Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10822/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10822 del 2025, proposto da Gegia S.r.l., Kahoo S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Pighin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fiori e Panini Negli Anni 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ricorso, con contestuale istanza cautelare, avverso il silenzio serbato dal Comune Roma Capitale, nell'interesse delle società Gegia S.r.l., con sede in Roma (RM) Piazza di Spagna n. 9, P. IVA 10052441002, agente in persona del suo legale rappresentante pro - tempore e Kahoo S.r.l.s. con sede in Roma (RM) Piazza di Spagna n. 9, C.F. 16845901004, avente causa nel ricorso in autotutela del 08/08/2025 rimasto privo di riscontro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fiori e Panini Negli Anni 2000 S.r.l. e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa ES AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha agito avverso il silenzio-inadempimento asseritamente serbato da Roma Capitale sulla sua istanza in autotutela dell’8.08.2025, finalizzata ad ottenere la emissione e/o riattivazione del titolo commerciale (per attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali di Piazza campo de Fiori nn. 9-10) già dichiarato decaduto con DD Prot. Ca/180773/2019, annullata con sentenza n. 5696/2024.
2. Roma Capitale si è costituita in resistenza, eccependo l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a. in relazione all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, poiché, in tesi, non sussiste obbligo di provvedere sulla istanza e il Tribunale ha già comunque respinto connesse domande, ferma restando, altresì, la carenza di interesse, in quanto la ricorrente non ha più la disponibilità dei locali.
3. Si è costituita in giudizio anche la società Fiori e Panini Negli Anni 2000 a r.l., evocata quale controinteressata.
4. Alla camera di consiglio del 2.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso, come correttamente eccepito, è inammissibile, non sussistendo per la P.A. l’obbligo di provvedere sulla istanza, avendo il Tribunale in sede di ottemperanza già respinto la domanda della ricorrente finalizzata a riottenere il titolo di cui si discute, fatto pure oggetto dell’istanza in autotutela.
Invero, risulta in atti che con la sentenza n. 5696/2024, richiamata dalla ricorrente, questo Tribunale ha effettivamente annullato, per difetto istruttorio, la Determinazione Prot. CA/180773/2019, sopra indicata, con cui il titolo commerciale di interesse della ricorrente era stato dichiarato decaduto.
Tuttavia, in seguito, con la sentenza n. 9705/2025, il Tribunale ha comunque respinto il ricorso per ottemperanza di detta sentenza proposto dalla ricorrente, avendo rilevato che – successivamente alla pronuncia (che peraltro si era limitata ad ordinare all’Amministrazione di rivalutare la fattispecie alla luce di tutti gli elementi istruttori emersi) – si erano verificate delle sopravvenienze, anche per scelta di parte, che non permettevano l’ottemperanza.
Nell’occasione, infatti, con la sentenza n. 9705/2025 il Tribunale ha ritenuto “ che il ricorso è infondato, sussistendo elementi sopravvenuti ostativi all’attuazione della sentenza in epigrafe ”, dopo aver ricordato che “(…) la sentenza azionata aveva rilevato un difetto istruttorio e il travisamento dei fatti acquisiti al procedimento in ordine al decorso dei termini di inattività in capo alla ricorrente, così che l’effetto conformativo della medesima sentenza deve ritenersi circoscritto alla riedizione del procedimento (anche) alla luce degli elementi istruttori pretermessi; - che tale nuova valutazione dovrebbe necessariamente tenere conto anche degli elementi di fatto e diritto sopravvenuti medio tempore, ivi comprese le circostanze rappresentate dalla relazione di Roma Capitale del 21 febbraio 2025, depositata nel presente giudizio il 6 maggio 2025, da cui emerge: a) che l’odierna ricorrente, a ministero del suo difensore nel presente giudizio, in data 22 marzo 2024 (ossia il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza azionata) aveva presentato istanza di voltura del titolo necessario ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande a favore di un terzo; b) che nei locali di piazza Campo dè Fiori n. 9\10 esercita attività di somministrazione altro soggetto terzo mediante autorizzazione ottenuta nel 2017; ”.
Tale dictum , rimasto incontestato, ha dunque acclarato la sussistenza di “ elementi sopravvenuti ostativi all’attuazione della sentenza ” n. 5696/2024, vale a dire la sentenza su cui, nella tesi della ricorrente, dovrebbe fondarsi la emissione e/o riattivazione del titolo; ne consegue che, contrariamente a quanto esposto dalla ricorrente, l’Amministrazione non ha più attività provvedimentale da compiere.
Il silenzio contestato, pertanto, non costituisce inadempimento superabile con l’azione prevista dall’art. 117 c.p.a., non sussistendo l’obbligo di provvedere in capo alla P.A..
Si ricorda, invero, che “ Per la formazione del silenzio e l'attivazione del rimedio giudiziario ex art. 117 c.p.a. è necessario che sussistano, quali presupposti, l'obbligo di provvedere e il decorso del previsto termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Infatti, perché possa sussistere silenzio inadempimento dell'Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, bensì è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato, che sussiste, sia nei casi previsti dalla legge, sia nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e allorché ragioni di giustizia ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l'adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni. ” (così, tra le tante, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 07/03/2025, n.1900): nella specie, per quanto detto, non sussiste alcuna delle ora ricordate ipotesi da cui può scaturire l’obbligo di provvedere e deve, altresì, tenersi conto del fatto che la società ha già adito la giurisdizione (in sede di ottemperanza) per la tutela delle proprie ragioni, rimanendo però soccombente.
6. In conclusione, il ricorso avverso il silenzio deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite possono tuttavia essere compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
ES AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO