Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2058/2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2058/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Moreno Parte_1 C.F._1
Marco Sambugaro (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del C.F._2
proprio difensore, sito in Cerea (VR), Via Paride da Cerea n. 4;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Biasin CP_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ), elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._4
- RESISTENTE - con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Rovigo;
a scioglimento della riserva che precede;
visti gli atti del procedimento;
ha pronunciato la seguente,
ORDINANZA
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 23.12.2024, parte ricorrente ha Parte_1
introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti di al fine di ottenere la CP_1
dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha eccepito l'incompetenza dell'intestato Tribunale, atteso che la residenza della stessa è pacificamente fissata in Bergamo.
Le parti hanno svolto difese ex art. 473-bis.17 c.p.c..
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Il difensore del ricorrente ha precisato di avere introdotto la causa dinanzi al Tribunale di Rovigo, competente in quanto giudice che ha definito il giudizio di separazione;
inoltre, ha evidenziato che la resistente non si è limitata a sollevare l'eccezione di incompetenza, ma, in subordine, ha svolto anche difese nel merito;
ha poi dedotto come non si verta nell'ipotesi di rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza.
Il difensore della resistente ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione.
2. L'eccezione di incompetenza è fondata.
L'art. 473-bis.47 c.p.c. recita: “Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto,
è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica”.
Dunque, il codice di rito prevede un ordine tassativo dei criteri che determinano il radicarsi della competenza, avendo precipua rilevanza la residenza abituale del minore e, solo in via residuale e sussidiaria, la residenza del convenuto.
Nella specie, le parti non sono genitori di figli minori, ragione per cui la competenza si radica in ragione del luogo di residenza della convenuta, pacificamente fissata a Bergamo sin dal momento del deposito del ricorso, come peraltro indicato dallo stesso ricorrente.
Dunque, va dichiara l'incompetenza dell'intestato Tribunale, per essere competente il Tribunale di
Bergamo.
A parere del Collegio l'incompetenza dell'intestato Tribunale può essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.c., trattandosi di procedimento per il quale è previsto l'intervento del
P.M. ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 2), c.p.c..
Inoltre, il Tribunale reputa che l'art. 38, comma 2, c.p.c., possa trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi
2 abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, n.11764).
3. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non può non considerarsi che, nonostante la manifesta fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla il ricorrente non ha aderito alla stessa, ma ha svolto difese volte al rigetto dell'eccezione, CP_1
peraltro rivelatesi prive di pregio.
Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità bassa della controversia, dell'attività in concreto svolta, dalla semplicità della questione trattata, nonché della richiesta ex art. 93 c.p.c. del difensore di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, letti gli artt. 38, 279, 473- bis.11 e 473-bis.47 c.p.c.: dichiara l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale, essendo competente il Tribunale di
Bergamo; assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al Tribunale competente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro
98,00 per spese vive ed euro 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e
C.p.A., come per legge e se dovute, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 1.4.2025
La Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
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