a spogliatoi deposito-centrale termica e centrale idrica; “C”- C02 struttura scoperta in muratura; “D”- C01 n.3 (tre) campi da tennis ”;
- con nota prot. n.120506 del 21.09.19, “l’Ufficio condono esprimeva “ Diniego di sanatoria parziale della domanda di condono edilizio ” limitatamente alla “ struttura in muratura (scoperta) dichiarata modello 57/85_C02 ””;
- il predetto “diniego parziale indicato non veniva opposto”;
- in riferimento ai “Corpi “A”, “B” e “D”, con successiva nota prot. n.14374 del 03.02.20, l’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Lecce trasmetteva alla Soprintendenza … l’intera “pratica per il rilascio Autorizzazione paesaggistica …”, allegando tutta la necessaria documentazione;
- “la Soprintendenza richiedeva all’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche “documentazione integrativa” e, per l’effetto, con nota del 10.04.20, lo stesso Ufficio richiedeva “integrazioni” documentali”;
- la richiesta veniva “evasa da ET s.r.l. con successiva nota del 29.05.2020”;
- con nota prot. n.76123/20 del 02.07.20, l’”Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche chiedeva, a sua volta, al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio “copia degli elaborati grafici di cui alla C.E. n.119/1977” da inoltrare alla Soprintendenza al fine di “consentire la conclusione del procedimento”;
- “seguivano numerosi incontri presso l’Ufficio Condono nonché, mail interlocutorie con cui ET s.r.l. si dichiarava costantemente disponibile a fornire ogni chiarimento e produzione documentale comunque utile alla definizione della relativa pratica”;
- “con mail del 10.09.2020, l’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche comunicava espressamente che … la scorsa settimana abbiamo tenuto una riunione ... al fine di definire la questione. A seguito dell’esame della pratica il Dirigente (Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio ndr) ha concordato sulla necessità che l’ufficio Condono provveda ad approfondimenti istruttori ed alla predisposizione di documentazione integrativa da inviare alla soprintendenza al fine dell’acquisizione del parere di competenza …””;
- l’Ufficio precisava quindi di essere “in attesa della documentazione di cui sopra (da parte dell’Ufficio condono n.d.r.) che provvederà ad inoltrare tempestivamente alla Soprintendenza”;
- seguiva p.e.c. del 01.10.20 “con cui ET s.r.l. invitava e diffidava il Comune di Lecce, “Settore Urbanistica – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio” unitamente all’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche, affinché, ciascuno per quanto di competenza, provvedesse all’inoltro degli elaborati grafici di cui alla C.E. n.119/1977 per come richiesti dalla competente Soprintendenza”;
- ciò nonostante, l’Ufficio condono “con la nota n.131134/20 gravata, comunicava il “ Diniego parziale di sanatoria edilizia ” sull’errato presupposto che 1) “ all’esito dell’istruttoria redatta … è emerso che l’attività per la quale si è chiesto il cambio di destinazione d’uso da abitativo a commerciale dichiarata nel modello A_D01, non è stata mai posta in essere né alla data della domanda né negli anni successivi e che quindi si può prendere in considerazione il solo ampliamento dell’abitazione pari a mq.128,88 di superficie utile e mq 119,27 di superficie non residenziale ”; 2) “ all’esito dell’istruttoria redatta sulla base della documentazione prodotta è emerso che i campi da tennis dichiarati nel modello C01, non sono stati realizzati ma solo tracciati sul terreno ”;
- inoltre, l’Ufficio rilevava che “ il suolo su cui insistono le opere abusive è sottoposto al vincolo paesaggistico e la domanda di sanatoria è priva del relativo nullaosta nonché della documentazione necessaria per l’acquisizione di detti pareri ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 ”;
- “nel termine di cui al comma I dell’art. 32 della L.47/85 la Soprintendenza non ha espresso il parere cui era tenuta, integrando il silenzio rifiuto che con il presente atto si impugna”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- l’atto di diniego “non è stato preceduto dall’avviso di motivi ostativi di cui all’art.10 bis della L.241/90”;
- l’esercizio in concreto dell’attività “per la quale si è chiesta la concessione in sanatoria e, per essa, il cambio di destinazione d’uso, non risulta essere tra le prescrizioni e/o, comunque, tra le condizioni necessarie per il rilascio del titolo”;
- il silenzio rifiuto della Soprintendenza è “contrario al dovere della pubblica amministrazione di negare il bene della vita richiesto dall’interessato, attraverso un provvedimento espresso e motivato comunque impugnabile dinanzi al Giudice”;
- l’immobile in questione è situato “in un tessuto edilizio ormai consolidato, come peraltro emerge dal rilievo aereo fotogrammetrico che si allega”, sicché “l’Organo preposto alla tutela del vincolo non potrà non tener conto dei pareri dallo stesso medio tempore rilasciati”.
4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale per resistere al ricorso.
5. Nella pubblica udienza del 20.04.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
6.1. In particolare, merita di essere accolto il primo motivo con cui parte ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 10 bis della l. 241/1990, assumendo che l'Amministrazione ha adottato il provvedimento di rigetto parziale dell'istanza di condono senza comunicare il preavviso di diniego, onde consentire alla società di rappresentare le proprie osservazioni.
A tale riguardo, pur a fronte di orientamenti contrastanti, questa Sezione ritiene di condividere la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui: " L'istituto del preavviso di rigetto, stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui all'art. 10-bis l. n. 241/1990 in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e dunque della possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda " (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18/01/2019 n. 484; in senso conforme T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 08/10/2020 n. 1067).
6.2. Nel concreto caso di specie, la predetta omissione assume specifica rilevanza viziante in ragione del fatto che parte ricorrente aveva sicuro interesse ad interloquire rispetto a tutte le ragioni del diniego per rappresentare le circostanze utili a consentire il pieno e puntuale apprezzamento della propria istanza, e ciò anche con riferimento alla individuazione (e conseguente acquisizione) della documentazione da inoltrare alla Soprintendenza, che pure aveva formulato espresse richieste istruttorie ai fini della formulazione del parere di propria competenza.
6.3. Peraltro, di tali richieste istruttorie e del successivo scambio di note tra gli uffici non vi è menzione alcuna nel provvedimento impugnato, ciò che vizia le determinazioni finali assunte dall’Amministrazione comunale, non solo per violazione delle garanzie partecipative della ricorrente, ma anche sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione.
6.4. Le restanti censure restano assorbite, dal momento che le relative questioni - anche riguardanti il segmento procedimentale volto all’acquisizione del parere della Soprintendenza, la completezza della relativa istruttoria e l’eventuale sussistenza dei presupposti per la formazione del diniego implicito (che peraltro, allo stato, non è stato espressamente opposto dall’Amministrazione comunale) - sono tutte aperte ed impregiudicate, dovendo costituire oggetto di (ri)valutazione da parte dell’Amministrazione all'esito del dispiegamento di un momento di pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale con la parte ricorrente, che consenta a questa di formulare tutte le osservazioni del caso e di allegare l'occorrente documentazione, dopo essere stata compiutamente informata di tutte le ragioni che si oppongono al rilascio del condono.
7. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla la nota prot. 131134 del 09.11.2020.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO