TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 162
TAR
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
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Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per carenza di obbligo di provvedere

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile, confermando l'eccezione dell'amministrazione. Ha motivato che non sussiste l'obbligo di provvedere sulla istanza in autotutela, dato che il Tribunale aveva già respinto la domanda della ricorrente volta a riottenere il titolo commerciale con una precedente sentenza. Inoltre, una successiva sentenza aveva accertato l'esistenza di sopravvenienze ostative all'attuazione della precedente pronuncia, rendendo l'amministrazione priva di attività provvedimentale da compiere. Pertanto, il silenzio non costituisce inadempimento superabile con l'azione prevista dall'art. 117 c.p.a.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 162
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 162
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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