CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2495/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 466/2021, del tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
17.2.2021, non notificata
TRA
, cf. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Sant'Antimo, alla via Piave n.43 presso lo studio dell'avv. Raffaele
Guarino, cf. , che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._2
rilasciata in calce all'atto di appello
Appellante
E
, cf. , Controparte_1 C.F._3 Parte_2
, cf. , e , c.f.:
[...] C.F._4 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Grumo Nevano al viale A. C.F._5
Manzoni n. 18, presso lo studio degli avv.ti Rosa Campanile, cf.
e cf. , dai quali sono C.F._6 Controparte_2 C.F._7
1 rappresentati e difesi con procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di I°
grado
Appellati
Conclusioni
All'udienza del 20.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) e convenivano, innanzi al tribunale di Pt_3 CP_1 Parte_2
Napoli Nord, la sorella , impugnando la delibera relativa alla Parte_1
comunione di beni ereditati dai genitori e e, in Persona_1 Persona_2
particolare dell'appartamento sito in via Luca Giordano n. 14, convocata dalla convenuta ed assunta in data 5.3.2019, con la partecipazione della sola , Pt_1
lamentando l'omessa comunicazione riguardante la convocazione a tutti e tre i germani comunisti, nonché l'essere stata adottata senza la maggioranza prescritta dalla legge, essendo la convenuta proprietaria di una quota pari a 333,33 millesimi,
con verbale comunicato al solo in data 18.3.2019. Pt_3
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, che eccepiva la decadenza dall'impugnazione per il mancato rispetto del termine di 30 giorni, anche in ragione dell'omessa comunicazione dell'invito alla mediazione da parte degli attori, così statuiva:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara illegittima e annulla la delibera dell'Assemblea condominiale del 05.03.2019, in toto;
Condanna il convenuto, , al rimborso in favore degli attori delle Parte_1 spese e competenze del presente giudizio che liquida in Euro € 2.076,00, per compensi ed € 570, per spese, oltre rimborso forfettario (15%), CAP ed IVA come per legge.
2 Rigetta ogni altra domanda.
Sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti ex lege.”.
Il primo giudice perveniva alla suddetta statuizione sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
< partecipare all'Assemblea condominiale, incombe al (nel caso di specie alla CP_3 comproprietaria, l'onere di provare l'avvenuto invito a tutti i Parte_1 condomini secondo le modalità di legge o previste nel Regolamento condominiale.
Osserva, altresì, il Tribunale che tale circostanza (la non convocazione degli attori e ) emerge incontrovertibilmente dalla comparsa di Controparte_1 Pt_2 costituzione, deducendo la comparente che di aver comunicato l'invito alla partecipazione all'assemblea “al solo comproprietario in Parte_1 Parte_3 data 18.03.2019”questi, in uno con gli altri due comproprietari, e Controparte_1
, hanno condiviso tale ultima data ai fini impugnatori con la proposizione sia Pt_2 della congiunta domanda stragiudiziale di mediazione e sia di quella, altrettanto congiunta, giudiziale introduttiva del presente giudizio, dimostrando ed accettando la piena conoscenza e cognizione dell'atto da tale decorrenza senza mai distinguere le rispettive posizioni”
Per quanto sopra argomentato, non avendo fornito parte convenuta la prova positiva della effettiva notifica della comunicazione dell'invito a tutti i comproprietari a partecipare all'assemblea, tenutasi poi regolarmente, in data 05.03.2019, in assenza del comproprietario dalla sola odierna convenuta, Parte_3 Parte_1 assistita dal proprio legale, avv. Raffaelle Guarino;
Né può sostenersi che la comunicazione, a mezzo pec, inviata dall'avv. Raffaele
Guarino agli avv. Campanile e legali degli odierni attori, in data 22.02.2019, CP_2 possa assurgere a valido invito a partecipare all'assemblea dei comproprietari, per due ordini di motivi, in primis perché non è provato che gli attori, esplicitamente per quell'atto, avessero eletto domicilio presso i detti professionisti;
in secundis trattandosi di diritti personali l'invito, in assenza di espressa delega, avrebbe dovuto essere indirizzato esclusivamente ad essi comproprietari;
In assenza di tale prova, la domanda dell'attrice deve essere accolta, con conseguente annullamento in toto della delibera assunta dall'assemblea dei comproprietari in data
05.03.2019;
3 Rigetta ogni altra domanda in quanto, in parte assorbite dalla domanda principale ed in parte non coltivate>>.
regolando le spese secondo soccombenza, come da dispositivo, con attribuzione.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , alla cui Parte_1
lettura si rimanda integralmente quale parte necessaria ed espressa della presente
decisione, sulla base di due motivi, a) con il primo dei quali lamenta che il tribunale avrebbe erroneamente affermato l'omessa comunicazione della convocazione dell'assemblea poi assunta in data 5.3.2019, essendo stata comunicata tramite l'avvocato dell'appellante ai legali degli appellati, modalità del resto già adottata dagli stessi convenuti, non potendo, inoltre, farsi riferimento alla disciplina relativa al condominio, trattandosi di assemblea convocata ex art. 1108 c.c., né occorrendo particolari modalità di forma, purché si sia verificato il raggiungimento dello scopo;
per avere esonerato, “stravolgendo le dinamiche del contraddittorio”, gli attori dalla
“doverosa attività assertiva e probatoria”, circa l'assunta mancanza di conoscenza della convocazione;
b) col secondo dolendosi del mancato esame dell'eccezione di decadenza dall'impugnazione, considerato che, data per conosciuta l'assunzione della delibera in data 18.3.2019, avendo anche gli altri fratelli proposto insieme istanza di mediazione, a seguito della comunicazione a , la Parte_3
consegna ad essa della comunicazione dell'invito alla mediazione Parte_1
avveniva solo in data 29.4.2019, o, comunque, a voler considerare la data di inoltro dell'organismo di mediazione del 18.4.2019, a distanza di 41 o 31 giorni dal
18.3.2019; dovendo, inoltre, considerarsi che, dopo il verbale negativo del
22.5.2019, riprendendo il termine di 30 giorni, solo sospeso, gli attori provvedeva alla notifica dell'atto di citazione il 27.5.2019.
4 L'appellante aggiungeva, altresì, che la delibera era stata correttamente assunta con la maggioranza dei presenti, non trattandosi di delibera condominiale, ma di delibera relativa alla conservazione della proprietà comune, reiterando, riguardo alle spese di lite, le difese proposte in relazione alla imputabilità del fallimento del tentativo di mediazione agli attori.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“accogliere la riforma in toto della gravata sentenza in uno al rigetto dell'atto citazione di primo grado alla stregua delle motivazione di cui ai capi A); B); C) del presente atto di appello, dichiarando, pertanto, inammissibile e comunque infondato quest'ultimo, con conseguenziale condanna alle spese e competenze di causa, se del caso anche per lite temeraria, con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
B.b.) Si costituivano gli appellati i quali, resistendo all'impugnazione, così
concludevano:
“In via preliminare rigettare l'appello come proposto da parte attrice per evidente nullità, inammissibilità e carenza di ragionevole probabilità di accoglimento.
Nel merito rigettare la domanda attorea per essere infondata in fatto e diritto e, quindi, per l'effetto confermare la sentenza n. 466/2021 resa dal Tribunale di Napoli
Nord.
Attesa la temerarietà e pretestuosità dell'odierno appello, si chiede la condanna alle spese di lite del secondo grado di giudizio.”.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 45 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per non rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. vigente ratione temporis (peraltro,
sostanzialmente conformi a quelli previsti dalla nuova formulazione a seguito delle
5 recenti riforme), essendo sufficientemente precisate le ragioni dell'impugnazione, i motivi di critica rivolti alla decisione di primo grado, le conseguenze e i risultati che si vogliono far discendere e ottenere in termini di riforma della pronuncia gravata.
C.b.) L'appello, però, in relazione alla posizione di e CP_1 Parte_2
, è infondato.
[...]
Deve convenirsi che, effettivamente, il tribunale non si è specificamente occupato della questione che la convenuta, oggi appellante, sollevava in merito alla pretesa tardività dell'impugnazione, in virtù dell'eccepita decadenza relativa al termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c..
Ciò nondimeno, pur rilevando che, sul punto, il giudice di primo grado è incorso nel vizio di omessa pronuncia, l'eccezione, con le precisazioni che seguiranno, è,
comunque, da stimare infondata.
L'appellante sosteneva in primo grado, difesa posta a fondamento del motivo di impugnazione, che, avendo affermato che il verbale gli era stato Parte_3
comunicato in data 18.3.2019 ed avendo i fratelli “condiviso tale ultima Parte_1
data ai fini impugnatori con la proposizione sia della congiunta domanda stragiudiziale di mediazione e sia di quella, altrettanto congiunta, giudiziale introduttiva del presente giudizio, dimostrando ed accettando la piena conoscenza e cognizione dell'atto … senza mai distinguere le rispettive posizioni”, è a detta data che occorrerebbe fare riferimento;
di tal che, stante la comunicazione dell'invito alla mediazione da essa ricevuto in data 29.4.2019 (ed anche Parte_1
considerando l'invio inoltrato dall'organismo di mediazione il 18.4.2019), non potendo assegnarsi rilevanza al deposito dell'istanza, avvenuto il 4.4.2019, visto che l'art. 5 comma 6 del d.lgs. 29/2010, vigente in quel momento, si riferisce alla
“comunicazione”, che è rimessa alternativamente anche alla parte stessa che attiva la
6 procedura, essa sarebbe avvenuta a distanza di 41 giorni dal 18.3.2019 (o 31, anche a voler considerare la data di inoltro ad opera dell'organismo di mediazione).
L'assunto non può essere condiviso, per quel che concerne la posizione di e . CP_1 Parte_2
La comunicazione del verbale dell'assemblea, così come la convocazione, deve essere inoltrata ad ogni condomino o, in questo caso, comunista, non essendovi alcuna ragione per differenziare la loro posizione nei due ambiti, fondando il singolo diritto del partecipante, tanto che egli è l'unico che può dolersi e far valere la relativa violazione.
Inoltre, diversamente da quanto sembra prospettare l'appellante laddove lamenta che il tribunale avrebbe “stravolto le dinamiche del contraddittorio”, esonerando i dalle attività assertive e di prova circa la consapevolezza dell'intervenuto Parte_1
deliberato assembleare, non essendo, peraltro, chiaro se con ciò voglia riferirsi agli oneri probatori in tema di decadenza, in base al dato testuale rinvenibile dagli artt.
1109 e 1137 c.c., non può effettuarsi nessuna trasposizione tra quanto previsto in tema di decadenza dall'esercizio di un diritto e la fattispecie qui in argomento.
Nel caso in esame la previsione degli artt. 1109 e 1137 c.c. fonda un potere di impugnazione in senso ampio da far valere davanti all'autorità giudiziaria, che è
cosa diversa dall'esercizio di un diritto 'azionabile' entro un termine di decadenza al fine di evitare la perdita del diritto stesso, e lega la decorrenza del detto termine in maniera espressa ed inequivocabile, nel caso in cui i comunisti (o condomini) siano stati assenti, “dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione.”.
E' tale comunicazione che incarna, iuris tantum, la presunzione di conoscenza in capo al destinatario, il che non può che significare che l'onere di dare la prova dell'avvenuta comunicazione grava necessariamente sul soggetto onerato della
7 stessa, dovendo farsi riferimento alla disciplina prevista nell'ambito contrattuale, in forza del rimando generale di cui all'art. 1324 c.c., e, segnatamente, all'art. 1335
c.c..
Sicché, era gravata dall'onere di dimostrare, ai fini della Parte_1
decorrenza del termine di cui all'art. 1109 c.c., l'avvenuta comunicazione ai destinatari e non questi ultimi a dover dimostrare da quando essi erano venuti a conoscenza del deliberato, onde provare la tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo è interessante rilevare che la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie relativa alla comunicazione di un deliberato dell'assemblea di condominio (ma, deve ripetersi, gli artt. 1109 e 1137 c.c. sul punto sono costruiti nello stesso modo), si è espressa con statuizione così massimata:
<
l'impugnazione delle delibere assembleari, in capo al condomino assente non può essere posto il dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall'assemblea ove difetti la prova dell'avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, "iuris tantum", di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c. e non già dal mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa.>>.
La questione riguardava un'impugnativa proposta a distanza di vari mesi dall'adozione della delibera, sul presupposto, evidentemente, che il termine di decadenza non fosse mai cominciato a decorrere.
L'appellante sostiene che, dal fatto che e hanno “condiviso” CP_1 Pt_2
prima la proposizione dell'istanza di mediazione e poi la proposizione del presente giudizio, dovrebbe trarsi la prova – sembrerebbe quasi necessitata – che anch'essi siano venuti a conoscenza della delibera nello stesso giorno del fratello che Pt_3
8 ammette di averla ricevuta il 18.3.2019.
Premesso che gli attori hanno immediatamente rimarcato che detta comunicazione era stata recapitata al solo con difesa chiaramente Pt_3
incompatibile con l'ammissione da parte di e di esserne venuti a CP_1 Pt_2
conoscenza nello stesso giorno, l'assunto, evidentemente, anche a voler ammettere che la conoscenza aliunde possa permettere di individuare il termine a quo per proporre impugnazione, cosa che dovrebbe necessariamente richiedere una dimostrazione inoppugnabile a presidio della certezza dei rapporti, prova troppo,
fondandosi sua una presunzione priva di gravità e precisione, in assenza di ulteriori elementi che possano corroborarla: posto che essi, come evidenziato, avevano diritto a ricevere personalmente tale comunicazione, l'unico dato certo è che hanno proposto l'istanza di mediazione con deposito del 4.4.2019, potendo essere venuti a conoscenza anche appena prima di tale data, sicché la successiva comunicazione dell'invito alla mediazione del 29.4.2019 è da stimare sicuramente tempestiva.
