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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2024, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 18.1.2024 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 1026/2023 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
15834/2021 (ATPO) vertente
TRA
(CF ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli (NA) alla Via Monteruscello n. 44, elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via Luciano n. 1 P.co Cordiglia presso lo studio dell'Avv. Flora Di Fraia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni alla pec:
Email_1
-ricorrente-
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec: t) Email_2
-resistente –
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 18.1.2023 ha esposto di avere Parte_1 presentato in data 10.9.2020 domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento e che visitato in data 22.4.2021 dalla Commissione Medica di Prima Istanza era stato giudicato invalido nella misura del 100% ma senza necessità di accompagnamento.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr.
[...]
) concludeva ritenendo l'istante persona invalida nella misura del 100% ma senza Per_1 necessità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso in precedenza dalla
Organizzazione_1
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_2
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella fase Per_2 dell'ATP (dr. ). Per_1 All'udienza del 18.1.2024, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 15834/2021 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica). Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. - nel suo elaborato peritale depositato in data 27.12.2023 - Per_2 che risulta affetto dalle seguenti patologie: Parte_1
“1. Grave sindrome ipocinetica da obesità grave con severa artrosi pluridistrettuale, e notevoli turbe trofiche arti inferiori ed edemi declivi, dorso lombalgia da spondilodiscoartrosi e sciatalgia da discopatia L4/L5 L5/ S1 con grave deficit deambulatorio autonomo e nel mantenimento stazione eretta aggravati da anchilosi del rachide per crollo vertebrale - 100% in virtù del calcolo per patologie concorrenti applicando, in assenza di codice specifico, per analogia il Codice 7001 ( valutazione fissa del 75%) e il Codice 7105 (che valuta l'affezione dal 31% al 40%) 2. Diabete mellito tipo 2 con complicanze micro e macro angiopatiche. Codice di attribuzione :9309 che valuta la malattia nella misura del 41-50%. Nel nostro caso da valutarsi nella misura del 50%.
3. Cardiopatia ischemica cronica Aterosclerotica Ipertensiva in attuale seconda classe
NYHA. Codice di attribuzione 6446 che valuta la malattia nella misura del 41-50%, nel nostro caso da valutarsi nella misura del 50%
4. Demenza iniziale Codice 1002 – 61%”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr.
- in sede di opposizione ad - ha concluso ritenendo “Il sig. , Per_2 CP_3 Parte_1 quindi, viste le Tabelle approvate con D.M. 05/02/1992 ( G.U. 26/02/1992 n. 47), è da considerare soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi
(100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, a decorrere dalla data della domanda amministrativa sino a giugno 2023. Il quadro clinico del ricorrente si è aggravato successivamente e pregiudica il compiersi degli atti quotidiani della vita e vi è così necessità di assistenza continua dal luglio 2023, per i motivi sopra indicati. NEL
CASO IN OGGETTO CONCORRONO, QUINDI, I REQUISITI SANITARI STABILITI PER LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2023”. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione ad ATP è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario. In altre parole la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Per_2 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto dell'indennità di accompagnamento. Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento dal mese di luglio 2023. Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione. Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'indennità di accompagnamento a partire dal 1.7.2023.
In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi. Le spese seguono il principio per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla domanda di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del presente ricorso di opposizione).
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara inabile con Parte_1 necessità di accompagnamento a partire dal mese di luglio 2023; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a l'indennità di CP_2 Parte_1 accompagnamento dal 1.7.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento di 1/3 delle spese processuali che liquida in tale misura CP_2 ridotta, in complessivi euro 750/00 per compensi professionali con attribuzione;
d) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_2 Napoli 26.1.2024
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 18.1.2024 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 1026/2023 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
15834/2021 (ATPO) vertente
TRA
(CF ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli (NA) alla Via Monteruscello n. 44, elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via Luciano n. 1 P.co Cordiglia presso lo studio dell'Avv. Flora Di Fraia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni alla pec:
Email_1
-ricorrente-
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec: t) Email_2
-resistente –
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 18.1.2023 ha esposto di avere Parte_1 presentato in data 10.9.2020 domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento e che visitato in data 22.4.2021 dalla Commissione Medica di Prima Istanza era stato giudicato invalido nella misura del 100% ma senza necessità di accompagnamento.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr.
[...]
) concludeva ritenendo l'istante persona invalida nella misura del 100% ma senza Per_1 necessità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso in precedenza dalla
Organizzazione_1
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_2
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella fase Per_2 dell'ATP (dr. ). Per_1 All'udienza del 18.1.2024, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 15834/2021 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica). Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. - nel suo elaborato peritale depositato in data 27.12.2023 - Per_2 che risulta affetto dalle seguenti patologie: Parte_1
“1. Grave sindrome ipocinetica da obesità grave con severa artrosi pluridistrettuale, e notevoli turbe trofiche arti inferiori ed edemi declivi, dorso lombalgia da spondilodiscoartrosi e sciatalgia da discopatia L4/L5 L5/ S1 con grave deficit deambulatorio autonomo e nel mantenimento stazione eretta aggravati da anchilosi del rachide per crollo vertebrale - 100% in virtù del calcolo per patologie concorrenti applicando, in assenza di codice specifico, per analogia il Codice 7001 ( valutazione fissa del 75%) e il Codice 7105 (che valuta l'affezione dal 31% al 40%) 2. Diabete mellito tipo 2 con complicanze micro e macro angiopatiche. Codice di attribuzione :9309 che valuta la malattia nella misura del 41-50%. Nel nostro caso da valutarsi nella misura del 50%.
3. Cardiopatia ischemica cronica Aterosclerotica Ipertensiva in attuale seconda classe
NYHA. Codice di attribuzione 6446 che valuta la malattia nella misura del 41-50%, nel nostro caso da valutarsi nella misura del 50%
4. Demenza iniziale Codice 1002 – 61%”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr.
- in sede di opposizione ad - ha concluso ritenendo “Il sig. , Per_2 CP_3 Parte_1 quindi, viste le Tabelle approvate con D.M. 05/02/1992 ( G.U. 26/02/1992 n. 47), è da considerare soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi
(100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, a decorrere dalla data della domanda amministrativa sino a giugno 2023. Il quadro clinico del ricorrente si è aggravato successivamente e pregiudica il compiersi degli atti quotidiani della vita e vi è così necessità di assistenza continua dal luglio 2023, per i motivi sopra indicati. NEL
CASO IN OGGETTO CONCORRONO, QUINDI, I REQUISITI SANITARI STABILITI PER LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2023”. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione ad ATP è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario. In altre parole la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Per_2 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto dell'indennità di accompagnamento. Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento dal mese di luglio 2023. Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione. Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'indennità di accompagnamento a partire dal 1.7.2023.
In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi. Le spese seguono il principio per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla domanda di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del presente ricorso di opposizione).
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara inabile con Parte_1 necessità di accompagnamento a partire dal mese di luglio 2023; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a l'indennità di CP_2 Parte_1 accompagnamento dal 1.7.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento di 1/3 delle spese processuali che liquida in tale misura CP_2 ridotta, in complessivi euro 750/00 per compensi professionali con attribuzione;
d) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_2 Napoli 26.1.2024
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile