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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 9216/2020
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice, dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9216/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
Controparte_1 Controparte_2
, in proprio che quale legale rappresentante di
[...] Parte_2
Controparte_3 Parte_3
con il patrocinio dell'avv.to ROSI PATRIZIO
[...]
ATTORI
E rappresentato e difeso dall'avv.to MANETTI RI Controparte_4
e dall'avv.to PISTELLI SIMONE
RI OS e , con il patrocinio dell'avv.to CP_5
PISTELLI SIMONE
CONVENUTI
E rappresentato e Controparte_6
difeso dall'avv.to MANZINI NICOLO' e dell'avv.to MOR FEDERICA
1 Controparte_7
, rappresentato dall'avv.to FIDOLINI LORENZO e dall'avv.to CALUSSI
[...]
CRISTIANO;
rappresentato dall'avv.to MARABINI Parte_4
ALVARO e dall'avv.to BENVENUTI ROSSANA
TERZI CHIAMATI
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori individuati in epigrafe hanno evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze RI Controparte_4
OS e il Direttore e due funzionari di CP_5 CP_6
chiedendo accertarsi e dichiararsi che la condotta dei convenuti nei confronti del e delle Società Consorziate, concretatesi in particolare nella Controparte_8
sospensione dell'erogazione dei finanziamenti già deliberati, per le modalità con cui è stata attuata ha determinato alle Società qui attrici e ai loro soci gravi danni e chiedendo altresì di condannare i convenuti in solido al loro risarcimento.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che le società qui attrici, unitamente alla avevano avviato un Controparte_9
intervento immobiliare relativamente ad un'area posta in Comune di Scandicci, Località
San Vincenzo a Torri e nell'anno 2011, dopo una prima revoca del finanziamento già concesso, l'istituto di Credito aveva prospettato la soluzione dell'erogazione di una nuova linea di credito a fronte della costituzione, tra le singole società, di un Consorzio finalizzato alla gestione unitaria dell'intervento di sviluppo immobiliare e di cui al piano di recupero approvato definitivamente dal Comune di Scandicci in data 28/06/2011 con delibera 51/2009 di cui alla convenzione sottoscritta dai Soci della costituenda
[...]
in data 17.02.2012 registrata a Firenze il 2.3.2012 al numero 4363 e trascritta il CP_10
6.3.2012 al n° 5476 che prevedeva la realizzazione di volumi a destinazione residenziale ed in minima parte commerciale, oltre ad opere di urbanizzazione e viabilità, servizi e parcheggi.
Secondo la soluzione prospettata dall'istituto di credito, le società consorziate avrebbero ceduto la proprietà dei terreni in favore del (con atto di compravendita del CP
2 25.03.2014) contro l'assunzione, da parte di questo, del debito delle singole Società verso la e, al contempo, la costituzione in pegno, in favore della stessa di tutte le CP_6 CP_6
quote di partecipazione al . CP
In tal modo, la aveva riattivato il finanziamento per cui era stata deliberata CP_6
l'erogazione di € 11.000.000,00, sebbene ne fossero stati erogati solo 5.500.000 e aveva iscritto ipoteca sui terreni oramai del a garanzia di un nuovo Controparte_8
finanziamento di € 7.000.000,00= deliberato per consentire il riavvio dell'operazione, stabilendone l'erogazione progressiva a fronte dei SAL che sarebbero stati emessi, in conformità all'andamento dei lavori.
In data 6.10.2016 venne stipulato il contratto di appalto e fu dato inizio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, propedeutiche al rilascio dei permessi a costruire e quindi all'edificazione dei singoli lotti, e l'esecuzione di tali opere proseguì in conformità al cronoprogramma che era stato approvato e parimenti ebbe luogo l'emissione dei singoli
SAL e l'erogazione dei relativi importi, compresi quelli necessari per sostenere le spese di gestione.
Nonostante ciò la aveva interrotto l'erogazione del finanziamento deliberato (€ CP_6
7.000.000,00) che era stato erogato solo per il minor importo di € 4.875,187,75: cioè per il costo delle opere di urbanizzazione eseguite.
Secondo la difesa attorea, tale inaspettata interruzione era dipesa dal Direttore Generale nonché da UR CA e anch'essi dipendenti Controparte_4 CP_5
dall'istituto di credito, i quali erano stati i soggetti con cui il si era interfacciata, CP
sebbene l'Organo della Banca preposto a simili decisioni avesse deliberato di continuare a finanziare l'iniziativa di CP
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., a fronte delle difese ed eccezioni avversarie, la difesa attorea ha specificato che aveva azionato una responsabilità a titolo extracontrattuale per il danno che gli stessi attori avevano subito e che l'interruzione dell'erogazione del finanziamento deliberato era stata frutto di una autonoma illegittima iniziativa degli stessi convenuti.
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha contestato la ricostruzione avversaria, deducendo, tardivamente quale nuovo fatto allegato, che la vicenda relativa alla
3 società si era determinata nel marzo 2019, laddove l'erogazione del Parte_3
finanziamento fu bloccata già alla fine del 2017 allorquando l'A.U. del Consorzio chiese, senza esito, l'erogazione del SAL relativo alle spese di gestione parti a euro 100.000.