Così come tempestiva è la successiva proposizione della domanda al tribunale,
con notifica inoltrata appena cinque giorni dopo il verbale di esito negativo della procedura del 22.5.2019, non senza evidenziare che, diversamente da quanto prospetta l'appellante, a mente del tenore letterale del menzionato art. 5 comma 6, la domanda giudiziale deve essere proposta nel medesimo termine di decadenza, id est
trenta giorni, e non nel termine residuo dato dalla sottrazione dei giorni già decorsi prima dell'istanza di mediazione, dovendo, pertanto, assimilarsi gli effetti a quelli dell'interruzione.
Diversa è la posizione di , considerato che il menzionato comma Parte_3 provvedere alla comunicazione, sicché egli era decaduto dalla proposta impugnazione.
C.c.) Anche il motivo di appello con cui si contesta la pronuncia del tribunale che ha ritenuto mancante la convocazione stessa di e all'assemblea – CP_1 Pt_2
in realtà, l'eccezione, come rilevano gli appellati, riguardava anche la posizione di cadendo qui in errore il primo giudice, che ha ricevuto la comunicazione del Pt_3
verbale, ma ha negato che fosse stato convocato per i gg. 4 e 5 marzo – deve essere disatteso.
Esso si basa, in realtà, tutto sul presupposto che la convocazione “tramite”
avvocati, utilizzata da con la mail del 22.2.2019, era modalità Parte_1
cui avevano fatto ricorso gli stessi fratelli per una pregressa convocazione, alla quale aveva dato risposta comunicando la convocazione per il 4 e 5 marzo 2019.
Ma, esaminando gli atti prodotti, a difettare è proprio la prova che tali modalità
fossero state adottate in precedenza dai fratelli , non risultando prodotto Parte_1
alcunché in merito ad una precedente convocazione, prova che del tutto singolarmente l'appellante vorrebbe trarre dalla stessa sua comunicazione, sicché, al di là di quanto argomentato a sostegno dell'impugnazione con riferimento all'assenza di prescrizioni formali relative alla convocazione o al raggiungimento dello scopo, restano sostanzialmente non censurate le valutazioni del tribunale in base alle quali la mail del 22.2.2019 non poteva ritenersi 'valida', “per due ordini di motivi, in primis perché non è provato che gli attori, esplicitamente per quell'atto,
avessero eletto domicilio presso i detti professionisti;
in secundis trattandosi di diritti personali l'invito, in assenza di espressa delega, avrebbe dovuto essere indirizzato esclusivamente ad essi comproprietari.”, mancando, correlativamente, proprio il raggiungimento dello scopo.
10 C.d.) Anche l'ultima questione riguardante le spese di lite per essersi gli attori sottratti inopinatamente alla procedura di mediazione è infondato.
Dal verbale del 22.5.2019 emerge soltanto l'impossibilità di giungere ad un accordo nonostante gli incontri effettuati, neppure essendo stato prodotto il verbale dell'incontro separato di , avvenuto sei giorni prima il 16 Parte_1
maggio, volendo l'appellante nuovamente trarre argomenti utili dalla comunicazione inviata dal proprio legale al mediatore, senza che si conosca, in difetto di documenti prodotti, se e cosa quest'ultimo possa avere risposto.
D – Le spese
Le spese del grado, nei rapporti tra l'appellante, e CP_1 Parte_2
vanno regolate secondo soccombenza, nei minimi, stante il complessivo tenore delle difese svolte, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <
tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del
D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro
260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023), alla luce della non complessità
delle questioni trattate.
Relativamente alla posizione di , in considerazione dei dubbi Parte_3
interpretativi cui dà luogo la disposizione, prevedendo la comunicazione
11 indifferentemente anche a carico dell'organismo di mediazione ed avendo l'attore,
comunque, proposto l'istanza entro il termine di cui all'art. 1137 c.c., alla luce che buona parte delle difese della sono rivolte ad altri fini, che si è visto Parte_1
essere infondati, si stima equa l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello in relazione alla posizione di e, per Parte_3
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'impugnazione da lui proposta avverso la delibera del 5.3.2019;
b) rigetta l'appello in relazione alla posizione di e , CP_1 Parte_2
nei sensi di cui in motivazione, confermando la decisione in loro favore di annullamento della delibera del 5.3.2019;
c) condanna a rifondere le spese del grado in favore di Parte_1
e , che liquida in euro 3.200,00 per compensi CP_1 Parte_2
professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) compensa integralmente le spese di lite dell'intero giudizio tra e Pt_3 Parte_1
.
[...]
