Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/12/2025, n. 21976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21976 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21976/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12422/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12422 del 2022, proposto da
“Società Agricola Radici del Salento di DO MA & C. S.S. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Chieffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - Ismea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 32;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
in parte qua, della manifestazione di interesse per la vendita di terreni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 7.3.2022 n. 28, con cui l’Istituto resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 4 quater del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, ha avviato “la procedura competitiva ad evidenza pubblica per la vendita dei terreni mediante il ricorso alla Banca delle terre agricole”, inserendo in detta procedura, che si impugna, il terreno venduto con riserva di proprietà alla stessa parte ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale rispetto a quello impugnato, ancorché non conosciuto e ove occorra, della nota del predetto Istituto prot. n. 0013073 del 7.4.2022 e dei criteri pubblicati in versione integrale sul sito istituzionale, approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.2.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - Ismea e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa LV ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente con atto di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha chiesto l’annullamento degli atti di cui in epigrafe con riferimento all’inserimento di suoli, già venduti con riserva alla ricorrente e interessati da una presupposta vicenda giudiziaria, nella “banca delle terre agricole” di cui alla procedura di vendita indetta da Ismea.
L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – Ismea- e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali Ministero si sono costituiti per resistere al ricorso chiedendo il rigetto.
Con atto depositato il 14 ottobre 2025 la ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra e considerata la natura della giustizia amministrativa quale giurisdizione di diritto soggettivo (cfr. Cons. St., Ad.pl. 13 aprile 2015 n.4), dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Stante la decisione di rito le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UD TT, Presidente FF
LV ON, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV ON | UD TT |
IL SEGRETARIO