Si è costituito che ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di Controparte_4
citazione e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. Ha formulato, in via subordinata e in caso di accoglimento della domanda attorea, la domanda di garanzia nei confronti dei terzi e CP_11
affinché, in forza rispettivamente dell'art. 48 e 49 del Contratto Collettivo Controparte_7
Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo e del Verbale di
Conciliazione nonchè del contratto di assicurazione All For Bank Director & Officers in essere tra e - di essere tenuto indenne da ogni conseguenza CP_11 Controparte_7
pregiudizievole derivante dalla sentenza che definirà il giudizio.
In diritto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per essere il contratto di apertura di credito ipotecario a stati di avanzamento lavori era intercorso unicamente tra il e l'istituto bancario, il difetto di legittimazione attiva, essendo Controparte_8
soltanto il legittimato a chiedere il risarcimento dei danno e non le Controparte_8
società socie e i loro soci persone fisiche.
Nel merito, ha dedotto che non vi era stato alcun contegno illecito extracontrattuale da parte del convenuto, che dal 6.6.2014 al 20.12.2018 il aveva richiesto Controparte_8
alla l'erogazione di ben 20 SAL per un complessivo importo di Euro 4.756.333,92 CP_6
(tenuto conto dei 2.200.000,00 Euro erogati in sede di stipula del contratto di finanziamento) e non aveva più presentato altri SAL da finanziare oltre a quelli che sono stati erogati, che non vi era, pertanto, alcun danno e che la misura del danno richiesta pare coincidere con il debito che le parti attrici hanno nei confronti del . CP
Parte convenuta ha dedotto che aveva ricoperto la carica di Direttore Generale della banca dal 15 giugno 2017 al 15 gennaio 2020, che le richieste del erano Controparte_8
state sottoposte all'istruttoria dell'Ufficio Valutazione Fidi fin dalla sua costituzione, avvenuta nel marzo 2013, che nel maggio 2017, la posizione era stata classificata da come UTP (acronimo di Unlikely To Pay traducibile con inadempienza CP_11
probabile), cioè come credito deteriorato, anche a seguito dei rilievi contenuti nella visita
4 ispettiva della Banca d'Italia conclusasi nel marzo 2017 e che a partire da quel momento le richieste del erano state sottoposte anche all'istruttoria dell' Controparte_8 CP_12
(acronimo di .
[...] Controparte_13
Ha aggiunto, contestando la ricostruzione in fatto di parte attrice, che il cambiamento di status della posizione non aveva determinato una interruzione nell'erogazione del finanziamento degli Stati di Avanzamento relativi al contratto di apertura del credito del
25 marzo 2014, ma che gli stessi amministratori del si erano posti il problema CP
della continuità aziendale non solo nella fase di realizzazione delle opere di urbanizzazione, le quali nel frattempo proseguivano stante il termine della convenzione, ma anche per la successiva fase di edificazione degli immobili e che al fine di elaborare il piano economico finanziario per il periodo 2018-2027 nel mese di settembre 2018 il Consiglio di
Amministrazione di aveva comunicato la disponibilità ad effettuarne la CP_11
valutazione ed a sterilizzare (di fatto azzerare) sostanzialmente gli interessi passivi su tutti i rapporti a partire dal settembre 2018, chiedendo in cambio copia del bilancio approvato del 2017, con la Relazione dell'Organo di controllo, che gli amministratori del CP
avevano sottoposto all'assemblea del 10 ottobre 2018 un nuovo bilancio 2017 non più in prospettiva di liquidazione ma in prospettiva di continuità aziendale, proponendo un piano economico-finanziario aggiornato 2018-2028 e che anche in relazione a tale piano l' CP_12
aveva continuato a monitorare gli elementi di criticità.
[...]
Ha proseguito deducendo che nel mese di marzo 2019 era stata proposta da terzi un'istanza id fallimento a carico della società e Parte_5
che, stante la mancata ricapitalizzazione e l'adempimento dei debiti verso lo stesso
, quest'ultimo era stato posto in liquidazione volontaria con deliberazione CP
dell'assemblea del 18 aprile 2019.
Ha poi rappresentato che in data 2 aprile 2019 l'assemblea del aveva Controparte_8
deciso di non ricapitalizzare il , pur tenendo conto che il debito del socio CP
, contratto per operazioni estranee all'attività Controparte_14
consortile, avrebbe potuto impattare sul stesso, anch'esso creditore nei CP
confronti della società per un importo pari a euro 200.000, determinando una svalutazione integrale del credito vantato dal e perdita del capitale sociale. Ha chiosato CP
5 deducendo che la liquidazione volontaria del Consorzio era stata frutto di un'autonoma determinazione, così come il proprio scioglimento nell'aprile 2019 con istanza in proprio di fallimento.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti OS e i quali hanno eccepito CP_5
la nullità dell'atto di citazione, hanno chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa e la il rigetto della domanda Controparte_15 Controparte_7
di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e in subordine hanno chiesto accogliersi la domanda di manleva formulata nei confronti dei terzi chiamati.
I due convenuti hanno rappresentato in fatto che: era stato nominato CP_5
Responsabile dell'Ufficio Valutazione Fidi di a partire dal 4 gennaio 2016 e CP_11
UR CA era stato nominato Responsabile dell'Ufficio (dell'istituto bancario a partire dal 31 ottobre 2016 e che con riferimento all' apertura di credito stipulata dal , il cambiamento di status della posizione del maggio 2017 non aveva CP
comportato alcuna interruzione nell'erogazione del finanziamento, essendo stata erogata una somma pari ad €. 1.961.700,00 a fronte dei SAL circa dal gennaio 2017 e fino al gennaio 2019, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del contratto stesso.
In diritto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per essere il contratto di apertura di credito ipotecario a stati di avanzamento lavori era intercorso unicamente tra il e l'istituto bancario, il difetto di legittimazione attiva, essendo Controparte_8
soltanto il legittimato a chiedere il risarcimento dei danno e non le Controparte_8
società socie e i loro soci persone fisiche.
Si è costituito il terzo chiamato dai convenuti che ha eccepito la nullità CP_11
dell'atto di citazione, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicurativa il rigetto della domanda di parte attrice in Parte_4
quanto infondata in fatto ed in diritto e in subordine ha chiesto accogliersi la domanda di manleva formulata nei confronti del terzo chiamato.
L'istituto di credito -terzo chiamato- chiamava a sua volta in giudizio altra compagnia assicurativa in forza della polizza in virtù del contratto di assicurazione n.
2019/07/2052909 secondo il quale, alla Sezione X – “Responsabilità Professionale Istituti
Bancari” stabilisce che indennizzerà l' di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, Parte_4 Parte_6
6 quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti nell'esercizio dell'attività bancaria, svolta nei termini delle leggi che la regolano”.
Si è costituito il terzo chiamato dai convenuti , che si è associata alle difese Controparte_7
dei convenuti e, in particolare, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti, nonché all'eccezione di nullità dell'atto di citazione e ha altresì dedotto l'infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto e in subordine ha chiesto
Ha eccepito l'inoperatività della polizza deducendo che l'illecito addebitato dagli attori ai convenuti, ovvero la sospensione dell'erogazione di un finanziamento, pare attenere ad attività non bancaria e pertanto non rientra in garanzia. Quanto alla posizione di CP_4
il suo incarico era cessato in data 15 gennaio 2020, ovvero prima della data del 31
[...]
maggio 2020 di decorrenza della garanzia e che, pertanto, non era tra i soggetti Assicurati dalla polizza n. 251.14.100376.
Ha dedotto in diritto che, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la compagnia assicurativa potrà essere condannata soltanto in proporzione alla quota di colpa accertata in capo ai propri assicurati, nei limiti del massimale di polizza n. 251.14.100376, con decorrenza 31.05.2020 che prevede la Garanzia Directors -& OFFICERS con un massimale di € 5.000.000,00.
Si è costituita il terzo chiamato a sua volta dal terzo Controparte_16
che ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, ha chiesto dichiararsi CP_11
improcedibile e/o inammissibile la domanda attorea per difetto di allegazione e determinazione della domanda, per difetto di legittimazione attiva e passiva e in ogni caso il rigetto della domanda.
Quanto alla domanda di garanzia assicurativa proposta da ha chiesto, in caso CP_11
di accoglimento della domanda attorea, il rigetto della domanda e in via subordinata condannare la società con il limite di indennizzo di euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate nello stesso periodo di assicurazione e, dunque, a valere quale massimale unico per tutte le richieste;
con uno scoperto del 10% a carico dell'Assicurata, con un minimo di € 10.000,00, con esclusione dei danni originati anteriormente al 31.12.2017.
7 Ha dedotto sul punto che non è stata proposta alcuna domanda risarcitoria degli attori nei confronti di e gli obblighi contrattuali assunti da in forza dei CP_11 CP_11
CCNL di Categoria, in favore dei propri dipendenti, non rientrano nella responsabilità civile verso terzi garantita da con la polizza n. Controparte_16
2019/07/2052909.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8 Ottobre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione reiterata in sede conclusionale, si richiama l'ordinanza adottata in data 26.05.2022.
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), si ritiene, di dover direttamente esaminare, nonostante il carattere preliminare che rivestono le eccezioni di difetto di legittimazione attiva degli attori e passiva dei convenuti, con riferimento all'azione di responsabilità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014:”In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
La domanda formulata da parte attrice non è fondata e non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Gli attori, persone giuridiche socie della società consortile a responsabilità limitata e persone fisiche soci delle predette società, hanno lamentato di aver sofferto un danno patrimoniale a causa della condotta tenuta dai convenuti, rispettivamente Direttore
Generale, Responsabile dell'Ufficio Valutazione Fidi e Responsabile dell'Ufficio i quali avrebbero, sulla scorta di una autonoma e arbitraria azione, sospeso l'erogazione del finanziamento, determinando l'arresto dell'iniziativa immobiliare, la messa in liquidazione
8 del e l'azzeramento del valore delle partecipazioni delle Società attrici nel CP
Controparte_8
Parte attrice ha agito formulando un'azione di responsabilità aquiliana deducendo che la condotta dei convenuti aveva determinato alle società attrici e ai soci delle stesse gravi danni che ha quantificato in due milioni di euro, pari al valore delle quote di partecipazione.
Ora, parte attrice non ha fornito prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, in particolare, della condotta anche omissiva dolosa o colposa dei convenuti riconducibile nell'alveo dell'art. 2043 c.c..