Napoli, così deciso in data 1° luglio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 richiede la “comunicazione” dell'istanza e l'art. 8 rimette all'input anche della parte la facoltà (in realtà l'onere, altrimenti sopporta le conseguenze dell'inerzia) di
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2495/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 466/2021, del tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
17.2.2021, non notificata
TRA
, cf. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Sant'Antimo, alla via Piave n.43 presso lo studio dell'avv. Raffaele
Guarino, cf. , che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._2
rilasciata in calce all'atto di appello
Appellante
E
, cf. , Controparte_1 C.F._3 Parte_2
, cf. , e , c.f.:
[...] C.F._4 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Grumo Nevano al viale A. C.F._5
Manzoni n. 18, presso lo studio degli avv.ti Rosa Campanile, cf.
e cf. , dai quali sono C.F._6 Controparte_2 C.F._7
1 rappresentati e difesi con procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di I°
grado
Appellati
Conclusioni
All'udienza del 20.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) e convenivano, innanzi al tribunale di Pt_3 CP_1 Parte_2
Napoli Nord, la sorella , impugnando la delibera relativa alla Parte_1
comunione di beni ereditati dai genitori e e, in Persona_1 Persona_2
particolare dell'appartamento sito in via Luca Giordano n. 14, convocata dalla convenuta ed assunta in data 5.3.2019, con la partecipazione della sola , Pt_1
lamentando l'omessa comunicazione riguardante la convocazione a tutti e tre i germani comunisti, nonché l'essere stata adottata senza la maggioranza prescritta dalla legge, essendo la convenuta proprietaria di una quota pari a 333,33 millesimi,
con verbale comunicato al solo in data 18.3.2019. Pt_3
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, che eccepiva la decadenza dall'impugnazione per il mancato rispetto del termine di 30 giorni, anche in ragione dell'omessa comunicazione dell'invito alla mediazione da parte degli attori, così statuiva:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara illegittima e annulla la delibera dell'Assemblea condominiale del 05.03.2019, in toto;
Condanna il convenuto, , al rimborso in favore degli attori delle Parte_1 spese e competenze del presente giudizio che liquida in Euro € 2.076,00, per compensi ed € 570, per spese, oltre rimborso forfettario (15%), CAP ed IVA come per legge.
2 Rigetta ogni altra domanda.
Sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti ex lege.”.
Il primo giudice perveniva alla suddetta statuizione sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
< partecipare all'Assemblea condominiale, incombe al (nel caso di specie alla CP_3 comproprietaria, l'onere di provare l'avvenuto invito a tutti i Parte_1 condomini secondo le modalità di legge o previste nel Regolamento condominiale.
Osserva, altresì, il Tribunale che tale circostanza (la non convocazione degli attori e ) emerge incontrovertibilmente dalla comparsa di Controparte_1 Pt_2 costituzione, deducendo la comparente che di aver comunicato l'invito alla partecipazione all'assemblea “al solo comproprietario in Parte_1 Parte_3 data 18.03.2019”questi, in uno con gli altri due comproprietari, e Controparte_1
, hanno condiviso tale ultima data ai fini impugnatori con la proposizione sia Pt_2 della congiunta domanda stragiudiziale di mediazione e sia di quella, altrettanto congiunta, giudiziale introduttiva del presente giudizio, dimostrando ed accettando la piena conoscenza e cognizione dell'atto da tale decorrenza senza mai distinguere le rispettive posizioni”
Per quanto sopra argomentato, non avendo fornito parte convenuta la prova positiva della effettiva notifica della comunicazione dell'invito a tutti i comproprietari a partecipare all'assemblea, tenutasi poi regolarmente, in data 05.03.2019, in assenza del comproprietario dalla sola odierna convenuta, Parte_3 Parte_1 assistita dal proprio legale, avv. Raffaelle Guarino;
Né può sostenersi che la comunicazione, a mezzo pec, inviata dall'avv. Raffaele
Guarino agli avv. Campanile e legali degli odierni attori, in data 22.02.2019, CP_2 possa assurgere a valido invito a partecipare all'assemblea dei comproprietari, per due ordini di motivi, in primis perché non è provato che gli attori, esplicitamente per quell'atto, avessero eletto domicilio presso i detti professionisti;
in secundis trattandosi di diritti personali l'invito, in assenza di espressa delega, avrebbe dovuto essere indirizzato esclusivamente ad essi comproprietari;
In assenza di tale prova, la domanda dell'attrice deve essere accolta, con conseguente annullamento in toto della delibera assunta dall'assemblea dei comproprietari in data
05.03.2019;
