Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8167/2024
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8167/2024 R.G. avente ad oggetto: altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione
vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dagli Avv. Maria Michela Albano e Liliana Vicedomini, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (26.05.2023) nata dalla relazione Persona_1 intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
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In particolare, il ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo della minore con collocazione presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita della madre ed il riconoscimento in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico. restava contumace nonostante la regolare notifica del Controparte_1 ricorso.
In data 3.2.2024 perveniva la relazione richiesta ai SS di Montecorvino Rovella.
Alla udienza del 4.2.2025, sentito il ricorrente, il Giudice invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. e riservava la decisione al Collegio.
A) Il Tribunale evidenzia che nel caso di specie si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale della madre.
Il ricorrente ha riferito che la madre, subito dopo la nascita, ha lasciato la minore alle sue cure disinteressandosi completamente della stessa.
Dalla relazione trasmessa dai SS di Montecorvino Rovella (che hanno eseguito anche un accesso domiciliare presso l'abitazione del ricorrente) emerge che “Dalla valutazione dell'ambiente domestico e socio-ambientale della minore
[...]
, emerge che l'abitazione è adeguata, sicura e ben curata. L'ambiente è Per_1 privo di pericoli per la bambina. Il sig. ha creato un luogo confortevole Parte_1 per la crescita della piccola … Dalle informazioni e dalle osservazioni raccolte, non sussistono segnali di pregiudizio per il benessere di Persona_2
La madre naturale, res.te in … Controparte_1 Parte_2 incontra in maniera regolare la bambina, con la quale condivide esclusivamente momenti ludici… Allo stato attuale, è in carico ai servizi sociali di CP_1
, appare poco adeguata a svolgere il proprio ruolo di genitore”. Parte_2
Ebbene, è noto che il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo, infatti integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà
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all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori,
l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.).
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure). La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo al padre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi della minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse della madre.
Quanto alla modalità di frequentazione madre-figlia, va confermata l'attuale modalità già in essere prevedendosi che la potrà incontrare la minore CP_1 accordandosi con il sig. ed alla sua presenza (o in presenza di soggetto da Per_1 questi delegato).
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Inoltre, tenuto conto della collocazione della minore presso il padre e della precaria situazione economica della madre, va previsto che la CP_1 contribuisca nella misura del 20% alle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia.
B) La natura delle questioni affrontate consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- affida in via esclusiva al padre (CF. ) Parte_1 C.F._1 la minore [nata a [...] in data [...] (C.F. Persona_1
), con collocamento presso il medesimo;
le decisioni di C.F._3 maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio della minore potranno essere dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- dispone che la madre potrà vedere la minore Controparte_1 Per_1 accordandosi con il sig. ed alla sua presenza (o in presenza di Parte_1 soggetto da questi delegato);
- dispone che la sig.ra provveda al pagamento delle Controparte_1 spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia minore nella misura del
20%;
- spese compensate
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.2.2024
Il Giudice Estensore
dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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