Emerge dalle risultanze documentali che:
-in data 25 marzo 2014 aveva concesso a Parte_7 [...]
un finanziamento ipotecario sotto Controparte_17
forma di apertura di credito in conto corrente, contraddistinto dal n. 20/20355, per l'importo massimo di sette milioni di euro, da erogare a stati di avanzamento, con costituzione in pegno a favore della banca delle quote delle società socie nel Consorzio;
-il cambiamento di status della posizione debitoria del avvenuto nel 2017 non CP
aveva comportato la sospensione dell'erogazione degli stati di avanzamento lavori;
- invero, erano stati finanziati tutti gli stati di avanzamento presentati dal , a CP
seguito dell'iter interno di approvazione, a partire dal 2014 e fino al dicembre 2018, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del contratto stesso, come si ricava dai documenti nn. 4, 6 e 7 prodotti dall'istituto di credito terzo chiamato con la seconda memoria istruttoria;
- l'istituto di credito aveva, pertanto, continuato a erogare il finanziamento anche dopo il mutato status della posizione debitoria;
-che con delibera del 2 aprile 2019 l'Assemblea dei soci del consorzio aveva deciso di non procedere alla ricapitalizzazione, come già richiesto nel corso del 2018, a fronte della notificazione del ricorso per declatoria di fallimento formulata da un creditore nei confronti della società e aveva, invece, deliberato, Parte_3
con voto unanime dei presenti, dandone mandato all'Amministratore, ai sensi dell'art. 2485 c.c., di convocare l'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione del
9 , estendendone la comunicazione all'istituto di credito in forza del pegno sulle CP
quote;
- la società consortile venne dichiarata fallita con pronuncia del Tribunale di Firenze in data 4 Novembre 2020 su ricorso della stessa società consortile, come si ricava dalla lettura della pronuncia.
La parte attrice nulla ha dedotto né provato in ordine a stati di avanzamento dei lavori ancora da finanziare successivi alla cui presentazione nell'anno 2019 si era vista opporre un netto rifiuto ad opera dei convenuti.
Appare, pertanto, probabile che il non avesse continuato l'esecuzione delle CP
opere di urbanizzazione e, conseguentemente, non avesse presentato altri stati di avanzamento da finanziare.
Né parte attrice ha allegato nelle sue difese elementi presuntivi da cui desumere che i convenuti- nelle vesti che ricoprivano allora all'interno della struttura della banca finanziatrice- avessero dolosamente o colpevolmente interrotto l'erogazione del finanziamento determinando, a loro volta, l'inadempimento dell'istituto di credito.
Dal complesso delle emergenze istruttorie, non pare evincibile la circostanza secondo la quale i convenuti avrebbero arbitrariamente e immotivatamente sospeso l'erogazione del finanziamento, condizionando la decisione presa dall'istituto di credito parte contraente.
Piuttosto, appare verosimile che le difficoltà cui era andata incontro la società
[...]
avevano avuto un impatto sulla vita consortile e sull'esecuzione Parte_3
delle opere di urbanizzazione.
Inoltre, parte attrice si è lamentata di un danno, la perdita del valore delle quota di partecipazione nella società consortile, che si profila come indiretto, laddove il danno diretto potrebbe astrattamente essere oggetto di doglianza da parte della società consortile, che è stata finanche dichiarata fallita con sentenza, che dando avvia all'apertura della procedura, comporterebbe la legittimazione processuale del curatore.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi
10 quello compreso tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00, stante la minore complessità della controversia.
Per il principio di causalità, che unitamente al principio di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, le spese della terza chiamata devono gravare su parte attrice, in quanto, nonostante la Compagnia assicurativa sia stata chiamata in causa dal convenuto, tale iniziativa è derivata dalla necessità di difendersi dalla domanda avversaria (Cass. n.
10364/2023; Cass. n. 18710/2021; Cass. n. 31889/2019; Cass. n. 23123/2019).
Quanto alla allocazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra terzo chiamato a sua volta chiamante e chiamato in linea di CP_11 Controparte_16
principio come si è visto, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, anche se, come nel caso in esame, l'attore soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.
All'attore soccombente non potranno però essere allocate le spese di lite del terzo chiamato qualora l'iniziativa del chiamante sia palesemente arbitraria a fronte della manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta, atteso che il chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. n. 10070 del 2017).
Ora, i convenuti avevano chiamato in giudizio, in qualità di beneficiari della polizza assicurativa il datore di lavoro - contraente del contratto assicurativo per la copertura della responsabilità civile verso terzi conseguente alo svolgimento delle mansioni contrattuali –
e la compagnia assicurativa. L'istituto di credito -terzo chiamato- chiamava a sua volta in giudizio altra compagnia assicurativa, in forza della distinta Controparte_16
polizza in virtù del contratto di assicurazione n. 2019/07/2052909
A fronte dell'eccezione sollevata da quest'ultima circa l'inoperatività della polizza, in relazione alla quale la domanda di mera garanzia formulata dai convenuti nei confronti finanche della compagnia assicurativa ne avrebbe legittimato l'accoglimento, CP_7
si appalesa ingiustificata la chiamata in garanzia del terzo.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
RESPINGE ogni domanda attorea formulata;
NA parte attrice in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante di , Controparte_1 Controparte_1
, in Controparte_2 Parte_2
proprio che quale legale rappresentante di Controparte_3
alla rifusione delle spese legali del
[...] Parte_3
presente giudizio ai convenuti e RI Controparte_4
OS e che si liquidano complessivamente in € 18.977,00, CP_5
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
NA parte attrice in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante di , Controparte_1 Controparte_1
, in Controparte_2 Parte_2
proprio che quale legale rappresentante di Controparte_3
alla rifusione delle spese legali del
[...] Parte_3
presente giudizio ai terzi chiamati Controparte_18
[...] Controparte_7
che si liquidano complessivamente in € 18.977,00, oltre
[...]
rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
NA terzo chiamato Controparte_6
alla rifusione delle spese legali del presente giudizio al terzo chiamato
[...]
che si liquidano complessivamente in € Parte_4
18.977,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
Firenze, 21/02/2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi
12 della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice, dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9216/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
Controparte_1 Controparte_2
, in proprio che quale legale rappresentante di
[...] Parte_2
Controparte_3 Parte_3
con il patrocinio dell'avv.to ROSI PATRIZIO
[...]
ATTORI
E rappresentato e difeso dall'avv.to MANETTI RI Controparte_4
e dall'avv.to PISTELLI SIMONE
RI OS e , con il patrocinio dell'avv.to CP_5
PISTELLI SIMONE
CONVENUTI
E rappresentato e Controparte_6
difeso dall'avv.to MANZINI NICOLO' e dell'avv.to MOR FEDERICA
1 Controparte_7
, rappresentato dall'avv.to FIDOLINI LORENZO e dall'avv.to CALUSSI
[...]
CRISTIANO;
rappresentato dall'avv.to MARABINI Parte_4
ALVARO e dall'avv.to BENVENUTI ROSSANA
TERZI CHIAMATI
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori individuati in epigrafe hanno evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze RI Controparte_4
OS e il Direttore e due funzionari di CP_5 CP_6
chiedendo accertarsi e dichiararsi che la condotta dei convenuti nei confronti del e delle Società Consorziate, concretatesi in particolare nella Controparte_8
sospensione dell'erogazione dei finanziamenti già deliberati, per le modalità con cui è stata attuata ha determinato alle Società qui attrici e ai loro soci gravi danni e chiedendo altresì di condannare i convenuti in solido al loro risarcimento.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che le società qui attrici, unitamente alla avevano avviato un Controparte_9
intervento immobiliare relativamente ad un'area posta in Comune di Scandicci, Località
San Vincenzo a Torri e nell'anno 2011, dopo una prima revoca del finanziamento già concesso, l'istituto di Credito aveva prospettato la soluzione dell'erogazione di una nuova linea di credito a fronte della costituzione, tra le singole società, di un Consorzio finalizzato alla gestione unitaria dell'intervento di sviluppo immobiliare e di cui al piano di recupero approvato definitivamente dal Comune di Scandicci in data 28/06/2011 con delibera 51/2009 di cui alla convenzione sottoscritta dai Soci della costituenda
[...]
in data 17.02.2012 registrata a Firenze il 2.3.2012 al numero 4363 e trascritta il CP_10
6.3.2012 al n° 5476 che prevedeva la realizzazione di volumi a destinazione residenziale ed in minima parte commerciale, oltre ad opere di urbanizzazione e viabilità, servizi e parcheggi.
Secondo la soluzione prospettata dall'istituto di credito, le società consorziate avrebbero ceduto la proprietà dei terreni in favore del (con atto di compravendita del CP
2 25.03.2014) contro l'assunzione, da parte di questo, del debito delle singole Società verso la e, al contempo, la costituzione in pegno, in favore della stessa di tutte le CP_6 CP_6
quote di partecipazione al . CP
In tal modo, la aveva riattivato il finanziamento per cui era stata deliberata CP_6
l'erogazione di € 11.000.000,00, sebbene ne fossero stati erogati solo 5.500.000 e aveva iscritto ipoteca sui terreni oramai del a garanzia di un nuovo Controparte_8
finanziamento di € 7.000.000,00= deliberato per consentire il riavvio dell'operazione, stabilendone l'erogazione progressiva a fronte dei SAL che sarebbero stati emessi, in conformità all'andamento dei lavori.
In data 6.10.2016 venne stipulato il contratto di appalto e fu dato inizio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, propedeutiche al rilascio dei permessi a costruire e quindi all'edificazione dei singoli lotti, e l'esecuzione di tali opere proseguì in conformità al cronoprogramma che era stato approvato e parimenti ebbe luogo l'emissione dei singoli
SAL e l'erogazione dei relativi importi, compresi quelli necessari per sostenere le spese di gestione.
Nonostante ciò la aveva interrotto l'erogazione del finanziamento deliberato (€ CP_6
7.000.000,00) che era stato erogato solo per il minor importo di € 4.875,187,75: cioè per il costo delle opere di urbanizzazione eseguite.
Secondo la difesa attorea, tale inaspettata interruzione era dipesa dal Direttore Generale nonché da UR CA e anch'essi dipendenti Controparte_4 CP_5
dall'istituto di credito, i quali erano stati i soggetti con cui il si era interfacciata, CP
sebbene l'Organo della Banca preposto a simili decisioni avesse deliberato di continuare a finanziare l'iniziativa di CP
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., a fronte delle difese ed eccezioni avversarie, la difesa attorea ha specificato che aveva azionato una responsabilità a titolo extracontrattuale per il danno che gli stessi attori avevano subito e che l'interruzione dell'erogazione del finanziamento deliberato era stata frutto di una autonoma illegittima iniziativa degli stessi convenuti.
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha contestato la ricostruzione avversaria, deducendo, tardivamente quale nuovo fatto allegato, che la vicenda relativa alla
3 società si era determinata nel marzo 2019, laddove l'erogazione del Parte_3
finanziamento fu bloccata già alla fine del 2017 allorquando l'A.U. del Consorzio chiese, senza esito, l'erogazione del SAL relativo alle spese di gestione parti a euro 100.000.
Si è costituito che ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di Controparte_4
citazione e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. Ha formulato, in via subordinata e in caso di accoglimento della domanda attorea, la domanda di garanzia nei confronti dei terzi e CP_11
affinché, in forza rispettivamente dell'art. 48 e 49 del Contratto Collettivo Controparte_7
Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo e del Verbale di
Conciliazione nonchè del contratto di assicurazione All For Bank Director & Officers in essere tra e - di essere tenuto indenne da ogni conseguenza CP_11 Controparte_7
pregiudizievole derivante dalla sentenza che definirà il giudizio.