3 Rigetta ogni altra domanda in quanto, in parte assorbite dalla domanda principale ed in parte non coltivate>>.
regolando le spese secondo soccombenza, come da dispositivo, con attribuzione.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , alla cui Parte_1
lettura si rimanda integralmente quale parte necessaria ed espressa della presente
decisione, sulla base di due motivi, a) con il primo dei quali lamenta che il tribunale avrebbe erroneamente affermato l'omessa comunicazione della convocazione dell'assemblea poi assunta in data 5.3.2019, essendo stata comunicata tramite l'avvocato dell'appellante ai legali degli appellati, modalità del resto già adottata dagli stessi convenuti, non potendo, inoltre, farsi riferimento alla disciplina relativa al condominio, trattandosi di assemblea convocata ex art. 1108 c.c., né occorrendo particolari modalità di forma, purché si sia verificato il raggiungimento dello scopo;
per avere esonerato, “stravolgendo le dinamiche del contraddittorio”, gli attori dalla
“doverosa attività assertiva e probatoria”, circa l'assunta mancanza di conoscenza della convocazione;
b) col secondo dolendosi del mancato esame dell'eccezione di decadenza dall'impugnazione, considerato che, data per conosciuta l'assunzione della delibera in data 18.3.2019, avendo anche gli altri fratelli proposto insieme istanza di mediazione, a seguito della comunicazione a , la Parte_3
consegna ad essa della comunicazione dell'invito alla mediazione Parte_1
avveniva solo in data 29.4.2019, o, comunque, a voler considerare la data di inoltro dell'organismo di mediazione del 18.4.2019, a distanza di 41 o 31 giorni dal
18.3.2019; dovendo, inoltre, considerarsi che, dopo il verbale negativo del
22.5.2019, riprendendo il termine di 30 giorni, solo sospeso, gli attori provvedeva alla notifica dell'atto di citazione il 27.5.2019.
4 L'appellante aggiungeva, altresì, che la delibera era stata correttamente assunta con la maggioranza dei presenti, non trattandosi di delibera condominiale, ma di delibera relativa alla conservazione della proprietà comune, reiterando, riguardo alle spese di lite, le difese proposte in relazione alla imputabilità del fallimento del tentativo di mediazione agli attori.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“accogliere la riforma in toto della gravata sentenza in uno al rigetto dell'atto citazione di primo grado alla stregua delle motivazione di cui ai capi A); B); C) del presente atto di appello, dichiarando, pertanto, inammissibile e comunque infondato quest'ultimo, con conseguenziale condanna alle spese e competenze di causa, se del caso anche per lite temeraria, con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
B.b.) Si costituivano gli appellati i quali, resistendo all'impugnazione, così
concludevano:
“In via preliminare rigettare l'appello come proposto da parte attrice per evidente nullità, inammissibilità e carenza di ragionevole probabilità di accoglimento.
Nel merito rigettare la domanda attorea per essere infondata in fatto e diritto e, quindi, per l'effetto confermare la sentenza n. 466/2021 resa dal Tribunale di Napoli
Nord.
Attesa la temerarietà e pretestuosità dell'odierno appello, si chiede la condanna alle spese di lite del secondo grado di giudizio.”.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 45 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per non rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. vigente ratione temporis (peraltro,
sostanzialmente conformi a quelli previsti dalla nuova formulazione a seguito delle
5 recenti riforme), essendo sufficientemente precisate le ragioni dell'impugnazione, i motivi di critica rivolti alla decisione di primo grado, le conseguenze e i risultati che si vogliono far discendere e ottenere in termini di riforma della pronuncia gravata.
C.b.) L'appello, però, in relazione alla posizione di e CP_1 Parte_2
, è infondato.
[...]
Deve convenirsi che, effettivamente, il tribunale non si è specificamente occupato della questione che la convenuta, oggi appellante, sollevava in merito alla pretesa tardività dell'impugnazione, in virtù dell'eccepita decadenza relativa al termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c..
Ciò nondimeno, pur rilevando che, sul punto, il giudice di primo grado è incorso nel vizio di omessa pronuncia, l'eccezione, con le precisazioni che seguiranno, è,
comunque, da stimare infondata.
L'appellante sosteneva in primo grado, difesa posta a fondamento del motivo di impugnazione, che, avendo affermato che il verbale gli era stato Parte_3
comunicato in data 18.3.2019 ed avendo i fratelli “condiviso tale ultima Parte_1
data ai fini impugnatori con la proposizione sia della congiunta domanda stragiudiziale di mediazione e sia di quella, altrettanto congiunta, giudiziale introduttiva del presente giudizio, dimostrando ed accettando la piena conoscenza e cognizione dell'atto … senza mai distinguere le rispettive posizioni”, è a detta data che occorrerebbe fare riferimento;
di tal che, stante la comunicazione dell'invito alla mediazione da essa ricevuto in data 29.4.2019 (ed anche Parte_1
considerando l'invio inoltrato dall'organismo di mediazione il 18.4.2019), non potendo assegnarsi rilevanza al deposito dell'istanza, avvenuto il 4.4.2019, visto che l'art. 5 comma 6 del d.lgs. 29/2010, vigente in quel momento, si riferisce alla
“comunicazione”, che è rimessa alternativamente anche alla parte stessa che attiva la
6 procedura, essa sarebbe avvenuta a distanza di 41 giorni dal 18.3.2019 (o 31, anche a voler considerare la data di inoltro ad opera dell'organismo di mediazione).