In diritto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per essere il contratto di apertura di credito ipotecario a stati di avanzamento lavori era intercorso unicamente tra il e l'istituto bancario, il difetto di legittimazione attiva, essendo Controparte_8
soltanto il legittimato a chiedere il risarcimento dei danno e non le Controparte_8
società socie e i loro soci persone fisiche.
Nel merito, ha dedotto che non vi era stato alcun contegno illecito extracontrattuale da parte del convenuto, che dal 6.6.2014 al 20.12.2018 il aveva richiesto Controparte_8
alla l'erogazione di ben 20 SAL per un complessivo importo di Euro 4.756.333,92 CP_6
(tenuto conto dei 2.200.000,00 Euro erogati in sede di stipula del contratto di finanziamento) e non aveva più presentato altri SAL da finanziare oltre a quelli che sono stati erogati, che non vi era, pertanto, alcun danno e che la misura del danno richiesta pare coincidere con il debito che le parti attrici hanno nei confronti del . CP
Parte convenuta ha dedotto che aveva ricoperto la carica di Direttore Generale della banca dal 15 giugno 2017 al 15 gennaio 2020, che le richieste del erano Controparte_8
state sottoposte all'istruttoria dell'Ufficio Valutazione Fidi fin dalla sua costituzione, avvenuta nel marzo 2013, che nel maggio 2017, la posizione era stata classificata da come UTP (acronimo di Unlikely To Pay traducibile con inadempienza CP_11
probabile), cioè come credito deteriorato, anche a seguito dei rilievi contenuti nella visita
4 ispettiva della Banca d'Italia conclusasi nel marzo 2017 e che a partire da quel momento le richieste del erano state sottoposte anche all'istruttoria dell' Controparte_8 CP_12
(acronimo di .
[...] Controparte_13
Ha aggiunto, contestando la ricostruzione in fatto di parte attrice, che il cambiamento di status della posizione non aveva determinato una interruzione nell'erogazione del finanziamento degli Stati di Avanzamento relativi al contratto di apertura del credito del
25 marzo 2014, ma che gli stessi amministratori del si erano posti il problema CP
della continuità aziendale non solo nella fase di realizzazione delle opere di urbanizzazione, le quali nel frattempo proseguivano stante il termine della convenzione, ma anche per la successiva fase di edificazione degli immobili e che al fine di elaborare il piano economico finanziario per il periodo 2018-2027 nel mese di settembre 2018 il Consiglio di
Amministrazione di aveva comunicato la disponibilità ad effettuarne la CP_11
valutazione ed a sterilizzare (di fatto azzerare) sostanzialmente gli interessi passivi su tutti i rapporti a partire dal settembre 2018, chiedendo in cambio copia del bilancio approvato del 2017, con la Relazione dell'Organo di controllo, che gli amministratori del CP
avevano sottoposto all'assemblea del 10 ottobre 2018 un nuovo bilancio 2017 non più in prospettiva di liquidazione ma in prospettiva di continuità aziendale, proponendo un piano economico-finanziario aggiornato 2018-2028 e che anche in relazione a tale piano l' CP_12
aveva continuato a monitorare gli elementi di criticità.
[...]
Ha proseguito deducendo che nel mese di marzo 2019 era stata proposta da terzi un'istanza id fallimento a carico della società e Parte_5
che, stante la mancata ricapitalizzazione e l'adempimento dei debiti verso lo stesso
, quest'ultimo era stato posto in liquidazione volontaria con deliberazione CP
dell'assemblea del 18 aprile 2019.
Ha poi rappresentato che in data 2 aprile 2019 l'assemblea del aveva Controparte_8
deciso di non ricapitalizzare il , pur tenendo conto che il debito del socio CP
, contratto per operazioni estranee all'attività Controparte_14
consortile, avrebbe potuto impattare sul stesso, anch'esso creditore nei CP
confronti della società per un importo pari a euro 200.000, determinando una svalutazione integrale del credito vantato dal e perdita del capitale sociale. Ha chiosato CP
5 deducendo che la liquidazione volontaria del Consorzio era stata frutto di un'autonoma determinazione, così come il proprio scioglimento nell'aprile 2019 con istanza in proprio di fallimento.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti OS e i quali hanno eccepito CP_5
la nullità dell'atto di citazione, hanno chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa e la il rigetto della domanda Controparte_15 Controparte_7
di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e in subordine hanno chiesto accogliersi la domanda di manleva formulata nei confronti dei terzi chiamati.
I due convenuti hanno rappresentato in fatto che: era stato nominato CP_5
Responsabile dell'Ufficio Valutazione Fidi di a partire dal 4 gennaio 2016 e CP_11
UR CA era stato nominato Responsabile dell'Ufficio (dell'istituto bancario a partire dal 31 ottobre 2016 e che con riferimento all' apertura di credito stipulata dal , il cambiamento di status della posizione del maggio 2017 non aveva CP
comportato alcuna interruzione nell'erogazione del finanziamento, essendo stata erogata una somma pari ad €. 1.961.700,00 a fronte dei SAL circa dal gennaio 2017 e fino al gennaio 2019, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del contratto stesso.
In diritto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per essere il contratto di apertura di credito ipotecario a stati di avanzamento lavori era intercorso unicamente tra il e l'istituto bancario, il difetto di legittimazione attiva, essendo Controparte_8
soltanto il legittimato a chiedere il risarcimento dei danno e non le Controparte_8
società socie e i loro soci persone fisiche.
Si è costituito il terzo chiamato dai convenuti che ha eccepito la nullità CP_11
dell'atto di citazione, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicurativa il rigetto della domanda di parte attrice in Parte_4
quanto infondata in fatto ed in diritto e in subordine ha chiesto accogliersi la domanda di manleva formulata nei confronti del terzo chiamato.
L'istituto di credito -terzo chiamato- chiamava a sua volta in giudizio altra compagnia assicurativa in forza della polizza in virtù del contratto di assicurazione n.
2019/07/2052909 secondo il quale, alla Sezione X – “Responsabilità Professionale Istituti
Bancari” stabilisce che indennizzerà l' di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, Parte_4 Parte_6
6 quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti nell'esercizio dell'attività bancaria, svolta nei termini delle leggi che la regolano”.
Si è costituito il terzo chiamato dai convenuti , che si è associata alle difese Controparte_7
dei convenuti e, in particolare, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti, nonché all'eccezione di nullità dell'atto di citazione e ha altresì dedotto l'infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto e in subordine ha chiesto
Ha eccepito l'inoperatività della polizza deducendo che l'illecito addebitato dagli attori ai convenuti, ovvero la sospensione dell'erogazione di un finanziamento, pare attenere ad attività non bancaria e pertanto non rientra in garanzia. Quanto alla posizione di CP_4
il suo incarico era cessato in data 15 gennaio 2020, ovvero prima della data del 31
[...]
maggio 2020 di decorrenza della garanzia e che, pertanto, non era tra i soggetti Assicurati dalla polizza n. 251.14.100376.
Ha dedotto in diritto che, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la compagnia assicurativa potrà essere condannata soltanto in proporzione alla quota di colpa accertata in capo ai propri assicurati, nei limiti del massimale di polizza n. 251.14.100376, con decorrenza 31.05.2020 che prevede la Garanzia Directors -& OFFICERS con un massimale di € 5.000.000,00.
Si è costituita il terzo chiamato a sua volta dal terzo Controparte_16
che ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, ha chiesto dichiararsi CP_11
improcedibile e/o inammissibile la domanda attorea per difetto di allegazione e determinazione della domanda, per difetto di legittimazione attiva e passiva e in ogni caso il rigetto della domanda.
Quanto alla domanda di garanzia assicurativa proposta da ha chiesto, in caso CP_11
di accoglimento della domanda attorea, il rigetto della domanda e in via subordinata condannare la società con il limite di indennizzo di euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate nello stesso periodo di assicurazione e, dunque, a valere quale massimale unico per tutte le richieste;
con uno scoperto del 10% a carico dell'Assicurata, con un minimo di € 10.000,00, con esclusione dei danni originati anteriormente al 31.12.2017.
7 Ha dedotto sul punto che non è stata proposta alcuna domanda risarcitoria degli attori nei confronti di e gli obblighi contrattuali assunti da in forza dei CP_11 CP_11
CCNL di Categoria, in favore dei propri dipendenti, non rientrano nella responsabilità civile verso terzi garantita da con la polizza n. Controparte_16
2019/07/2052909.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8 Ottobre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione reiterata in sede conclusionale, si richiama l'ordinanza adottata in data 26.05.2022.
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), si ritiene, di dover direttamente esaminare, nonostante il carattere preliminare che rivestono le eccezioni di difetto di legittimazione attiva degli attori e passiva dei convenuti, con riferimento all'azione di responsabilità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014:”In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
La domanda formulata da parte attrice non è fondata e non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Gli attori, persone giuridiche socie della società consortile a responsabilità limitata e persone fisiche soci delle predette società, hanno lamentato di aver sofferto un danno patrimoniale a causa della condotta tenuta dai convenuti, rispettivamente Direttore
Generale, Responsabile dell'Ufficio Valutazione Fidi e Responsabile dell'Ufficio i quali avrebbero, sulla scorta di una autonoma e arbitraria azione, sospeso l'erogazione del finanziamento, determinando l'arresto dell'iniziativa immobiliare, la messa in liquidazione
8 del e l'azzeramento del valore delle partecipazioni delle Società attrici nel CP
Controparte_8
Parte attrice ha agito formulando un'azione di responsabilità aquiliana deducendo che la condotta dei convenuti aveva determinato alle società attrici e ai soci delle stesse gravi danni che ha quantificato in due milioni di euro, pari al valore delle quote di partecipazione.
Ora, parte attrice non ha fornito prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, in particolare, della condotta anche omissiva dolosa o colposa dei convenuti riconducibile nell'alveo dell'art. 2043 c.c..