L'assunto non può essere condiviso, per quel che concerne la posizione di e . CP_1 Parte_2
La comunicazione del verbale dell'assemblea, così come la convocazione, deve essere inoltrata ad ogni condomino o, in questo caso, comunista, non essendovi alcuna ragione per differenziare la loro posizione nei due ambiti, fondando il singolo diritto del partecipante, tanto che egli è l'unico che può dolersi e far valere la relativa violazione.
Inoltre, diversamente da quanto sembra prospettare l'appellante laddove lamenta che il tribunale avrebbe “stravolto le dinamiche del contraddittorio”, esonerando i dalle attività assertive e di prova circa la consapevolezza dell'intervenuto Parte_1
deliberato assembleare, non essendo, peraltro, chiaro se con ciò voglia riferirsi agli oneri probatori in tema di decadenza, in base al dato testuale rinvenibile dagli artt.
1109 e 1137 c.c., non può effettuarsi nessuna trasposizione tra quanto previsto in tema di decadenza dall'esercizio di un diritto e la fattispecie qui in argomento.
Nel caso in esame la previsione degli artt. 1109 e 1137 c.c. fonda un potere di impugnazione in senso ampio da far valere davanti all'autorità giudiziaria, che è
cosa diversa dall'esercizio di un diritto 'azionabile' entro un termine di decadenza al fine di evitare la perdita del diritto stesso, e lega la decorrenza del detto termine in maniera espressa ed inequivocabile, nel caso in cui i comunisti (o condomini) siano stati assenti, “dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione.”.
E' tale comunicazione che incarna, iuris tantum, la presunzione di conoscenza in capo al destinatario, il che non può che significare che l'onere di dare la prova dell'avvenuta comunicazione grava necessariamente sul soggetto onerato della
7 stessa, dovendo farsi riferimento alla disciplina prevista nell'ambito contrattuale, in forza del rimando generale di cui all'art. 1324 c.c., e, segnatamente, all'art. 1335
c.c..
Sicché, era gravata dall'onere di dimostrare, ai fini della Parte_1
decorrenza del termine di cui all'art. 1109 c.c., l'avvenuta comunicazione ai destinatari e non questi ultimi a dover dimostrare da quando essi erano venuti a conoscenza del deliberato, onde provare la tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo è interessante rilevare che la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie relativa alla comunicazione di un deliberato dell'assemblea di condominio (ma, deve ripetersi, gli artt. 1109 e 1137 c.c. sul punto sono costruiti nello stesso modo), si è espressa con statuizione così massimata:
<
l'impugnazione delle delibere assembleari, in capo al condomino assente non può essere posto il dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall'assemblea ove difetti la prova dell'avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, "iuris tantum", di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c. e non già dal mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa.>>.
La questione riguardava un'impugnativa proposta a distanza di vari mesi dall'adozione della delibera, sul presupposto, evidentemente, che il termine di decadenza non fosse mai cominciato a decorrere.
L'appellante sostiene che, dal fatto che e hanno “condiviso” CP_1 Pt_2
prima la proposizione dell'istanza di mediazione e poi la proposizione del presente giudizio, dovrebbe trarsi la prova – sembrerebbe quasi necessitata – che anch'essi siano venuti a conoscenza della delibera nello stesso giorno del fratello che Pt_3
8 ammette di averla ricevuta il 18.3.2019.
Premesso che gli attori hanno immediatamente rimarcato che detta comunicazione era stata recapitata al solo con difesa chiaramente Pt_3
incompatibile con l'ammissione da parte di e di esserne venuti a CP_1 Pt_2
conoscenza nello stesso giorno, l'assunto, evidentemente, anche a voler ammettere che la conoscenza aliunde possa permettere di individuare il termine a quo per proporre impugnazione, cosa che dovrebbe necessariamente richiedere una dimostrazione inoppugnabile a presidio della certezza dei rapporti, prova troppo,
fondandosi sua una presunzione priva di gravità e precisione, in assenza di ulteriori elementi che possano corroborarla: posto che essi, come evidenziato, avevano diritto a ricevere personalmente tale comunicazione, l'unico dato certo è che hanno proposto l'istanza di mediazione con deposito del 4.4.2019, potendo essere venuti a conoscenza anche appena prima di tale data, sicché la successiva comunicazione dell'invito alla mediazione del 29.4.2019 è da stimare sicuramente tempestiva.