Emerge dalle risultanze documentali che:
-in data 25 marzo 2014 aveva concesso a Parte_7 [...]
un finanziamento ipotecario sotto Controparte_17
forma di apertura di credito in conto corrente, contraddistinto dal n. 20/20355, per l'importo massimo di sette milioni di euro, da erogare a stati di avanzamento, con costituzione in pegno a favore della banca delle quote delle società socie nel Consorzio;
-il cambiamento di status della posizione debitoria del avvenuto nel 2017 non CP
aveva comportato la sospensione dell'erogazione degli stati di avanzamento lavori;
- invero, erano stati finanziati tutti gli stati di avanzamento presentati dal , a CP
seguito dell'iter interno di approvazione, a partire dal 2014 e fino al dicembre 2018, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del contratto stesso, come si ricava dai documenti nn. 4, 6 e 7 prodotti dall'istituto di credito terzo chiamato con la seconda memoria istruttoria;
- l'istituto di credito aveva, pertanto, continuato a erogare il finanziamento anche dopo il mutato status della posizione debitoria;
-che con delibera del 2 aprile 2019 l'Assemblea dei soci del consorzio aveva deciso di non procedere alla ricapitalizzazione, come già richiesto nel corso del 2018, a fronte della notificazione del ricorso per declatoria di fallimento formulata da un creditore nei confronti della società e aveva, invece, deliberato, Parte_3
con voto unanime dei presenti, dandone mandato all'Amministratore, ai sensi dell'art. 2485 c.c., di convocare l'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione del
9 , estendendone la comunicazione all'istituto di credito in forza del pegno sulle CP
quote;
- la società consortile venne dichiarata fallita con pronuncia del Tribunale di Firenze in data 4 Novembre 2020 su ricorso della stessa società consortile, come si ricava dalla lettura della pronuncia.
La parte attrice nulla ha dedotto né provato in ordine a stati di avanzamento dei lavori ancora da finanziare successivi alla cui presentazione nell'anno 2019 si era vista opporre un netto rifiuto ad opera dei convenuti.
Appare, pertanto, probabile che il non avesse continuato l'esecuzione delle CP
opere di urbanizzazione e, conseguentemente, non avesse presentato altri stati di avanzamento da finanziare.
Né parte attrice ha allegato nelle sue difese elementi presuntivi da cui desumere che i convenuti- nelle vesti che ricoprivano allora all'interno della struttura della banca finanziatrice- avessero dolosamente o colpevolmente interrotto l'erogazione del finanziamento determinando, a loro volta, l'inadempimento dell'istituto di credito.
Dal complesso delle emergenze istruttorie, non pare evincibile la circostanza secondo la quale i convenuti avrebbero arbitrariamente e immotivatamente sospeso l'erogazione del finanziamento, condizionando la decisione presa dall'istituto di credito parte contraente.
Piuttosto, appare verosimile che le difficoltà cui era andata incontro la società
[...]
avevano avuto un impatto sulla vita consortile e sull'esecuzione Parte_3
delle opere di urbanizzazione.
Inoltre, parte attrice si è lamentata di un danno, la perdita del valore delle quota di partecipazione nella società consortile, che si profila come indiretto, laddove il danno diretto potrebbe astrattamente essere oggetto di doglianza da parte della società consortile, che è stata finanche dichiarata fallita con sentenza, che dando avvia all'apertura della procedura, comporterebbe la legittimazione processuale del curatore.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi
10 quello compreso tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00, stante la minore complessità della controversia.
Per il principio di causalità, che unitamente al principio di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, le spese della terza chiamata devono gravare su parte attrice, in quanto, nonostante la Compagnia assicurativa sia stata chiamata in causa dal convenuto, tale iniziativa è derivata dalla necessità di difendersi dalla domanda avversaria (Cass. n.
10364/2023; Cass. n. 18710/2021; Cass. n. 31889/2019; Cass. n. 23123/2019).
Quanto alla allocazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra terzo chiamato a sua volta chiamante e chiamato in linea di CP_11 Controparte_16
principio come si è visto, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, anche se, come nel caso in esame, l'attore soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.
All'attore soccombente non potranno però essere allocate le spese di lite del terzo chiamato qualora l'iniziativa del chiamante sia palesemente arbitraria a fronte della manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta, atteso che il chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. n. 10070 del 2017).
Ora, i convenuti avevano chiamato in giudizio, in qualità di beneficiari della polizza assicurativa il datore di lavoro - contraente del contratto assicurativo per la copertura della responsabilità civile verso terzi conseguente alo svolgimento delle mansioni contrattuali –
e la compagnia assicurativa. L'istituto di credito -terzo chiamato- chiamava a sua volta in giudizio altra compagnia assicurativa, in forza della distinta Controparte_16
polizza in virtù del contratto di assicurazione n. 2019/07/2052909
A fronte dell'eccezione sollevata da quest'ultima circa l'inoperatività della polizza, in relazione alla quale la domanda di mera garanzia formulata dai convenuti nei confronti finanche della compagnia assicurativa ne avrebbe legittimato l'accoglimento, CP_7
si appalesa ingiustificata la chiamata in garanzia del terzo.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
RESPINGE ogni domanda attorea formulata;
NA parte attrice in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante di , Controparte_1 Controparte_1
, in Controparte_2 Parte_2
proprio che quale legale rappresentante di Controparte_3
alla rifusione delle spese legali del
[...] Parte_3
presente giudizio ai convenuti e RI Controparte_4
OS e che si liquidano complessivamente in € 18.977,00, CP_5
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
NA parte attrice in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante di , Controparte_1 Controparte_1
, in Controparte_2 Parte_2
proprio che quale legale rappresentante di Controparte_3
alla rifusione delle spese legali del
[...] Parte_3
presente giudizio ai terzi chiamati Controparte_18
[...] Controparte_7
che si liquidano complessivamente in € 18.977,00, oltre
[...]
rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
NA terzo chiamato Controparte_6
alla rifusione delle spese legali del presente giudizio al terzo chiamato
[...]
che si liquidano complessivamente in € Parte_4
18.977,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
Firenze, 21/02/2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi
12 della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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