Così come tempestiva è la successiva proposizione della domanda al tribunale,
con notifica inoltrata appena cinque giorni dopo il verbale di esito negativo della procedura del 22.5.2019, non senza evidenziare che, diversamente da quanto prospetta l'appellante, a mente del tenore letterale del menzionato art. 5 comma 6, la domanda giudiziale deve essere proposta nel medesimo termine di decadenza, id est
trenta giorni, e non nel termine residuo dato dalla sottrazione dei giorni già decorsi prima dell'istanza di mediazione, dovendo, pertanto, assimilarsi gli effetti a quelli dell'interruzione.
Diversa è la posizione di , considerato che il menzionato comma Parte_3 provvedere alla comunicazione, sicché egli era decaduto dalla proposta impugnazione.
C.c.) Anche il motivo di appello con cui si contesta la pronuncia del tribunale che ha ritenuto mancante la convocazione stessa di e all'assemblea – CP_1 Pt_2
in realtà, l'eccezione, come rilevano gli appellati, riguardava anche la posizione di cadendo qui in errore il primo giudice, che ha ricevuto la comunicazione del Pt_3
verbale, ma ha negato che fosse stato convocato per i gg. 4 e 5 marzo – deve essere disatteso.
Esso si basa, in realtà, tutto sul presupposto che la convocazione “tramite”
avvocati, utilizzata da con la mail del 22.2.2019, era modalità Parte_1
cui avevano fatto ricorso gli stessi fratelli per una pregressa convocazione, alla quale aveva dato risposta comunicando la convocazione per il 4 e 5 marzo 2019.
Ma, esaminando gli atti prodotti, a difettare è proprio la prova che tali modalità
fossero state adottate in precedenza dai fratelli , non risultando prodotto Parte_1
alcunché in merito ad una precedente convocazione, prova che del tutto singolarmente l'appellante vorrebbe trarre dalla stessa sua comunicazione, sicché, al di là di quanto argomentato a sostegno dell'impugnazione con riferimento all'assenza di prescrizioni formali relative alla convocazione o al raggiungimento dello scopo, restano sostanzialmente non censurate le valutazioni del tribunale in base alle quali la mail del 22.2.2019 non poteva ritenersi 'valida', “per due ordini di motivi, in primis perché non è provato che gli attori, esplicitamente per quell'atto,
avessero eletto domicilio presso i detti professionisti;
in secundis trattandosi di diritti personali l'invito, in assenza di espressa delega, avrebbe dovuto essere indirizzato esclusivamente ad essi comproprietari.”, mancando, correlativamente, proprio il raggiungimento dello scopo.
10 C.d.) Anche l'ultima questione riguardante le spese di lite per essersi gli attori sottratti inopinatamente alla procedura di mediazione è infondato.
Dal verbale del 22.5.2019 emerge soltanto l'impossibilità di giungere ad un accordo nonostante gli incontri effettuati, neppure essendo stato prodotto il verbale dell'incontro separato di , avvenuto sei giorni prima il 16 Parte_1
maggio, volendo l'appellante nuovamente trarre argomenti utili dalla comunicazione inviata dal proprio legale al mediatore, senza che si conosca, in difetto di documenti prodotti, se e cosa quest'ultimo possa avere risposto.
D – Le spese
Le spese del grado, nei rapporti tra l'appellante, e CP_1 Parte_2
vanno regolate secondo soccombenza, nei minimi, stante il complessivo tenore delle difese svolte, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <
tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del
D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro
260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023), alla luce della non complessità
delle questioni trattate.
Relativamente alla posizione di , in considerazione dei dubbi Parte_3
interpretativi cui dà luogo la disposizione, prevedendo la comunicazione
11 indifferentemente anche a carico dell'organismo di mediazione ed avendo l'attore,
comunque, proposto l'istanza entro il termine di cui all'art. 1137 c.c., alla luce che buona parte delle difese della sono rivolte ad altri fini, che si è visto Parte_1
essere infondati, si stima equa l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello in relazione alla posizione di e, per Parte_3
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'impugnazione da lui proposta avverso la delibera del 5.3.2019;
b) rigetta l'appello in relazione alla posizione di e , CP_1 Parte_2
nei sensi di cui in motivazione, confermando la decisione in loro favore di annullamento della delibera del 5.3.2019;
c) condanna a rifondere le spese del grado in favore di Parte_1
e , che liquida in euro 3.200,00 per compensi CP_1 Parte_2
professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) compensa integralmente le spese di lite dell'intero giudizio tra e Pt_3 Parte_1
.
[...]
Napoli, così deciso in data 1° luglio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 richiede la “comunicazione” dell'istanza e l'art. 8 rimette all'input anche della parte la facoltà (in realtà l'onere, altrimenti sopporta le conseguenze dell'inerzia) di
9